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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15722/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ilaria BATTISTINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Milano, in via Montebello, n. 24, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 6 novembre 2025 ed hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell'11 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. pagina 1 di 6 Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione sono nati il 25 luglio 2017, e , il 25 maggio 2020, Per_1 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori. Il nucleo ha fissato la propria residenza in un appartamento sito Bologna, in via Martin Luther King 2. A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento dei figli. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere compensate.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida e in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, alla salute, alla religione e alla residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
il padre e la madre si impegneranno a collaborare per garantire la stabilità affettiva ed educativa dei figli, mantenendo rapporti significativi e continuativi con entrambi;
2) colloca i figli prevalentemente presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale sita a Bologna, in via Martin Luther King 2;
3) dispone che, salvo diversi accordi, i minori stiano con i genitori secondo il seguente calendario:
- lunedì: i nonni paterni o il padre li accompagneranno a scuola e la madre li ritirerà portandoli a casa con sé;
- martedì: la madre li accompagnerà a scuola e i nonni paterni li riprenderanno per portarli a casa loro fin quando, col padre, andranno a casa in via Martin Luther King 2 dove vi trascorreranno la notte;
- mercoledì: alle ore 6.30 circa la madre rientrerà nella casa familiare, li preparerà, li accompagnerà e li riprenderà da scuola per tenerli con sé;
pagina 2 di 6 - giovedì: la madre li accompagnerà a scuola;
all'uscita saranno ritirati dai nonni materni per andare presso la loro abitazione in Via Pasteur n. 8 e faranno rientro nella casa familiare attorno alle 20,00;
- venerdì: la madre li preparerà e i nonni paterni o il padre li porteranno a scuola;
la madre li preleverà da scuola e li lascerà al padre o ai nonni paterni attorno alle ore 18:00, per poi recarsi nell'abitazione dei nonni paterni, dove trascorreranno la serata e la notte;
- sabato: resteranno col padre e i nonni paterni fino alle 18.00 quando verranno ripresi dalla madre per andare dai nonni materni, presso la cui abitazione pernotteranno;
- domenica: resteranno dai nonni materni fino alle 13:30, quando rientreranno con la madre nella casa familiare. Tra le ore 18:00 e fino all'addormentamento staranno esclusivamente col padre, sia fuori che dentro casa. Tale tempo potrà essere ridistribuito nell'arco della settimana, in base a specifiche esigenze organizzative o familiari previo reciproco accordo e congruo preavviso tra i genitori;
- nelle festività natalizie il 24 dicembre staranno con la madre e il giorno di Natale con il padre e la sua famiglia;
tale ripartizione dovrà essere contemperata con eventuali esigenze di viaggio dell'uno o dell'altro genitore;
per il restante periodo i bambini trascorreranno metà dei giorni di vacanza con il padre e metà con la madre, anche in modo discontinuo, da concordarsi volta per volta;
- nelle ulteriori festività, quali Capodanno, Epifania, Pasqua e gli ulteriori ponti festivi riconosciuti a livello scolastico si alterneranno equamente tra i genitori staranno con la madre negli anni pari e col padre in quelli dispari;
- in estate il periodo verrà suddiviso tra le parti in base alle rispettive settimane di chiusura aziendale e i figli trascorreranno lo stesso tempo con entrambi i genitori;
4) prende atto che il padre e la madre si impegnano a informarsi prontamente di qualsiasi evenienza diversa che sopraggiungesse, ad esempio visite mediche e specialistiche, eventuali malattie, assenze a vario titolo da scuola, riunioni e laboratori scolastici, impegni extrascolastici, quali attività sportiva o altro, spostamenti dalla città di Bologna e tutto quanto inerente alla vita quotidiana dei bambini;
