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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5670 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3566/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice GI RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3566/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alessandro RUSSO;
APPELLANTE
contro
HDI ASSICURAZIONI s.p.a. (P. IVA: , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Francesco
ZUCCARELLO;
APPELLATA
(C.F.: ), residente in [...] C.F._2
Santa Maria delle Grazie n.71
APPELLATO - contumace TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica ex art. 127 ter
c.p.c., con ordinanza dell'11/14.09.2025 la causa veniva posta in decisione con termine di giorni 30 ex art.281 sexies comma 3 c.p.c., per il deposito della sentenza.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza numero 4937/2023, emessa in data Parte_1
19.02.2024, con cui il Giudice di Pace di Catania aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni al mezzo, dallo stesso proposta a seguito del sinistro verificatosi in data 15.12.2022, aveva compensato le spese di lite tra le parti e posto a suo carico le spese di CTU.
Con un primo motivo di impugnazione, la difesa dell'appellante lamentava il difetto di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che il giudice di prime cure si fosse passivamente uniformato alle conclusioni del CTU, senza indicare i motivi di diritto e il percorso logico argomentativo a supporto della decisione.
Con un secondo motivo di impugnazione, l'appellante contestava la violazione degli artt. 115 e
116 del c.p.c. per aver il giudice di prime cure, erroneamente, rigettato le istanze istruttorie dallo stesso presentate, nello specifico la domanda di audizione del teste e il richiamo del CTU.
Peraltro, parte appellante evidenziava che la difesa di parte convenuta non aveva contestato la storicità del sinistro, ma si era limitata a riconoscere il concorso tra le parti, attribuendo al
FOTI una percentuale di responsabilità nella misura del 30%.
Infine, parte appellante contestava la sentenza impugnata, ritenendola fondata su una consulenza erronea, dato che il CTU, nel compiere la valutazione di incompatibilità dei danni riportati dalle autovetture con la dinamica allegata, aveva omesso di considerare tutte le possibili direzioni di marcia percorribili dalle vetture provenienti da via Palazzotto, “basandosi su mere supposizioni grammaticali e ricostruendo una cinematica del sinistro senza elementi validi”, senza visionare le autovetture e senza considerare, nello specifico, le osservazioni pagina 2 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
presentate alla consulenza con cui si rendeva evidente che la direzione di marcia assunta dal mezzo di parte convenuta era via Caronda e non Via Ingegnere.
§§§§§
HDI Ass.ni S.p.a., costituitasi in giudizio, contestava i motivi di impugnazione chiedendone il rigetto.
In particolare, la difesa della Compagnia appellata sosteneva la infondatezza dei motivi di appello e la correttezza della sentenza impugnata, evidenziando, quanto al primo motivo di impugnazione, che il giudice di prime cure aveva osservato l'onere motivazionale menzionando alcuni passaggi della CTU, cui aveva espressamente aderito, sostenendo la ragionevolezza delle conclusioni.
Quanto al secondo motivo di appello, concernente il rigetto delle richieste istruttorie, parte appellata sosteneva che le eventuali dichiarazioni del teste non avrebbero potuto superare il rilievo tecnico di incompatibilità dei danni con il sinistro, né colmare le lacune delle allegazioni del fatto relative alla dinamica del sinistro e alla direzione assunta dai veicoli, non essendo possibile, in fase istruttoria, provare elementi non tempestivamente allegati.
Quanto al terzo motivo di impugnazione, la società appellata evidenziava che il CTU non aveva omesso di considerare le osservazioni presentate da parte ricorrente, ma ne aveva rilevato la inammissibilità, ritenendo la novità dei fatti costitutivi e della produzione fotografica.
Infine, e in subordine, la difesa di HDI Assicurazioni s.p.a. sosteneva che, ove si fosse ritenuta comprovata la verificazione del fatto storico, avrebbe dovuto riconoscersi la operatività della presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro, di cui all'art. 2054 c.2 c.c., e, quindi, la esaustività dell'importo già versato, in fase stragiudiziale, pari alla somma di euro
6.740,00.
§§§§§
nonostante la ritualità delle notifiche, riteneva di non doversi Controparte_1
pagina 3 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
costituire in giudizio.
§§§§§
Con ordinanza del 14 settembre 2025, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica e sciolta la riserva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva posta in decisione con termine di giorni 30 ex art.281 sexies comma 3 c.p.c., per il deposito della sentenza.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini posto che l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 27.03.2024 e la sentenza era stata depositata in data 19.02.2024.
§§§§§
Con un motivo di impugnazione sostanzialmente unitario, contestava la sentenza Parte_1
appellata, ritenendola immotivatamente fondata sulla erronea valutazione negativa formulata dal consulente tecnico d'ufficio che aveva sostenuto la incompatibilità dei danni riportati dai veicoli con la dinamica del sinistro offerta.
