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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/11/2024, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3300/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), in persona del liquidatore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Giulietta Catalano, presso il cui studio, sito in Rende,
Piazza della Libertà n. 30, è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizone a decreto ingiuntivo
- OPPONENTE -
E
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Tiziana Mazza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, Viale Vincenzo De Filippis n. 326, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 437/2018, emesso dal Tribunale di Catanzaro il
03.05.2018 e notificato il 13.05.2018.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 09.07.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le loro conclusioni come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e il Giudice ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Fatto e diritto
1. La società ha proposto opposizione avverso l'epigrafato decreto Parte_1 ingiuntivo, con cui la le ha ingiunto di pagare la somma Controparte_1 di € 19.380,00 a titolo di prestazioni fatturate e non pagate, oltre interessi, spese e competenze del procedimento monitorio.
A sostegno della propria opposizione, l'opponente ha dedotto: i) l'insussistenza degli importi recati nel prefato decreto ingiuntivo, avendo già provveduto al pagamento dei medesimi;
ii) la inidoneità delle fatture prodotte da parte avversaria a provare la sussistenza del credito vantato;
iii) la mancata
1 prova in ordine all'espletamento delle prestazioni a fondamento del decreto ingiuntivo, trattandosi di prestazioni extramandato.
Pertanto, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, ha chiesto di rideterminare gli importi eventualmente dovuti alla luce dei pagamenti effettuati.
Si è costituita la eccependo che gli asseriti pagamenti Controparte_1 sostenuti da parte opponente sarebbero già stati scomputati dall'importo dovuto. In particolare, a fronte di una esposizione debitoria di € 44.254,40, l'opposta si sarebbe limitata ad ingiungere il pagamento delle somme portate nelle fatture delle annualità afferenti al 2015 e al 2016, pari ad €
28.548,00. Da tale somma, scomputati i pagamenti effettuati dalla pari ad € Parte_1
9.150,00, residuerebbe un insoluto pari ad € 19.398,00, somma superiore a quella ingiunta pari ad €
19.380,00.
Pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, la condanna della società opponente al pagamento di € 19.380,00, o della somma maggiore o minore eventualmente accertata, e la condanna ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita mediante prova per testi. È stata anche formulata una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. senza che, tuttavia, questa trovasse accoglimento. Mutato il Giudice istruttore, all'udienza del 09.07.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Ciò premesso, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Innanzitutto, è necessario premettere che il giudizio ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena.
In questi termini si esprime unanimemente la giurisprudenza: “L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase monitoria, bensì un'ulteriore fase a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano due corollari: sotto il profilo sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
in secondo luogo, sotto il profilo processuale, il giudice dell'opposizione non sarà chiamato a valutare solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., ma dovrà altresì verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa” (cfr. Trib. Ravenna, sez. I, 11.05.2021,
n. 357).
Nel caso in esame, il debitore opponente ha contestato l'avvenuto espletamento dell'attività professionale da cui discende l'odierno decreto ingiuntivo opposto eccependo, inoltre, di aver provveduto a pagare le somme portate in monitorio prima dell'emissione del decreto ingiuntivo medesimo.
2 Innanzitutto, l'eccezione di inesistenza delle prestazioni si ravvisa quale incompatibile con l'eccezione di avvenuto pagamento. In ogni caso, gli assunti di parte opponente si sono rivelati del tutto infondati.
Parte opposta - attrice sostanziale -, infatti, ha prodotto i contratti di mandato di tenuta delle scritture contabili e di consulenza e assistenza (cfr. all.ti nn. 4 e 5 di parte opposta), provvedendo anche a fornire puntuale prova sull'espletamento delle prestazioni rientranti nei predetti contratti.
