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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 30/10/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG. 1829/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1829/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. SARTONI DAVIDE, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SARTONI DAVIDE
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. IMPELLIZZERI MASSIMO ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PIAZZA CALDERINI 2/2 BOLOGNA presso il difensore avv. IMPELLIZZERI MASSIMO ANTONIO;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MA IG, elettivamente domiciliato in PIAZZA DE' CALDERINI N° 2/2 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MA IG
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note in sostituzione dell'udienza del 14.5.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. Parte_1
(d'ora in avanti anche solo la “ ”) ha convenuto in giudizio Pt_3
e al fine di sentire dichiarata Controparte_1 Parte_2
l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti dell'atto di trasferimento effettuato da in favore di Controparte_1 Pt_2
delle unità immobiliari meglio indicate nell'atto di
[...] citazione, in esecuzione dell'“Accordo di separazione personale ex art. 6, comma 2, del Dl 132/2014 convertito in legge n. 162/201 – raggiunto a seguito di negoziazione assistita” del 18.9.2017.
In particolare, ha esposto:
- che in data 18.9.2017, le parti hanno raggiunto un accordo denominato “Accordo di separazione personale ex art. 6, comma 2, del
Dl 132/2014 convertito in legge n. 162/201 – raggiunto a seguito di negoziazione assistita” con il quale hanno previsto che CP_1
trasferiva in favore di a fronte della
[...] Parte_2 rinuncia al mantenimento, i beni immobili meglio descritti nell'atto di citazione;
- che, con atto del 29.1.2018, i convenuti hanno dato esecuzione all'accordo raggiunto;
- che, in data 20.4.2018, i convenuti hanno concluso un “Accordo congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(divorzio) ex art. 6, comma 2 del Dl 132/2012 – convertito in legge
162/14” in virtù del quale si sono accordati per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni patrimoniali già definite con l'accordo del 18.9.2017 e successivo atto di trasferimento del 29.1.2018;
- che tramite i predetti accordi ha trasferito Controparte_1 apparentemente (a titolo gratuito) tutti i propri beni a Pt_2
.
[...]
Ha precisato, inoltre, di avere convenuto in giudizio , Parte_2 quale terzo e non invece nella sua qualità di garante fideiussore omnibus di sino alla concorrenza della somma di euro € CP_1 198.250,00, dando atto che la sua posizione di garante è stata definita mediante transazione.
Ciò premesso, riguardo alla sussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria, ha esposto:
- di essere creditrice nei confronti dei per la Controparte_1 somma di euro € 348.144,51, oltre accessori e spese, portata dal decreto ingiuntivo n. 349/2021 del 16.4.2021, non opposto;
- che, all'epoca dell'atto di trasferimento, era Controparte_1 personalmente esposto verso la in ragione di diversi rapporti Pt_3 contrattuali (mutui e apertura di credito in conto corrente);
- che il trasferimento dei beni immobili in favore di Parte_2 ha diminuito la possibilità della di recuperare il credito Pt_3 vantato;
- che i conventi mediante gli accordi assunti hanno inteso spogliare il di tutti i propri beni, in virtù della pesantissima CP_1 esposizione personale di quest'ultimo verso la trasferendoli Pt_3 fittiziamente alla moglie - essendo simulata la volontà di separarsi
- la quale era sì garante del marito ma per importi di gran lunga inferiori rispetto all'ammontare complessivo del debito principale
(meno della metà);
- che era perfettamente a conoscenza della condizione Parte_2 patrimoniale del marito.
In ultimo ha chiesto, in via subordinata, la dichiarazione di nullità/inefficacia ex art. 1414 c.c.. degli atti di trasferimento immobiliare, previo accertamento della natura simulata assoluta/relativa, dissimulanti donazioni dirette o indirette.
2. Si è ritualmente costituita contestando tutto Parte_2 quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha eccepito: la carenza di legittimazione della ad agire nei suoi confronti in ragione della transazione Pt_3 intervenuta tra loro in data 30.3.2021; inammissibilità della domanda revocatoria in quanto avente ad oggetto in tesi attorea atti simulati;
l'infondatezza della domanda di revoca per insussistenza dei presupposti, ed in particolare per: insussistenza della qualità di creditrice della poiché il decreto ingiuntivo non è stato Pt_3 notificato in termini;
insussistenza dell'atto pregiudizievole in quanto il trasferimento immobiliare si pone quale atto dovuto, in adempimento di una obbligazione di natura familiare, quindi di un credito scaduto;
insussistenza del requisito della scienza fraudis trattandosi di atti a titolo oneroso, successivi all'insorgenza del credito in quanto la negoziazione assistita per la separazione personale è risalente ad un anno prima della sospensione degli affidamenti bancari. Ha eccepito, infine, l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione di simulazione.
3. Si è altresì ritualmente costituito Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Ha eccepito in particolare: l'inefficacia del decreto ingiuntivo perché non notificato in termini;
l'intervenuta estinzione del credito della Banca in forza della transazione intervenuta con Pt_2
; l'inammissibilità dell'azione revocatoria in quanto rivolta
[...] ad atti assunti come simulati;
l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria: per inesistenza del credito, per insussistenza del pregiudizio in quanto il trasferimento fatto oggetto di revocatoria è un atto dovuto;
l'insussistenza del dolo in capo al terzo acquirente. Infine, ha eccepito l'infondatezza della domanda di simulazione.
4. In data 19.4.2023 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare, a seguito della quale sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183.6 c.p.c..
La causa è stata istruita per il tramite della documentazione offerta in comunicazione dalle parti.
All'udienza del 14.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 13.6.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice. 5. La domanda è fondata.
L'attore ha esperito in via principale l'azione revocatoria nei confronti dell'atto di trasferimento del 29.1.2018 con il quale in esecuzione dell'accordo di separazione del Controparte_1
18.9.2017 intervenuto con ha trasferito a Parte_2 quest'ultima gli immobili meglio descritti in atto di citazione (pag.
n. 2 dell'atto di citazione). Solo in via “meramente subordinata e alternativa”, ha esperito l'azione di simulazione nei confronti dei predetti atti.
Va dunque, in via preliminare, rigettata l'eccezione sollevata dai convenuti di inammissibilità dell'azione revocatoria in quanto avrebbe ad oggetti atti ritenuti nulli dall'attore. Infatti, la Corte di Cassazione ha statuito, in modo condivisibile che: “L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra”
Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7121).
