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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/11/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel. Dott.ssa Enrica Drago Consigliere Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 351/2023 R.G. riunita alla causa n. 325/2023 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to GIONFRA SILVIA e Parte_1 dall'Avv.to e GIANARDI MASSIMO presso il loro studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
Parte Appellante nei confronti di
Controparte_1
Parti Appellate Contumaci
L in persona del suo Amministratore Unico legale Controparte_2 rappresentante pro tempore , rapp. e difesa dall'Avv.to ALESSIO Controparte_2
LO e dall'Avv.to FABRIZIO RICCIARDI presso il loro studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica Parte Appellata e Appellante Incidentale ( Rg. n. 325/2023)
, in persona Controparte_3 del procuratore , rapp. e difesa dall'Avv.to ADRIANO VASSALLO presso il Controparte_4 cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
Parte Appellata CONCLUSIONI delle PARTI PARTE APPELLANTE Parte_1
Come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 01/10/2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis, previa espunzione dell'atto denominato “Nota di deposito” datato 05.06.2023 e di tutti i suoi allegati, depositati dagli avv. Giromini e Pardini in data 05.06.2023 in quanto irricevibile per le motivazioni esposte nelle memorie depositate in data 20/02/2024, confermare la dichiarazione di contumacia dell'appellato arch. e, quindi RESPINGERE l'appello proposto da CP_1 [...] nel proc. 325/2023 RG e, IN ACCOGLIMENTO dell'APPELLO proposto in via CP_5
1 incidentale nel proc. n. 325/2023 RG e in via principale nel proc. n. 351/2023 RG, in riforma parziale della sentenza n. 149/2023 emessa dal Tribunale ella Spezia Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Lottini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3702/2016, depositata in cancelleria in data 27.02.2023 e notificata il 02.03.2023, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado come precisate all'udienza del 14.10.2022: A) Accertare e dichiarare che le somme richieste non sono dovute per le eccezioni di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e all'atto di citazione per la chiamata Con in causa dell' Ratti e per l'effetto condannare in persona del suo Controparte_5 legale rapp.te p.t. alla restituzione delle maggiori somme indebitamente percepite, anche in sede di esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 cpc nelle more del presente procedimento, oltre interessi e rivalutazione, oltre alla condanna della stessa ex art. 96 cpc per aver agito in via monitoria con malafede e colpa grave. B) Accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'appaltatore agli obblighi gravanti ex contractu ed ex lege e, dichiarato incidenter tantum annullabile ex artt. 1427 c.c. o nullo ex artt. 1427 c.c. il consenso alle opere extracapitolato prestato dall'attore, per l'effetto condannare in persona del legale rapp.te p.t. al versamento della somma Controparte_5 dovuta a titolo di penale contrattuale pari a € 50 per ogni giorno di ritardo;
oltre al risarcimento dei danni costituiti dai costi e dagli oneri necessari all'esecuzione delle opere per il completamento della strada, salvo il maggior danno ex art. 1226 c.c, eventualmente procedendo a compensazione con eventuali somme che risultassero a suo credito. C) Accertare e dichiarare la responsabilità del professionista D.L. Dott. Arch. CP_1 per violazione dei doveri di diligenza nell'espletamento del mandato professionale e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni che risulteranno dall'istruttoria e comunque costituiti da tutte le maggiori somme che l'attore ha dovuto corrispondere e/o ai maggiori oneri che gli faranno carico, anche nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di opposizione;
D) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE-L Controparte_2
[...]
Come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 01/10/2025 Nella causa civile di appello iscritta al n. 325/2023 R.G.
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'appellata sentenza n. 149/2023 del Tribunale della Spezia in data 27.02.2023, In via principale di merito, in accoglimento integrale dei motivi di gravame sopra formulati, rigettare l'opposizione avversaria perché palesemente infondata sia in fatto che in diritto, per i motivi di cui alla narrativa, e quindi confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 897/16; In via subordinata di merito, nel caso di accoglimento soltanto parziale dei motivi di gravame sopra formulati, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello accertare, determinare e dichiarare il credito vantato dalla società in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, nei confronti del sig. per le ragioni di Parte_1
2 causa, e, per l'effetto, DICHIARARE TENUTO e CONDANNARE il predetto sig. Parte_1
a pagare in favore della società in persona del
[...] Controparte_7 suo legale rappresentante pro tempore, detta somma di denaro, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria delle spese legali e tecniche di entrambi i gradi del giudizio, condannando il sig. alla refusione di quanto dall'appellante corrisposto al CTU Parte_1 in primo grado”. Nella causa civile di appello iscritta al n. 351/2023 R.G. RIGETTARE in quanto del tutto infondati in fatto ed in diritto i motivi di appello proposti dal sig. . Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”. Parte_1
PARTE APPELLATA Controparte_3
[...]
Come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 01/10/2025
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello,
- respingere integralmente l'appello proposto da perché infondato Parte_1 in fatto ed in diritto;
- condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi del Parte_1 presente grado di giudizio” Fatto e diritto Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07/12/2016, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 897 del
[...]
27/09/2016, emesso dal Tribunale della Spezia, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della società la somma di €63.441,21, Controparte_7 oltre agli interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €1.500,00 per compensi e in €406,50 per esborsi, oltre accessori di legge. L'opponente esponeva di aver acquistato dal Tribunale della Spezia, tramite decreto di trasferimento n. rep. 185/2014, la proprietà di un immobile sito nel Comune di Follo, località Tivegna, Via Piè di Foce, costituito da una villa da tempo abbandonata e da un complesso di terreni circostanti (NCEU Foglio 7 mappali 13, 310, 312, 317, 1186, 1182, 1183, 328, 429, 505, 714, 718, 762; Foglio 9 mappali 13, 14, 15, 19, 23, 24, 25). L'immobile risultava raggiungibile solo tramite percorso pedonale, per cui il ncaricava l'Arch. ella progettazione e della direzione Parte_1 CP_1 dei lavori di realizzazione di una strada carrabile interna alla proprietà, finalizzata a collegare l'edificio alla via pubblica. Il edigeva un computo metrico estimativo. CP_1
In data 21/10/2015, l'opponente stipulava con n Controparte_7 contratto di appalto (doc. 4 , avente ad oggetto la realizzazione della Parte_1 suddetta strada, avendo altresì acquisito dal Comune di Follo il permesso di costruire n. 1 del 07/03/2015 (doc. 5 ed il successivo parere geologico favorevole del Parte_1
08/05/2015 (doc. 6 . Parte_1
L'opponente deduceva (cfr. atto di opposizione al decreto ingiuntivo, pp. 3 e ss.):
- che l'appalto comprendeva le opere necessarie alla realizzazione di quanto previsto negli elaborati progettuali e nel computo metrico;
3 - che i lavori dovevano essere remunerati “a misura”, sulla base dell'elenco prezzi e delle quantità indicate nel computo metrico allegato al contratto;
- che il prezzo per l'intera opera era convenuto “indicativamente” in €75.000,00, oltre IVA;
- che il termine di consegna dell'opera finita era fissato al 31/03/2016, con previsione di una penale pari a €50,00 per ogni giorno di ritardo;
- che ai sensi dell'art. 8 del contratto i pagamenti si dovevano effettuare mediante acconti a sulla base dei prezzi unitari indicati nel computo metrico;
CP_8
- che, durante l'esecuzione dell'appalto, l'impresa e il Direttore dei lavori ravvisavano la necessità di apportare alcune varianti al progetto originario, consistenti nella modifica della pendenza del tratto stradale mediante ampliamento a valle, nella realizzazione di una curva non prevista e nell'allungamento complessivo del tracciato;
- che egli stesso quale committente aveva autorizzato lavori extra-capitolato per un importo di
€53.510,00;
- che nel corso dell'esecuzione l'opponente corrispondeva: l'importo di €94.441,05, oltre IVA, alla e l'importo di €19.884,88, oltre IVA, alla Controparte_2
EDILSPEDIC S.R.L.S., subappaltatrice di Controparte_2
- che nel luglio 2016, a lavori non ancora ultimati rispetto alla scadenza contrattuale del 31/03/2016, l'opponente chiedeva invano spiegazioni all'impresa e al Direttore dei lavori, a fronte della richiesta da parte dell'appaltatore di un ulteriore acconto di €60.000,00;
- che l'impresa, a fronte del mancato pagamento da parte del procedeva ad Parte_1 agire in sede monitoria. L'opponente contestava il contenuto dei S.A.L. prodotti dell'impresa appaltatrice, deducendo la duplicazione di voci riportate al loro interno, l'effettuazione di addebiti per lavori non eseguiti o solo parzialmente eseguiti ed il computo di opere in realtà già ricomprese tra gli oneri a carico dell'appaltatore (cfr. atto di opposizione, pp. 9-10). L'opponente lamentava altresì:
- l'abbandono ingiustificato del cantiere da parte dell'impresa ed il ritardo nell'esecuzione dei lavori (non ancora ultimati) rispetto alla scadenza concordata (cfr. atto di opposizione, pp. 10- 11);
- la realizzazione dell'opera in maniera difforme rispetto al progetto originariamente approvato, senza che egli avesse preventivamente autorizzato i lavori né fosse stato avvertito delle relative conseguenze in termini di costi e responsabilità (cfr. atto di opposizione, pp. 11-12);
- la natura viziata dell'eventuale consenso prestato ex post alla realizzazione delle opere, ai sensi dell'art. 1427 o dell'art. 1418 c.c. (cfr. atto di opposizione, pag. 12);
- la violazione dei canoni di buona fede, sia in fase precontrattuale che esecutiva, nonché delle norme poste a protezione del consumatore (cfr. atto di opposizione, pp. 12-13). L'opponente chiedeva altresì di chiamare in causa il Direttore dei lavori CP_1 per vederne accertare la responsabilità per violazione dei doveri di diligenza nell'esperimento del mandato professionale, con condanna al risarcimento dei danni asseritamente causati (cfr. atto di opposizione, pp. 13-15). Si costituiva che chiedeva di rigettare Controparte_7
l'opposizione avversaria, deducendo:
4 - che le opere in variante erano state commissionate dal anche per il tramite Parte_1 del Direttore dei lavori, il quale aveva provveduto a sottoscrivere i S.A.L. relativi alle opere effettuate (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 3); Controparte_2
- che le stesse previsioni contrattuali assegnavano al Direttore dei lavori la qualifica di rappresentante del committente e riconoscevano il diritto dell'appaltatore al compenso per eventuali varianti (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 4); Controparte_2
- che risultavano ancora da pagare le opere relative ai S.A.L. n. 5 e n. 6, corrispondenti alle fatture n. 44 e n. 45 del 2016, per l'importo totale di €63.441,21, oggetto del decreto ingiuntivo opposto (cfr. ibidem). L'opposta allegava altresì di non aver eseguito opere in subappalto;
di aver correttamente contabilizzato i lavori;
di non poter essere ritenuta responsabile del ritardo nell'esecuzione delle opere, comunque non tempestivamente contestato, e di aver sospeso l'effettuazione della propria prestazione nel rispetto dell'art. 1460 c.c., negando inoltre che il Parte_1 avesse agito in qualità di consumatore. Si costituiva che chiedeva di respingere le domande svolte nei suoi CP_1 confronti, contestando le asserzioni dell'opponente ed allegando che le varianti effettuate rispetto al progetto originario erano state decise, in costante accordo con il committente, a causa delle condizioni di stabilità del terreno, non avente portanza sufficiente a sostenere i manufatti previsti (cfr. comparsa di costituzione e risposta pp. 4-6);e che era stato il CP_1 ad imporgli di depositare la variante presso l'Amministrazione comunale Parte_1 solamente a fine lavori (cfr. comparsa di costituzione e risposta RATTI, pag. 6). Il hiedeva altresì di chiamare in manleva la , onde CP_1 Controparte_3 tenerlo indenne da ogni importo addebitabile per danni arrecati a terzi. Si costituiva la Controparte_3
, che chiedeva: in via principale, di respingere le domande formulate dal
[...] nei confronti del in via subordinata, in ipotesi di accoglimento di Parte_1 CP_1 queste ultime, di respingere la domanda di garanzia e manleva formulata dal tesso;
in CP_1 via di ulteriore subordine, di determinare l'obbligo di garanzia in conformità alle condizioni di polizza, con l'applicazione dello scoperto contrattualmente previsto. La causa veniva istruita mediante CTU. Con sentenza n. 149/2023, pubblicata il 27/02/2023, il Tribunale della Spezia così decideva:
“- revoca il decreto ingiuntivo n° 897/2016 emesso dal Tribunale della Spezia in data 26.09.2016 in favore della e dispone la restituzione Controparte_7 di quanto eventualmente pagato in ossequio al medesima, nella parte eccedente la somma di
€ 23.590,07;
- condanna a corrispondere alla società Parte_1 Parte_2
, la somma di € 23.590,07 a titolo di corrispettivo, oltre interessi legali dal dì
[...] della domanda al saldo;
- respinge ogni altra domanda proposta dalle parti;
- dispone l'integrale compensazione delle spese tra l'opponente e Parte_1
l'opposta e dispone che le parti medesime Controparte_7 sopportino le spese liquidate per la Consulenza Tecnica in misura uguale (ciascuna per il 50%);
5 - condanna a rimborsare ad e alla Parte_1 CP_1 [...]