La difesa di parte appellante evidenziava che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la proposta istanza di richiamo del CTU, ovvero, disattendere la relazione, in quanto il consulente aveva omesso di considerare tutte le possibili direzioni che il mezzo Suzuki Swift, di proprietà di avrebbe potuto intraprendere. In particolare, secondo Controparte_1
parte appellante, il consulente non tenendo conto di quanto sostenuto con le osservazioni alla
CTU, non aveva considerato che il conducente dell'autovettura, Suzuki Swift, percorsa via
Palazzotto e violato l'obbligo di fermata imposto dalla opportuna segnaletica stradale, anziché immettersi su via Ingegnere, aveva proseguito la marcia in direzione via Caronda. Ove avesse contemplato detta possibilità, secondo la difesa di il CTU sarebbe pervenuto ad Parte_1 una valutazione positiva di compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti con il sinistro pagina 4 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
verificatosi.
§§§§§
L'appello è infondato.
Il giudice di prime cure, dopo aver riportato alcuni passaggi della consulenza tecnica, ha espressamente sostenuto che “dalla relazione del C.T.U. emerge chiaramente che la dinamica del sinistro descritta nel ricorso introduttivo è tecnicamente impossibile, in quanto non trova alcuna logica rispondenza e compatibilità con i danni alla parte anteriore sinistra del veicolo attoreo”, concludendo che “alla luce della espletata C.T.U. la domanda attorea va senz'altro rigettata posto che i danni materiali lamentati dal ricorrente, subiti dal proprio veicolo AUDI
Q3, asseritamente derivati dall'investimento da parte del veicolo UZ Swift, non sono causalmente riconducibili al sinistro oggetto del presente giudizio” (cfr. pag. 4 della sentenza).
Tale conclusione, tenuto conto della allegazione dei fatti, sì come formulata con il ricorso introduttivo dalla originaria parte attrice, odierna appellante, va condivisa.
In particolare, la difesa di veva allegato che “in data 15.12.2022, alle ore 23,30 circa, il Pt_1
sig. percorreva via Ingegnere, in Catania, alla guida del proprio mezzo AUDI Q3 Parte_1 tg. FT 975 XW, allorquando, giunto all'intersezione con Via Palazzotto, veniva investito dal mezzo UZ Swift, tg. DF 853 NE, il quale, senza rispettare il segnale di Stop ivi presente si immetteva in via Ingegnere”.
Tale allegazione era confermata con l'atto di appello, avendo la difesa di Parte_1
sostenuto che la dinamica descritta con il ricorso introduttivo era da ritenersi “assolutamente chiara e inequivocabile” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello), ed era, ulteriormente, ribadita, in seno alle richieste istruttorie, con la domanda di audizione del teste sul capitolato b) “vero o no che all'intersecazione con via Palazzotto, veniva investito dal mezzo Suzuki Swift tg. DF853NE che non si arrestava al segnale di Stop presente su via Palazzotto?” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello).
pagina 5 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Detta dinamica non ha trovato riscontro nel corso del giudizio.
Innanzitutto, occorre evidenziare che, secondo consolidato orientamento interpretativo della
Suprema Corte, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non può trovare applicazione ove sia coinvolta in giudizio una parte rimasta contumace.
Pertanto, l'omessa specifica contestazione dei fatti da parte della Controparte_2
costituita, data la contumacia di non imponeva, al giudice di prime Controparte_1 cure, di ritenere comprovata la dinamica allegata. Né, d'altronde, l'avvenuto pagamento, in via stragiudiziale, della somma di euro 6.740,00 a titolo risarcitorio, costituisce, automaticamente, espresso riconoscimento dei fatti allegati, ben potendo perseguire, dal punto di vista della
Compagnia ed in mancanza di evidenze in ordine a riconoscimenti di responsabilità, meri scopi deflattivi.
Ciò premesso, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, la collocazione dei danni, situati nella parte anteriore sinistra del veicolo AUDI Q3 tg. FT 975 XW e nella parte laterale sinistra del mezzo UZ Swift, tg. DF 853 NE, considerati i luoghi dei fatti, adeguatamente illustrati dalla produzione fotografica in atti e dalla compiuta descrizione del CTU, era da ritenersi, in tutta evidenza, incompatibile con la descritta e ribadita dinamica del sinistro
(tecnicamente: allegazione del fatto).