6. In termini generali, va osservato che l'azione revocatoria ha carattere conservativo e mira a salvaguardare la garanzia patrimoniale generica del creditore, ove questa sia stata compromessa da atti di disposizione del debitore. Essa non elimina l'atto dal mondo giuridico, bensì lo rende inefficace esclusivamente nei confronti del creditore istante, il quale è legittimato a procedere all'esecuzione sul bene come se lo stesso fosse rimasto nel patrimonio del debitore. Presupposto imprescindibile di tale azione è la titolarità di un credito, anche litigioso e sub iudice, purché dedotto in giudizio. Ai fini oggettivi, è sufficiente l'idoneità dell'atto a rendere incerta o più difficile l'esecuzione forzata (eventus damni), valutata ex ante. Quanto al profilo soggettivo, l'azione revocatoria si diversifica in relazione alla cronologia dell'atto rispetto al sorgere del credito.
Laddove il credito non sia ancora sorto, occorre dimostrare che il debitore abbia agito con dolo, prevedendo l'insorgenza di obbligazioni e disponendo dei propri beni con lo scopo di sottrarli alla garanzia generica del futuro creditore (consilium fraudis).
Viceversa, nel caso in cui l'atto di disposizione sia compiuto successivamente al sorgere del credito, è sufficiente che il debitore fosse consapevole del danno arrecato alle ragioni creditorie.
Con specifico riferimento al tema dell'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti degli atti di trasferimento immobiliare eseguiti in esecuzione di accordi di separazione, la Corte di
Cassazione ha affermato che: “L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né
l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. (Cassazione civile sez. III, 22/04/2025, n.10545)
Nel caso di specie, risultano soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c..
7. Con riferimento all'esistenza del credito, si osserva quanto segue.
La Banca vanta nei confronti di un credito per complessivi CP_1
€ 348.144,51 portati dal decreto ingiuntivo n. 349/2021 del
16.4.2021, non opposto. L'inefficacia del decreto ingiuntivo per non essere stato notificato nel termine di rito non incide sulla esistenza del credito e sulla qualità di creditore dell'istituto di credito. In ogni caso poi, la giurisprudenza ammette l'azione revocatoria anche a fronte di “una semplice aspettativa di credito che non risulti pretestuosa e che sia probabile” (Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n.10742 che richiama Cass., 18/01/2023, n. 1414
e Cass. 06/06/2011 n. 12235).
Va poi ulteriormente aggiunto che la posizione di creditore dell'attore deve essere riferita al debitore e non a CP_1 Pt_2 che è convenuta nel presente giudizio non già quale debitrice bensì come terzo.
A questo proposito, merita osservare che la – creditrice - e Pt_3 la – garante fideiussore omnibus dei debiti del sino Pt_2 CP_1 alla concorrenza della somma di euro € 198.250,00 – hanno concluso una transazione (all. doc. n. 3 convenuta con la quale hanno Pt_2 definito i rapporti tra loro. Le parti in sede di transazione, che
è stata correttamente adempiuta dalla (cfr. atto di quietanza Pt_2 all. doc. n. 4 convenuta ), hanno dato reciprocamente atto Pt_2
“di non aver nulla più a pretendere l'una dall'altra, RINUNZIANDO
ESPRESSAMENTE E PREVENTIVAMENTE AD OGNI INIZIATIVA E/O AZIONE
GIUDIZIARIA, anche risarcitoria e/o di ripetizione di indebito, nei rispettivi riguardi, NESSUNA ESCLUSA OD ECCETTUATA, ed in relazione
a tutti i rapporti contrattuali dedotti nella presente scrittura”.
La BANCA, inoltre, nella quietanza di pagamento rilasciata a Pt_2 ha dichiarato: “questa nulla ha più da pretendere in relazione Pt_3 alle obbligazioni in parola nei Vostri confronti” (cfr. doc. 4 già richiamato).
In ragione della intervenuta transazione e del suo corretto adempimento, gli odierni convenuti deducono l'illegittimità della presente azione nei confronti di poiché la con la Pt_2 Pt_3 raggiunta transazione, avrebbe espressamente rinunciato ad ogni pretesa ed azione nei suoi confronti.
La tesi non persuade. La rinuncia effettuata dalla e la Pt_3 dichiarazione di non aver nulla più da pretendere riguardano “i rapporti contrattuali” e “le obbligazioni in parola” (e cioè le obbligazioni di garanzia) di cui quietanza.
Nell'ambito dei “rapporti contrattuali” e delle “obbligazioni in parola” indicati nei documenti evocati, non può esservi ricompreso l'esercizio della presente azione revocatoria che è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale riferita al credito vantato nei confronti di . La , quindi, non ha convenuto CP_1 Pt_3 la in forza dei rapporti contrattuali indicati nella Pt_2 transazione bensì quale destinataria del trasferimento di beni immobili da parte di . Parte_4
Va parimenti respinta la tesi sostenuta dalle parti convenute secondo cui la transazione intervenuta tra la e la avrebbe Pt_3 Pt_2 avuto l'effetto di estinguere l'intero debito, e cioè anche il debito di nei confronti della BANCA. L'art. 5 della transazione CP_1 prevede che “la transazione è da ritenersi espressamente stipulata con riferimento unicamente alla liberazione personale dal vincolo fideiussorio di in merito alle posizioni debitorie Parte_2 intestate a , fermo restando il diritto della Controparte_1 Pt_3 di agire nei confronti di quest'ultimo e degli garanti per il recupero del proprio credito”. All'evidenza allora la transazione ha ad oggetto esclusivamente il credito di cui la sig.ra era Pt_2 garante, e non l'intero debito, quello del verso la , CP_1 Pt_3 che è rimasto inalterato, e che fonda la presente qualità di creditrice della Banca. Nessun profilo invero di nullità riveste la transazione nella parte in cui ha ad oggetto non già l'intero debito ma esclusivamente il debito della garante (L'art. 1304, comma 1,
c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.” Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, n.7094).
8. Quanto all'esistenza di un atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore, può osservarsi che ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass. 5972/2005; Cass. 20813/2004; Cass.
12144/1999), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro (Cass. 966/2007), in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 15310/2007, Cass. 3470/2007, Cass.
7262/2000). Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. 5105/2006). Non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (Cass. 21808/2015; Cass.
17096/2014; Cass. 4467/2011; Cass. 24757/2008; Cass. 7767/2007;
Cass. 5972/2005; Cass. 15257/2004; Cass. 11471/2003). Il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (Cass.
23743/2011). A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta poi al debitore dimostrare, in applicazione del principio della vicinanza della prova, che il proprio patrimonio residuo abbia mantenuto la consistenza sufficiente a soddisfare le ragioni di credito e sia rimasto agevolmente aggredibile dal creditore che agisce in revocatoria (Cass. 21808/2015, Cass. 17096/2014, Cass. 4467/2011,
Cass. 24757/2008, Cass. 7767/07, Cass. 966/2007 rv. 593742).