nel caso in cui si determinasse la necessità di prendersi cura dei bambini, perché ammalati o per qualsivoglia altro motivo verranno ripartite le giornate /ore tra una famiglia e l'altra sulla base dell'accordo tra le parti e nell'interesse dei minori;
5) prende atto che le parti hanno concordato che:
- nell'arco della settimana i bambini frequenteranno attività sportiva e verranno accompagnati dal genitore di riferimento;
- previo accordo reciproco, le giornate e le modalità di frequentazione potranno subire variazioni, anche temporanee e in tal caso entrambi si impegnano a concordare con spirito collaborativo ogni diversa modalità di suddivisione dei tempi di permanenza che si rendesse necessaria o più funzionale all'interesse dei minori, in considerazione di sopravvenute esigenze familiari, lavorative o logistiche;
- in estate potrà essere concordata una diversa distribuzione delle ore di frequentazione domenicale, per consentire al padre o dalla madre di effettuare gite o pagina 3 di 6 uscite fuori porta con i figli, sempre nel rispetto delle esigenze dei minori e dell'altro genitore;
- durante i periodi di vacanza sarà preferibilmente presente il genitore di riferimento;
tuttavia, considerata l'età dei minori e le ordinarie prassi familiari (quali la frequenza di centri estivi o la permanenza occasionale presso i nonni), potranno essere previste brevi assenze del genitore stesso, purché i bambini rimangano affidati a figure di riferimento familiari concordate e ritenute idonee da entrambi i genitori;
6) a far data dal deposito della domanda pone a carico del signor 'obbligo Pt_2 di corrispondere alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la somma Pt_1 complessiva di 200,00 euro mensili per il mantenimento ordinario di e Per_1
, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, con Per_2 riferimento al mese di decorrenza originaria del contributo;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) dal deposito della domanda dispone che entrambi i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017 come di seguito meglio specificato: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A tiolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche avanti carattere d'urgenza. pagina 4 di 6 Spese straordinarie da concordare preventivamente Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che le parti hanno concordato che la madre continuerà a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale INPS spettante per i figli minori, attualmente pari a circa 350,00 euro mensili complessivi, e ciò in considerazione della sua funzione di genitore collocatario prevalente, nonché dell'equilibrio economico complessivo come definito;
9) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che le utenze (luce, gas, acqua, internet, tassa rifiuti e spese condominiali) verranno intestate tutte alla signora Pt_1
e che rimarranno a carico del signor e spese straordinarie condominiali;
Pt_2
10) prende atto che i genitori hanno concordato:
- di comunicarsi reciprocamente con tempestività l'eventuale instaurazione di nuove relazioni sentimentali stabili;
- di non introdurre una nuova figura affettiva nella vita dei figli prima del decorso di almeno dodici mesi dall'inizio della relazione e della relativa comunicazione all'altro genitore, salvo diverso accordo scritto tra le parti;
- che un'eventuale convivenza tra un genitore e il/la nuovo/a partner, con coabitazione nella stessa abitazione dei figli, potrà avvenire solo dopo il decorso di almeno ventiquattro mesi dall'inizio della relazione e previa valutazione congiunta dell'interesse dei minori da effettuarsi tenendo conto in particolare: dell'idoneità dell'abitazione a garantire un ambiente stabile, sicuro e adeguato alle esigenze dei minori;
della sostenibilità economica della nuova situazione abitativa;
della capacità relazionale ed educativa del/la nuovo/a partner rispetto ai figli;
dell'eventuale opinione espressa dai figli, qualora compatibile con la loro età e maturità.