le spese di lite, determinate per ciascuna parte in euro Controparte_3
4.800, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”. Avverso la predetta sentenza proponeva appello con sette motivi Parte_1 il quale lamentava:
[...]
1. l'illogicità e contraddittorietà della sentenza, avendo quest'ultima riconosciuto la parziale fondatezza delle domande del committente, senza tuttavia pronunciarsi sull'inadempimento dell'appaltatore ed esonerando da qualsiasi responsabilità il Direttore dei lavori;
2. l'errata e illogica interpretazione delle risultanze istruttorie, per quanto concerne l'autorizzazione che egli avrebbe prestato alla realizzazione dei lavori in variante, l'insussistenza di vizi del consenso, nonché l'allocazione a suo carico degli oneri derivanti dalla sanatoria amministrativa delle opere;
3. l'errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie, ancora a proposito della distinzione tra le “opere extracapitolato” effettivamente autorizzate dal committente e quelle mai concordate;
4. l'erronea valutazione del Tribunale in merito alla natura viziata del consenso prestato dal sulla base della presunta comprensione della lingua italiana da parte di Parte_1 quest'ultimo;
5. l'omissione di pronuncia del Tribunale in merito alla violazione, da parte dell'appaltatore e del Direttore dei lavori, dei canoni di buona fede e del Codice del consumo;
6. l'erronea pronuncia del Tribunale in tema di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c., sebbene la parte opposta non avesse formulato la relativa domanda e nonostante che la causa riguardasse, non un'opera viziata, ma un'opera incompiuta;
7. la non corretta applicazione dei principi in materia di spese processuali. Si costituiva che, in via preliminare, chiedeva Controparte_7 disporsi la riunione del presente appello a quello, iscritto al n. 325/2023 R.G., con il quale la stessa aveva impugnato la medesima sentenza sulla base di quattro motivi, lamentando:
1. la pronuncia ultra petita del Tribunale relativamente al credito vantato dall'opponente per le opere di scavo e fondazione, avendo la sentenza confermato le conclusioni formulate sul punto dal CTU, il quale tuttavia aveva adottato misurazioni più svantaggiose rispetto a quelle prospettate dallo stesso opponente, in maniera tra l'altro apodittica;
2. la pronuncia ultra petita del Tribunale relativamente al credito vantato dall'opponente per le opere di abbattimento dei volumi di magrone, avendo di nuovo la sentenza confermato le conclusioni formulate dal CTU, in senso immotivatamente più sfavorevole rispetto alla stessa prospettazione dell'opponente;
3. l'erroneo calcolo della differenza tra il corrispettivo finale riportato dal SAL n. 6 ed il computo metrico redatto dal CTU, essendo stata presa come riferimento all'interno del SAL la maggior somma al lordo dello sconto offerto dall'impresa al committente, anziché il minor prezzo effettivamente praticato;
4. l'erronea applicazione da parte del Tribunale della disciplina di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., con conseguente riduzione del prezzo preteso dall'appaltatore, nonostante la causa riguardasse un'opera, non viziata, ma incompiuta. chiedeva di rigettare l'appello proposto dal Controparte_2 Parte_1
6 Si costituiva chiedendo di respingere Controparte_9
l'appello proposto da con condanna di quest'ultimo al pagamento di spese Parte_1
e compensi del presente grado di giudizio, nonché riproponendo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le eccezioni e domande già formulate in primo grado, rimaste assorbite. Con ordinanza del 10/03/2024, la Corte disponeva la riunione della causa n. 325/2023, avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza, alla presente ( in ragione della riorganizzazione dei ruoli) e, vista l'intervenuta riassunzione del processo a seguito del decesso di dichiarava la contumacia degli eredi di quest'ultimo. La Corte CP_1 invitava inoltre le parti, anche ai sensi dell'art. 101 c.p.c., a depositare note illustrative circa la qualificazione giuridica dei fatti posti a fondamento delle rispettive impugnazioni. All'udienza del 15/05/2024, il Consigliere Istruttore fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 12/02/2025 (poi rinviata al 01/10/2025 con ordinanza dep. 24/03/2025), assegnando alle parti i termini di cui all'art. 275 c.p.c. Con ordinanza dep. 03/11/2025, il Consigliere Istruttore, rilevato che le parti avevano precisato le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
1. Sui motivi di appello formulati da . Controparte_7
Allo scopo di procedere alla corretta individuazione dell'oggetto del presente giudizio ed alla qualificazione giuridica della fattispecie in questione, occorre esaminare in primo luogo i motivi di appello proposti da nella causa riunita (RG 325/2023), i Controparte_2 quali vertono sulla disciplina applicabile al contratto in esame e sull'effettiva consistenza dell'importo residuo del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore, in esecuzione del contratto di appalto. Stante la loro stretta connessione, tali motivi possono essere esaminati congiuntamente.
1.1. L'appellante lamenta l'erronea applicazione, da parte del Tribunale, della normativa di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., in materia di riduzione del prezzo per difformità o vizi dell'opera, sebbene la controversia abbia ad oggetto un'opera, non viziata, bensì incompleta. Il motivo è fondato. In effetti, risulta incontroverso che i lavori oggetto del contratto di appalto stipulato tra ed pur avviati dall'impresa esecutrice, non siano Parte_1 Controparte_2 stati ultimati. Deve pertanto darsi applicazione a quanto insegnato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità” (Cass. Sez. 2, 04/03/2025, n. 5771). Pertanto, non può procedersi alla riduzione del prezzo dovuto all'appaltatore sulla base dell'applicazione della garanzia di cui all'art. 1668 c.c., in quanto i presunti difetti dell'opera ravvisati dal Tribunale consistono, in realtà, nel mancato completamento dei lavori avviati dall'appaltatore. La stessa somma di €21.866,61, individuata dalla sentenza impugnata quale minor valore dell'opera viziata, rappresenta l'importo che il CTU ha computato come spesa necessaria per ultimare le opere appaltate (cfr. CTU pag. 26). Tale spesa non Persona_1
7 può essere decurtata dal totale delle fatture emesse dall'appaltatore, le quali hanno invece ad oggetto il prezzo dell'opera realizzata (e non compiuta).
1.2. Al contrario, non risultano persuasive le doglianze sollevate da Controparte_2 in merito alla presunta ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale, facendo proprie le misurazioni ed i conteggi del CTU, in ordine alla quantificazione del corrispettivo dovuto, in misura maggiore a quanto richiesto dallo stesso opponente in primo grado. In realtà, in sede di opposizione, il ha domandato al Tribunale di Parte_1 respingere la domanda di pagamento di chiedendo altresì la Controparte_2 ripetizione delle maggiori somme asseritamente già pagate. Il medesimo, al solo scopo di mettere in evidenza le asserite negligenze e inadempienze delle controparti contrattuali, ha altresì proposto una propria ricostruzione alternativa della contabilità di cantiere, precisando che la propria analisi non fosse altro che una stima compiuta allo stato degli atti, sulla base dei dati in quel momento a sua disposizione (cfr. atto di opposizione, pag. 10: “Le considerazioni di cui sopra, frutto di una semplice disamina documentale non esaustiva della contabilità di cantiere con i dati forniti dall'impresa stessa nei SAL e nel computo metrico allegato al contratto, manifestano oltre che la scorrettezza dell'Impresa, la negligenza della Direzione lavori che non ha effettuato i dovuti controlli contabili. Tale esame […] è consistito esclusivamente nella verifica contabile dei dati forniti dall'impresa stessa nel computo metrico e nei SAL: trattandosi di appalto non completato, ci si riserva espressamente la verifica delle misure effettivamente eseguite e, soprattutto, la conformità dell'opera alla regola dell'arte”). Non può pertanto ritenersi che l'opponente abbia limitato la propria domanda ad alcuna quantificazione prestabilita, né che il Giudice di primo grado fosse a quest'ultima vincolato. Per il resto, la critica alle risultanze della CTU è mossa senza alcuna indicazione di nuovi profili di rilievo tecnico rispetto alle osservazioni già precedentemente esposte dal CTP. Il CTU ha replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, di cui si recepiscono le conclusioni ed a cui si rinvia, atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
1.3. Precisato quanto sopra, è possibile procedere alla corretta quantificazione del corrispettivo che sulla base dei lavori eseguiti, risulta ancora tenuto a Parte_1 versare ad e che costituisce oggetto del presente giudizio. Controparte_2
A tal fine, merita accoglimento il conteggio effettuato dall'impresa appellante incidentale, sulla base della differenza tra il computo metrico elaborato dal CTU e le somme pacificamente già versate dal committente (cfr. appello pag. 46). In Controparte_2 particolare, atteso che il CTU, sulla base delle opere realizzate, ha stimato un computo totale
“rettificato” pari a €140.255,65, oltre IVA (cfr. CTU pag. 25), mentre il Persona_1 committente ha versato all'appaltatore una somma complessiva pari a €94.441,05, oltre IVA (cfr. atto di opposizione al decreto ingiuntivo, pag. 5 e doc. 14 , la Parte_1 porzione di corrispettivo non ancora versata dal committente risulta pari a €45.814,60, oltre IVA. A tale somma non risulta possibile sottrarre gli importi che il committente deduce di aver già pagato all'impresa EDILSPEDIC, in qualità di asserito subappaltatore di CP_2 per un importo pari a €19.884,88, oltre IVA), in quanto quest'ultima ha sempre
[...] contestato la circostanza del subappalto, negando di aver intrattenuto alcun rapporto con la suddetta società (cfr. appello pag. 12). A fronte di tale Controparte_2
8 contestazione, il committente non ha fornito prova del fatto che la EDILSPEDIC abbia eseguito parte delle opere già demandate ad , ed incluse nel computo metrico CP_2 redatto dal CTU, né adeguata prova dell'effettivo pagamento. Risulta assorbita la censura relativa al calcolo della differenza tra il maggior importo addebitato al committente con il SAL n. 6 ed il computo metrico “rettificato” dal CTU, in quanto tale differenza (adoperata dal Tribunale per diminuire in misura corrispondente il corrispettivo oggetto del decreto ingiuntivo) non spiega alcun residuo rilievo, alla luce del differente metodo di calcolo sopra adottato per determinare il credito dell'impresa.