Ciò premesso, si può affermare l'atto di trasferimento per cui è causa ha carattere pregiudizievole per la banca creditrice. Ciò in quanto, mediante il predetto atto, si è spogliato in favore CP_1 di dell'intero suo patrimonio immobiliare sicché è del tutto Pt_2 evidente che vi è stata una modifica quali-quantitativa del patrimonio tale da rendere assai più difficoltoso per il creditore il recupero del proprio credito. Né invero, come si è già visto sopra, può valere la tesi secondo cui l'atto di trasferimento sarebbe un atto dovuto: infatti, come si è già visto l'esperimento dell'azione revocatoria non “può considerarsi precluso in ragione della circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore risultino essere stati concretamente pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, obbligo di fonte legale, rientrante come tale nel c.d. contenuto necessario dell'accordo di separazione, dato che l'azione revocatoria non pone in discussione la sussistenza dell'obbligo in sé, quanto piuttosto le modalità di assolvimento del medesimo, quali stabilite dalle parti nell'ambito di un regolamento, per questo verso, di matrice spiccatamente "convenzionale" così anche
Cassazione civile sez. III, 06/11/2024, (ud. 11/06/2024, dep.
06/11/2024), n.28558, in motivazione al punto 6.1).
8.2 In ordine allo stato soggettivo di coloro che hanno partecipato all'atto di cessione, vale precisare, rispetto a quanto già osservato in termini generali, che l'atteggiamento soggettivo del debitore e del terzo (destinatario degli effetti dell'atto di disposizione) acquistano rilievo differente a seconda che si tratti di atto dispositivo anteriore o posteriore al sorgere del credito ed in ragione della onerosità o della gratuità dell'atto. Nell'ipotesi di atto a titolo oneroso: (a) se esso è posteriore alla nascita del credito, l'art. 2901 c.c. richiede soltanto che il debitore ed il terzo fossero consapevoli del fatto che attraverso l'atto il debitore diminuiva la garanzia spettante ai creditori, arrecando pregiudizio alle ragioni di questi ultimi (scientia damni); si prescinde dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione revocatoria (Cass. 987/1989 rv. 461959, Cass. 5741/2004 rv.
571415, Cass. 10623/2010 rv. 612755) e non assume rilevanza anche una collusione fra il debitore ed il terzo, né lo stato d'insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro (Cass.
1007/1990 rv. 465276 e Cass. 11518/1995 rv. 494535); (b) se esso anteriore alla nascita di un credito, è necessaria sia la dolosa preordinazione del debitore (consilium fraudis) sia la partecipazione o la conoscenza del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (partecipatio o scientia fraudis), cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro
(Cass. 11577/2008 rv. 603909); ad integrare l'animus nocendi è necessario il dolo specifico, e cioè che “che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”.
(Cassazione civile sez. un., 27/01/2025, n.1898), che può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni (Cass. 24757/2008 rv. 604815); la prova della participatio fraudis del terzo, e quindi della conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore ex art. 2901 comma 1 n. 2 c.c rispetto al debito futuro. può essere ricavata anche da presunzioni semplici (Cass. 11577/2008 cit.), ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 5359/2009 rv. 607194). Invece, l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario (Cass.
12045/2010 rv. 613108), il cui stato soggettivo è indifferente, sicché: (a) per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore
(scientia damni), consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 17867/2007 rv. 599601); (b) per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti anteriormente al sorgere del credito, è necessaria la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore ai fini di pregiudicarne il soddisfacimento (consilium fraudis): al riguardo necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore (alla data di stipulazione) di pregiudicare le ragioni del creditore e di contrarre debiti ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione, e che l'atto dispositivo venga compiuto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27 gennaio 2025,
n. 1898);
In via generale, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito
(Cass. 22465/2006 rv. 592556). La “anteriorità” del credito rispetto all'atto dispositivo pregiudizievole deve essere sempre accertata con riferimento al suo momento genetico, anziché a quello della relativa “esteriorizzazione” o addirittura del suo accertamento in giudizio (cfr. Cass. S.U. 1468/1979, Cass. 5824/1985, Cass.
1968/2009; Cass. 1968/2009 secondo cui “l'azione revocatoria ordinaria, sia la c.d. «revocatoria risarcitoria» (e cioè la domanda volta ad ottenere la condanna al risarcimento del terzo che, dopo avere acquistato un bene dal debitore altrui, lo abbia rivenduto a terzi, sottraendolo così all'azione revocatoria) possono essere proposte non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso. Ne consegue che in quest'ultima ipotesi, quand'anche l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere
l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia fraudis del terzo (anche mediante presunzioni) e non anche il consilium fraudis”).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'atto di trasferimento immobiliare
è del 29.1.2018. Al momento della conclusione dell'atto, CP_1
era esposto nei confronti della in forza dei seguenti
[...] Pt_3 rapporti contrattuali: a) apertura di credito in conto corrente n.
2200094717; b) mutuo chir. 00001078925 del 13.8.2013 di originari €
260.000; c) mutuo chir. 00001096133 del 22.6.2017 di originari €
75.000; d) mutuo agrario 00001085388 del 05.03.2015 di originari €
159.900. I predetti rapporti sono stati tutti revocati dalla Pt_3 alla data del 9.10.2018.
Orbene, il momento in cui il credito è sorto non va riferito, come sostengono i convenuti, al 9.10.2018, poiché, come si è visto,
l'insorgenza del credito ex art. 2901 c.c., va riguardato al momento genetico del credito e prescinde dalla sua concreta esigibilità, con la conclusione che l'atto dispositivo in esame è all'evidenza successivo al sorgere del credito (l'ultimo rapporto è risale al giugno del 2017).
Ne discende che, per quanto riguarda lo stato soggettivo, a voler considerare l'atto di trasferimento a titolo oneroso poiché avvenuto a fronte della rinuncia della al mantenimento, è sufficiente, Pt_2 tanto per il debitore quanto del terzo, la prova della conoscenza del pregiudizio alle ragioni del creditore.
Ebbene, nel caso di specie, la consapevolezza in capo a può CP_1 essere affermata in base alla considerazione secondo cui è evidente che la dismissione dell'intero proprio patrimonio immobiliare detenuto determina un pregiudizio per le ragioni del proprio creditore. Con riferimento alla posizione della la consapevolezza può Pt_2 essere ricavata in via presuntiva, dal fatto che a) era la moglie di (ancora sul punto: Cassazione civile sez. III, 08/01/2021, CP_1
n.161: “In tema di azione revocatoria, la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e
l'acquirente è elemento ex se sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della participatio fraudis, laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse
a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente); b) era garante fideiussore del sicché è lecito presumere che CP_1 fosse a conoscenza della sua condizioni economica e patrimoniale;
c) il si spogliava del suo intero patrimonio immobiliare, CP_1 con conseguente evidenza di un possibile pregiudizio per le ragioni del creditore.
