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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3702/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ADAMI GIOVANNI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ADAMI GIOVANNI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Michele al
Tagliamento (VE), in data 13/01/2017, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], Persona_1
, nato a [...] il [...] e Persona_2 Pt_1
1 nato a [...] il [...]; Per_3
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte depositate in sostituzione di udienza del 27/01/2025 e cioè “
1.
[residenza]
i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
2.
[affidamento dei figli e , loro collocazione prevalente Per_1 Per_2 Per_4
e residenza]
e vengono affidati ai genitori in via condivisa nelle Per_1 Per_2 Per_4
forme contemplate dall'ultima parte del 3° comma dell'art. 337 ter del c.c. nel senso cioè che la responsabilità genitoriale, se pure limitatamente alle scelte di natura ordinaria, verrà esercitata dal genitore alle cure del quale i figli saranno di volta in volta affidati.
La signora delega, peraltro, sin d'ora il signor CP_1 Pt_1
a tenere i rapporti con la scuola dei figli e così anche a sottoscrivere,
[...]
pure, per suo conto le deleghe per l'accompagnamento e/o il ritiro degli stessi da scuola (oltre che agli/dagli allenamenti sportivi).
La collocazione prevalente e residenza di e viene Per_1 Per_2 Per_4
stabilita presso il papà, nella casa coniugale;
3.
[tempi di permanenza di e con la mamma] Per_1 Per_2 Per_4
quanto ai tempi di permanenza di con la mamma, data l'età Per_1 Per_2
dei ragazzi [ è prossima al compimento del 18° anni di età e il Per_1 Per_2
prossimo 30 luglio compirà i 16 anni] vengono rimessi direttamente al loro accordo con la madre.
Per quanto invece riguarda [di 9 anni] le parti concordano che egli Per_4
2 starà con la madre, fatti salvi i diversi accordi che le parti avessero a raggiungere:
→ per un paio di ore nel corso di 3 pomeriggi settimanali [per l'individuazione dei quali i genitori di si metteranno d'accordo], ad Per_4
eccezione dei periodi di vacanza che i figli dovessero trascorrere con il padre;
→ per almeno 7 giornate in occasione delle festività scolastiche estive nonché
→ per alcune ore in occasione del giorno di Natale e, ad anni alterni, in occasione della giornata di Pasqua o del lunedì dell'Angelo, anche in tal caso,
fatta salva l'ipotesi in cui i figli dovessero trascorrere in tale periodo una vacanza con il padre.
Resta, altresì, inteso, che il signor metterà al corrente la signor Pt_1
delle eventuali vacanze che avesse a trascorrere con i figli con CP_1
almeno una settimana di anticipo;
4.
[casa coniugale]
l'appartamento già destinato a casa coniugale sito in Bevazzana di San
Michele al Tagliamento (VE), Via Bevazzana n. 32, di proprietà del signor
, viene assegnata allo stesso, unitamente ai beni mobili e Parte_1
arredi che lo compongono [del pari, di proprietà del signor ], che ivi Pt_1
abiterà con i figli.
Le parti danno atto che la signora ha già trasferito la propria CP_1
residenza in Bibione, Corso del Sole n. 137 int. 7 (portando con sé la maggior parte dei propri effetti di natura personale);
5.
[mantenimento dei figli e ] Per_1 Per_2 Per_4
a titolo di contributo ordinario fisso al mantenimento dei 3 figli la signora si obbliga a corrispondere a favore del signor la CP_1 Parte_1
quota a sé spettante dell'assegno unico universale che verrà, dunque,
percepito integralmente dallo stesso.
3 Quanto alle spese straordinarie da sostenere a beneficio dei figli - per l'individuazione delle quali le parti fanno espresso riferimento al protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone in data 22.02.2018 che, per comodità di consultazione, si riporta in nota anche nella porzione relativa alla modalità di condividere le spese da concordare (1) – verranno sostenute integralmente dal signor;
Pt_1
(1) 1) Spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e comunque relative alla salute, compresi tickets. 2) Spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico ed integrazioni infra-annuali, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni, tempo prolungato, post scuola e pre-scuola, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli. 3) Spese per attività sportive, artistiche (es. musica), ricreative e di svago
(es. scoutismo, punti verdi, ecc.): spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie. 4) Spese di custodia dei minori (baby sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di alternative gratuite (es.