Occorre premettere, infatti, che il termine “investe” utilizzato dalla difesa di parte attrice, odierna appellante, per descrivere 'plasticamente' la dinamica dei fatti, non ulteriormente delineata, letteralmente significa “assalire con impeto, urtare violentemente un altro veicolo”
e, pertanto, illustra un impatto proveniente dal veicolo “investitore”.
In particolare, considerato che via Palazzotto interseca via Ingegnere in un punto in cui il flusso veicolare lungo la predetta via si sviluppa da sinistra verso destra, seguendo l'unico senso di marcia percorribile dagli autoveicoli sulla corsia 'aperta' a tutti, ove il veicolo proveniente da via Palazzotto, violato il segnale di STOP, avesse “investito” il veicolo CP_3
marciante su via Ingegnere, AUDI Q3, i danni si sarebbero dovuti collocare nella parte pagina 6 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
anteriore della UZ e nella parte laterale destra dell'AUDI.
Diversamente, i danni riscontrati, situati nella parte anteriore sinistra del mezzo AUDI Q3 e nella parte laterale sinistra del veicolo UZ, non sono in alcun modo riconducibili all'investimento secondo lo sviluppo descritto con la allegazione di cui in citazione.
In sostanza, da un punto di vista procedurale, posta la allegazione nei termini specificati in citazione, da un lato lo sviluppo probatorio può svolgersi solo in funzione di prova dei fatti allegati, dall'altro restano fuori dal giudizio tutte le altre dinamiche non oggetto di allegazione che, di conseguenza, non possono costituire oggetto di prova (in altri termini, non può provarsi ciò che non è stato allegato o, ancora, non può introdursi in giudizio con gli strumenti istruttori/probatori ciò che non è stato allegato).
Ciò posto, e consequenzialmente, non può nemmeno condividersi la censura di parte appellante relativa all'ingiustificato rigetto delle istanze istruttorie, in quanto le dichiarazioni che sarebbero state, eventualmente, offerte dal teste, cui si domandava di confermare la dinamica dei fatti, sì come allegata, non avrebbero consentito al giudice di prime cure di superare il giudizio di incompatibilità tecnica formulato dal consulente.
Tantomeno, dette dichiarazioni – richiamati i principi processuali sopra esposti – avrebbero potuto fornire supporto probatorio alla differente dinamica del sinistro emersa nel corso del giudizio – vale a dire, invasione della corsia di marcia dell'attore/appellante sulla via
Ingegnere e impatto del veicolo sulla parte anteriore sinistra del mezzo proveniente da via
Palazzotto – esulando tale diversa descrizione del fatto dai capitolati di prova (secondo tale diversa dinamica, il veicolo che 'investe' è l'Audi del FOTI e quello 'investito' è la CP_3
e ciò a prescindere dalla valutazione sulle responsabilità che, evidentemente,
[...] costituiscono valutazione successiva alla prova circa la storicità dell'evento).
In particolare, il CTU, considerato lo stato dei luoghi e la collocazione dei danni sui veicoli coinvolti, aveva ipotizzato che il veicolo UZ Swift, superato lo STOP di via Palazzotto, fosse stato impattato dal veicolo AUDI Q3 proveniente da via Ingegnere.
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Tale differente dinamica, ancorché compatibile con gli accertati danni, ove si considerasse, come osservato dalla difesa dell'appellante, che il conducente del veicolo UZ Swift non si era immesso su via Ingegnere, ma aveva impegnato l'incrocio in direzione via Caronda, non
è stata né allegata, né comprovata in giudizio (come detto, non avrebbero potuto essere ammesse istanze istruttorie funzionali alla prova di tale diversa dinamica).
In particolare, giova ribadire che la inesatta o incompleta allegazione dei fatti non può essere corretta mediante ricorso agli strumenti probatori, che sono funzionali a comprovare gli elementi, specificamente descritti nel rispetto del principio del contraddittorio.
Pertanto, la prova testimoniale, peraltro formulata, nel caso di specie, mediante capitolati di prova atti a comprovare la dinamica originariamente descritta, non può essere utilizzata al fine di introdurre fatti nuovi in giudizio, sì come la CTU serve, esclusivamente, ad integrare le competenze tecniche del giudice competente, quale ausilio utile alla verifica di idoneità probatoria degli elementi già forniti dalle parti.
Inoltre, nel caso di specie, è stata correttamente esclusa, sia dal CTU che dal giudice di prime cure, l'utilizzabilità della documentazione fotografica prodotta, per la prima volta, da parte attrice, odierna appellante, con le osservazioni alla consulenza tecnica.
L'orientamento interpretativo della Suprema Corte, pronunciatasi a Sezioni Unite, richiamato dallo stesso appellante, infatti, sostiene che "in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili
d'ufficio", specificando che, "in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non
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applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli,
a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio". (Cassazione civile, Sez. Unite, Sentenza del 01/02/2022, n. 3086).