9. In conclusione, l'azione revocatoria ordinaria deve essere accolta con conseguente dichiarazione di inefficacia ex art. 2901
c.c. nei confronti della BANCA del trasferimento da Controparte_1
a delle seguenti unità immobiliari: Parte_2
a) quota di ½ dell'immobile sito in Imola (Bo) in via Zello n. 43, così identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Imola:
- foglio 137 particella 102 sub. 10 - Cat. A/3 – Cl 2 – Vani 6 – Rc
€ 480,30;
- foglio 137 particella 102 sub. 8 – Cat. C/6 – Cl 1 – Mq 10 – Rc €
31,50;
- il tutto oltre ai diritti di comproprietà sulle parti comuni della corte censite al Catasto dei Fabbricati del Comune di Imola al:
- foglio 137 particelle 102 sub 3 – bcnc ai sub. 9 e 10;
- foglio 137 particelle 104 sub 3 – bcnc ai sub. 7,8, 9 e 10.
b) la piena proprietà del fondo rustico con sovrastante fabbricato rurale pro servizi posto nel Comune di Lugo (Ra), Fraz. Ascenzione via S. Andrea n. 72, censito nel vigente Catasto terreni del Comune di Lugo (Ra) al foglio 77:
- particella 426 porzione AA di are 50;
- particella 426 porzione AB di are 2.67;
- particella 267 porzione AA di are 52; - particella 267 porzione AB di are 3.67;
- particella 268 di are 4.17;
- particella 344 di ha 1.37.11;
- particella 562 di are 51.54;
- particella 563 di are 62.09;
- particella 565 porzione AA di are 60;
- particella 565 porzione AB di are 4.98;
- particella 676 di are 25.27 ente urbano sul quale insiste il fabbricato rurale censito nel catasto dei fabbricati con le particelle:
- 676 sub. 1 cat. A/3 – cl. 1 – vani 8 – rc 599.09;
- 676 sub. 2 cat. D/10 – rc 1.066,00;
- 676 sub. 3 – corte – bcnc ai sub. 1 e 2; oggetto dell'“Accordo di separazione personale ex art. 6, comma 2, del Dl 132/2014 convertito in legge n. 162/201 – raggiunto a seguito di negoziazione assistita” del 18.9.2017 e del successivo trasferimento in esecuzione di detto accordo mediante contratto di trasferimento a rogito del notaio dott. di Lugo (Ra) Persona_1 con atto del 29.1.2018 registrato a Lugo il 2.2.2018 al numero 404, serie 1 T e registrato a Ravenna il 2.2.2018 (reg. gene. 1857 - reg. part. 1217) e a Bologna il 2.2.2018 (Reg. gen. 5145 – reg. part. 3517), confermato con il successivo “Accordo di congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) ex art.
6, comma 2 del Dl 132/2012 – convertito in legge 162/14” del
20.4.2018 concluso da e a seguito Controparte_1 Parte_2 di negoziazione assistita.
10. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di e . Controparte_1 Parte_2
Le stesse sono liquidate in complessivi euro 7.202, oltre accessori ai sensi del d.m. 55/2014 considerando la presente controversia di valore indeterminabile di media complessità ed avendo riguardo ai valori tariffari medi per la fase studio, introduttiva, non essendovi ragioni per discostarsene, e minimi per fase di trattazione- istruttoria e decisionale tenuto conto della redazione delle sole memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e del deposito della sola comparsa conclusionale da parte dell'attrice.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
1) ACCOGLIE la domanda dell'attrice e per l'effetto DICHIARA
l'inefficacia nei confronti di Parte_1
del trasferimento da Parte_1 Controparte_1
a delle seguenti unità immobiliari: Parte_2
a) quota di ½ dell'immobile sito in Imola (Bo) in via Zello n. 43, così identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Imola:
- foglio 137 particella 102 sub. 10 - Cat. A/3 – Cl 2 – Vani 6 – Rc
€ 480,30;
- foglio 137 particella 102 sub. 8 – Cat. C/6 – Cl 1 – Mq 10 – Rc €
31,50;
- il tutto oltre ai diritti di comproprietà sulle parti comuni della corte censite al Catasto dei Fabbricati del Comune di Imola al:
- foglio 137 particelle 102 sub 3 – bcnc ai sub. 9 e 10;
- foglio 137 particelle 104 sub 3 – bcnc ai sub. 7,8, 9 e 10.
b) la piena proprietà del fondo rustico con sovrastante fabbricato rurale pro servizi posto nel Comune di Lugo (Ra), Fraz. Ascenzione via S. Andrea n. 72, censito nel vigente Catasto terreni del Comune di Lugo (Ra) al foglio 77:
- particella 426 porzione AA di are 50;
- particella 426 porzione AB di are 2.67;
- particella 267 porzione AA di are 52;
- particella 267 porzione AB di are 3.67;
- particella 268 di are 4.17;
- particella 344 di ha 1.37.11;
- particella 562 di are 51.54;
- particella 563 di are 62.09;
- particella 565 porzione AA di are 60;
- particella 565 porzione AB di are 4.98; - particella 676 di are 25.27 ente urbano sul quale insiste il fabbricato rurale censito nel catasto dei fabbricati con le particelle:
- 676 sub. 1 cat. A/3 – cl. 1 – vani 8 – rc 599.09;
- 676 sub. 2 cat. D/10 – rc 1.066,00;
- 676 sub. 3 – corte – bcnc ai sub. 1 e 2; oggetto dell'“Accordo di separazione personale ex art. 6, comma 2, del Dl 132/2014 convertito in legge n. 162/201 – raggiunto a seguito di negoziazione assistita” del 18.9.2017 e del successivo trasferimento in esecuzione di detto accordo mediante contratto di trasferimento a rogito del notaio dott. di Lugo (Ra) Persona_1 con atto del 29.1.2018 registrato a Lugo il 2.2.2018 al numero 404, serie 1 T e registrato a Ravenna il 2.2.2018 (reg. gene. 1857 - reg. part. 1217) e a Bologna il 2.2.2018 (Reg. gen. 5145 – reg. part. 3517), confermato con il successivo “Accordo di congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) ex art.
6, comma 2 del Dl 132/2012 – convertito in legge 162/14” del
20.4.2018 concluso da e a seguito Controparte_1 Parte_2 di negoziazione assistita;
2) ORDINA la trascrizione ed ogni altra formalità conseguente al presente provvedimento;
2)CONDANNA e a rifondere alla Controparte_1 Parte_2 Pt_3 attrice le spese di lite che si liquidano complessivamente in euro
7.202 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge e costi vivi di causa se documentati.
RIGETTA nel resto.