2. Sui motivi di appello formulati da Parte_1
Essendosi chiarito quale sia la qualificazione giuridica della fattispecie in esame ed il credito che, sulla base dell'istruttoria svolta in primo grado, risulta residuare in capo all'appaltatore, può procedersi ad esaminare i motivi di appello formulati dall'appellante principale.
2.1. Sui primi quattro motivi di appello, con riferimento alla posizione dell'appaltatore. I primi quattro motivi formulati dal ossono essere trattati congiuntamente, Parte_1 stante la loro stretta connessione, esaminando in primo luogo le censure proposte nei confronti dell'appaltatore e, in secondo luogo, le doglianze relative al Direttore dei lavori. Per quanto concerne l'impresa appaltatrice, si lamenta che la sentenza di primo grado, pur avendo riconosciuto la parziale fondatezza delle domande dell'opponente, abbia comunque condannato quest'ultimo al pagamento del prezzo, senza considerare: a) l'esecuzione da parte dell'impresa di opere in difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato dall'Amministrazione comunale;
b) l'esecuzione da parte dell'impresa di opere in difformità rispetto al progetto commissionato dal senza autorizzazione di quest'ultimo, oppure ricevendone un consenso Parte_1 viziato per errore o dolo;
c) l'inadempimento imputabile all' la quale ha abbandonato il cantiere Controparte_2 prima della conclusione dei lavori. I motivi risultano infondati.
2.1.a. Sulla difformità delle opere realizzate rispetto al titolo edilizio. Occorre esaminare in primo luogo la censura sub a), poiché essa, riguardando il carattere abusivo dell'opera realizzata, concerne la stessa validità del contratto stipulato tra e l'impresa appaltatrice, potendo riverberarsi in un'ipotesi di nullità Parte_1 rilevabile d'ufficio. A tal riguardo, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso, che si verifica ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l'opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative;
nel secondo, invece, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, tale nullità non sussiste” (Cass. Sez. 2, 27/11/2018, n. 30703). A tal fine, “è necessaria una comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello che è stato realizzato con una valutazione complessiva e non parcellizzata delle singole difformità, non potendosi dunque ammettere una qualificazione di ognuna di esse
9 come difformità solo parziale dell'immobile assentito rispetto a quello realizzato” (Cass. Sez. 2, n. 11636/2023). Nel caso di specie, è pacifico che si verte in tema, non di opera realizzata in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo, bensì di lavori posti in essere in difformità rispetto al titolo originariamente ottenuto. Allo scopo di ravvisare la sussistenza della nullità, non risulta dunque sufficiente che sia emersa l'attuazione di varianti al progetto assentito dall'Amministrazione comunale, essendo invece necessario che possa ritenersi provata la difformità totale dei lavori realizzati – il che, nel corso del presente giudizio, non è avvenuto, mancando agli atti di causa un'analisi esaustiva delle variazioni intervenute, un confronto puntuale tra il progetto originario e quello modificato, nonché la stessa allegazione in ordine alla radicale eterogeneità tra questi ultimi. Pertanto, la difformità tra i lavori realizzati dall'impresa e quelli autorizzati dall'Amministrazione competente resta rilevante solo per quel che potenzialmente attiene alla responsabilità per inadempimento dell'appaltatore nei confronti del committente, con particolare riferimento ai profili risarcitori, non essendo stata proposta dal Parte_1 alcuna domanda né nel senso della risoluzione del rapporto né nel senso del ripristino delle opere allo stato originario. Le pretese risarcitorie dell'appellante, tuttavia, non possono essere accolte, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, on deduce alcun effettivo danno risarcibile, provocatogli Parte_1 dall'inadempimento dell'appaltatore nella realizzazione dell'opera difforme, non avendo allegato né la sussistenza di eventuali sanzioni irrogate a suo carico da parte delle autorità competenti, né l'assunzione di spese amministrative maggiorate per provvedere alla postuma regolarizzazione dell'opera abusiva, né gli eventuali costi fronteggiati per demolire i manufatti edilizi illegittimamente realizzati e riportare l'area al pristino stato, né qualsivoglia altra ipotesi di danno economicamente quantificabile. In secondo luogo, dagli atti di causa è emerso il costante e attivo interessamento del in ordine allo sviluppo dei lavori – come più diffusamente esposto di Parte_1 seguito, in merito alle doglianze di cui alla lett. b) – tale da coinvolgere il committente nella stessa condotta abusiva asseritamente ascritta all'appaltatore (e al Direttore dei lavori). Anzi, secondo quanto allegato dal in primo grado di giudizio e non tempestivamente CP_1 contestato dal quest'ultimo, proprio in vista della necessità di presentare Parte_1 una “variante al progetto” presso l'Amministrazione comunale, richiese la realizzazione di ulteriori opere difformi prima del deposito della pratica (cfr. atto di costituzione in appello pag. 12). Controparte_2
Sul tema, è stato precisato dalla Corte di Cassazione che il committente non può invocare il risarcimento di un pregiudizio che costituisca la conseguenza di una condotta illecita concertata (cfr. Cass., Sez. 3, ord. n. 1474/2024, in tema di accordo illecito tra committente e professionista incaricato della direzione dei lavori, ma estensibile, in generale, anche al rapporto con l'appaltatore). Pertanto, nel caso in esame, la difformità dell'opera rispetto al titolo edilizio non può fondare alcuna condanna risarcitoria a vantaggio del
Parte_1
2.1.b. Sul valido consenso del committente alla realizzazione dei lavori.
10 Anche l'insieme di doglianze di cui alla suddetta lett. b), attinenti alla mancanza di consenso alla realizzazione delle opere da parte del committente, o comunque all'errore o al dolo di cui quest'ultimo sarebbe stato vittima, risultano smentite da quanto emerso nel corso del giudizio di primo grado. A tal proposito, occorre anzitutto rilevare che, come già osservato dal Tribunale, le prospettazioni del in ordine alla mancanza di consenso risultano Parte_1 contraddette dalle molteplici asserzioni del medesimo n merito alla natura Parte_1 viziata del consenso stesso (del quale, perciò, si ammette comunque la prestazione). Così, nell'atto di appello il sostiene di aver “autorizzato espressamente alcune Parte_1 opere” (cfr. atto di citazione in appello pag. 12) e di aver autorizzato “le Parte_1 altre varianti […] sul presupposto della loro necessità”, con ciò prospettando, non una distinzione tra opere concordate e non concordate, ma piuttosto tra opere oggetto di un accordo consapevole e di un altro asseritamente viziato. In seguito, di nuovo riconosce “di aver autorizzato le opere sulla scorta delle informazioni Parte_1 fornite dall'Appaltatore e proprio sul falso presupposto che tali opere non avrebbero comportato sostanziali aumenti di costi” (cfr. atto di citazione in appello Parte_1 pag. 13), e anche quando l'appellante nega di aver autorizzato “la modifica integrale del tracciato stradale” (cfr. atto di citazione in appello pag. 16) entra in Parte_1 contraddizione con quanto esposto nei brani dell'atto di citazione letteralmente riportati, ove al contrario si allega che appaltatore e Direttore dei lavori gli proposero la realizzazione, non solo delle opere singolarmente enumerate nell'elenco di cui alle pp. 4-5 (micropali; opere relative alle utenze per forniture di energia elettrica, acqua e gas;
regimazione delle acque;
griglia carrabile;
terre armate), ma, più in generale, la “modifica della pendenza del tratto stradale mediante l'ampliamento a valle”, la “realizzazione di una curva non prevista nel progetto originario” e l'“allungamento complessivo del tratto” (cfr. atto di opposizione al decreto ingiuntivo, pag. 4). Per quanto poi concerne la natura asseritamente viziata del consenso (sulla cui prestazione non possono residuare dubbi), le doglianze dell'appellante risultano di nuovo sprovviste di fondamento. La documentazione acquisita in giudizio dimostra in maniera esaustiva l'attivo monitoraggio dei lavori da parte del committente: è sufficiente, a tal proposito, richiamare il doc. 4A e il doc. 4B prodotti da , i quali rappresentano il dettagliato “diario” dei CP_2 lavori pubblicato all'interno del sito web “fanciullacci.org” (sulla cui sussistenza in rete e riferibilità alla coniuge del non è stata avanzata contestazione), da cui si Parte_1 può desumere la presenza attiva e consapevole del committente presso l'area dei lavori. Neppure possono accogliersi le osservazioni del in merito alla sua scarsa Parte_1 comprensione della lingua italiana, non solo alla luce dei doc. 16 e 20 prodotti dallo stesso appellante (rispettivamente, una comunicazione e-mail trasmessa all'indirizzo dell' CP_2
d una fitta corrispondenza messaggistica intrattenuta con quest'ultima, da cui si
[...] ricava l'insussistenza di alcuna difficoltà di dialogo tra il committente e l'appaltatore), ma, più in generale, in virtù dello svolgimento della vicenda fattuale, per come pacificamente sviluppatasi. In effetti, non può ritenersi che il dopo aver partecipato in Italia ad una Parte_1 vendita ex art. 591-bis c.p.c. ottenendone l'aggiudicazione dell'immobile oggetto dei lavori (cfr. doc. 2 , aver stipulato per iscritto (ed in lingua italiana) contratti di Parte_1
11 appalto (cfr. doc. 4 e di opera professionale (cfr. doc. 9 Parte_1
per la realizzazione dei lavori presso l'immobile, aver conseguito Parte_1 dall'Amministrazione comunale i titoli edilizi necessari all'esecuzione dei progetti (cfr. doc. 5 e 6 , sia poi rimasto del tutto disorientato dal contatto con il linguaggio e Parte_1
l'ordinamento italiano, al punto da non comprendere la portata delle varianti da lui stesso approvate e le esigenze ad esse legate (anche in termini di costi e di pratiche amministrative). Poiché dunque l'appellante possedeva tutte le cognizioni necessarie a gestire lo sviluppo dei lavori e comprenderne gli oneri, gli eventuali equivoci intervenuti con l'impresa appaltatrice e con il Direttore dei lavori (comunque non provati) sarebbero piuttosto addebitabili ad un deficit di diligenza, che non ad una efficace condotta decettiva mossa a suo danno. A tal proposito, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, allo scopo di pervenire all'annullamento del contratto per dolo, le condotte ingannatorie “devono essere valutate in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte”, onde stabilire se erano idonee “a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza” (Cass., Sez. 1, 03/11/2023, n. 30505). Neppure è stata fornita prova della sussistenza di un errore essenziale riconoscibile dalla controparte, specialmente ove si consideri che “l'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare” (Cass. Sez. 2, 12/11/2018, n. 29010), mentre l'appellante principale ammette espressamente che l'annullamento per errore è richiesto a causa delle “errate, carenti o inesistenti informazioni
[…] non tanto relativamente all'opera in sé, ma alla massiva lievitazione dei costi conseguenti alle varianti” (cfr. atto di citazione in appello pag. 13). Parte_1
In breve, l'appellante principale non ha dimostrato né l'assenza di consenso alla realizzazione delle opere né la natura viziata del consenso stesso.