Considerato che la concreta dinamica del sinistro, nonché la derivazione causale dei danni dal fatto, si come allegato, costituiscono “fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda”, il consulente ha correttamente escluso, difettando il consenso di
HDI Assicurazioni s.p.a., che si è sempre dichiarata contraria all'accettazione del contraddittorio sul punto, l'utilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta.
D'altronde, quest'ultima, come già meglio sopra esposto, piuttosto che comprovare la dinamica dei fatti, sì come descritta da originaria parte attrice, avrebbe rivelato una dinamica diversa, non oggetto di allegazione.
Pertanto, la decisione del giudice di prime cure di rigettare la domanda risarcitoria proposta, avente ad oggetto la differenza tra la somma corrispondente all'ammontare dei danni riportati e l'importo già corrisposto dalla compagnia assicuratrice in via stragiudiziale, si ritiene conforme ai principi di allegazione e prova nei termini sopra illustrati e, pertanto, deve ritenersi condivisibile.
§§§§§
D'altronde, anche ove si superasse la questione concernente l'inosservanza dell'onere di allegazione e si ritenesse raggiunta la prova della storicità del sinistro, l'incertezza in ordine alle rispettive responsabilità dei conducenti coinvolti, comporterebbe la operatività della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c..
Tale regola, infatti, opera ancorché sia accertato un profilo di colpevolezza, a carico di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, non potendo, per ciò solo, ritenere superata la presunzione di pagina 9 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
pari responsabilità dell'altro.
In tal senso, secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Cass. n. 12444/08, conformi Cass. n. 6797/87, n. 5671/2000, n. 477/2003, n. 195/2007). Nel caso in esame,
l'incerta situazione probatoria emersa dalla compiuta istruttoria non ha consentito di accertare quest'ultimo dato per cui la Corte di appello ha fondato la sua decisione sulla mancanza "di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso" (così, testualmente), concludendo correttamente che la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2, deve trovare applicazione ogni qualvolta non sia possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare che l'altro conducente abbia tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura.” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 2014).
Pertanto, nel caso oggetto del presente giudizio, quand'anche fosse stata riconosciuta la responsabilità del conducente del veicolo UZ Swift per violazione della segnaletica di
STOP presente su via Palazzotto, non sarebbe stato possibile escludere, anche considerata l'entità dei danni riportati dai mezzi, il concorso colposo del conducente, nonché proprietario, del veicolo AUDI Q3 per violazione dei limiti di velocità.
Indi, accertata l'entità dei danni nella misura di euro 12.234,23 (cfr. pag. 4 della CTU) e considerato il valore complessivo della domanda, pari ad euro 10.170,00 sì come indicato nell'originario ricorso e nel successivo atto di appello, deve ritenersi che l'importo corrisposto dalla compagnia in via stragiudiziale, pari ad euro 6.740,00, fosse, ad ogni modo, idoneo a coprire il 50% del valore dei danni.
§§§§§
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In sintesi, questo giudice ritiene corretta e adeguatamente motivata la sentenza impugnata, nella parte in cui è stata ritenuta non comprovata la dinamica del sinistro offerta dalla difesa di parte attrice, odierna appellante.
Ad ogni modo, anche a ritenere diversamente, la domanda risarcitoria proposta da
[...]
avente ad oggetto la somma di euro 3.430,00, pari alla differenza tra l'ammontare del Pt_1
danno subito, sì come quantificato, e l'importo già versato dalla Compagnia, avrebbe dovuto rigettarsi stante l'operatività della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma
2 c.c..
In ragione delle superiori conclusioni, l'appello va rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
§§§§§
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
e liquidate, in favore di HDI Assicurazioni s.p.a., come da dispositivo ed in mancanza di nota spese,, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo i valori minimi, avuto riguardo alle ragioni della decisione, alle difese in concreto svolte (la liquidazione per il presente giudizio viene operata sulla base delle nuove tariffe vigenti da epoca antecedente al compimento dell'ultimo atto processuale).
Nulla va statuito sulle spese nei confronti dell'appellato rimasto Controparte_1
contumace.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, del doppio del contributo ex art.13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3566/2024 R.G., così statuisce:
- RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza di primo grado;
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- CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore di HDI Assicurazioni Parte_1
s.p.a., delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 852,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
- nulla sulle spese nei confronti di Controparte_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, del doppio del contributo ex art.13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002, con la precisazione che parte soccombente, in atto, risulta ammessa al patrocinio a spese dell'Erario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario CP_4
Catania, 24 novembre 2025.