Ravenna, 30/10/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1829/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. SARTONI DAVIDE, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SARTONI DAVIDE
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. IMPELLIZZERI MASSIMO ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PIAZZA CALDERINI 2/2 BOLOGNA presso il difensore avv. IMPELLIZZERI MASSIMO ANTONIO;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MA IG, elettivamente domiciliato in PIAZZA DE' CALDERINI N° 2/2 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. MA IG
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note in sostituzione dell'udienza del 14.5.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. Parte_1
(d'ora in avanti anche solo la “ ”) ha convenuto in giudizio Pt_3
e al fine di sentire dichiarata Controparte_1 Parte_2
l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti dell'atto di trasferimento effettuato da in favore di Controparte_1 Pt_2
delle unità immobiliari meglio indicate nell'atto di
[...] citazione, in esecuzione dell'“Accordo di separazione personale ex art. 6, comma 2, del Dl 132/2014 convertito in legge n. 162/201 – raggiunto a seguito di negoziazione assistita” del 18.9.2017.
In particolare, ha esposto:
- che in data 18.9.2017, le parti hanno raggiunto un accordo denominato “Accordo di separazione personale ex art. 6, comma 2, del
Dl 132/2014 convertito in legge n. 162/201 – raggiunto a seguito di negoziazione assistita” con il quale hanno previsto che CP_1
trasferiva in favore di a fronte della
[...] Parte_2 rinuncia al mantenimento, i beni immobili meglio descritti nell'atto di citazione;
- che, con atto del 29.1.2018, i convenuti hanno dato esecuzione all'accordo raggiunto;
- che, in data 20.4.2018, i convenuti hanno concluso un “Accordo congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(divorzio) ex art. 6, comma 2 del Dl 132/2012 – convertito in legge
162/14” in virtù del quale si sono accordati per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni patrimoniali già definite con l'accordo del 18.9.2017 e successivo atto di trasferimento del 29.1.2018;
- che tramite i predetti accordi ha trasferito Controparte_1 apparentemente (a titolo gratuito) tutti i propri beni a Pt_2
.
[...]
Ha precisato, inoltre, di avere convenuto in giudizio , Parte_2 quale terzo e non invece nella sua qualità di garante fideiussore omnibus di sino alla concorrenza della somma di euro € CP_1 198.250,00, dando atto che la sua posizione di garante è stata definita mediante transazione.
Ciò premesso, riguardo alla sussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria, ha esposto:
- di essere creditrice nei confronti dei per la Controparte_1 somma di euro € 348.144,51, oltre accessori e spese, portata dal decreto ingiuntivo n. 349/2021 del 16.4.2021, non opposto;
- che, all'epoca dell'atto di trasferimento, era Controparte_1 personalmente esposto verso la in ragione di diversi rapporti Pt_3 contrattuali (mutui e apertura di credito in conto corrente);
- che il trasferimento dei beni immobili in favore di Parte_2 ha diminuito la possibilità della di recuperare il credito Pt_3 vantato;
- che i conventi mediante gli accordi assunti hanno inteso spogliare il di tutti i propri beni, in virtù della pesantissima CP_1 esposizione personale di quest'ultimo verso la trasferendoli Pt_3 fittiziamente alla moglie - essendo simulata la volontà di separarsi
- la quale era sì garante del marito ma per importi di gran lunga inferiori rispetto all'ammontare complessivo del debito principale
(meno della metà);
- che era perfettamente a conoscenza della condizione Parte_2 patrimoniale del marito.
In ultimo ha chiesto, in via subordinata, la dichiarazione di nullità/inefficacia ex art. 1414 c.c.. degli atti di trasferimento immobiliare, previo accertamento della natura simulata assoluta/relativa, dissimulanti donazioni dirette o indirette.
2. Si è ritualmente costituita contestando tutto Parte_2 quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha eccepito: la carenza di legittimazione della ad agire nei suoi confronti in ragione della transazione Pt_3 intervenuta tra loro in data 30.3.2021; inammissibilità della domanda revocatoria in quanto avente ad oggetto in tesi attorea atti simulati;
l'infondatezza della domanda di revoca per insussistenza dei presupposti, ed in particolare per: insussistenza della qualità di creditrice della poiché il decreto ingiuntivo non è stato Pt_3 notificato in termini;
insussistenza dell'atto pregiudizievole in quanto il trasferimento immobiliare si pone quale atto dovuto, in adempimento di una obbligazione di natura familiare, quindi di un credito scaduto;
insussistenza del requisito della scienza fraudis trattandosi di atti a titolo oneroso, successivi all'insorgenza del credito in quanto la negoziazione assistita per la separazione personale è risalente ad un anno prima della sospensione degli affidamenti bancari. Ha eccepito, infine, l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione di simulazione.
3. Si è altresì ritualmente costituito Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Ha eccepito in particolare: l'inefficacia del decreto ingiuntivo perché non notificato in termini;
l'intervenuta estinzione del credito della Banca in forza della transazione intervenuta con Pt_2
; l'inammissibilità dell'azione revocatoria in quanto rivolta
[...] ad atti assunti come simulati;
l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria: per inesistenza del credito, per insussistenza del pregiudizio in quanto il trasferimento fatto oggetto di revocatoria è un atto dovuto;
l'insussistenza del dolo in capo al terzo acquirente. Infine, ha eccepito l'infondatezza della domanda di simulazione.
4. In data 19.4.2023 si è tenuta la prima udienza in modalità cartolare, a seguito della quale sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183.6 c.p.c..
La causa è stata istruita per il tramite della documentazione offerta in comunicazione dalle parti.
All'udienza del 14.5.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 13.6.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice. 5. La domanda è fondata.
L'attore ha esperito in via principale l'azione revocatoria nei confronti dell'atto di trasferimento del 29.1.2018 con il quale in esecuzione dell'accordo di separazione del Controparte_1
18.9.2017 intervenuto con ha trasferito a Parte_2 quest'ultima gli immobili meglio descritti in atto di citazione (pag.
n. 2 dell'atto di citazione). Solo in via “meramente subordinata e alternativa”, ha esperito l'azione di simulazione nei confronti dei predetti atti.
Va dunque, in via preliminare, rigettata l'eccezione sollevata dai convenuti di inammissibilità dell'azione revocatoria in quanto avrebbe ad oggetti atti ritenuti nulli dall'attore. Infatti, la Corte di Cassazione ha statuito, in modo condivisibile che: “L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra”
Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7121).
6. In termini generali, va osservato che l'azione revocatoria ha carattere conservativo e mira a salvaguardare la garanzia patrimoniale generica del creditore, ove questa sia stata compromessa da atti di disposizione del debitore. Essa non elimina l'atto dal mondo giuridico, bensì lo rende inefficace esclusivamente nei confronti del creditore istante, il quale è legittimato a procedere all'esecuzione sul bene come se lo stesso fosse rimasto nel patrimonio del debitore. Presupposto imprescindibile di tale azione è la titolarità di un credito, anche litigioso e sub iudice, purché dedotto in giudizio. Ai fini oggettivi, è sufficiente l'idoneità dell'atto a rendere incerta o più difficile l'esecuzione forzata (eventus damni), valutata ex ante. Quanto al profilo soggettivo, l'azione revocatoria si diversifica in relazione alla cronologia dell'atto rispetto al sorgere del credito.
