Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 23/04/2026, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01196/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2024, proposto da
Gustibus Alimentari S.r.l., Gustibus Alimentari Unipersonale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Sergio Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Dipartimento Regionale Attività Produttive, Regione Siciliana Presidenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Valle del Dittaino Società Cooperativa Agricola, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato alle Attività Produttive, Dipartimento Attività Produttive, n. 2889/7S del 14 dicembre 2023, con il quale è stata approvata la graduatoria dei soggetti finanziati, ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso Pubblico denominato “BONUS ENERGIA SICILIA - Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica”, unitamente ai relativi allegati, ed in particolare l'Allegato 1 “Elenco n. 2626 istanze ammesse a finanziamento fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile pari ad € 73.185.944,61, al netto della quota di risorse pari ad € 2.962.368,85 destinata alle istanze in soccorso istruttorio riportate in Allegato 2”, e l'Allegato 3 “Elenco n. 386 istanze non ammesse a finanziamento sulla base della dotazione finanziaria disponibile, suscettibile di scorrimento, in presenza e nei limiti delle risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili”;
- ove occorra, delle note di Infocamere, non conosciute dalla ricorrente, assunte ai numeri di protocollo: 51247 del 12 dicembre 2023, con relativi allegati, contenente gli esiti dei controlli effettuati per le finalità di cui all'art. 13, lett. a) dell'Avviso, su tutte le imprese di cui agli Allegati 1 e 2 al DDG n. 1092 del 30 giugno 2023, con particolare riferimento a: fatture caricate nella piattaforma dedicata all'operazione e relative alle spese di energia elettrica sostenuta; Visure camerali; DURC; Visura Deggendorf; sede operativa e dimensione aziendale; 51280 del 13 dicembre 2023, con cui è stato trasmesso un elenco di modifica parziale in cui vengono esposti i soggetti risultati irregolari alla verifica del DURC;
- nonché di ogni ulteriore atto e\o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Dipartimento Regionale Attività Produttive e della Regione Siciliana Presidenza;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il dott. DR NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe la società ricorrente ha impugnato il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive, Dipartimento Attività Produttive, n. 2889/7S del 14 dicembre 2023 nella parte in cui la sua istanza di ammissione al “Bonus Energia Sicilia” per l’importo di € 200.000, anziché essere inclusa nell’allegato 1 del Decreto (recante l’elenco delle istanze ammesse fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile), è stata inserita nell’allegato 3 (recante, invece, l’elenco delle istanze non ammesse a finanziamento sulla base della dotazione finanziaria disponibile, suscettibile di scorrimento, in presenza e nei limiti delle risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili), nonché “ ove occorra ” le note Infocamere n. 51247 del 12 dicembre 2023 e n. 51280 del 13 dicembre 2023;
Rilevato che:
- per la parte intimata si è costituita l’Avvocatura di Stato la quale, con memoria depositata il 6 novembre 2025, ha dedotto che: “ è in corso di definizione l'iter procedurale ammnistrativo-contabile finalizzato all'individuazione delle risorse necessarie all'erogazione del contributo in favore delle imprese indicate negli Allegati 3 e 4, fermo restando l'esito positivo dei controlli di legge sulle imprese. In particolare, con nota prot. n. 11474 del 18/03/2024 (All. 5) il Dipartimento ha richiesto al Dipartimento dell'Economia l'istituzione del capitolo di entrata finalizzato all'attuazione dell'Azione Bonus Energia del P0 Fesr 2014-2020 e, contestualmente, al Dipartimento della Programmazione di procedere all'accertamento in entrata della complessiva somma di € 11.545.230,75 ” (pag. 5);
- alla luce della superiore allegazione difensiva e della documentazione versata in atti a suo suffragio, con ordinanza n. 3696 del 22 dicembre 2025 il Collegio ha invitato l’Amministrazione regionale a rendere documentati chiarimenti “ riguardo all’individuazione delle risorse necessarie all’erogazione del contributo per cui è controversia anche in favore delle imprese indicate negli Allegati 3 e 4 di cui al DDG n. 2889/7S del 14/12/2023 ” nonché “ circa l’eventuale ammissione nelle more di parte ricorrente al beneficio ”;
- in adempimento del superiore incombente istruttorio, il giorno 13 febbraio 2026 parte resistente ha depositato ulteriori documenti, tra i quali il Decreto del Dirigente Generale n. 3798/7.S del 30 dicembre 2025 (all. 5) con cui l’amministrazione -nel dare atto di sopravvenute variazioni di bilancio disposte sul capitolo di spesa 742910, idonee a fornire “ copertura finanziaria [ai] contributi richiesti dalle imprese inserite negli Allegati n. 3 e 4 del DDG 2889 del 14/12/2023 ”- ha inserito l’istanza di parte ricorrente nell’elenco di quelle ammesse a finanziamento fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile (all. 5 cit., pag. 147 del pdf);
Considerato che:
- l’anzidetto provvedimento, sopravvenuto nel corso del giudizio, sortisce un effetto pienamente satisfattivo della pretesa di parte ricorrente; a fronte del quale al Collegio non resta che dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34 comma 5 cod. proc. amm.;
Stimato che:
- in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ., il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in considerazione della peculiarità delle questioni esaminate e della circostanza che l’ammissione della società ricorrente alla misura per cui è controversia sarebbe conseguita solo in esito allo stanziamento di somme aggiuntive.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
US GG, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
DR NO, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| DR NO | US GG |
IL SEGRETARIO