IL GIUDICE
GI RI depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice GI RI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3566/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] ( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alessandro RUSSO;
APPELLANTE
contro
HDI ASSICURAZIONI s.p.a. (P. IVA: , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Francesco
ZUCCARELLO;
APPELLATA
(C.F.: ), residente in [...] C.F._2
Santa Maria delle Grazie n.71
APPELLATO - contumace TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica ex art. 127 ter
c.p.c., con ordinanza dell'11/14.09.2025 la causa veniva posta in decisione con termine di giorni 30 ex art.281 sexies comma 3 c.p.c., per il deposito della sentenza.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza numero 4937/2023, emessa in data Parte_1
19.02.2024, con cui il Giudice di Pace di Catania aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni al mezzo, dallo stesso proposta a seguito del sinistro verificatosi in data 15.12.2022, aveva compensato le spese di lite tra le parti e posto a suo carico le spese di CTU.
Con un primo motivo di impugnazione, la difesa dell'appellante lamentava il difetto di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che il giudice di prime cure si fosse passivamente uniformato alle conclusioni del CTU, senza indicare i motivi di diritto e il percorso logico argomentativo a supporto della decisione.
Con un secondo motivo di impugnazione, l'appellante contestava la violazione degli artt. 115 e
116 del c.p.c. per aver il giudice di prime cure, erroneamente, rigettato le istanze istruttorie dallo stesso presentate, nello specifico la domanda di audizione del teste e il richiamo del CTU.
Peraltro, parte appellante evidenziava che la difesa di parte convenuta non aveva contestato la storicità del sinistro, ma si era limitata a riconoscere il concorso tra le parti, attribuendo al
FOTI una percentuale di responsabilità nella misura del 30%.
Infine, parte appellante contestava la sentenza impugnata, ritenendola fondata su una consulenza erronea, dato che il CTU, nel compiere la valutazione di incompatibilità dei danni riportati dalle autovetture con la dinamica allegata, aveva omesso di considerare tutte le possibili direzioni di marcia percorribili dalle vetture provenienti da via Palazzotto, “basandosi su mere supposizioni grammaticali e ricostruendo una cinematica del sinistro senza elementi validi”, senza visionare le autovetture e senza considerare, nello specifico, le osservazioni pagina 2 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
presentate alla consulenza con cui si rendeva evidente che la direzione di marcia assunta dal mezzo di parte convenuta era via Caronda e non Via Ingegnere.
§§§§§
HDI Ass.ni S.p.a., costituitasi in giudizio, contestava i motivi di impugnazione chiedendone il rigetto.
In particolare, la difesa della Compagnia appellata sosteneva la infondatezza dei motivi di appello e la correttezza della sentenza impugnata, evidenziando, quanto al primo motivo di impugnazione, che il giudice di prime cure aveva osservato l'onere motivazionale menzionando alcuni passaggi della CTU, cui aveva espressamente aderito, sostenendo la ragionevolezza delle conclusioni.
Quanto al secondo motivo di appello, concernente il rigetto delle richieste istruttorie, parte appellata sosteneva che le eventuali dichiarazioni del teste non avrebbero potuto superare il rilievo tecnico di incompatibilità dei danni con il sinistro, né colmare le lacune delle allegazioni del fatto relative alla dinamica del sinistro e alla direzione assunta dai veicoli, non essendo possibile, in fase istruttoria, provare elementi non tempestivamente allegati.
Quanto al terzo motivo di impugnazione, la società appellata evidenziava che il CTU non aveva omesso di considerare le osservazioni presentate da parte ricorrente, ma ne aveva rilevato la inammissibilità, ritenendo la novità dei fatti costitutivi e della produzione fotografica.
Infine, e in subordine, la difesa di HDI Assicurazioni s.p.a. sosteneva che, ove si fosse ritenuta comprovata la verificazione del fatto storico, avrebbe dovuto riconoscersi la operatività della presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro, di cui all'art. 2054 c.2 c.c., e, quindi, la esaustività dell'importo già versato, in fase stragiudiziale, pari alla somma di euro
6.740,00.
§§§§§
nonostante la ritualità delle notifiche, riteneva di non doversi Controparte_1
pagina 3 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
costituire in giudizio.
§§§§§
Con ordinanza del 14 settembre 2025, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica e sciolta la riserva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva posta in decisione con termine di giorni 30 ex art.281 sexies comma 3 c.p.c., per il deposito della sentenza.
§§§§§
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini posto che l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 27.03.2024 e la sentenza era stata depositata in data 19.02.2024.
§§§§§
Con un motivo di impugnazione sostanzialmente unitario, contestava la sentenza Parte_1
appellata, ritenendola immotivatamente fondata sulla erronea valutazione negativa formulata dal consulente tecnico d'ufficio che aveva sostenuto la incompatibilità dei danni riportati dai veicoli con la dinamica del sinistro offerta.