Laddove il credito non sia ancora sorto, occorre dimostrare che il debitore abbia agito con dolo, prevedendo l'insorgenza di obbligazioni e disponendo dei propri beni con lo scopo di sottrarli alla garanzia generica del futuro creditore (consilium fraudis).
Viceversa, nel caso in cui l'atto di disposizione sia compiuto successivamente al sorgere del credito, è sufficiente che il debitore fosse consapevole del danno arrecato alle ragioni creditorie.
Con specifico riferimento al tema dell'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti degli atti di trasferimento immobiliare eseguiti in esecuzione di accordi di separazione, la Corte di
Cassazione ha affermato che: “L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né
l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. (Cassazione civile sez. III, 22/04/2025, n.10545)
Nel caso di specie, risultano soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c..
7. Con riferimento all'esistenza del credito, si osserva quanto segue.
La Banca vanta nei confronti di un credito per complessivi CP_1
€ 348.144,51 portati dal decreto ingiuntivo n. 349/2021 del
16.4.2021, non opposto. L'inefficacia del decreto ingiuntivo per non essere stato notificato nel termine di rito non incide sulla esistenza del credito e sulla qualità di creditore dell'istituto di credito. In ogni caso poi, la giurisprudenza ammette l'azione revocatoria anche a fronte di “una semplice aspettativa di credito che non risulti pretestuosa e che sia probabile” (Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n.10742 che richiama Cass., 18/01/2023, n. 1414
e Cass. 06/06/2011 n. 12235).
Va poi ulteriormente aggiunto che la posizione di creditore dell'attore deve essere riferita al debitore e non a CP_1 Pt_2 che è convenuta nel presente giudizio non già quale debitrice bensì come terzo.
A questo proposito, merita osservare che la – creditrice - e Pt_3 la – garante fideiussore omnibus dei debiti del sino Pt_2 CP_1 alla concorrenza della somma di euro € 198.250,00 – hanno concluso una transazione (all. doc. n. 3 convenuta con la quale hanno Pt_2 definito i rapporti tra loro. Le parti in sede di transazione, che
è stata correttamente adempiuta dalla (cfr. atto di quietanza Pt_2 all. doc. n. 4 convenuta ), hanno dato reciprocamente atto Pt_2
“di non aver nulla più a pretendere l'una dall'altra, RINUNZIANDO
ESPRESSAMENTE E PREVENTIVAMENTE AD OGNI INIZIATIVA E/O AZIONE
GIUDIZIARIA, anche risarcitoria e/o di ripetizione di indebito, nei rispettivi riguardi, NESSUNA ESCLUSA OD ECCETTUATA, ed in relazione
a tutti i rapporti contrattuali dedotti nella presente scrittura”.
La BANCA, inoltre, nella quietanza di pagamento rilasciata a Pt_2 ha dichiarato: “questa nulla ha più da pretendere in relazione Pt_3 alle obbligazioni in parola nei Vostri confronti” (cfr. doc. 4 già richiamato).
In ragione della intervenuta transazione e del suo corretto adempimento, gli odierni convenuti deducono l'illegittimità della presente azione nei confronti di poiché la con la Pt_2 Pt_3 raggiunta transazione, avrebbe espressamente rinunciato ad ogni pretesa ed azione nei suoi confronti.
La tesi non persuade. La rinuncia effettuata dalla e la Pt_3 dichiarazione di non aver nulla più da pretendere riguardano “i rapporti contrattuali” e “le obbligazioni in parola” (e cioè le obbligazioni di garanzia) di cui quietanza.
Nell'ambito dei “rapporti contrattuali” e delle “obbligazioni in parola” indicati nei documenti evocati, non può esservi ricompreso l'esercizio della presente azione revocatoria che è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale riferita al credito vantato nei confronti di . La , quindi, non ha convenuto CP_1 Pt_3 la in forza dei rapporti contrattuali indicati nella Pt_2 transazione bensì quale destinataria del trasferimento di beni immobili da parte di . Parte_4
Va parimenti respinta la tesi sostenuta dalle parti convenute secondo cui la transazione intervenuta tra la e la avrebbe Pt_3 Pt_2 avuto l'effetto di estinguere l'intero debito, e cioè anche il debito di nei confronti della BANCA. L'art. 5 della transazione CP_1 prevede che “la transazione è da ritenersi espressamente stipulata con riferimento unicamente alla liberazione personale dal vincolo fideiussorio di in merito alle posizioni debitorie Parte_2 intestate a , fermo restando il diritto della Controparte_1 Pt_3 di agire nei confronti di quest'ultimo e degli garanti per il recupero del proprio credito”. All'evidenza allora la transazione ha ad oggetto esclusivamente il credito di cui la sig.ra era Pt_2 garante, e non l'intero debito, quello del verso la , CP_1 Pt_3 che è rimasto inalterato, e che fonda la presente qualità di creditrice della Banca. Nessun profilo invero di nullità riveste la transazione nella parte in cui ha ad oggetto non già l'intero debito ma esclusivamente il debito della garante (L'art. 1304, comma 1,
c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.” Cassazione civile sez. I, 03/03/2022, n.7094).
8. Quanto all'esistenza di un atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore, può osservarsi che ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass. 5972/2005; Cass. 20813/2004; Cass.
12144/1999), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro (Cass. 966/2007), in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 15310/2007, Cass. 3470/2007, Cass.
7262/2000). Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. 5105/2006). Non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (Cass. 21808/2015; Cass.
17096/2014; Cass. 4467/2011; Cass. 24757/2008; Cass. 7767/2007;
Cass. 5972/2005; Cass. 15257/2004; Cass. 11471/2003). Il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (Cass.
23743/2011). A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta poi al debitore dimostrare, in applicazione del principio della vicinanza della prova, che il proprio patrimonio residuo abbia mantenuto la consistenza sufficiente a soddisfare le ragioni di credito e sia rimasto agevolmente aggredibile dal creditore che agisce in revocatoria (Cass. 21808/2015, Cass. 17096/2014, Cass. 4467/2011,
Cass. 24757/2008, Cass. 7767/07, Cass. 966/2007 rv. 593742).
