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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 220/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7104/2019 depositato il 16/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, N.2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1468/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 29/04/2019
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180000390586 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore dell'appellante si riporta agli atti ed insiste nei motivi di appello.
L'Agenzia delle Entrate si riporta agli atti e chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la Cartella n. 29820180000390586 (notificata il 22.2.2018) riferita a Tassa auto
2012 (veicolo targa) giusto Avviso di accertamento notificato il 5.5.2015 e tassa auto 2012 (veicolo targa) giusto Avviso di accertamento notificato il 15.12.2017 (cfr. ricorso introduttivo e provvedimenti originariamente impugnati in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituita e contro deduceva.
Il primo Giudice dichiarava la “parziale cessazione” del giudizio per il secondo autoveicolo sopra indicato, rigettava il ricorso per il resto (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato la citata sentenza - per i motivi che di seguito saranno esaminati – chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Ha versato in atti consulenza tecnica grafologica con la quale ha disconosciuto la propria firma sui referti di notifica (cfr. consulenza in atti).
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto.
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita chiedendo la pronuncia del proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo al merito della pretesa, ha concluso per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene dedotto (in breve): l'intervenuta prescrizione - art.5, c. 51 D.L. 953/82: termine per la notifica;
mancata notifica di atti prodromici e mancato invito a comparire - violazione art. 6, L.212/2000; non autenticità della firma sulla relata di notifica della cartella di pagamento (cfr. perizia grafologica in atti).
Il gravame non è fondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L' Avviso di accertamento anno 2012 della tassa auto (targa Targa_1) è stato notificato il 05/05/2015: tempestivamente. Il provvedimento non è stato impugnato e, in data 22/02/2018, IS Sicilia spa ha notificato – tempestivamente - entro il triennio (art. 5 D.L. n. 953/1982 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
53/1983) la cartella di pagamento qui in contestazione.
Il termine prescrizionale di che trattasi comprende anche l'attività di riscossione il cui decorso si conclude entro il 31 dicembre del terzo anno per la notifica dell'Avviso di accertamento ed entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di notifica di quest'ultimo per la notifica della cartella di pagamento: nessuna decadenza, pertanto, può ritenersi maturata (cfr. cartella notificata in data 22/02/2018 –in atti).
2.- La presente fattispecie riguarda – come già osservato - il mancato pagamento di Tasse auto.
Il c.d. “avviso bonario” (art. 6 c. 5 l. n.212/2000) è riferibile al c.d. “controllo automatizzato” (art. 36 bis c. 3 DPR 600/73 e art.54 bis c. 3 d DPR 633/72): il relativo richiamo è, pertanto, inconferente.
3.- L'eventuale disconoscimento (come già osservato dal primo Giudice) avrebbe dovuto essere formulato con querela di falso: gli atti dell'Agente postale godono di fede privilegiata (art. 2700 c.c.).
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il “mero disconoscimento” della sottoscrizione su un Avviso di ricevimento, essendo quest'ultimo un atto pubblico, non è sufficiente: è necessaria una querela di falso per contestarne l'autenticità (Cassazione, Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 n. 305 anno 2024), la cui proposizione non è stata provata.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il contribuente appellante alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 600,00
(seicento/00), oltre accessori se dovuti, di cui euro 300,00 per ciascuna Parte appellata: Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate riscossione.
Siracusa, 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO GE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7104/2019 depositato il 16/11/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, N.2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1468/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 29/04/2019
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180000390586 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore dell'appellante si riporta agli atti ed insiste nei motivi di appello.
L'Agenzia delle Entrate si riporta agli atti e chiede il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la Cartella n. 29820180000390586 (notificata il 22.2.2018) riferita a Tassa auto
2012 (veicolo targa) giusto Avviso di accertamento notificato il 5.5.2015 e tassa auto 2012 (veicolo targa) giusto Avviso di accertamento notificato il 15.12.2017 (cfr. ricorso introduttivo e provvedimenti originariamente impugnati in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituita e contro deduceva.
Il primo Giudice dichiarava la “parziale cessazione” del giudizio per il secondo autoveicolo sopra indicato, rigettava il ricorso per il resto (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato la citata sentenza - per i motivi che di seguito saranno esaminati – chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Ha versato in atti consulenza tecnica grafologica con la quale ha disconosciuto la propria firma sui referti di notifica (cfr. consulenza in atti).
L'Agenzia delle entrate si è costituita ed ha contro dedotto.
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita chiedendo la pronuncia del proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo al merito della pretesa, ha concluso per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene dedotto (in breve): l'intervenuta prescrizione - art.5, c. 51 D.L. 953/82: termine per la notifica;
mancata notifica di atti prodromici e mancato invito a comparire - violazione art. 6, L.212/2000; non autenticità della firma sulla relata di notifica della cartella di pagamento (cfr. perizia grafologica in atti).
Il gravame non è fondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L' Avviso di accertamento anno 2012 della tassa auto (targa Targa_1) è stato notificato il 05/05/2015: tempestivamente. Il provvedimento non è stato impugnato e, in data 22/02/2018, IS Sicilia spa ha notificato – tempestivamente - entro il triennio (art. 5 D.L. n. 953/1982 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
53/1983) la cartella di pagamento qui in contestazione.
Il termine prescrizionale di che trattasi comprende anche l'attività di riscossione il cui decorso si conclude entro il 31 dicembre del terzo anno per la notifica dell'Avviso di accertamento ed entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di notifica di quest'ultimo per la notifica della cartella di pagamento: nessuna decadenza, pertanto, può ritenersi maturata (cfr. cartella notificata in data 22/02/2018 –in atti).
2.- La presente fattispecie riguarda – come già osservato - il mancato pagamento di Tasse auto.
Il c.d. “avviso bonario” (art. 6 c. 5 l. n.212/2000) è riferibile al c.d. “controllo automatizzato” (art. 36 bis c. 3 DPR 600/73 e art.54 bis c. 3 d DPR 633/72): il relativo richiamo è, pertanto, inconferente.
3.- L'eventuale disconoscimento (come già osservato dal primo Giudice) avrebbe dovuto essere formulato con querela di falso: gli atti dell'Agente postale godono di fede privilegiata (art. 2700 c.c.).
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il “mero disconoscimento” della sottoscrizione su un Avviso di ricevimento, essendo quest'ultimo un atto pubblico, non è sufficiente: è necessaria una querela di falso per contestarne l'autenticità (Cassazione, Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 n. 305 anno 2024), la cui proposizione non è stata provata.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il contribuente appellante alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 600,00
(seicento/00), oltre accessori se dovuti, di cui euro 300,00 per ciascuna Parte appellata: Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate riscossione.
Siracusa, 1 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO GE