La difesa di parte appellante evidenziava che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la proposta istanza di richiamo del CTU, ovvero, disattendere la relazione, in quanto il consulente aveva omesso di considerare tutte le possibili direzioni che il mezzo Suzuki Swift, di proprietà di avrebbe potuto intraprendere. In particolare, secondo Controparte_1
parte appellante, il consulente non tenendo conto di quanto sostenuto con le osservazioni alla
CTU, non aveva considerato che il conducente dell'autovettura, Suzuki Swift, percorsa via
Palazzotto e violato l'obbligo di fermata imposto dalla opportuna segnaletica stradale, anziché immettersi su via Ingegnere, aveva proseguito la marcia in direzione via Caronda. Ove avesse contemplato detta possibilità, secondo la difesa di il CTU sarebbe pervenuto ad Parte_1 una valutazione positiva di compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti con il sinistro pagina 4 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
verificatosi.
§§§§§
L'appello è infondato.
Il giudice di prime cure, dopo aver riportato alcuni passaggi della consulenza tecnica, ha espressamente sostenuto che “dalla relazione del C.T.U. emerge chiaramente che la dinamica del sinistro descritta nel ricorso introduttivo è tecnicamente impossibile, in quanto non trova alcuna logica rispondenza e compatibilità con i danni alla parte anteriore sinistra del veicolo attoreo”, concludendo che “alla luce della espletata C.T.U. la domanda attorea va senz'altro rigettata posto che i danni materiali lamentati dal ricorrente, subiti dal proprio veicolo AUDI
Q3, asseritamente derivati dall'investimento da parte del veicolo UZ Swift, non sono causalmente riconducibili al sinistro oggetto del presente giudizio” (cfr. pag. 4 della sentenza).
Tale conclusione, tenuto conto della allegazione dei fatti, sì come formulata con il ricorso introduttivo dalla originaria parte attrice, odierna appellante, va condivisa.
In particolare, la difesa di veva allegato che “in data 15.12.2022, alle ore 23,30 circa, il Pt_1
sig. percorreva via Ingegnere, in Catania, alla guida del proprio mezzo AUDI Q3 Parte_1 tg. FT 975 XW, allorquando, giunto all'intersezione con Via Palazzotto, veniva investito dal mezzo UZ Swift, tg. DF 853 NE, il quale, senza rispettare il segnale di Stop ivi presente si immetteva in via Ingegnere”.
Tale allegazione era confermata con l'atto di appello, avendo la difesa di Parte_1
sostenuto che la dinamica descritta con il ricorso introduttivo era da ritenersi “assolutamente chiara e inequivocabile” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello), ed era, ulteriormente, ribadita, in seno alle richieste istruttorie, con la domanda di audizione del teste sul capitolato b) “vero o no che all'intersecazione con via Palazzotto, veniva investito dal mezzo Suzuki Swift tg. DF853NE che non si arrestava al segnale di Stop presente su via Palazzotto?” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello).
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Detta dinamica non ha trovato riscontro nel corso del giudizio.
Innanzitutto, occorre evidenziare che, secondo consolidato orientamento interpretativo della
Suprema Corte, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non può trovare applicazione ove sia coinvolta in giudizio una parte rimasta contumace.
Pertanto, l'omessa specifica contestazione dei fatti da parte della Controparte_2
costituita, data la contumacia di non imponeva, al giudice di prime Controparte_1 cure, di ritenere comprovata la dinamica allegata. Né, d'altronde, l'avvenuto pagamento, in via stragiudiziale, della somma di euro 6.740,00 a titolo risarcitorio, costituisce, automaticamente, espresso riconoscimento dei fatti allegati, ben potendo perseguire, dal punto di vista della
Compagnia ed in mancanza di evidenze in ordine a riconoscimenti di responsabilità, meri scopi deflattivi.
Ciò premesso, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, la collocazione dei danni, situati nella parte anteriore sinistra del veicolo AUDI Q3 tg. FT 975 XW e nella parte laterale sinistra del mezzo UZ Swift, tg. DF 853 NE, considerati i luoghi dei fatti, adeguatamente illustrati dalla produzione fotografica in atti e dalla compiuta descrizione del CTU, era da ritenersi, in tutta evidenza, incompatibile con la descritta e ribadita dinamica del sinistro
(tecnicamente: allegazione del fatto).
Occorre premettere, infatti, che il termine “investe” utilizzato dalla difesa di parte attrice, odierna appellante, per descrivere 'plasticamente' la dinamica dei fatti, non ulteriormente delineata, letteralmente significa “assalire con impeto, urtare violentemente un altro veicolo”
e, pertanto, illustra un impatto proveniente dal veicolo “investitore”.
