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15 dicembre 1981
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30 dicembre 2022
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4 aprile 2024
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Art. 72. (Ipotesi di responsabilita' penale e revoca)
Il condannato alla pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare che per piu' di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 e' punito ai sensi del primo comma dell'articolo 385 del codice penale . Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 385 del codice penale .
Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona e' punito ai sensi dell' articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 .
La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entita'.
La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso ((dopo l'applicazione ovvero)) durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58.
La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o per la semiliberta' sostitutiva, ovvero il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo.
Il condannato alla pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare che per piu' di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 e' punito ai sensi del primo comma dell'articolo 385 del codice penale . Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 385 del codice penale .
Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona e' punito ai sensi dell' articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 .
La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entita'.
La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso ((dopo l'applicazione ovvero)) durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58.
La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o per la semiliberta' sostitutiva, ovvero il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo.
Commentari • 21
- 1. interferenze senza disciplina | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 3.0285568
[…] Le osservazioni appena riassunte sono state poi compendiate dalla Corte nel principio di diritto secondo il quale «al giudice dell'esecuzione non è consentito revocare l'ammissione del condannato alla prescelta pena sostitutiva applicata ex art. 444 cod. proc. pen. perché, così come è previsto per l'applicazione della pena concordata tra le parti, il giudizio sull'ammissibilità della sostituzione e sul tipo di pena sostitutiva è già stato espresso ed è irrevocabile (cfr. art. 61 legge n. 689 del 1981), essendo consentita la revoca solo per inosservanza delle prescrizioni (artt. 66 e 72 legge n. 689 del 1981)»[10]. […]
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Giurisprudenza • 60
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 15/04/2019, n. 16384Provvedimento: […] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Genova, con il provvedimento in epigrafe, revocava la sanzione sostitutiva della libertà controllata concessa a SA AL con sentenza della Corte di appello di Genova irrevocabile in data 8 febbraio 2017, ravvisando il presupposto - previsto dall'art. 72 legge n. 689 del 1981 - della condanna a pena detentiva per un reato commesso dopo la sostituzione.Leggi di più...
- estinzione pena per decorso del tempo·
- esecuzione sanzione·
- pregiudizio condannato·
- art. 72 legge n. 689/1981·
- interpretazione estensiva·
- art. 172 cod. pen.·
- condanna a pena detentiva·
- revoca sanzione sostitutiva·
- ritardo esecuzione