In particolare, il teste escusso ha riconosciuto le fatture che gli sono state Testimone_1 rammostrate, affermando che l'attività oggetto delle predette era stata in gran parte da lui svolta, in qualità di contabile. A tale riguardo, poi, ha specificato che “la ha svolto le attività relative CP_1 alle fatture che hanno ad oggetto l'elaborazione contabile perché l'ho svolta io personalmente;
per quanto riguarda la fattura relativa alla pratica agevolazione legge io ho predisposto la Per_1 raccolta della documentazione utile alla pratica. Per quanto riguarda le voci relative all'assistenza legale, mi sono limitato a contabilizzarla in fattura su indicazione del socio ”. Persona_2
Ha confermato, poi, tutta l'attività svolta da relativa alla ricostruzione Persona_2 amministrativa, organizzativa, contabile e societaria della oltre a quella volta a Parte_1 concordare e predisporre quanto occorrente per la presentazione delle domande di accesso ai benefici previsti dalla Legge Sabatini presso gli Istituti bancari con cui la aveva Parte_1 rapporti (“Posso dire che il dott. è andato sia a San Nicola da Crissa presso la struttura Per_2 della sia presso il dott. in quanto ero io a prendere materialmente gli Parte_1 CP_2 appuntamenti, prenotare gli hotel, ed inviare i documenti al dott. via e-mail”; “Posso dire Per_2 che ero io personalmente a prendere gli appuntamenti presso le banche per discutere della documentazione relativa alle pratiche della Legge Sabatini (…) preparavo anche della documentazione che consegnavo all'avv. ). Per_2
Il teste, poi, ha confermato la circostanza per cui la si è occupata Controparte_1 da gennaio 2015 fino al 30 giugno 2016 dell'elaborazione dei dati inerenti alle scritture contabili previste dal Codice civile e dalla normativa fiscale sulle imposte dirette ed indirette, nonché dell'assistenza e della consulenza associativa, finanziaria, economica e patrimoniale, specificando che si occupava di contabilizzare la documentazione fiscale e contabile che gli veniva sottoposta, tramutando il tutto nella parte dichiarativa, ed effettuava gli invii telematici.
Infine, ha confermato che nel medesimo lasso di tempo la società opposta si era occupata anche dell'assistenza e consulenza alla necessaria per i rapporti con la Regione Calabria, Parte_1
l'Ufficio del Commissario ad acta della Sanità e i Ministeri competenti, nonché dell'assistenza e della consulenza associativa, finanziaria ed economico-patrimoniale in merito ai requisiti strutturali, professionali ed organizzativi, gestendo la società opponente una struttura riabilitativa convenzionata (“L'attività da me svolta era relativa alla preparazione di documenti che consegnavo all'avv. al fine di ottenere “voucher” della Regione Calabria. Questa Per_2 documentazione era fornita anche per le procedure propedeutiche al rilascio dei “voucher” di
3 competenza del Commissario della Sanità e del Ministero competente. Al fine dell'evasione di tali pratiche provvedevo anche a telefonare presso le sedi di tali enti, al fine di prendere gli appuntamenti per conto dell'avv. , cfr. verbale di udienza del 17.09.2020). Per_2
Pertanto, si ritiene che parte opposta abbia pienamente provato la propria pretesa creditoria.
Quanto all'eccezione di avvenuto pagamento dell'importo ingiunto, anche tale eccezione risulta infondata alla luce della ricostruzione dei rapporti economici operata dalle parti.
La infatti, oppone il pagamento di € 18.391,00, e produce i relativi bonifici (cfr. all. Parte_1
di parte opponente). Tuttavia, tali bonifici risultano essere già stati Controparte_3 CP_ scomputati dal credito vantato dalla Controparte_4
Parte opposta, infatti, afferma di aver agito in monitorio al fine di ottenere il pagamento degli importi insoluti di cui alle fatture delle annualità afferenti al 2015 e al 2016, ovvero € 19.380,00. Il totale delle fatture di cui alle predette annualità è pari ad € 28.540,00. Parte opposta ha prodotto dei bonifici che risultano imputabili al pagamento delle fatture nn. 116/2014/B e 160/2014 (che, come già affermato, non è annualità che interessa tale giudizio); al pagamento delle fatture nn. 07/2015 e
09/2015/B; al pagamento della fattura n. 29/2015/B; al pagamento della fattura n. 45/2015; al pagamento delle fatture nn. 62/2015 e 57/2015/B; al pagamento delle fatture nn. 99/2015/B e
142/2015; infine, vi è un bonifico di importo pari ad € 1.586,50, non imputato ad alcuna fattura in particolare.
