TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 22/12/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 403/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone di: dott.ssa UE RI PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra i coniugi:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente a [...]
del Monte, 38, rappresentato e difeso dall'avv. Marzia Sanguanini
e nata a [...] il Controparte_1
15.11.1965 (C.F. ), residente a [...]C.F._2
Auditore (PU) – Via Cà del Monte, 38, rappresentata e difesa dall'avv.
RO AN.
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio a Auditore in data
19.9.1992 e che dalla loro unione sono nati i figli (nata ad [...] il Per_1
pagina 1 di 3 02.03.1994), (nata ad [...] il [...]) e (nato ad Per_2 Per_3
Urbino il 23.08.2002).
Ai sensi dell'art. 6 del DL 132/2012, convertito con L. 162/2014, i coniugi si sono separati mediante accordo di negoziazione assistita in data 23 marzo 2024, autorizzato dal Pubblico Ministro in data 11/06/2024 e trascritto presso il Comune di Sassocorvaro Auditore (PU) con atto n. 10 parte II serie C anno 2024.
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c. depositato il 9.9.2025 i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni patrimoniali, economiche e di mantenimento pattuite.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato l'accordo raggiunto con il ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalle parti merita di essere accolta.
Risulta dagli atti e dai documenti prodotti che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale formalizzata con accordo di negoziazione assistita del 23.3.2024 e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le clausole relative ai figli non siano in contrasto con pagina 2 di 3 gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta depositate il 17.11.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Urbino, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente rel.
UE RI atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone di: dott.ssa UE RI PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra i coniugi:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente a [...]
del Monte, 38, rappresentato e difeso dall'avv. Marzia Sanguanini
e nata a [...] il Controparte_1
15.11.1965 (C.F. ), residente a [...]C.F._2
Auditore (PU) – Via Cà del Monte, 38, rappresentata e difesa dall'avv.
RO AN.
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio a Auditore in data
19.9.1992 e che dalla loro unione sono nati i figli (nata ad [...] il Per_1
pagina 1 di 3 02.03.1994), (nata ad [...] il [...]) e (nato ad Per_2 Per_3
Urbino il 23.08.2002).
Ai sensi dell'art. 6 del DL 132/2012, convertito con L. 162/2014, i coniugi si sono separati mediante accordo di negoziazione assistita in data 23 marzo 2024, autorizzato dal Pubblico Ministro in data 11/06/2024 e trascritto presso il Comune di Sassocorvaro Auditore (PU) con atto n. 10 parte II serie C anno 2024.
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c. depositato il 9.9.2025 i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni patrimoniali, economiche e di mantenimento pattuite.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato l'accordo raggiunto con il ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalle parti merita di essere accolta.
Risulta dagli atti e dai documenti prodotti che i coniugi vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale formalizzata con accordo di negoziazione assistita del 23.3.2024 e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le clausole relative ai figli non siano in contrasto con pagina 2 di 3 gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto, ribadite nelle note di trattazione scritta depositate il 17.11.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Urbino, il 18 dicembre 2025.
Il Presidente rel.
UE RI atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3