strutture pubbliche/scolastiche, genitore non affidatario, parenti disponibili). 5) Spese per mantenimento e cure animali domestici (esempio: cani) quando rimangano presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi. Le spese straordinarie superiori ad € 200,00 per ciascuna voce di spesa annuale e per ciascun figlio, elevabili a seconda delle capacità reddituali dei genitori, ed in ogni caso quelle relative ad eventuali cure di "medicina non convenzionale", devono essere concordate fra i coniugi, fatta eccezione per: -spese mediche urgenti e non programmabili;
visite specialistiche del SSN
prescritte dal medico curante;
cure dentistiche/ortodontiche presso strutture pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN;
spese per medicinali prescritti dal medico curante;
occhiali e protesi prescritte dallo specialista;
- tasse scolastiche richieste da istituti pubblici sino alle scuole di secondo grado;
libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno ed infra-annuale; dotazione informatica richiesta dalla scuola o prevista da programmi di studio differenziato;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per trasporto pubblico;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
assicurazione scolastica.
Le spese da concordare dovranno essere richieste per iscritto all'altro genitore, che dovrà manifestare il proprio eventuale e motivato dissenso per iscritto entro i dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà valutato dal giudice anche ai fini della sussistenza di una ipotesi di consenso tacito. La quota parte delle spese sostenute o da sostenere, idoneamente documentate da fattura o preventivo, dovrà essere versata al genitore che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione o entro il diverso temine eventualmente indicato dall'erogatore della prestazione. Ogni altra spesa connessa alle esigenze ordinarie dei figli (esemplificativamente, vitto e mensa scolastica, alloggio, utenze telefoniche,
abbigliamento, medicinali da banco, ecc.) deve ritenersi ricompresa nell'assegno di mantenimento.
6.
[eventuale contributo al mantenimento della signora CP_1
le parti danno atto che la signora , in data 5 agosto 2024, è stata CP_1
4 assunta dalla Bibione Terme s.p.a..
In ragione di ciò della stessa deve, dunque, ritenersi l'autosufficienza economica.
Le parti convengono, peraltro, che per il caso in cui dovesse in futuro venir meno tale impiego per ragioni indipendenti dalla di lei volontà e per il caso in cui ella non dovesse reperire altra attività lavorativa neppure stagionale né
sussidio di disoccupazione, il signor le corrisponderà, Parte_1
mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di euro 300,00
[trecento euro].
Tale versamento dovrà avvenire, in tal caso, anticipatamente, entro il 1° giorno di ciascun mese, sul conto corrente che la signora avrà cura di CP_1
comunicare al marito e sarà annualmente aggiornabile su base ISTAT.
Le parti convengono, altresì, che l'indicato importo di euro 300,00 [qualora dovuto] venga rideterminato nella misura del 50% (fatti salvi gli aggiornamenti ISTAT medio tempore eventualmente maturati) nel caso in cui la signora abbia dato corso a una convivenza di fatto anche se non formalizzata o emergente dall'ufficio anagrafe;
7.
[passaporto e altri documenti validi per l'espatrio]
ciascun genitore presta il proprio assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio a favore di Per_1
e . Per_2 Per_4
Resta, altresì, inteso che tali documenti verranno tenuti in custodia dal padre quale genitore collocatario prevalente dei figli;
8.
[clausola di chiusura]
ulteriormente rispetto a quanto in questa sede previsto, a definizione dei reciproci rapporti di dare e avere, il signor trasferisce, senza Parte_1
previsione di corrispettivo, a favore della signora la piena CP_1
5 proprietà dell'autovettura marca LANCIA modello YPSILON targata
GC151LF (n. telaio ZLA 3120000553485).
Con la sottoscrizione del ricorso introduttivo, invero, delle presenti note e con la pronuncia della sentenza che ne recepirà i contenuti, la signora
[...]
di tale autovettura diverrà, dunque, piena e unica proprietaria. CP_1
Eventuali spese e tasse connesse al trasferimento de quo, se dovute -
trattandosi, di trasferimento in esenzione in quanto originato da una separazione - verranno sostenute dalla signora;
CP_1
9.
[spese della procedura]
le spese della presente procedura debbono ritenersi integralmente compensate.
o
Le parti fanno presente che allo stato, così come sopra previsto, il contributo fisso al mantenimento dei figli può essere esclusivamente determinato dalla
“rinuncia” da parte della signora , a favore del signor CP_1 Pt_1
, alla quota di Assegno Unico universale alla stessa spettante, data la
[...]
di lei attuale condizione reddituale, peraltro precaria”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione di udienza hanno
6 rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e, con ordinanza del 27/01/2025,
il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in San Michele al Tagliamento
[...]