Orbene, la somma degli importi dei predetti bonifici, imputabili al pagamento di fatture afferenti alle annualità del 2015 e del 2016 ammonta ad € 9.150,00. Risultano, per tabulas, impagate le fatture nn. 123 del 31/12/2015, 192 del 31/12/2015, 47 del 04/07/2016 e 86 del 04/07/2016, per un totale di € 19.398,00.
La somma ancora insoluta, pertanto, risulta essere maggiore di quella effettivamente pretesa per mezzo del decreto ingiuntivo - per stessa ammissione della società Parte_2
- pari ad € 19.380,00.
[...]
Tuttavia, non risulta possibile condannare parte opponente al pagamento di tale somma, superiore a quella originariamente ingiunta, sebbene parte opposta chieda nella propria comparsa costitutiva di ordinare alla di “corrispondere alla creditrice-opposta la Parte_1 complessiva somma di €19.380,00 ovvero la maggiore o minore somma accertanda in corso di giudizio”.
Sarebbe stato sicuramente possibile condannare al pagamento di una somma di denaro inferiore rispetto a quella originariamente ingiunta, perché questa non avrebbe modificato il petitum della domanda;
la condanna ad una somma superiore, invece, non è possibile nel caso di specie. Invero, risulta che la società opposta si sia costituita tardivamente, in data 14.12.2018, a fronte dell'ultimo giorno utile per costituirsi tempestivamente, ovvero il 23.11.2018, con ciò incorrendo nelle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c.
4 Ciò posto, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla stregua del
D.M. n. 147 del 2022, in base al valore dichiarato della causa (scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00), secondo i valori medi.
Quanto alla richiesta di condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c., questa deve essere rigettata, non potendosi ritenere, nel caso di specie, che la condotta processuale dell'opponente abbia integrato gli estremi della mala fede o colpa grave, né che la stessa abbia agito senza la normale prudenza.
Difatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato - ribadito dalla
Cassazione, nella composizione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9915 del 20.04.2018 – ritiene che “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
- condanna la , in persona del liquidatore, al pagamento, in favore Parte_1 della in persona del legale rappresentante p.t., delle Parte_2 spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.077,00 oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 28 novembre 2024
Il Giudice dott.ssa Carmen Ranieli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3300/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ), in persona del liquidatore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Giulietta Catalano, presso il cui studio, sito in Rende,
Piazza della Libertà n. 30, è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizone a decreto ingiuntivo
- OPPONENTE -
E
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Tiziana Mazza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, Viale Vincenzo De Filippis n. 326, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 437/2018, emesso dal Tribunale di Catanzaro il
03.05.2018 e notificato il 13.05.2018.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 09.07.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le loro conclusioni come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e il Giudice ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Fatto e diritto
1. La società ha proposto opposizione avverso l'epigrafato decreto Parte_1 ingiuntivo, con cui la le ha ingiunto di pagare la somma Controparte_1 di € 19.380,00 a titolo di prestazioni fatturate e non pagate, oltre interessi, spese e competenze del procedimento monitorio.
A sostegno della propria opposizione, l'opponente ha dedotto: i) l'insussistenza degli importi recati nel prefato decreto ingiuntivo, avendo già provveduto al pagamento dei medesimi;
ii) la inidoneità delle fatture prodotte da parte avversaria a provare la sussistenza del credito vantato;
iii) la mancata
1 prova in ordine all'espletamento delle prestazioni a fondamento del decreto ingiuntivo, trattandosi di prestazioni extramandato.
Pertanto, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, ha chiesto di rideterminare gli importi eventualmente dovuti alla luce dei pagamenti effettuati.
Si è costituita la eccependo che gli asseriti pagamenti Controparte_1 sostenuti da parte opponente sarebbero già stati scomputati dall'importo dovuto. In particolare, a fronte di una esposizione debitoria di € 44.254,40, l'opposta si sarebbe limitata ad ingiungere il pagamento delle somme portate nelle fatture delle annualità afferenti al 2015 e al 2016, pari ad €
28.548,00. Da tale somma, scomputati i pagamenti effettuati dalla pari ad € Parte_1
9.150,00, residuerebbe un insoluto pari ad € 19.398,00, somma superiore a quella ingiunta pari ad €
19.380,00.