pagina 5 di 6 - di mai destinare l'abitazione familiare a luogo di convivenza con il/la nuovo/a partner, anche in presenza dei figli, indipendentemente dal decorso del termine sopra indicato;
11) prende atto che le parti hanno concordato che l'uso dell'immobile assegnato alla signora da intendersi riservato alla madre e ai figli minori, con esclusione di Pt_1 terze persone estranee al nucleo familiare, fatta salva la presenza dei nonni materni e paterni, nonché dell'unico zio, oltre ad amici dei bimbi con le rispettive famiglie. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta 17 dicembre 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ilaria BATTISTINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Milano, in via Montebello, n. 24, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 6 novembre 2025 ed hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell'11 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. pagina 1 di 6 Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione sono nati il 25 luglio 2017, e , il 25 maggio 2020, Per_1 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori. Il nucleo ha fissato la propria residenza in un appartamento sito Bologna, in via Martin Luther King 2. A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti. Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento dei figli. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere compensate.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida e in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, alla salute, alla religione e alla residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
il padre e la madre si impegneranno a collaborare per garantire la stabilità affettiva ed educativa dei figli, mantenendo rapporti significativi e continuativi con entrambi;
2) colloca i figli prevalentemente presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale sita a Bologna, in via Martin Luther King 2;
3) dispone che, salvo diversi accordi, i minori stiano con i genitori secondo il seguente calendario:
- lunedì: i nonni paterni o il padre li accompagneranno a scuola e la madre li ritirerà portandoli a casa con sé;
- martedì: la madre li accompagnerà a scuola e i nonni paterni li riprenderanno per portarli a casa loro fin quando, col padre, andranno a casa in via Martin Luther King 2 dove vi trascorreranno la notte;
- mercoledì: alle ore 6.30 circa la madre rientrerà nella casa familiare, li preparerà, li accompagnerà e li riprenderà da scuola per tenerli con sé;
pagina 2 di 6 - giovedì: la madre li accompagnerà a scuola;
all'uscita saranno ritirati dai nonni materni per andare presso la loro abitazione in Via Pasteur n. 8 e faranno rientro nella casa familiare attorno alle 20,00;
- venerdì: la madre li preparerà e i nonni paterni o il padre li porteranno a scuola;
la madre li preleverà da scuola e li lascerà al padre o ai nonni paterni attorno alle ore 18:00, per poi recarsi nell'abitazione dei nonni paterni, dove trascorreranno la serata e la notte;
- sabato: resteranno col padre e i nonni paterni fino alle 18.00 quando verranno ripresi dalla madre per andare dai nonni materni, presso la cui abitazione pernotteranno;
- domenica: resteranno dai nonni materni fino alle 13:30, quando rientreranno con la madre nella casa familiare. Tra le ore 18:00 e fino all'addormentamento staranno esclusivamente col padre, sia fuori che dentro casa. Tale tempo potrà essere ridistribuito nell'arco della settimana, in base a specifiche esigenze organizzative o familiari previo reciproco accordo e congruo preavviso tra i genitori;
- nelle festività natalizie il 24 dicembre staranno con la madre e il giorno di Natale con il padre e la sua famiglia;
tale ripartizione dovrà essere contemperata con eventuali esigenze di viaggio dell'uno o dell'altro genitore;
per il restante periodo i bambini trascorreranno metà dei giorni di vacanza con il padre e metà con la madre, anche in modo discontinuo, da concordarsi volta per volta;
- nelle ulteriori festività, quali Capodanno, Epifania, Pasqua e gli ulteriori ponti festivi riconosciuti a livello scolastico si alterneranno equamente tra i genitori staranno con la madre negli anni pari e col padre in quelli dispari;
- in estate il periodo verrà suddiviso tra le parti in base alle rispettive settimane di chiusura aziendale e i figli trascorreranno lo stesso tempo con entrambi i genitori;
4) prende atto che il padre e la madre si impegnano a informarsi prontamente di qualsiasi evenienza diversa che sopraggiungesse, ad esempio visite mediche e specialistiche, eventuali malattie, assenze a vario titolo da scuola, riunioni e laboratori scolastici, impegni extrascolastici, quali attività sportiva o altro, spostamenti dalla città di Bologna e tutto quanto inerente alla vita quotidiana dei bambini;