In particolare, considerato che via Palazzotto interseca via Ingegnere in un punto in cui il flusso veicolare lungo la predetta via si sviluppa da sinistra verso destra, seguendo l'unico senso di marcia percorribile dagli autoveicoli sulla corsia 'aperta' a tutti, ove il veicolo proveniente da via Palazzotto, violato il segnale di STOP, avesse “investito” il veicolo CP_3
marciante su via Ingegnere, AUDI Q3, i danni si sarebbero dovuti collocare nella parte pagina 6 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
anteriore della UZ e nella parte laterale destra dell'AUDI.
Diversamente, i danni riscontrati, situati nella parte anteriore sinistra del mezzo AUDI Q3 e nella parte laterale sinistra del veicolo UZ, non sono in alcun modo riconducibili all'investimento secondo lo sviluppo descritto con la allegazione di cui in citazione.
In sostanza, da un punto di vista procedurale, posta la allegazione nei termini specificati in citazione, da un lato lo sviluppo probatorio può svolgersi solo in funzione di prova dei fatti allegati, dall'altro restano fuori dal giudizio tutte le altre dinamiche non oggetto di allegazione che, di conseguenza, non possono costituire oggetto di prova (in altri termini, non può provarsi ciò che non è stato allegato o, ancora, non può introdursi in giudizio con gli strumenti istruttori/probatori ciò che non è stato allegato).
Ciò posto, e consequenzialmente, non può nemmeno condividersi la censura di parte appellante relativa all'ingiustificato rigetto delle istanze istruttorie, in quanto le dichiarazioni che sarebbero state, eventualmente, offerte dal teste, cui si domandava di confermare la dinamica dei fatti, sì come allegata, non avrebbero consentito al giudice di prime cure di superare il giudizio di incompatibilità tecnica formulato dal consulente.
Tantomeno, dette dichiarazioni – richiamati i principi processuali sopra esposti – avrebbero potuto fornire supporto probatorio alla differente dinamica del sinistro emersa nel corso del giudizio – vale a dire, invasione della corsia di marcia dell'attore/appellante sulla via
Ingegnere e impatto del veicolo sulla parte anteriore sinistra del mezzo proveniente da via
Palazzotto – esulando tale diversa descrizione del fatto dai capitolati di prova (secondo tale diversa dinamica, il veicolo che 'investe' è l'Audi del FOTI e quello 'investito' è la CP_3
e ciò a prescindere dalla valutazione sulle responsabilità che, evidentemente,
[...] costituiscono valutazione successiva alla prova circa la storicità dell'evento).
In particolare, il CTU, considerato lo stato dei luoghi e la collocazione dei danni sui veicoli coinvolti, aveva ipotizzato che il veicolo UZ Swift, superato lo STOP di via Palazzotto, fosse stato impattato dal veicolo AUDI Q3 proveniente da via Ingegnere.
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Tale differente dinamica, ancorché compatibile con gli accertati danni, ove si considerasse, come osservato dalla difesa dell'appellante, che il conducente del veicolo UZ Swift non si era immesso su via Ingegnere, ma aveva impegnato l'incrocio in direzione via Caronda, non
è stata né allegata, né comprovata in giudizio (come detto, non avrebbero potuto essere ammesse istanze istruttorie funzionali alla prova di tale diversa dinamica).
In particolare, giova ribadire che la inesatta o incompleta allegazione dei fatti non può essere corretta mediante ricorso agli strumenti probatori, che sono funzionali a comprovare gli elementi, specificamente descritti nel rispetto del principio del contraddittorio.
Pertanto, la prova testimoniale, peraltro formulata, nel caso di specie, mediante capitolati di prova atti a comprovare la dinamica originariamente descritta, non può essere utilizzata al fine di introdurre fatti nuovi in giudizio, sì come la CTU serve, esclusivamente, ad integrare le competenze tecniche del giudice competente, quale ausilio utile alla verifica di idoneità probatoria degli elementi già forniti dalle parti.
Inoltre, nel caso di specie, è stata correttamente esclusa, sia dal CTU che dal giudice di prime cure, l'utilizzabilità della documentazione fotografica prodotta, per la prima volta, da parte attrice, odierna appellante, con le osservazioni alla consulenza tecnica.
L'orientamento interpretativo della Suprema Corte, pronunciatasi a Sezioni Unite, richiamato dallo stesso appellante, infatti, sostiene che "in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili
d'ufficio", specificando che, "in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non
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applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli,
a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio". (Cassazione civile, Sez. Unite, Sentenza del 01/02/2022, n. 3086).
Considerato che la concreta dinamica del sinistro, nonché la derivazione causale dei danni dal fatto, si come allegato, costituiscono “fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda”, il consulente ha correttamente escluso, difettando il consenso di
HDI Assicurazioni s.p.a., che si è sempre dichiarata contraria all'accettazione del contraddittorio sul punto, l'utilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta.
D'altronde, quest'ultima, come già meglio sopra esposto, piuttosto che comprovare la dinamica dei fatti, sì come descritta da originaria parte attrice, avrebbe rivelato una dinamica diversa, non oggetto di allegazione.
Pertanto, la decisione del giudice di prime cure di rigettare la domanda risarcitoria proposta, avente ad oggetto la differenza tra la somma corrispondente all'ammontare dei danni riportati e l'importo già corrisposto dalla compagnia assicuratrice in via stragiudiziale, si ritiene conforme ai principi di allegazione e prova nei termini sopra illustrati e, pertanto, deve ritenersi condivisibile.
§§§§§
D'altronde, anche ove si superasse la questione concernente l'inosservanza dell'onere di allegazione e si ritenesse raggiunta la prova della storicità del sinistro, l'incertezza in ordine alle rispettive responsabilità dei conducenti coinvolti, comporterebbe la operatività della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma 2 c.c..
Tale regola, infatti, opera ancorché sia accertato un profilo di colpevolezza, a carico di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, non potendo, per ciò solo, ritenere superata la presunzione di pagina 9 di 12 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
pari responsabilità dell'altro.
In tal senso, secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Cass. n. 12444/08, conformi Cass. n. 6797/87, n. 5671/2000, n. 477/2003, n. 195/2007). Nel caso in esame,
l'incerta situazione probatoria emersa dalla compiuta istruttoria non ha consentito di accertare quest'ultimo dato per cui la Corte di appello ha fondato la sua decisione sulla mancanza "di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso" (così, testualmente), concludendo correttamente che la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2, deve trovare applicazione ogni qualvolta non sia possibile ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare che l'altro conducente abbia tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura.” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 23431 del 2014).
Pertanto, nel caso oggetto del presente giudizio, quand'anche fosse stata riconosciuta la responsabilità del conducente del veicolo UZ Swift per violazione della segnaletica di
STOP presente su via Palazzotto, non sarebbe stato possibile escludere, anche considerata l'entità dei danni riportati dai mezzi, il concorso colposo del conducente, nonché proprietario, del veicolo AUDI Q3 per violazione dei limiti di velocità.
Indi, accertata l'entità dei danni nella misura di euro 12.234,23 (cfr. pag. 4 della CTU) e considerato il valore complessivo della domanda, pari ad euro 10.170,00 sì come indicato nell'originario ricorso e nel successivo atto di appello, deve ritenersi che l'importo corrisposto dalla compagnia in via stragiudiziale, pari ad euro 6.740,00, fosse, ad ogni modo, idoneo a coprire il 50% del valore dei danni.
§§§§§
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In sintesi, questo giudice ritiene corretta e adeguatamente motivata la sentenza impugnata, nella parte in cui è stata ritenuta non comprovata la dinamica del sinistro offerta dalla difesa di parte attrice, odierna appellante.
Ad ogni modo, anche a ritenere diversamente, la domanda risarcitoria proposta da
[...]
avente ad oggetto la somma di euro 3.430,00, pari alla differenza tra l'ammontare del Pt_1
danno subito, sì come quantificato, e l'importo già versato dalla Compagnia, avrebbe dovuto rigettarsi stante l'operatività della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 comma
2 c.c..
In ragione delle superiori conclusioni, l'appello va rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
§§§§§
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Parte_1
e liquidate, in favore di HDI Assicurazioni s.p.a., come da dispositivo ed in mancanza di nota spese,, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, secondo i valori minimi, avuto riguardo alle ragioni della decisione, alle difese in concreto svolte (la liquidazione per il presente giudizio viene operata sulla base delle nuove tariffe vigenti da epoca antecedente al compimento dell'ultimo atto processuale).
Nulla va statuito sulle spese nei confronti dell'appellato rimasto Controparte_1
contumace.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, del doppio del contributo ex art.13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3566/2024 R.G., così statuisce:
- RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza di primo grado;
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- CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore di HDI Assicurazioni Parte_1
s.p.a., delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 852,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
- nulla sulle spese nei confronti di Controparte_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico dell'appellante, del doppio del contributo ex art.13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002, con la precisazione che parte soccombente, in atto, risulta ammessa al patrocinio a spese dell'Erario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Francesca
MANNINO, funzionario CP_4
Catania, 24 novembre 2025.
IL GIUDICE
GI RI depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
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