(VE), in data 13/01/2017;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, atto n. 1, parte I) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 18/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3702/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ADAMI GIOVANNI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ADAMI GIOVANNI, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Michele al
Tagliamento (VE), in data 13/01/2017, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], Persona_1
, nato a [...] il [...] e Persona_2 Pt_1
1 nato a [...] il [...]; Per_3
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note scritte congiunte depositate in sostituzione di udienza del 27/01/2025 e cioè “
1.
[residenza]
i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
2.
[affidamento dei figli e , loro collocazione prevalente Per_1 Per_2 Per_4
e residenza]
e vengono affidati ai genitori in via condivisa nelle Per_1 Per_2 Per_4
forme contemplate dall'ultima parte del 3° comma dell'art. 337 ter del c.c. nel senso cioè che la responsabilità genitoriale, se pure limitatamente alle scelte di natura ordinaria, verrà esercitata dal genitore alle cure del quale i figli saranno di volta in volta affidati.
La signora delega, peraltro, sin d'ora il signor CP_1 Pt_1
a tenere i rapporti con la scuola dei figli e così anche a sottoscrivere,
[...]
pure, per suo conto le deleghe per l'accompagnamento e/o il ritiro degli stessi da scuola (oltre che agli/dagli allenamenti sportivi).
La collocazione prevalente e residenza di e viene Per_1 Per_2 Per_4
stabilita presso il papà, nella casa coniugale;
3.
[tempi di permanenza di e con la mamma] Per_1 Per_2 Per_4
quanto ai tempi di permanenza di con la mamma, data l'età Per_1 Per_2
dei ragazzi [ è prossima al compimento del 18° anni di età e il Per_1 Per_2
prossimo 30 luglio compirà i 16 anni] vengono rimessi direttamente al loro accordo con la madre.
Per quanto invece riguarda [di 9 anni] le parti concordano che egli Per_4
2 starà con la madre, fatti salvi i diversi accordi che le parti avessero a raggiungere:
→ per un paio di ore nel corso di 3 pomeriggi settimanali [per l'individuazione dei quali i genitori di si metteranno d'accordo], ad Per_4
eccezione dei periodi di vacanza che i figli dovessero trascorrere con il padre;
→ per almeno 7 giornate in occasione delle festività scolastiche estive nonché
→ per alcune ore in occasione del giorno di Natale e, ad anni alterni, in occasione della giornata di Pasqua o del lunedì dell'Angelo, anche in tal caso,
fatta salva l'ipotesi in cui i figli dovessero trascorrere in tale periodo una vacanza con il padre.
Resta, altresì, inteso, che il signor metterà al corrente la signor Pt_1
delle eventuali vacanze che avesse a trascorrere con i figli con CP_1
almeno una settimana di anticipo;
4.
[casa coniugale]
l'appartamento già destinato a casa coniugale sito in Bevazzana di San
Michele al Tagliamento (VE), Via Bevazzana n. 32, di proprietà del signor
, viene assegnata allo stesso, unitamente ai beni mobili e Parte_1
arredi che lo compongono [del pari, di proprietà del signor ], che ivi Pt_1
abiterà con i figli.
Le parti danno atto che la signora ha già trasferito la propria CP_1
residenza in Bibione, Corso del Sole n. 137 int. 7 (portando con sé la maggior parte dei propri effetti di natura personale);
5.
[mantenimento dei figli e ] Per_1 Per_2 Per_4
a titolo di contributo ordinario fisso al mantenimento dei 3 figli la signora si obbliga a corrispondere a favore del signor la CP_1 Parte_1
quota a sé spettante dell'assegno unico universale che verrà, dunque,
percepito integralmente dallo stesso.
3 Quanto alle spese straordinarie da sostenere a beneficio dei figli - per l'individuazione delle quali le parti fanno espresso riferimento al protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone in data 22.02.2018 che, per comodità di consultazione, si riporta in nota anche nella porzione relativa alla modalità di condividere le spese da concordare (1) – verranno sostenute integralmente dal signor;
Pt_1
(1) 1) Spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e comunque relative alla salute, compresi tickets. 2) Spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico ed integrazioni infra-annuali, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni, tempo prolungato, post scuola e pre-scuola, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli. 3) Spese per attività sportive, artistiche (es. musica), ricreative e di svago
(es. scoutismo, punti verdi, ecc.): spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie. 4) Spese di custodia dei minori (baby sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di alternative gratuite (es.
strutture pubbliche/scolastiche, genitore non affidatario, parenti disponibili). 5) Spese per mantenimento e cure animali domestici (esempio: cani) quando rimangano presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi. Le spese straordinarie superiori ad € 200,00 per ciascuna voce di spesa annuale e per ciascun figlio, elevabili a seconda delle capacità reddituali dei genitori, ed in ogni caso quelle relative ad eventuali cure di "medicina non convenzionale", devono essere concordate fra i coniugi, fatta eccezione per: -spese mediche urgenti e non programmabili;
visite specialistiche del SSN
prescritte dal medico curante;
cure dentistiche/ortodontiche presso strutture pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN;
spese per medicinali prescritti dal medico curante;
occhiali e protesi prescritte dallo specialista;
- tasse scolastiche richieste da istituti pubblici sino alle scuole di secondo grado;
libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno ed infra-annuale; dotazione informatica richiesta dalla scuola o prevista da programmi di studio differenziato;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per trasporto pubblico;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
assicurazione scolastica.
Le spese da concordare dovranno essere richieste per iscritto all'altro genitore, che dovrà manifestare il proprio eventuale e motivato dissenso per iscritto entro i dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà valutato dal giudice anche ai fini della sussistenza di una ipotesi di consenso tacito. La quota parte delle spese sostenute o da sostenere, idoneamente documentate da fattura o preventivo, dovrà essere versata al genitore che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione o entro il diverso temine eventualmente indicato dall'erogatore della prestazione. Ogni altra spesa connessa alle esigenze ordinarie dei figli (esemplificativamente, vitto e mensa scolastica, alloggio, utenze telefoniche,
abbigliamento, medicinali da banco, ecc.) deve ritenersi ricompresa nell'assegno di mantenimento.
6.
[eventuale contributo al mantenimento della signora CP_1
le parti danno atto che la signora , in data 5 agosto 2024, è stata CP_1
4 assunta dalla Bibione Terme s.p.a..
In ragione di ciò della stessa deve, dunque, ritenersi l'autosufficienza economica.
Le parti convengono, peraltro, che per il caso in cui dovesse in futuro venir meno tale impiego per ragioni indipendenti dalla di lei volontà e per il caso in cui ella non dovesse reperire altra attività lavorativa neppure stagionale né
sussidio di disoccupazione, il signor le corrisponderà, Parte_1
mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di euro 300,00
[trecento euro].
Tale versamento dovrà avvenire, in tal caso, anticipatamente, entro il 1° giorno di ciascun mese, sul conto corrente che la signora avrà cura di CP_1
comunicare al marito e sarà annualmente aggiornabile su base ISTAT.
Le parti convengono, altresì, che l'indicato importo di euro 300,00 [qualora dovuto] venga rideterminato nella misura del 50% (fatti salvi gli aggiornamenti ISTAT medio tempore eventualmente maturati) nel caso in cui la signora abbia dato corso a una convivenza di fatto anche se non formalizzata o emergente dall'ufficio anagrafe;
7.
[passaporto e altri documenti validi per l'espatrio]
ciascun genitore presta il proprio assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio a favore di Per_1
e . Per_2 Per_4
Resta, altresì, inteso che tali documenti verranno tenuti in custodia dal padre quale genitore collocatario prevalente dei figli;
8.
[clausola di chiusura]
ulteriormente rispetto a quanto in questa sede previsto, a definizione dei reciproci rapporti di dare e avere, il signor trasferisce, senza Parte_1
previsione di corrispettivo, a favore della signora la piena CP_1
5 proprietà dell'autovettura marca LANCIA modello YPSILON targata
GC151LF (n. telaio ZLA 3120000553485).
Con la sottoscrizione del ricorso introduttivo, invero, delle presenti note e con la pronuncia della sentenza che ne recepirà i contenuti, la signora
[...]
di tale autovettura diverrà, dunque, piena e unica proprietaria. CP_1
Eventuali spese e tasse connesse al trasferimento de quo, se dovute -
trattandosi, di trasferimento in esenzione in quanto originato da una separazione - verranno sostenute dalla signora;
CP_1
9.
[spese della procedura]
le spese della presente procedura debbono ritenersi integralmente compensate.
o
Le parti fanno presente che allo stato, così come sopra previsto, il contributo fisso al mantenimento dei figli può essere esclusivamente determinato dalla
“rinuncia” da parte della signora , a favore del signor CP_1 Pt_1
, alla quota di Assegno Unico universale alla stessa spettante, data la
[...]
di lei attuale condizione reddituale, peraltro precaria”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/08/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione di udienza hanno
6 rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e, con ordinanza del 27/01/2025,
il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in San Michele al Tagliamento
[...]
(VE), in data 13/01/2017;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, atto n. 1, parte I) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 18/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
8