nel caso in cui si determinasse la necessità di prendersi cura dei bambini, perché ammalati o per qualsivoglia altro motivo verranno ripartite le giornate /ore tra una famiglia e l'altra sulla base dell'accordo tra le parti e nell'interesse dei minori;
5) prende atto che le parti hanno concordato che:
- nell'arco della settimana i bambini frequenteranno attività sportiva e verranno accompagnati dal genitore di riferimento;
- previo accordo reciproco, le giornate e le modalità di frequentazione potranno subire variazioni, anche temporanee e in tal caso entrambi si impegnano a concordare con spirito collaborativo ogni diversa modalità di suddivisione dei tempi di permanenza che si rendesse necessaria o più funzionale all'interesse dei minori, in considerazione di sopravvenute esigenze familiari, lavorative o logistiche;
- in estate potrà essere concordata una diversa distribuzione delle ore di frequentazione domenicale, per consentire al padre o dalla madre di effettuare gite o pagina 3 di 6 uscite fuori porta con i figli, sempre nel rispetto delle esigenze dei minori e dell'altro genitore;
- durante i periodi di vacanza sarà preferibilmente presente il genitore di riferimento;
tuttavia, considerata l'età dei minori e le ordinarie prassi familiari (quali la frequenza di centri estivi o la permanenza occasionale presso i nonni), potranno essere previste brevi assenze del genitore stesso, purché i bambini rimangano affidati a figure di riferimento familiari concordate e ritenute idonee da entrambi i genitori;
6) a far data dal deposito della domanda pone a carico del signor 'obbligo Pt_2 di corrispondere alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la somma Pt_1 complessiva di 200,00 euro mensili per il mantenimento ordinario di e Per_1
, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, con Per_2 riferimento al mese di decorrenza originaria del contributo;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) dal deposito della domanda dispone che entrambi i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017 come di seguito meglio specificato: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A tiolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche avanti carattere d'urgenza. pagina 4 di 6 Spese straordinarie da concordare preventivamente Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che le parti hanno concordato che la madre continuerà a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale INPS spettante per i figli minori, attualmente pari a circa 350,00 euro mensili complessivi, e ciò in considerazione della sua funzione di genitore collocatario prevalente, nonché dell'equilibrio economico complessivo come definito;
9) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che le utenze (luce, gas, acqua, internet, tassa rifiuti e spese condominiali) verranno intestate tutte alla signora Pt_1
e che rimarranno a carico del signor e spese straordinarie condominiali;
Pt_2
10) prende atto che i genitori hanno concordato:
- di comunicarsi reciprocamente con tempestività l'eventuale instaurazione di nuove relazioni sentimentali stabili;
- di non introdurre una nuova figura affettiva nella vita dei figli prima del decorso di almeno dodici mesi dall'inizio della relazione e della relativa comunicazione all'altro genitore, salvo diverso accordo scritto tra le parti;
- che un'eventuale convivenza tra un genitore e il/la nuovo/a partner, con coabitazione nella stessa abitazione dei figli, potrà avvenire solo dopo il decorso di almeno ventiquattro mesi dall'inizio della relazione e previa valutazione congiunta dell'interesse dei minori da effettuarsi tenendo conto in particolare: dell'idoneità dell'abitazione a garantire un ambiente stabile, sicuro e adeguato alle esigenze dei minori;
della sostenibilità economica della nuova situazione abitativa;
della capacità relazionale ed educativa del/la nuovo/a partner rispetto ai figli;
dell'eventuale opinione espressa dai figli, qualora compatibile con la loro età e maturità.
pagina 5 di 6 - di mai destinare l'abitazione familiare a luogo di convivenza con il/la nuovo/a partner, anche in presenza dei figli, indipendentemente dal decorso del termine sopra indicato;
11) prende atto che le parti hanno concordato che l'uso dell'immobile assegnato alla signora da intendersi riservato alla madre e ai figli minori, con esclusione di Pt_1 terze persone estranee al nucleo familiare, fatta salva la presenza dei nonni materni e paterni, nonché dell'unico zio, oltre ad amici dei bimbi con le rispettive famiglie. Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta 17 dicembre 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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