Pertanto, ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, la condanna della società opponente al pagamento di € 19.380,00, o della somma maggiore o minore eventualmente accertata, e la condanna ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita mediante prova per testi. È stata anche formulata una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. senza che, tuttavia, questa trovasse accoglimento. Mutato il Giudice istruttore, all'udienza del 09.07.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Ciò premesso, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Innanzitutto, è necessario premettere che il giudizio ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena.
In questi termini si esprime unanimemente la giurisprudenza: “L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase monitoria, bensì un'ulteriore fase a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano due corollari: sotto il profilo sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
in secondo luogo, sotto il profilo processuale, il giudice dell'opposizione non sarà chiamato a valutare solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., ma dovrà altresì verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa” (cfr. Trib. Ravenna, sez. I, 11.05.2021,
n. 357).
Nel caso in esame, il debitore opponente ha contestato l'avvenuto espletamento dell'attività professionale da cui discende l'odierno decreto ingiuntivo opposto eccependo, inoltre, di aver provveduto a pagare le somme portate in monitorio prima dell'emissione del decreto ingiuntivo medesimo.
2 Innanzitutto, l'eccezione di inesistenza delle prestazioni si ravvisa quale incompatibile con l'eccezione di avvenuto pagamento. In ogni caso, gli assunti di parte opponente si sono rivelati del tutto infondati.
Parte opposta - attrice sostanziale -, infatti, ha prodotto i contratti di mandato di tenuta delle scritture contabili e di consulenza e assistenza (cfr. all.ti nn. 4 e 5 di parte opposta), provvedendo anche a fornire puntuale prova sull'espletamento delle prestazioni rientranti nei predetti contratti.
In particolare, il teste escusso ha riconosciuto le fatture che gli sono state Testimone_1 rammostrate, affermando che l'attività oggetto delle predette era stata in gran parte da lui svolta, in qualità di contabile. A tale riguardo, poi, ha specificato che “la ha svolto le attività relative CP_1 alle fatture che hanno ad oggetto l'elaborazione contabile perché l'ho svolta io personalmente;
per quanto riguarda la fattura relativa alla pratica agevolazione legge io ho predisposto la Per_1 raccolta della documentazione utile alla pratica. Per quanto riguarda le voci relative all'assistenza legale, mi sono limitato a contabilizzarla in fattura su indicazione del socio ”. Persona_2
Ha confermato, poi, tutta l'attività svolta da relativa alla ricostruzione Persona_2 amministrativa, organizzativa, contabile e societaria della oltre a quella volta a Parte_1 concordare e predisporre quanto occorrente per la presentazione delle domande di accesso ai benefici previsti dalla Legge Sabatini presso gli Istituti bancari con cui la aveva Parte_1 rapporti (“Posso dire che il dott. è andato sia a San Nicola da Crissa presso la struttura Per_2 della sia presso il dott. in quanto ero io a prendere materialmente gli Parte_1 CP_2 appuntamenti, prenotare gli hotel, ed inviare i documenti al dott. via e-mail”; “Posso dire Per_2 che ero io personalmente a prendere gli appuntamenti presso le banche per discutere della documentazione relativa alle pratiche della Legge Sabatini (…) preparavo anche della documentazione che consegnavo all'avv. ). Per_2
Il teste, poi, ha confermato la circostanza per cui la si è occupata Controparte_1 da gennaio 2015 fino al 30 giugno 2016 dell'elaborazione dei dati inerenti alle scritture contabili previste dal Codice civile e dalla normativa fiscale sulle imposte dirette ed indirette, nonché dell'assistenza e della consulenza associativa, finanziaria, economica e patrimoniale, specificando che si occupava di contabilizzare la documentazione fiscale e contabile che gli veniva sottoposta, tramutando il tutto nella parte dichiarativa, ed effettuava gli invii telematici.