Ciò premesso, si può affermare l'atto di trasferimento per cui è causa ha carattere pregiudizievole per la banca creditrice. Ciò in quanto, mediante il predetto atto, si è spogliato in favore CP_1 di dell'intero suo patrimonio immobiliare sicché è del tutto Pt_2 evidente che vi è stata una modifica quali-quantitativa del patrimonio tale da rendere assai più difficoltoso per il creditore il recupero del proprio credito. Né invero, come si è già visto sopra, può valere la tesi secondo cui l'atto di trasferimento sarebbe un atto dovuto: infatti, come si è già visto l'esperimento dell'azione revocatoria non “può considerarsi precluso in ragione della circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore risultino essere stati concretamente pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, obbligo di fonte legale, rientrante come tale nel c.d. contenuto necessario dell'accordo di separazione, dato che l'azione revocatoria non pone in discussione la sussistenza dell'obbligo in sé, quanto piuttosto le modalità di assolvimento del medesimo, quali stabilite dalle parti nell'ambito di un regolamento, per questo verso, di matrice spiccatamente "convenzionale" così anche
Cassazione civile sez. III, 06/11/2024, (ud. 11/06/2024, dep.
06/11/2024), n.28558, in motivazione al punto 6.1).
8.2 In ordine allo stato soggettivo di coloro che hanno partecipato all'atto di cessione, vale precisare, rispetto a quanto già osservato in termini generali, che l'atteggiamento soggettivo del debitore e del terzo (destinatario degli effetti dell'atto di disposizione) acquistano rilievo differente a seconda che si tratti di atto dispositivo anteriore o posteriore al sorgere del credito ed in ragione della onerosità o della gratuità dell'atto. Nell'ipotesi di atto a titolo oneroso: (a) se esso è posteriore alla nascita del credito, l'art. 2901 c.c. richiede soltanto che il debitore ed il terzo fossero consapevoli del fatto che attraverso l'atto il debitore diminuiva la garanzia spettante ai creditori, arrecando pregiudizio alle ragioni di questi ultimi (scientia damni); si prescinde dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione revocatoria (Cass. 987/1989 rv. 461959, Cass. 5741/2004 rv.
571415, Cass. 10623/2010 rv. 612755) e non assume rilevanza anche una collusione fra il debitore ed il terzo, né lo stato d'insolvenza dell'uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell'altro (Cass.
1007/1990 rv. 465276 e Cass. 11518/1995 rv. 494535); (b) se esso anteriore alla nascita di un credito, è necessaria sia la dolosa preordinazione del debitore (consilium fraudis) sia la partecipazione o la conoscenza del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (partecipatio o scientia fraudis), cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro
(Cass. 11577/2008 rv. 603909); ad integrare l'animus nocendi è necessario il dolo specifico, e cioè che “che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”.
(Cassazione civile sez. un., 27/01/2025, n.1898), che può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni (Cass. 24757/2008 rv. 604815); la prova della participatio fraudis del terzo, e quindi della conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore ex art. 2901 comma 1 n. 2 c.c rispetto al debito futuro. può essere ricavata anche da presunzioni semplici (Cass. 11577/2008 cit.), ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 5359/2009 rv. 607194). Invece, l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario (Cass.
12045/2010 rv. 613108), il cui stato soggettivo è indifferente, sicché: (a) per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore
(scientia damni), consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 17867/2007 rv. 599601); (b) per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti anteriormente al sorgere del credito, è necessaria la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore ai fini di pregiudicarne il soddisfacimento (consilium fraudis): al riguardo necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore (alla data di stipulazione) di pregiudicare le ragioni del creditore e di contrarre debiti ovvero la consapevolezza da parte sua del sorgere della futura obbligazione, e che l'atto dispositivo venga compiuto al fine di porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27 gennaio 2025,
n. 1898);
In via generale, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito
(Cass. 22465/2006 rv. 592556). La “anteriorità” del credito rispetto all'atto dispositivo pregiudizievole deve essere sempre accertata con riferimento al suo momento genetico, anziché a quello della relativa “esteriorizzazione” o addirittura del suo accertamento in giudizio (cfr. Cass. S.U. 1468/1979, Cass. 5824/1985, Cass.
1968/2009; Cass. 1968/2009 secondo cui “l'azione revocatoria ordinaria, sia la c.d. «revocatoria risarcitoria» (e cioè la domanda volta ad ottenere la condanna al risarcimento del terzo che, dopo avere acquistato un bene dal debitore altrui, lo abbia rivenduto a terzi, sottraendolo così all'azione revocatoria) possono essere proposte non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso. Ne consegue che in quest'ultima ipotesi, quand'anche l'accertamento definitivo del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell'atto pregiudizievole per il creditore, quest'ultimo per ottenere
l'accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia fraudis del terzo (anche mediante presunzioni) e non anche il consilium fraudis”).
Ciò premesso, nel caso di specie, l'atto di trasferimento immobiliare
è del 29.1.2018. Al momento della conclusione dell'atto, CP_1
era esposto nei confronti della in forza dei seguenti
[...] Pt_3 rapporti contrattuali: a) apertura di credito in conto corrente n.
2200094717; b) mutuo chir. 00001078925 del 13.8.2013 di originari €
260.000; c) mutuo chir. 00001096133 del 22.6.2017 di originari €
75.000; d) mutuo agrario 00001085388 del 05.03.2015 di originari €
159.900. I predetti rapporti sono stati tutti revocati dalla Pt_3 alla data del 9.10.2018.
Orbene, il momento in cui il credito è sorto non va riferito, come sostengono i convenuti, al 9.10.2018, poiché, come si è visto,
l'insorgenza del credito ex art. 2901 c.c., va riguardato al momento genetico del credito e prescinde dalla sua concreta esigibilità, con la conclusione che l'atto dispositivo in esame è all'evidenza successivo al sorgere del credito (l'ultimo rapporto è risale al giugno del 2017).
Ne discende che, per quanto riguarda lo stato soggettivo, a voler considerare l'atto di trasferimento a titolo oneroso poiché avvenuto a fronte della rinuncia della al mantenimento, è sufficiente, Pt_2 tanto per il debitore quanto del terzo, la prova della conoscenza del pregiudizio alle ragioni del creditore.
Ebbene, nel caso di specie, la consapevolezza in capo a può CP_1 essere affermata in base alla considerazione secondo cui è evidente che la dismissione dell'intero proprio patrimonio immobiliare detenuto determina un pregiudizio per le ragioni del proprio creditore. Con riferimento alla posizione della la consapevolezza può Pt_2 essere ricavata in via presuntiva, dal fatto che a) era la moglie di (ancora sul punto: Cassazione civile sez. III, 08/01/2021, CP_1
n.161: “In tema di azione revocatoria, la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e
l'acquirente è elemento ex se sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della participatio fraudis, laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse
a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente); b) era garante fideiussore del sicché è lecito presumere che CP_1 fosse a conoscenza della sua condizioni economica e patrimoniale;
c) il si spogliava del suo intero patrimonio immobiliare, CP_1 con conseguente evidenza di un possibile pregiudizio per le ragioni del creditore.
