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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 06/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 190/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. VACCINO FILIPPO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in CORSO BATTAGLIONE, 8 11100 AOSTA, presso il difensore avv.
VACCINO FILIPPO contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Dichiarare la separazione dei coniugi con addebito della stessa al sig. alle Controparte_1 condizioni seguenti:
1 - Porre a carico del sig. assegno di mantenimento per la sig.ra per la somma totale di €. Parte_1
150,00.= mensili da pagarsi alla sig.ra entro il 5 di ogni mese.
Somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
2 - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”. Il P.M. ha concluso esprimendo pere favorevole alla pronuncia di separazione, con rinuncia ai termini di impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalle allegazioni della ricorrente, non contestate dal convenuto rimasto contumace, e dagli atti di causa risulta in sintesi quanto segue.
pagina 1 di 2 In data 11 dicembre 2021, le parti contraevano matrimonio in Aosta, matrimonio registrato con n. 43 parte
I° anno 2021.
Dal matrimonio non sono nati figli ed i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni.
La ricorrente afferma poi che il marito ha mostrato totale disinteresse nei suoi confronti, lasciandola nell'indigenza e tornando per diversi mesi nel paese di origine, dove avrebbe una stabile relazione con un'altra donna. La ricorrente in ricorso riferisce di essere casalinga, di avere vissuto negli ultimi anni con il reddito di cittadinanza (circostanza confermata dagli estratti conto prodotti quale documento 5), di non essere proprietaria di immobili né di autovetture.
Alla prima udienza del 6 giugno 2024 parte ricorrente ha dichiarato quanto segue:
“Mio marito attualmente vive da sua mamma, in Viale Europa. Io non percepisco da più di un anno il reddito di cittadinanza;
lavoravo a scuola come assistente mensa da settembre con contratto che scade il
15 giugno percependo una somma mensile netta compresa tra i 540 ed i 600 euro. Spero di iniziare la stagione estiva in montagna da fine giugno. Mio marito ha iniziato a lavorare ad aprile per il verde per la stagione estiva. Credo prenda tra i 1.100 ed i 1.200 euro mensili”. In quella sede il GI, dichiarata la contumacia del convenuto, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e in via provvisoria ha posto a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma complessiva di euro 150 mensili ed ha infine fissato udienza di remissione in decisione al 26.9.2024, con termini a ritroso ex art. 473 bis. 28 c.p.c., disponendo trattazione scritta con termine per note.
I provvedimenti assunti in via provvisoria devono essere sostanzialmente confermati.
Nulla quaestio sulla pronuncia della separazione, essendosi di fatto interrotta la convivenza ed essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale che è alla base del rapporto matrimoniale.
Può poi essere accolta la domanda di pagamento del contributo al mantenimento della ricorrente (in precedenza percipiente il reddito di cittadinanza), attesa la retribuzione netta da questa percepita nei termini sopra indicati e solo per alcuni mesi l'anno.
Non sono per contro provate circostanze tali da giustificare la pronuncia di addebito.
Le spese seguono la soccombenza, considerato che il convenuto ha mostrato assoluto disinteresse nei confronti del coniuge e del presente procedimento.
Le spese per onorario, da pagarsi in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sono liquidate secondo lo scaglione minimo di riferimento per le cause di valore indeterminato, esclusa la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
Decollatura – CZ il 26.02.68 e (C.F. ) nato a [...] – Controparte_1 C.F._2
Repubblica Dominicana il 11.04.1984, coniugati in regime di separazione dei beni in Aosta in data 11 dicembre 2021, matrimonio registrato con n. 43 parte I° anno 2021; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
dispone che il convenuto versi alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento, euro 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
respinge la domanda di addebito;
condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite liquidate in euro 1.698,50 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, ed euro 98 per contributo unificato.
Aosta, 6 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 190/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. VACCINO FILIPPO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in CORSO BATTAGLIONE, 8 11100 AOSTA, presso il difensore avv.
VACCINO FILIPPO contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: Dichiarare la separazione dei coniugi con addebito della stessa al sig. alle Controparte_1 condizioni seguenti:
1 - Porre a carico del sig. assegno di mantenimento per la sig.ra per la somma totale di €. Parte_1
150,00.= mensili da pagarsi alla sig.ra entro il 5 di ogni mese.
Somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
2 - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”. Il P.M. ha concluso esprimendo pere favorevole alla pronuncia di separazione, con rinuncia ai termini di impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Dalle allegazioni della ricorrente, non contestate dal convenuto rimasto contumace, e dagli atti di causa risulta in sintesi quanto segue.
pagina 1 di 2 In data 11 dicembre 2021, le parti contraevano matrimonio in Aosta, matrimonio registrato con n. 43 parte
I° anno 2021.
Dal matrimonio non sono nati figli ed i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni.
La ricorrente afferma poi che il marito ha mostrato totale disinteresse nei suoi confronti, lasciandola nell'indigenza e tornando per diversi mesi nel paese di origine, dove avrebbe una stabile relazione con un'altra donna. La ricorrente in ricorso riferisce di essere casalinga, di avere vissuto negli ultimi anni con il reddito di cittadinanza (circostanza confermata dagli estratti conto prodotti quale documento 5), di non essere proprietaria di immobili né di autovetture.
Alla prima udienza del 6 giugno 2024 parte ricorrente ha dichiarato quanto segue:
“Mio marito attualmente vive da sua mamma, in Viale Europa. Io non percepisco da più di un anno il reddito di cittadinanza;
lavoravo a scuola come assistente mensa da settembre con contratto che scade il
15 giugno percependo una somma mensile netta compresa tra i 540 ed i 600 euro. Spero di iniziare la stagione estiva in montagna da fine giugno. Mio marito ha iniziato a lavorare ad aprile per il verde per la stagione estiva. Credo prenda tra i 1.100 ed i 1.200 euro mensili”. In quella sede il GI, dichiarata la contumacia del convenuto, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e in via provvisoria ha posto a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma complessiva di euro 150 mensili ed ha infine fissato udienza di remissione in decisione al 26.9.2024, con termini a ritroso ex art. 473 bis. 28 c.p.c., disponendo trattazione scritta con termine per note.
I provvedimenti assunti in via provvisoria devono essere sostanzialmente confermati.
Nulla quaestio sulla pronuncia della separazione, essendosi di fatto interrotta la convivenza ed essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale che è alla base del rapporto matrimoniale.
Può poi essere accolta la domanda di pagamento del contributo al mantenimento della ricorrente (in precedenza percipiente il reddito di cittadinanza), attesa la retribuzione netta da questa percepita nei termini sopra indicati e solo per alcuni mesi l'anno.
Non sono per contro provate circostanze tali da giustificare la pronuncia di addebito.
Le spese seguono la soccombenza, considerato che il convenuto ha mostrato assoluto disinteresse nei confronti del coniuge e del presente procedimento.
Le spese per onorario, da pagarsi in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sono liquidate secondo lo scaglione minimo di riferimento per le cause di valore indeterminato, esclusa la fase istruttoria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
Decollatura – CZ il 26.02.68 e (C.F. ) nato a [...] – Controparte_1 C.F._2
Repubblica Dominicana il 11.04.1984, coniugati in regime di separazione dei beni in Aosta in data 11 dicembre 2021, matrimonio registrato con n. 43 parte I° anno 2021; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
dispone che il convenuto versi alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento, euro 150,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
respinge la domanda di addebito;
condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite liquidate in euro 1.698,50 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, ed euro 98 per contributo unificato.
Aosta, 6 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 2 di 2