Infine, ha confermato che nel medesimo lasso di tempo la società opposta si era occupata anche dell'assistenza e consulenza alla necessaria per i rapporti con la Regione Calabria, Parte_1
l'Ufficio del Commissario ad acta della Sanità e i Ministeri competenti, nonché dell'assistenza e della consulenza associativa, finanziaria ed economico-patrimoniale in merito ai requisiti strutturali, professionali ed organizzativi, gestendo la società opponente una struttura riabilitativa convenzionata (“L'attività da me svolta era relativa alla preparazione di documenti che consegnavo all'avv. al fine di ottenere “voucher” della Regione Calabria. Questa Per_2 documentazione era fornita anche per le procedure propedeutiche al rilascio dei “voucher” di
3 competenza del Commissario della Sanità e del Ministero competente. Al fine dell'evasione di tali pratiche provvedevo anche a telefonare presso le sedi di tali enti, al fine di prendere gli appuntamenti per conto dell'avv. , cfr. verbale di udienza del 17.09.2020). Per_2
Pertanto, si ritiene che parte opposta abbia pienamente provato la propria pretesa creditoria.
Quanto all'eccezione di avvenuto pagamento dell'importo ingiunto, anche tale eccezione risulta infondata alla luce della ricostruzione dei rapporti economici operata dalle parti.
La infatti, oppone il pagamento di € 18.391,00, e produce i relativi bonifici (cfr. all. Parte_1
di parte opponente). Tuttavia, tali bonifici risultano essere già stati Controparte_3 CP_ scomputati dal credito vantato dalla Controparte_4
Parte opposta, infatti, afferma di aver agito in monitorio al fine di ottenere il pagamento degli importi insoluti di cui alle fatture delle annualità afferenti al 2015 e al 2016, ovvero € 19.380,00. Il totale delle fatture di cui alle predette annualità è pari ad € 28.540,00. Parte opposta ha prodotto dei bonifici che risultano imputabili al pagamento delle fatture nn. 116/2014/B e 160/2014 (che, come già affermato, non è annualità che interessa tale giudizio); al pagamento delle fatture nn. 07/2015 e
09/2015/B; al pagamento della fattura n. 29/2015/B; al pagamento della fattura n. 45/2015; al pagamento delle fatture nn. 62/2015 e 57/2015/B; al pagamento delle fatture nn. 99/2015/B e
142/2015; infine, vi è un bonifico di importo pari ad € 1.586,50, non imputato ad alcuna fattura in particolare.
Orbene, la somma degli importi dei predetti bonifici, imputabili al pagamento di fatture afferenti alle annualità del 2015 e del 2016 ammonta ad € 9.150,00. Risultano, per tabulas, impagate le fatture nn. 123 del 31/12/2015, 192 del 31/12/2015, 47 del 04/07/2016 e 86 del 04/07/2016, per un totale di € 19.398,00.
La somma ancora insoluta, pertanto, risulta essere maggiore di quella effettivamente pretesa per mezzo del decreto ingiuntivo - per stessa ammissione della società Parte_2
- pari ad € 19.380,00.
[...]
Tuttavia, non risulta possibile condannare parte opponente al pagamento di tale somma, superiore a quella originariamente ingiunta, sebbene parte opposta chieda nella propria comparsa costitutiva di ordinare alla di “corrispondere alla creditrice-opposta la Parte_1 complessiva somma di €19.380,00 ovvero la maggiore o minore somma accertanda in corso di giudizio”.
Sarebbe stato sicuramente possibile condannare al pagamento di una somma di denaro inferiore rispetto a quella originariamente ingiunta, perché questa non avrebbe modificato il petitum della domanda;
la condanna ad una somma superiore, invece, non è possibile nel caso di specie. Invero, risulta che la società opposta si sia costituita tardivamente, in data 14.12.2018, a fronte dell'ultimo giorno utile per costituirsi tempestivamente, ovvero il 23.11.2018, con ciò incorrendo nelle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c.
4 Ciò posto, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla stregua del
D.M. n. 147 del 2022, in base al valore dichiarato della causa (scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00), secondo i valori medi.
Quanto alla richiesta di condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c., questa deve essere rigettata, non potendosi ritenere, nel caso di specie, che la condotta processuale dell'opponente abbia integrato gli estremi della mala fede o colpa grave, né che la stessa abbia agito senza la normale prudenza.
Difatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato - ribadito dalla
Cassazione, nella composizione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9915 del 20.04.2018 – ritiene che “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
- condanna la , in persona del liquidatore, al pagamento, in favore Parte_1 della in persona del legale rappresentante p.t., delle Parte_2 spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.077,00 oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 28 novembre 2024
Il Giudice dott.ssa Carmen Ranieli
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