2.1.c. Sull'abbandono del cantiere da parte di Controparte_2
Le argomentazioni già sopra svolte consentono di mettere in evidenza l'infondatezza delle doglianze dell'appellante anche in relazione all'asserito inadempimento da parte di CP_2
[...]
A tal riguardo, ritiene che l'impresa appaltatrice abbia indebitamente Parte_1 abbandonato il cantiere, senza completare i lavori, sebbene i mancati pagamenti da parte sua fossero giustificati. Tale prospettazione è finalizzata a veder riconoscere un inadempimento colpevole in capo all'appaltatore, il quale, al contrario, ritiene di potersi avvalere del disposto di cui all'art. 1460 c.c., avendo interrotto le opere in reazione al mancato pagamento da parte di elle fatture oggetto del giudizio. Parte_1
Anche in questo caso, all'allegazione dell'inadempimento non è associata alcuna domanda di risoluzione, per cui l'eventuale riconoscimento della condotta inadempiente spiega rilievo solo ai fini risarcitori. Nel caso in esame, tuttavia, l'eccezione di inadempimento risulta correttamente sollevata da parte dell'impresa appaltatrice.
12 Sul punto, occorre rammentare che, secondo la Suprema Corte, “in tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale” (Cass. Sez. 2, 26/05/2025, n. 14030). Osservando i reciproci inadempimenti posti in essere da e da Parte_1 CP_2
(da una parte, il mancato pagamento del prezzo e, dall'altra, l'abbandono del
[...] cantiere), appare chiaro che sia stata la condotta realizzata dal primo ad incidere maggiormente sull'equilibrio del rapporto contrattuale, giustificando l'inadempimento posto in essere dall'altra. Infatti, una volta rilevato che i lavori svolti dall'impresa furono effettivamente commissionati e monitorati dal senza possibilità di ravvisare alcun rilevante vizio nel Parte_1 consenso da quest'ultimo prestato, il mancato pagamento delle fatture (per una somma dovuta tra l'altro superiore a quella ravvisata dal Tribunale, come già precisato al punto 1), poteva senz'altro giustificare l'interruzione della prestazione da parte dell'appaltatore, al quale non poteva essere richiesto di affrontare gli ulteriori costi legati alla presenza sul cantiere ed al completamento dei lavori, senza ricevere gli acconti relativi ad una rilevante porzione delle opere già svolte – tanto più che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento che consente di opporre l'eccezione non deve necessariamente rivestire gli stessi caratteri di gravità richiesti dalla domanda di risoluzione del contratto ,così come insegnato dalla Suprema Corte : “L'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento” ( Cass. Ord. n. 18587/2024).
2.2. Sui primi quattro motivi di appello, con riferimento alla posizione del Direttore dei lavori. Le doglianze sopra ripercorse, in relazione alla difformità delle opere rispetto al titolo edilizio, alla realizzazione di lavori ulteriori rispetto a quelli approvati dal committente ed alla natura viziata del consenso di quest'ultimo, sono proposti dal anche per veder Parte_1 dichiarare la responsabilità del Direttore dei lavori del quale è richiesta la CP_1 condanna al risarcimento dei danni, in ragione della negligenza che avrebbe inficiato la sua prestazione professionale. In relazione al RATTI, sono inoltre denunciate, allo stesso scopo, le incongruenze e le omissioni che il CTU ha ravvisato nella tenuta della documentazione di cantiere (cfr. CTU pp. 23-24). Persona_1
Preliminarmente, per quanto concerne la contumacia degli eredi di e le CP_1 richieste formulate in proposito dall'appellante principale nelle proprie conclusioni, si richiama l'ordinanza dep. 10/03/2024 e la relativa motivazione, confermando la dichiarazione di contumacia già intervenuta. Ciò precisato, i motivi sono infondati, in quanto: a) come già chiarito, alla difformità delle opere realizzate rispetto al titolo conseguito dal non corrisponde l'allegazione di alcun danno risarcibile, il quale comunque non CP_10
13 potrebbe essere riconosciuto, visto l'accordo tra tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori, come emerso dagli atti;
b) non risulta dimostrata la sussistenza di alcun vizio del consenso prestato dal n ordine alla realizzazione dei lavori, né, più alla radice, è stata provata la Parte_1 mancanza stessa del consenso;
c) il committente risulta già sollevato dalle maggiori spese dovute alle incongruenze nella compilazione dei SAL, in virtù del nuovo computo metrico rettificato dal CTU e preso in esame sia dalla sentenza di primo grado che nel corso del presente grado di appello: non residua dunque alcun danno risarcibile in relazione a tale genere di errore, non risultando necessario esaminare l'eventuale condotta colposa ascrivibile al professionista ai fini della condanna al risarcimento del danno.
2.3. Sul quinto motivo di appello proposto da Parte_1
Con la quinta censura, l'appellante principale lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla violazione a suo danno, da parte dell'appaltatore e del Direttore dei lavori, degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto, nonché della disciplina posta a tutela del consumatore. Anche in questo caso, tuttavia, può ribadirsi che:
- non risulta provata la sussistenza di alcun deficit di buona fede ai danni del in ragione di quanto sopra già diffusamente esposto;
Parte_1
- manca l'allegazione e la prova di alcun danno-conseguenza risarcibile, causalmente connesso alla condotta abusiva asseritamente posta in essere da appaltatore e Direttore dei lavori. Inoltre, per quanto attiene all'applicabilità della disciplina consumeristica, CP_2
a puntualmente contestato la sussistenza della qualifica di consumatore in capo
[...] al allegando anche documentazione finalizzata a dimostrare l'uso Parte_1 imprenditoriale al quale la villa in Tivegna sarebbe stata adibita, una volta terminati i lavori (cfr. doc. 4A pag. 27, in merito all'intento di adibire l'immobile a Controparte_2
“Centro vacanza Yoga”). Tale contestazione non è stata superata da alcun elemento di prova offerto dall'appellante principale, al quale dunque non può essere riconosciuta la qualifica di consumatore.
2.4. Sul sesto motivo di appello proposto da Parte_1
L'appellante principale lamenta che nessuna domanda riconvenzionale fosse stata proposta dall'ingiungente opposto, il quale, costituendosi nel giudizio di opposizione, si era limitato a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo, e non la riduzione del prezzo. Il motivo risulta finalizzato a censurare la sentenza di primo grado, laddove essa ha condannato il al pagamento nei confronti di di una somma Parte_1 Controparte_2 inferiore rispetto a quella originariamente ingiunta. Infatti, avendo l'appaltatore chiesto solamente la conferma totale del decreto, la condanna non sarebbe sorretta da alcuna richiesta della parte ingiungente, la quale, pur avendo ottenuto in primo grado la revoca del decreto, non avrebbe per questo potuto beneficiare anche della condanna al pagamento della minor somma ritenuta oggetto del suo credito da parte del Tribunale. Il motivo è infondato. Infatti, è stato chiarito dalla Suprema Corte che “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma
14 valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (Cass. Sez. 6, 28/05/2019, n. 14486).
2.5. Sulla domanda relativa al pagamento della penale per ritardo. Per quanto concerne la richiesta di condanna al pagamento della penale per ritardo, occorre osservare che l'appellante principale non ha sollevato alcun motivo di censura per quanto concerne il rigetto di tale domanda da parte del Tribunale. Pertanto, quest'ultimo, non essendo stato oggetto di impugnazione, risulta passato in giudicato.
3. Sulle spese di giudizio. Il parziale accoglimento dell'appello incidentale comporta l'assorbimento del settimo motivo proposto dall'appellante principale, in ordine alle spese di giudizio. Infatti, “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016). Nel caso in esame isulta totalmente soccombente nei confronti della terza Parte_1 chiamata in quanto “allorché il Controparte_9 convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria – e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria – legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza – mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo – bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo” (Cass. Sez. 6, 14/01/2022, n. 1123). Nulla in punto spese nei confronti di contumace nel presente grado di giudizio. CP_1
Attesa la parziale reciproca soccombenza tra d il Parte_1 Controparte_2 cui credito è comunque stato riconosciuto in misura pari a € 45.814,70, le spese dei due gradi di giudizio devono essere compensate per un terzo nei confronti di Controparte_2
Pone a carico dell'appellante il pagamento dei rimanenti 2/3. Le spese sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, in base al valore di € 45.814,70 riconosciuto all'appaltatore, in applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014, secondo cui nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata,
15 si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cass. Sez. 6, 12/06/2019, n. 15857). Peraltro la liquidazione delle spese dell'intero giudizio riguarda anche le spese della fase monitoria, “atteso che detta fase ed il giudizio introdotto con la proposizione dell'opposizione all'ingiunzione integrano una struttura procedimentale essenzialmente unitaria, con la conseguenza che l'organo giurisdizionale chiamato a definire con sentenza il giudizio dinanzi a sè deve pronunciarsi sul diritto al rimborso delle spese sopportate nel corso di tutto il procedimento, sempre con esclusivo riguardo all'esito finale della lite” (Cass. Sez. 1, 19/05/2000, n. 6540). Pertanto: scaglione inferiore ad € 52.000,001= a. fase monitoria
€1.370,00; oltre spese come liquidate nel decreto;
a. giudizio di primo grado: € 7.616,00, di cui:
• fase di studio: € 1.701,00;
• fase introduttiva: € 1.204,00;
• fase di trattazione: € 1.806,00;
• fase decisionale: € 2.905,00. b. giudizio di appello: € 9.991,00, di cui: a. fase di studio: € 2.058,00; b. fase introduttiva: €1.418,00; c. fase di trattazione: € 3.045,00; d. fase decisionale: € 3.470,00. Del pari, le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di Parte_1 nella misura di due terzi e di nella misura di un terzo. Controparte_2
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello di Parte_1
è respinto.
[...]
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando: 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
149/2023, pronunciata inter partes dal Tribunale della Spezia in data 27/02/2023; 2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla società
[...] dichiara tenuto e condanna Controparte_2 Parte_1 al pagamento nei confronti di quest'ultima, a titolo di corrispettivo, della
[...] somma di €45.814,70, oltre IVA e interessi legali ex art. 1284 primo comma c.p.c. dal giorno della domanda al saldo;
3) compensa in misura di un 1/3 le spese processuali dell'intero giudizio tra Parte_1
[...] Controparte_2
4) dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di Parte_1 lite in misura dei 2/3 dell'intero giudizio sostenute da che liquida Controparte_2 in tale frazione in :
16 a. monitorio: € 912,00= per compensi di avvocato, oltre spese come liquidate nella fase monitoria;
b. fase davanti al Tribunale: € 5.077,00=per compensi di avvocato;
c. presente fase: € 6.661,00=per compensi di avvocato;
d. oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per ciascuna fase;
5) dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali sostenute per l'intero giudizio da Controparte_9
che liquida in € 7.616,00, = per compensi di avvocato per il
[...] primo grado;
ed in € 9.991,00= per compensi di avvocato per la presente fase;
oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per ciascuna fase;
6) pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di nella misura di due terzi e di Parte_1 Controparte_2 nella misura di un terzo;
7) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello di Parte_1
respinto;
[...]
8) manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in camera di consiglio alli 12/11/2025 Minuta redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott. Davide Vescovo. Il Presidente estensore Dott.ssa Rosella Silvestri
17
nella causa n. 351/2023 R.G. riunita alla causa n. 325/2023 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to GIONFRA SILVIA e Parte_1 dall'Avv.to e GIANARDI MASSIMO presso il loro studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
Parte Appellante nei confronti di
Controparte_1
Parti Appellate Contumaci
L in persona del suo Amministratore Unico legale Controparte_2 rappresentante pro tempore , rapp. e difesa dall'Avv.to ALESSIO Controparte_2
LO e dall'Avv.to FABRIZIO RICCIARDI presso il loro studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica Parte Appellata e Appellante Incidentale ( Rg. n. 325/2023)
, in persona Controparte_3 del procuratore , rapp. e difesa dall'Avv.to ADRIANO VASSALLO presso il Controparte_4 cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
Parte Appellata CONCLUSIONI delle PARTI PARTE APPELLANTE Parte_1
Come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 01/10/2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis, previa espunzione dell'atto denominato “Nota di deposito” datato 05.06.2023 e di tutti i suoi allegati, depositati dagli avv. Giromini e Pardini in data 05.06.2023 in quanto irricevibile per le motivazioni esposte nelle memorie depositate in data 20/02/2024, confermare la dichiarazione di contumacia dell'appellato arch. e, quindi RESPINGERE l'appello proposto da CP_1 [...] nel proc. 325/2023 RG e, IN ACCOGLIMENTO dell'APPELLO proposto in via CP_5
1 incidentale nel proc. n. 325/2023 RG e in via principale nel proc. n. 351/2023 RG, in riforma parziale della sentenza n. 149/2023 emessa dal Tribunale ella Spezia Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Lottini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3702/2016, depositata in cancelleria in data 27.02.2023 e notificata il 02.03.2023, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado come precisate all'udienza del 14.10.2022: A) Accertare e dichiarare che le somme richieste non sono dovute per le eccezioni di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e all'atto di citazione per la chiamata Con in causa dell' Ratti e per l'effetto condannare in persona del suo Controparte_5 legale rapp.te p.t. alla restituzione delle maggiori somme indebitamente percepite, anche in sede di esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 cpc nelle more del presente procedimento, oltre interessi e rivalutazione, oltre alla condanna della stessa ex art. 96 cpc per aver agito in via monitoria con malafede e colpa grave. B) Accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'appaltatore agli obblighi gravanti ex contractu ed ex lege e, dichiarato incidenter tantum annullabile ex artt. 1427 c.c. o nullo ex artt. 1427 c.c. il consenso alle opere extracapitolato prestato dall'attore, per l'effetto condannare in persona del legale rapp.te p.t. al versamento della somma Controparte_5 dovuta a titolo di penale contrattuale pari a € 50 per ogni giorno di ritardo;
oltre al risarcimento dei danni costituiti dai costi e dagli oneri necessari all'esecuzione delle opere per il completamento della strada, salvo il maggior danno ex art. 1226 c.c, eventualmente procedendo a compensazione con eventuali somme che risultassero a suo credito. C) Accertare e dichiarare la responsabilità del professionista D.L. Dott. Arch. CP_1 per violazione dei doveri di diligenza nell'espletamento del mandato professionale e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni che risulteranno dall'istruttoria e comunque costituiti da tutte le maggiori somme che l'attore ha dovuto corrispondere e/o ai maggiori oneri che gli faranno carico, anche nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di opposizione;
D) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE-L Controparte_2
[...]
Come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 01/10/2025 Nella causa civile di appello iscritta al n. 325/2023 R.G.
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'appellata sentenza n. 149/2023 del Tribunale della Spezia in data 27.02.2023, In via principale di merito, in accoglimento integrale dei motivi di gravame sopra formulati, rigettare l'opposizione avversaria perché palesemente infondata sia in fatto che in diritto, per i motivi di cui alla narrativa, e quindi confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 897/16; In via subordinata di merito, nel caso di accoglimento soltanto parziale dei motivi di gravame sopra formulati, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello accertare, determinare e dichiarare il credito vantato dalla società in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, nei confronti del sig. per le ragioni di Parte_1
2 causa, e, per l'effetto, DICHIARARE TENUTO e CONDANNARE il predetto sig. Parte_1
a pagare in favore della società in persona del
[...] Controparte_7 suo legale rappresentante pro tempore, detta somma di denaro, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso con vittoria delle spese legali e tecniche di entrambi i gradi del giudizio, condannando il sig. alla refusione di quanto dall'appellante corrisposto al CTU Parte_1 in primo grado”. Nella causa civile di appello iscritta al n. 351/2023 R.G. RIGETTARE in quanto del tutto infondati in fatto ed in diritto i motivi di appello proposti dal sig. . Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”. Parte_1
PARTE APPELLATA Controparte_3
[...]
Come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 01/10/2025
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello,
- respingere integralmente l'appello proposto da perché infondato Parte_1 in fatto ed in diritto;
- condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi del Parte_1 presente grado di giudizio” Fatto e diritto Con atto di citazione ritualmente notificato in data 07/12/2016, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 897 del
[...]
27/09/2016, emesso dal Tribunale della Spezia, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della società la somma di €63.441,21, Controparte_7 oltre agli interessi come da domanda, nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €1.500,00 per compensi e in €406,50 per esborsi, oltre accessori di legge. L'opponente esponeva di aver acquistato dal Tribunale della Spezia, tramite decreto di trasferimento n. rep. 185/2014, la proprietà di un immobile sito nel Comune di Follo, località Tivegna, Via Piè di Foce, costituito da una villa da tempo abbandonata e da un complesso di terreni circostanti (NCEU Foglio 7 mappali 13, 310, 312, 317, 1186, 1182, 1183, 328, 429, 505, 714, 718, 762; Foglio 9 mappali 13, 14, 15, 19, 23, 24, 25). L'immobile risultava raggiungibile solo tramite percorso pedonale, per cui il ncaricava l'Arch. ella progettazione e della direzione Parte_1 CP_1 dei lavori di realizzazione di una strada carrabile interna alla proprietà, finalizzata a collegare l'edificio alla via pubblica. Il edigeva un computo metrico estimativo. CP_1
In data 21/10/2015, l'opponente stipulava con n Controparte_7 contratto di appalto (doc. 4 , avente ad oggetto la realizzazione della Parte_1 suddetta strada, avendo altresì acquisito dal Comune di Follo il permesso di costruire n. 1 del 07/03/2015 (doc. 5 ed il successivo parere geologico favorevole del Parte_1
08/05/2015 (doc. 6 . Parte_1
L'opponente deduceva (cfr. atto di opposizione al decreto ingiuntivo, pp. 3 e ss.):
- che l'appalto comprendeva le opere necessarie alla realizzazione di quanto previsto negli elaborati progettuali e nel computo metrico;
3 - che i lavori dovevano essere remunerati “a misura”, sulla base dell'elenco prezzi e delle quantità indicate nel computo metrico allegato al contratto;
- che il prezzo per l'intera opera era convenuto “indicativamente” in €75.000,00, oltre IVA;
- che il termine di consegna dell'opera finita era fissato al 31/03/2016, con previsione di una penale pari a €50,00 per ogni giorno di ritardo;
- che ai sensi dell'art. 8 del contratto i pagamenti si dovevano effettuare mediante acconti a sulla base dei prezzi unitari indicati nel computo metrico;
CP_8
- che, durante l'esecuzione dell'appalto, l'impresa e il Direttore dei lavori ravvisavano la necessità di apportare alcune varianti al progetto originario, consistenti nella modifica della pendenza del tratto stradale mediante ampliamento a valle, nella realizzazione di una curva non prevista e nell'allungamento complessivo del tracciato;
- che egli stesso quale committente aveva autorizzato lavori extra-capitolato per un importo di
€53.510,00;
- che nel corso dell'esecuzione l'opponente corrispondeva: l'importo di €94.441,05, oltre IVA, alla e l'importo di €19.884,88, oltre IVA, alla Controparte_2
EDILSPEDIC S.R.L.S., subappaltatrice di Controparte_2
- che nel luglio 2016, a lavori non ancora ultimati rispetto alla scadenza contrattuale del 31/03/2016, l'opponente chiedeva invano spiegazioni all'impresa e al Direttore dei lavori, a fronte della richiesta da parte dell'appaltatore di un ulteriore acconto di €60.000,00;
- che l'impresa, a fronte del mancato pagamento da parte del procedeva ad Parte_1 agire in sede monitoria. L'opponente contestava il contenuto dei S.A.L. prodotti dell'impresa appaltatrice, deducendo la duplicazione di voci riportate al loro interno, l'effettuazione di addebiti per lavori non eseguiti o solo parzialmente eseguiti ed il computo di opere in realtà già ricomprese tra gli oneri a carico dell'appaltatore (cfr. atto di opposizione, pp. 9-10). L'opponente lamentava altresì:
- l'abbandono ingiustificato del cantiere da parte dell'impresa ed il ritardo nell'esecuzione dei lavori (non ancora ultimati) rispetto alla scadenza concordata (cfr. atto di opposizione, pp. 10- 11);
- la realizzazione dell'opera in maniera difforme rispetto al progetto originariamente approvato, senza che egli avesse preventivamente autorizzato i lavori né fosse stato avvertito delle relative conseguenze in termini di costi e responsabilità (cfr. atto di opposizione, pp. 11-12);
- la natura viziata dell'eventuale consenso prestato ex post alla realizzazione delle opere, ai sensi dell'art. 1427 o dell'art. 1418 c.c. (cfr. atto di opposizione, pag. 12);
- la violazione dei canoni di buona fede, sia in fase precontrattuale che esecutiva, nonché delle norme poste a protezione del consumatore (cfr. atto di opposizione, pp. 12-13). L'opponente chiedeva altresì di chiamare in causa il Direttore dei lavori CP_1 per vederne accertare la responsabilità per violazione dei doveri di diligenza nell'esperimento del mandato professionale, con condanna al risarcimento dei danni asseritamente causati (cfr. atto di opposizione, pp. 13-15). Si costituiva che chiedeva di rigettare Controparte_7
l'opposizione avversaria, deducendo:
4 - che le opere in variante erano state commissionate dal anche per il tramite Parte_1 del Direttore dei lavori, il quale aveva provveduto a sottoscrivere i S.A.L. relativi alle opere effettuate (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 3); Controparte_2
- che le stesse previsioni contrattuali assegnavano al Direttore dei lavori la qualifica di rappresentante del committente e riconoscevano il diritto dell'appaltatore al compenso per eventuali varianti (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 4); Controparte_2
- che risultavano ancora da pagare le opere relative ai S.A.L. n. 5 e n. 6, corrispondenti alle fatture n. 44 e n. 45 del 2016, per l'importo totale di €63.441,21, oggetto del decreto ingiuntivo opposto (cfr. ibidem). L'opposta allegava altresì di non aver eseguito opere in subappalto;
di aver correttamente contabilizzato i lavori;
di non poter essere ritenuta responsabile del ritardo nell'esecuzione delle opere, comunque non tempestivamente contestato, e di aver sospeso l'effettuazione della propria prestazione nel rispetto dell'art. 1460 c.c., negando inoltre che il Parte_1 avesse agito in qualità di consumatore. Si costituiva che chiedeva di respingere le domande svolte nei suoi CP_1 confronti, contestando le asserzioni dell'opponente ed allegando che le varianti effettuate rispetto al progetto originario erano state decise, in costante accordo con il committente, a causa delle condizioni di stabilità del terreno, non avente portanza sufficiente a sostenere i manufatti previsti (cfr. comparsa di costituzione e risposta pp. 4-6);e che era stato il CP_1 ad imporgli di depositare la variante presso l'Amministrazione comunale Parte_1 solamente a fine lavori (cfr. comparsa di costituzione e risposta RATTI, pag. 6). Il hiedeva altresì di chiamare in manleva la , onde CP_1 Controparte_3 tenerlo indenne da ogni importo addebitabile per danni arrecati a terzi. Si costituiva la Controparte_3
, che chiedeva: in via principale, di respingere le domande formulate dal
[...] nei confronti del in via subordinata, in ipotesi di accoglimento di Parte_1 CP_1 queste ultime, di respingere la domanda di garanzia e manleva formulata dal tesso;
in CP_1 via di ulteriore subordine, di determinare l'obbligo di garanzia in conformità alle condizioni di polizza, con l'applicazione dello scoperto contrattualmente previsto. La causa veniva istruita mediante CTU. Con sentenza n. 149/2023, pubblicata il 27/02/2023, il Tribunale della Spezia così decideva:
“- revoca il decreto ingiuntivo n° 897/2016 emesso dal Tribunale della Spezia in data 26.09.2016 in favore della e dispone la restituzione Controparte_7 di quanto eventualmente pagato in ossequio al medesima, nella parte eccedente la somma di
€ 23.590,07;
- condanna a corrispondere alla società Parte_1 Parte_2
, la somma di € 23.590,07 a titolo di corrispettivo, oltre interessi legali dal dì
[...] della domanda al saldo;
- respinge ogni altra domanda proposta dalle parti;
- dispone l'integrale compensazione delle spese tra l'opponente e Parte_1
l'opposta e dispone che le parti medesime Controparte_7 sopportino le spese liquidate per la Consulenza Tecnica in misura uguale (ciascuna per il 50%);
5 - condanna a rimborsare ad e alla Parte_1 CP_1 [...]
le spese di lite, determinate per ciascuna parte in euro Controparte_3
4.800, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”. Avverso la predetta sentenza proponeva appello con sette motivi Parte_1 il quale lamentava:
[...]
1. l'illogicità e contraddittorietà della sentenza, avendo quest'ultima riconosciuto la parziale fondatezza delle domande del committente, senza tuttavia pronunciarsi sull'inadempimento dell'appaltatore ed esonerando da qualsiasi responsabilità il Direttore dei lavori;
2. l'errata e illogica interpretazione delle risultanze istruttorie, per quanto concerne l'autorizzazione che egli avrebbe prestato alla realizzazione dei lavori in variante, l'insussistenza di vizi del consenso, nonché l'allocazione a suo carico degli oneri derivanti dalla sanatoria amministrativa delle opere;
3. l'errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie, ancora a proposito della distinzione tra le “opere extracapitolato” effettivamente autorizzate dal committente e quelle mai concordate;
4. l'erronea valutazione del Tribunale in merito alla natura viziata del consenso prestato dal sulla base della presunta comprensione della lingua italiana da parte di Parte_1 quest'ultimo;
5. l'omissione di pronuncia del Tribunale in merito alla violazione, da parte dell'appaltatore e del Direttore dei lavori, dei canoni di buona fede e del Codice del consumo;
6. l'erronea pronuncia del Tribunale in tema di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c., sebbene la parte opposta non avesse formulato la relativa domanda e nonostante che la causa riguardasse, non un'opera viziata, ma un'opera incompiuta;
7. la non corretta applicazione dei principi in materia di spese processuali. Si costituiva che, in via preliminare, chiedeva Controparte_7 disporsi la riunione del presente appello a quello, iscritto al n. 325/2023 R.G., con il quale la stessa aveva impugnato la medesima sentenza sulla base di quattro motivi, lamentando:
1. la pronuncia ultra petita del Tribunale relativamente al credito vantato dall'opponente per le opere di scavo e fondazione, avendo la sentenza confermato le conclusioni formulate sul punto dal CTU, il quale tuttavia aveva adottato misurazioni più svantaggiose rispetto a quelle prospettate dallo stesso opponente, in maniera tra l'altro apodittica;
2. la pronuncia ultra petita del Tribunale relativamente al credito vantato dall'opponente per le opere di abbattimento dei volumi di magrone, avendo di nuovo la sentenza confermato le conclusioni formulate dal CTU, in senso immotivatamente più sfavorevole rispetto alla stessa prospettazione dell'opponente;
3. l'erroneo calcolo della differenza tra il corrispettivo finale riportato dal SAL n. 6 ed il computo metrico redatto dal CTU, essendo stata presa come riferimento all'interno del SAL la maggior somma al lordo dello sconto offerto dall'impresa al committente, anziché il minor prezzo effettivamente praticato;
4. l'erronea applicazione da parte del Tribunale della disciplina di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., con conseguente riduzione del prezzo preteso dall'appaltatore, nonostante la causa riguardasse un'opera, non viziata, ma incompiuta. chiedeva di rigettare l'appello proposto dal Controparte_2 Parte_1
6 Si costituiva chiedendo di respingere Controparte_9
l'appello proposto da con condanna di quest'ultimo al pagamento di spese Parte_1
e compensi del presente grado di giudizio, nonché riproponendo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le eccezioni e domande già formulate in primo grado, rimaste assorbite. Con ordinanza del 10/03/2024, la Corte disponeva la riunione della causa n. 325/2023, avente ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza, alla presente ( in ragione della riorganizzazione dei ruoli) e, vista l'intervenuta riassunzione del processo a seguito del decesso di dichiarava la contumacia degli eredi di quest'ultimo. La Corte CP_1 invitava inoltre le parti, anche ai sensi dell'art. 101 c.p.c., a depositare note illustrative circa la qualificazione giuridica dei fatti posti a fondamento delle rispettive impugnazioni. All'udienza del 15/05/2024, il Consigliere Istruttore fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 12/02/2025 (poi rinviata al 01/10/2025 con ordinanza dep. 24/03/2025), assegnando alle parti i termini di cui all'art. 275 c.p.c. Con ordinanza dep. 03/11/2025, il Consigliere Istruttore, rilevato che le parti avevano precisato le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
1. Sui motivi di appello formulati da . Controparte_7
Allo scopo di procedere alla corretta individuazione dell'oggetto del presente giudizio ed alla qualificazione giuridica della fattispecie in questione, occorre esaminare in primo luogo i motivi di appello proposti da nella causa riunita (RG 325/2023), i Controparte_2 quali vertono sulla disciplina applicabile al contratto in esame e sull'effettiva consistenza dell'importo residuo del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore, in esecuzione del contratto di appalto. Stante la loro stretta connessione, tali motivi possono essere esaminati congiuntamente.
1.1. L'appellante lamenta l'erronea applicazione, da parte del Tribunale, della normativa di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., in materia di riduzione del prezzo per difformità o vizi dell'opera, sebbene la controversia abbia ad oggetto un'opera, non viziata, bensì incompleta. Il motivo è fondato. In effetti, risulta incontroverso che i lavori oggetto del contratto di appalto stipulato tra ed pur avviati dall'impresa esecutrice, non siano Parte_1 Controparte_2 stati ultimati. Deve pertanto darsi applicazione a quanto insegnato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità” (Cass. Sez. 2, 04/03/2025, n. 5771). Pertanto, non può procedersi alla riduzione del prezzo dovuto all'appaltatore sulla base dell'applicazione della garanzia di cui all'art. 1668 c.c., in quanto i presunti difetti dell'opera ravvisati dal Tribunale consistono, in realtà, nel mancato completamento dei lavori avviati dall'appaltatore. La stessa somma di €21.866,61, individuata dalla sentenza impugnata quale minor valore dell'opera viziata, rappresenta l'importo che il CTU ha computato come spesa necessaria per ultimare le opere appaltate (cfr. CTU pag. 26). Tale spesa non Persona_1
7 può essere decurtata dal totale delle fatture emesse dall'appaltatore, le quali hanno invece ad oggetto il prezzo dell'opera realizzata (e non compiuta).
1.2. Al contrario, non risultano persuasive le doglianze sollevate da Controparte_2 in merito alla presunta ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale, facendo proprie le misurazioni ed i conteggi del CTU, in ordine alla quantificazione del corrispettivo dovuto, in misura maggiore a quanto richiesto dallo stesso opponente in primo grado. In realtà, in sede di opposizione, il ha domandato al Tribunale di Parte_1 respingere la domanda di pagamento di chiedendo altresì la Controparte_2 ripetizione delle maggiori somme asseritamente già pagate. Il medesimo, al solo scopo di mettere in evidenza le asserite negligenze e inadempienze delle controparti contrattuali, ha altresì proposto una propria ricostruzione alternativa della contabilità di cantiere, precisando che la propria analisi non fosse altro che una stima compiuta allo stato degli atti, sulla base dei dati in quel momento a sua disposizione (cfr. atto di opposizione, pag. 10: “Le considerazioni di cui sopra, frutto di una semplice disamina documentale non esaustiva della contabilità di cantiere con i dati forniti dall'impresa stessa nei SAL e nel computo metrico allegato al contratto, manifestano oltre che la scorrettezza dell'Impresa, la negligenza della Direzione lavori che non ha effettuato i dovuti controlli contabili. Tale esame […] è consistito esclusivamente nella verifica contabile dei dati forniti dall'impresa stessa nel computo metrico e nei SAL: trattandosi di appalto non completato, ci si riserva espressamente la verifica delle misure effettivamente eseguite e, soprattutto, la conformità dell'opera alla regola dell'arte”). Non può pertanto ritenersi che l'opponente abbia limitato la propria domanda ad alcuna quantificazione prestabilita, né che il Giudice di primo grado fosse a quest'ultima vincolato. Per il resto, la critica alle risultanze della CTU è mossa senza alcuna indicazione di nuovi profili di rilievo tecnico rispetto alle osservazioni già precedentemente esposte dal CTP. Il CTU ha replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, di cui si recepiscono le conclusioni ed a cui si rinvia, atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
1.3. Precisato quanto sopra, è possibile procedere alla corretta quantificazione del corrispettivo che sulla base dei lavori eseguiti, risulta ancora tenuto a Parte_1 versare ad e che costituisce oggetto del presente giudizio. Controparte_2
A tal fine, merita accoglimento il conteggio effettuato dall'impresa appellante incidentale, sulla base della differenza tra il computo metrico elaborato dal CTU e le somme pacificamente già versate dal committente (cfr. appello pag. 46). In Controparte_2 particolare, atteso che il CTU, sulla base delle opere realizzate, ha stimato un computo totale
“rettificato” pari a €140.255,65, oltre IVA (cfr. CTU pag. 25), mentre il Persona_1 committente ha versato all'appaltatore una somma complessiva pari a €94.441,05, oltre IVA (cfr. atto di opposizione al decreto ingiuntivo, pag. 5 e doc. 14 , la Parte_1 porzione di corrispettivo non ancora versata dal committente risulta pari a €45.814,60, oltre IVA. A tale somma non risulta possibile sottrarre gli importi che il committente deduce di aver già pagato all'impresa EDILSPEDIC, in qualità di asserito subappaltatore di CP_2 per un importo pari a €19.884,88, oltre IVA), in quanto quest'ultima ha sempre
[...] contestato la circostanza del subappalto, negando di aver intrattenuto alcun rapporto con la suddetta società (cfr. appello pag. 12). A fronte di tale Controparte_2
8 contestazione, il committente non ha fornito prova del fatto che la EDILSPEDIC abbia eseguito parte delle opere già demandate ad , ed incluse nel computo metrico CP_2 redatto dal CTU, né adeguata prova dell'effettivo pagamento. Risulta assorbita la censura relativa al calcolo della differenza tra il maggior importo addebitato al committente con il SAL n. 6 ed il computo metrico “rettificato” dal CTU, in quanto tale differenza (adoperata dal Tribunale per diminuire in misura corrispondente il corrispettivo oggetto del decreto ingiuntivo) non spiega alcun residuo rilievo, alla luce del differente metodo di calcolo sopra adottato per determinare il credito dell'impresa.
2. Sui motivi di appello formulati da Parte_1
Essendosi chiarito quale sia la qualificazione giuridica della fattispecie in esame ed il credito che, sulla base dell'istruttoria svolta in primo grado, risulta residuare in capo all'appaltatore, può procedersi ad esaminare i motivi di appello formulati dall'appellante principale.
2.1. Sui primi quattro motivi di appello, con riferimento alla posizione dell'appaltatore. I primi quattro motivi formulati dal ossono essere trattati congiuntamente, Parte_1 stante la loro stretta connessione, esaminando in primo luogo le censure proposte nei confronti dell'appaltatore e, in secondo luogo, le doglianze relative al Direttore dei lavori. Per quanto concerne l'impresa appaltatrice, si lamenta che la sentenza di primo grado, pur avendo riconosciuto la parziale fondatezza delle domande dell'opponente, abbia comunque condannato quest'ultimo al pagamento del prezzo, senza considerare: a) l'esecuzione da parte dell'impresa di opere in difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato dall'Amministrazione comunale;
b) l'esecuzione da parte dell'impresa di opere in difformità rispetto al progetto commissionato dal senza autorizzazione di quest'ultimo, oppure ricevendone un consenso Parte_1 viziato per errore o dolo;
c) l'inadempimento imputabile all' la quale ha abbandonato il cantiere Controparte_2 prima della conclusione dei lavori. I motivi risultano infondati.
2.1.a. Sulla difformità delle opere realizzate rispetto al titolo edilizio. Occorre esaminare in primo luogo la censura sub a), poiché essa, riguardando il carattere abusivo dell'opera realizzata, concerne la stessa validità del contratto stipulato tra e l'impresa appaltatrice, potendo riverberarsi in un'ipotesi di nullità Parte_1 rilevabile d'ufficio. A tal riguardo, è opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso, che si verifica ove l'edificio realizzato sia radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l'opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell'oggetto e violazione di norme imperative;
nel secondo, invece, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, tale nullità non sussiste” (Cass. Sez. 2, 27/11/2018, n. 30703). A tal fine, “è necessaria una comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello che è stato realizzato con una valutazione complessiva e non parcellizzata delle singole difformità, non potendosi dunque ammettere una qualificazione di ognuna di esse
9 come difformità solo parziale dell'immobile assentito rispetto a quello realizzato” (Cass. Sez. 2, n. 11636/2023). Nel caso di specie, è pacifico che si verte in tema, non di opera realizzata in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo, bensì di lavori posti in essere in difformità rispetto al titolo originariamente ottenuto. Allo scopo di ravvisare la sussistenza della nullità, non risulta dunque sufficiente che sia emersa l'attuazione di varianti al progetto assentito dall'Amministrazione comunale, essendo invece necessario che possa ritenersi provata la difformità totale dei lavori realizzati – il che, nel corso del presente giudizio, non è avvenuto, mancando agli atti di causa un'analisi esaustiva delle variazioni intervenute, un confronto puntuale tra il progetto originario e quello modificato, nonché la stessa allegazione in ordine alla radicale eterogeneità tra questi ultimi. Pertanto, la difformità tra i lavori realizzati dall'impresa e quelli autorizzati dall'Amministrazione competente resta rilevante solo per quel che potenzialmente attiene alla responsabilità per inadempimento dell'appaltatore nei confronti del committente, con particolare riferimento ai profili risarcitori, non essendo stata proposta dal Parte_1 alcuna domanda né nel senso della risoluzione del rapporto né nel senso del ripristino delle opere allo stato originario. Le pretese risarcitorie dell'appellante, tuttavia, non possono essere accolte, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, on deduce alcun effettivo danno risarcibile, provocatogli Parte_1 dall'inadempimento dell'appaltatore nella realizzazione dell'opera difforme, non avendo allegato né la sussistenza di eventuali sanzioni irrogate a suo carico da parte delle autorità competenti, né l'assunzione di spese amministrative maggiorate per provvedere alla postuma regolarizzazione dell'opera abusiva, né gli eventuali costi fronteggiati per demolire i manufatti edilizi illegittimamente realizzati e riportare l'area al pristino stato, né qualsivoglia altra ipotesi di danno economicamente quantificabile. In secondo luogo, dagli atti di causa è emerso il costante e attivo interessamento del in ordine allo sviluppo dei lavori – come più diffusamente esposto di Parte_1 seguito, in merito alle doglianze di cui alla lett. b) – tale da coinvolgere il committente nella stessa condotta abusiva asseritamente ascritta all'appaltatore (e al Direttore dei lavori). Anzi, secondo quanto allegato dal in primo grado di giudizio e non tempestivamente CP_1 contestato dal quest'ultimo, proprio in vista della necessità di presentare Parte_1 una “variante al progetto” presso l'Amministrazione comunale, richiese la realizzazione di ulteriori opere difformi prima del deposito della pratica (cfr. atto di costituzione in appello pag. 12). Controparte_2
Sul tema, è stato precisato dalla Corte di Cassazione che il committente non può invocare il risarcimento di un pregiudizio che costituisca la conseguenza di una condotta illecita concertata (cfr. Cass., Sez. 3, ord. n. 1474/2024, in tema di accordo illecito tra committente e professionista incaricato della direzione dei lavori, ma estensibile, in generale, anche al rapporto con l'appaltatore). Pertanto, nel caso in esame, la difformità dell'opera rispetto al titolo edilizio non può fondare alcuna condanna risarcitoria a vantaggio del
Parte_1
2.1.b. Sul valido consenso del committente alla realizzazione dei lavori.
10 Anche l'insieme di doglianze di cui alla suddetta lett. b), attinenti alla mancanza di consenso alla realizzazione delle opere da parte del committente, o comunque all'errore o al dolo di cui quest'ultimo sarebbe stato vittima, risultano smentite da quanto emerso nel corso del giudizio di primo grado. A tal proposito, occorre anzitutto rilevare che, come già osservato dal Tribunale, le prospettazioni del in ordine alla mancanza di consenso risultano Parte_1 contraddette dalle molteplici asserzioni del medesimo n merito alla natura Parte_1 viziata del consenso stesso (del quale, perciò, si ammette comunque la prestazione). Così, nell'atto di appello il sostiene di aver “autorizzato espressamente alcune Parte_1 opere” (cfr. atto di citazione in appello pag. 12) e di aver autorizzato “le Parte_1 altre varianti […] sul presupposto della loro necessità”, con ciò prospettando, non una distinzione tra opere concordate e non concordate, ma piuttosto tra opere oggetto di un accordo consapevole e di un altro asseritamente viziato. In seguito, di nuovo riconosce “di aver autorizzato le opere sulla scorta delle informazioni Parte_1 fornite dall'Appaltatore e proprio sul falso presupposto che tali opere non avrebbero comportato sostanziali aumenti di costi” (cfr. atto di citazione in appello Parte_1 pag. 13), e anche quando l'appellante nega di aver autorizzato “la modifica integrale del tracciato stradale” (cfr. atto di citazione in appello pag. 16) entra in Parte_1 contraddizione con quanto esposto nei brani dell'atto di citazione letteralmente riportati, ove al contrario si allega che appaltatore e Direttore dei lavori gli proposero la realizzazione, non solo delle opere singolarmente enumerate nell'elenco di cui alle pp. 4-5 (micropali; opere relative alle utenze per forniture di energia elettrica, acqua e gas;
regimazione delle acque;
griglia carrabile;
terre armate), ma, più in generale, la “modifica della pendenza del tratto stradale mediante l'ampliamento a valle”, la “realizzazione di una curva non prevista nel progetto originario” e l'“allungamento complessivo del tratto” (cfr. atto di opposizione al decreto ingiuntivo, pag. 4). Per quanto poi concerne la natura asseritamente viziata del consenso (sulla cui prestazione non possono residuare dubbi), le doglianze dell'appellante risultano di nuovo sprovviste di fondamento. La documentazione acquisita in giudizio dimostra in maniera esaustiva l'attivo monitoraggio dei lavori da parte del committente: è sufficiente, a tal proposito, richiamare il doc. 4A e il doc. 4B prodotti da , i quali rappresentano il dettagliato “diario” dei CP_2 lavori pubblicato all'interno del sito web “fanciullacci.org” (sulla cui sussistenza in rete e riferibilità alla coniuge del non è stata avanzata contestazione), da cui si Parte_1 può desumere la presenza attiva e consapevole del committente presso l'area dei lavori. Neppure possono accogliersi le osservazioni del in merito alla sua scarsa Parte_1 comprensione della lingua italiana, non solo alla luce dei doc. 16 e 20 prodotti dallo stesso appellante (rispettivamente, una comunicazione e-mail trasmessa all'indirizzo dell' CP_2
d una fitta corrispondenza messaggistica intrattenuta con quest'ultima, da cui si
[...] ricava l'insussistenza di alcuna difficoltà di dialogo tra il committente e l'appaltatore), ma, più in generale, in virtù dello svolgimento della vicenda fattuale, per come pacificamente sviluppatasi. In effetti, non può ritenersi che il dopo aver partecipato in Italia ad una Parte_1 vendita ex art. 591-bis c.p.c. ottenendone l'aggiudicazione dell'immobile oggetto dei lavori (cfr. doc. 2 , aver stipulato per iscritto (ed in lingua italiana) contratti di Parte_1
11 appalto (cfr. doc. 4 e di opera professionale (cfr. doc. 9 Parte_1
per la realizzazione dei lavori presso l'immobile, aver conseguito Parte_1 dall'Amministrazione comunale i titoli edilizi necessari all'esecuzione dei progetti (cfr. doc. 5 e 6 , sia poi rimasto del tutto disorientato dal contatto con il linguaggio e Parte_1
l'ordinamento italiano, al punto da non comprendere la portata delle varianti da lui stesso approvate e le esigenze ad esse legate (anche in termini di costi e di pratiche amministrative). Poiché dunque l'appellante possedeva tutte le cognizioni necessarie a gestire lo sviluppo dei lavori e comprenderne gli oneri, gli eventuali equivoci intervenuti con l'impresa appaltatrice e con il Direttore dei lavori (comunque non provati) sarebbero piuttosto addebitabili ad un deficit di diligenza, che non ad una efficace condotta decettiva mossa a suo danno. A tal proposito, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, allo scopo di pervenire all'annullamento del contratto per dolo, le condotte ingannatorie “devono essere valutate in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte”, onde stabilire se erano idonee “a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza” (Cass., Sez. 1, 03/11/2023, n. 30505). Neppure è stata fornita prova della sussistenza di un errore essenziale riconoscibile dalla controparte, specialmente ove si consideri che “l'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare” (Cass. Sez. 2, 12/11/2018, n. 29010), mentre l'appellante principale ammette espressamente che l'annullamento per errore è richiesto a causa delle “errate, carenti o inesistenti informazioni
[…] non tanto relativamente all'opera in sé, ma alla massiva lievitazione dei costi conseguenti alle varianti” (cfr. atto di citazione in appello pag. 13). Parte_1
In breve, l'appellante principale non ha dimostrato né l'assenza di consenso alla realizzazione delle opere né la natura viziata del consenso stesso.
2.1.c. Sull'abbandono del cantiere da parte di Controparte_2
Le argomentazioni già sopra svolte consentono di mettere in evidenza l'infondatezza delle doglianze dell'appellante anche in relazione all'asserito inadempimento da parte di CP_2
[...]
A tal riguardo, ritiene che l'impresa appaltatrice abbia indebitamente Parte_1 abbandonato il cantiere, senza completare i lavori, sebbene i mancati pagamenti da parte sua fossero giustificati. Tale prospettazione è finalizzata a veder riconoscere un inadempimento colpevole in capo all'appaltatore, il quale, al contrario, ritiene di potersi avvalere del disposto di cui all'art. 1460 c.c., avendo interrotto le opere in reazione al mancato pagamento da parte di elle fatture oggetto del giudizio. Parte_1
Anche in questo caso, all'allegazione dell'inadempimento non è associata alcuna domanda di risoluzione, per cui l'eventuale riconoscimento della condotta inadempiente spiega rilievo solo ai fini risarcitori. Nel caso in esame, tuttavia, l'eccezione di inadempimento risulta correttamente sollevata da parte dell'impresa appaltatrice.
12 Sul punto, occorre rammentare che, secondo la Suprema Corte, “in tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale” (Cass. Sez. 2, 26/05/2025, n. 14030). Osservando i reciproci inadempimenti posti in essere da e da Parte_1 CP_2
(da una parte, il mancato pagamento del prezzo e, dall'altra, l'abbandono del
[...] cantiere), appare chiaro che sia stata la condotta realizzata dal primo ad incidere maggiormente sull'equilibrio del rapporto contrattuale, giustificando l'inadempimento posto in essere dall'altra. Infatti, una volta rilevato che i lavori svolti dall'impresa furono effettivamente commissionati e monitorati dal senza possibilità di ravvisare alcun rilevante vizio nel Parte_1 consenso da quest'ultimo prestato, il mancato pagamento delle fatture (per una somma dovuta tra l'altro superiore a quella ravvisata dal Tribunale, come già precisato al punto 1), poteva senz'altro giustificare l'interruzione della prestazione da parte dell'appaltatore, al quale non poteva essere richiesto di affrontare gli ulteriori costi legati alla presenza sul cantiere ed al completamento dei lavori, senza ricevere gli acconti relativi ad una rilevante porzione delle opere già svolte – tanto più che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento che consente di opporre l'eccezione non deve necessariamente rivestire gli stessi caratteri di gravità richiesti dalla domanda di risoluzione del contratto ,così come insegnato dalla Suprema Corte : “L'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento” ( Cass. Ord. n. 18587/2024).
2.2. Sui primi quattro motivi di appello, con riferimento alla posizione del Direttore dei lavori. Le doglianze sopra ripercorse, in relazione alla difformità delle opere rispetto al titolo edilizio, alla realizzazione di lavori ulteriori rispetto a quelli approvati dal committente ed alla natura viziata del consenso di quest'ultimo, sono proposti dal anche per veder Parte_1 dichiarare la responsabilità del Direttore dei lavori del quale è richiesta la CP_1 condanna al risarcimento dei danni, in ragione della negligenza che avrebbe inficiato la sua prestazione professionale. In relazione al RATTI, sono inoltre denunciate, allo stesso scopo, le incongruenze e le omissioni che il CTU ha ravvisato nella tenuta della documentazione di cantiere (cfr. CTU pp. 23-24). Persona_1
Preliminarmente, per quanto concerne la contumacia degli eredi di e le CP_1 richieste formulate in proposito dall'appellante principale nelle proprie conclusioni, si richiama l'ordinanza dep. 10/03/2024 e la relativa motivazione, confermando la dichiarazione di contumacia già intervenuta. Ciò precisato, i motivi sono infondati, in quanto: a) come già chiarito, alla difformità delle opere realizzate rispetto al titolo conseguito dal non corrisponde l'allegazione di alcun danno risarcibile, il quale comunque non CP_10
13 potrebbe essere riconosciuto, visto l'accordo tra tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori, come emerso dagli atti;
b) non risulta dimostrata la sussistenza di alcun vizio del consenso prestato dal n ordine alla realizzazione dei lavori, né, più alla radice, è stata provata la Parte_1 mancanza stessa del consenso;
c) il committente risulta già sollevato dalle maggiori spese dovute alle incongruenze nella compilazione dei SAL, in virtù del nuovo computo metrico rettificato dal CTU e preso in esame sia dalla sentenza di primo grado che nel corso del presente grado di appello: non residua dunque alcun danno risarcibile in relazione a tale genere di errore, non risultando necessario esaminare l'eventuale condotta colposa ascrivibile al professionista ai fini della condanna al risarcimento del danno.
2.3. Sul quinto motivo di appello proposto da Parte_1
Con la quinta censura, l'appellante principale lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla violazione a suo danno, da parte dell'appaltatore e del Direttore dei lavori, degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto, nonché della disciplina posta a tutela del consumatore. Anche in questo caso, tuttavia, può ribadirsi che:
- non risulta provata la sussistenza di alcun deficit di buona fede ai danni del in ragione di quanto sopra già diffusamente esposto;
Parte_1
- manca l'allegazione e la prova di alcun danno-conseguenza risarcibile, causalmente connesso alla condotta abusiva asseritamente posta in essere da appaltatore e Direttore dei lavori. Inoltre, per quanto attiene all'applicabilità della disciplina consumeristica, CP_2
a puntualmente contestato la sussistenza della qualifica di consumatore in capo
[...] al allegando anche documentazione finalizzata a dimostrare l'uso Parte_1 imprenditoriale al quale la villa in Tivegna sarebbe stata adibita, una volta terminati i lavori (cfr. doc. 4A pag. 27, in merito all'intento di adibire l'immobile a Controparte_2
“Centro vacanza Yoga”). Tale contestazione non è stata superata da alcun elemento di prova offerto dall'appellante principale, al quale dunque non può essere riconosciuta la qualifica di consumatore.
2.4. Sul sesto motivo di appello proposto da Parte_1
L'appellante principale lamenta che nessuna domanda riconvenzionale fosse stata proposta dall'ingiungente opposto, il quale, costituendosi nel giudizio di opposizione, si era limitato a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo, e non la riduzione del prezzo. Il motivo risulta finalizzato a censurare la sentenza di primo grado, laddove essa ha condannato il al pagamento nei confronti di di una somma Parte_1 Controparte_2 inferiore rispetto a quella originariamente ingiunta. Infatti, avendo l'appaltatore chiesto solamente la conferma totale del decreto, la condanna non sarebbe sorretta da alcuna richiesta della parte ingiungente, la quale, pur avendo ottenuto in primo grado la revoca del decreto, non avrebbe per questo potuto beneficiare anche della condanna al pagamento della minor somma ritenuta oggetto del suo credito da parte del Tribunale. Il motivo è infondato. Infatti, è stato chiarito dalla Suprema Corte che “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma
14 valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (Cass. Sez. 6, 28/05/2019, n. 14486).
2.5. Sulla domanda relativa al pagamento della penale per ritardo. Per quanto concerne la richiesta di condanna al pagamento della penale per ritardo, occorre osservare che l'appellante principale non ha sollevato alcun motivo di censura per quanto concerne il rigetto di tale domanda da parte del Tribunale. Pertanto, quest'ultimo, non essendo stato oggetto di impugnazione, risulta passato in giudicato.
3. Sulle spese di giudizio. Il parziale accoglimento dell'appello incidentale comporta l'assorbimento del settimo motivo proposto dall'appellante principale, in ordine alle spese di giudizio. Infatti, “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016). Nel caso in esame isulta totalmente soccombente nei confronti della terza Parte_1 chiamata in quanto “allorché il Controparte_9 convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria – e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria – legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza – mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo – bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo” (Cass. Sez. 6, 14/01/2022, n. 1123). Nulla in punto spese nei confronti di contumace nel presente grado di giudizio. CP_1
Attesa la parziale reciproca soccombenza tra d il Parte_1 Controparte_2 cui credito è comunque stato riconosciuto in misura pari a € 45.814,70, le spese dei due gradi di giudizio devono essere compensate per un terzo nei confronti di Controparte_2
Pone a carico dell'appellante il pagamento dei rimanenti 2/3. Le spese sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, in base al valore di € 45.814,70 riconosciuto all'appaltatore, in applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'art. 6, comma 1, quarto periodo, della tariffa forense, approvata con d.m. n. 55 del 2014, secondo cui nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata,
15 si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore” (Cass. Sez. 6, 12/06/2019, n. 15857). Peraltro la liquidazione delle spese dell'intero giudizio riguarda anche le spese della fase monitoria, “atteso che detta fase ed il giudizio introdotto con la proposizione dell'opposizione all'ingiunzione integrano una struttura procedimentale essenzialmente unitaria, con la conseguenza che l'organo giurisdizionale chiamato a definire con sentenza il giudizio dinanzi a sè deve pronunciarsi sul diritto al rimborso delle spese sopportate nel corso di tutto il procedimento, sempre con esclusivo riguardo all'esito finale della lite” (Cass. Sez. 1, 19/05/2000, n. 6540). Pertanto: scaglione inferiore ad € 52.000,001= a. fase monitoria
€1.370,00; oltre spese come liquidate nel decreto;
a. giudizio di primo grado: € 7.616,00, di cui:
• fase di studio: € 1.701,00;
• fase introduttiva: € 1.204,00;
• fase di trattazione: € 1.806,00;
• fase decisionale: € 2.905,00. b. giudizio di appello: € 9.991,00, di cui: a. fase di studio: € 2.058,00; b. fase introduttiva: €1.418,00; c. fase di trattazione: € 3.045,00; d. fase decisionale: € 3.470,00. Del pari, le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di Parte_1 nella misura di due terzi e di nella misura di un terzo. Controparte_2
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello di Parte_1
è respinto.
[...]
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando: 1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
149/2023, pronunciata inter partes dal Tribunale della Spezia in data 27/02/2023; 2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla società
[...] dichiara tenuto e condanna Controparte_2 Parte_1 al pagamento nei confronti di quest'ultima, a titolo di corrispettivo, della
[...] somma di €45.814,70, oltre IVA e interessi legali ex art. 1284 primo comma c.p.c. dal giorno della domanda al saldo;
3) compensa in misura di un 1/3 le spese processuali dell'intero giudizio tra Parte_1
[...] Controparte_2
4) dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di Parte_1 lite in misura dei 2/3 dell'intero giudizio sostenute da che liquida Controparte_2 in tale frazione in :
16 a. monitorio: € 912,00= per compensi di avvocato, oltre spese come liquidate nella fase monitoria;
b. fase davanti al Tribunale: € 5.077,00=per compensi di avvocato;
c. presente fase: € 6.661,00=per compensi di avvocato;
d. oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per ciascuna fase;
5) dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali sostenute per l'intero giudizio da Controparte_9
che liquida in € 7.616,00, = per compensi di avvocato per il
[...] primo grado;
ed in € 9.991,00= per compensi di avvocato per la presente fase;
oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per ciascuna fase;
6) pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di nella misura di due terzi e di Parte_1 Controparte_2 nella misura di un terzo;
7) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello di Parte_1
respinto;
[...]
8) manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in camera di consiglio alli 12/11/2025 Minuta redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott. Davide Vescovo. Il Presidente estensore Dott.ssa Rosella Silvestri
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