9. In conclusione, l'azione revocatoria ordinaria deve essere accolta con conseguente dichiarazione di inefficacia ex art. 2901
c.c. nei confronti della BANCA del trasferimento da Controparte_1
a delle seguenti unità immobiliari: Parte_2
a) quota di ½ dell'immobile sito in Imola (Bo) in via Zello n. 43, così identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Imola:
- foglio 137 particella 102 sub. 10 - Cat. A/3 – Cl 2 – Vani 6 – Rc
€ 480,30;
- foglio 137 particella 102 sub. 8 – Cat. C/6 – Cl 1 – Mq 10 – Rc €
31,50;
- il tutto oltre ai diritti di comproprietà sulle parti comuni della corte censite al Catasto dei Fabbricati del Comune di Imola al:
- foglio 137 particelle 102 sub 3 – bcnc ai sub. 9 e 10;
- foglio 137 particelle 104 sub 3 – bcnc ai sub. 7,8, 9 e 10.
b) la piena proprietà del fondo rustico con sovrastante fabbricato rurale pro servizi posto nel Comune di Lugo (Ra), Fraz. Ascenzione via S. Andrea n. 72, censito nel vigente Catasto terreni del Comune di Lugo (Ra) al foglio 77:
- particella 426 porzione AA di are 50;
- particella 426 porzione AB di are 2.67;
- particella 267 porzione AA di are 52; - particella 267 porzione AB di are 3.67;
- particella 268 di are 4.17;
- particella 344 di ha 1.37.11;
- particella 562 di are 51.54;
- particella 563 di are 62.09;
- particella 565 porzione AA di are 60;
- particella 565 porzione AB di are 4.98;
- particella 676 di are 25.27 ente urbano sul quale insiste il fabbricato rurale censito nel catasto dei fabbricati con le particelle:
- 676 sub. 1 cat. A/3 – cl. 1 – vani 8 – rc 599.09;
- 676 sub. 2 cat. D/10 – rc 1.066,00;
- 676 sub. 3 – corte – bcnc ai sub. 1 e 2; oggetto dell'“Accordo di separazione personale ex art. 6, comma 2, del Dl 132/2014 convertito in legge n. 162/201 – raggiunto a seguito di negoziazione assistita” del 18.9.2017 e del successivo trasferimento in esecuzione di detto accordo mediante contratto di trasferimento a rogito del notaio dott. di Lugo (Ra) Persona_1 con atto del 29.1.2018 registrato a Lugo il 2.2.2018 al numero 404, serie 1 T e registrato a Ravenna il 2.2.2018 (reg. gene. 1857 - reg. part. 1217) e a Bologna il 2.2.2018 (Reg. gen. 5145 – reg. part. 3517), confermato con il successivo “Accordo di congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) ex art.
6, comma 2 del Dl 132/2012 – convertito in legge 162/14” del
20.4.2018 concluso da e a seguito Controparte_1 Parte_2 di negoziazione assistita.
10. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di e . Controparte_1 Parte_2
Le stesse sono liquidate in complessivi euro 7.202, oltre accessori ai sensi del d.m. 55/2014 considerando la presente controversia di valore indeterminabile di media complessità ed avendo riguardo ai valori tariffari medi per la fase studio, introduttiva, non essendovi ragioni per discostarsene, e minimi per fase di trattazione- istruttoria e decisionale tenuto conto della redazione delle sole memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e del deposito della sola comparsa conclusionale da parte dell'attrice.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
1) ACCOGLIE la domanda dell'attrice e per l'effetto DICHIARA
l'inefficacia nei confronti di Parte_1
del trasferimento da Parte_1 Controparte_1
a delle seguenti unità immobiliari: Parte_2
a) quota di ½ dell'immobile sito in Imola (Bo) in via Zello n. 43, così identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Imola:
- foglio 137 particella 102 sub. 10 - Cat. A/3 – Cl 2 – Vani 6 – Rc
€ 480,30;
- foglio 137 particella 102 sub. 8 – Cat. C/6 – Cl 1 – Mq 10 – Rc €
31,50;
- il tutto oltre ai diritti di comproprietà sulle parti comuni della corte censite al Catasto dei Fabbricati del Comune di Imola al:
- foglio 137 particelle 102 sub 3 – bcnc ai sub. 9 e 10;
- foglio 137 particelle 104 sub 3 – bcnc ai sub. 7,8, 9 e 10.
b) la piena proprietà del fondo rustico con sovrastante fabbricato rurale pro servizi posto nel Comune di Lugo (Ra), Fraz. Ascenzione via S. Andrea n. 72, censito nel vigente Catasto terreni del Comune di Lugo (Ra) al foglio 77:
- particella 426 porzione AA di are 50;
- particella 426 porzione AB di are 2.67;
- particella 267 porzione AA di are 52;
- particella 267 porzione AB di are 3.67;
- particella 268 di are 4.17;
- particella 344 di ha 1.37.11;
- particella 562 di are 51.54;
- particella 563 di are 62.09;
- particella 565 porzione AA di are 60;
- particella 565 porzione AB di are 4.98; - particella 676 di are 25.27 ente urbano sul quale insiste il fabbricato rurale censito nel catasto dei fabbricati con le particelle:
- 676 sub. 1 cat. A/3 – cl. 1 – vani 8 – rc 599.09;
- 676 sub. 2 cat. D/10 – rc 1.066,00;
- 676 sub. 3 – corte – bcnc ai sub. 1 e 2; oggetto dell'“Accordo di separazione personale ex art. 6, comma 2, del Dl 132/2014 convertito in legge n. 162/201 – raggiunto a seguito di negoziazione assistita” del 18.9.2017 e del successivo trasferimento in esecuzione di detto accordo mediante contratto di trasferimento a rogito del notaio dott. di Lugo (Ra) Persona_1 con atto del 29.1.2018 registrato a Lugo il 2.2.2018 al numero 404, serie 1 T e registrato a Ravenna il 2.2.2018 (reg. gene. 1857 - reg. part. 1217) e a Bologna il 2.2.2018 (Reg. gen. 5145 – reg. part. 3517), confermato con il successivo “Accordo di congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) ex art.
6, comma 2 del Dl 132/2012 – convertito in legge 162/14” del
20.4.2018 concluso da e a seguito Controparte_1 Parte_2 di negoziazione assistita;
2) ORDINA la trascrizione ed ogni altra formalità conseguente al presente provvedimento;
2)CONDANNA e a rifondere alla Controparte_1 Parte_2 Pt_3 attrice le spese di lite che si liquidano complessivamente in euro
7.202 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge e costi vivi di causa se documentati.
RIGETTA nel resto.
Ravenna, 30/10/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni