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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 6953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6953 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia AJ, all''udienza del 6.10.2025, tenutasi a mezzo trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 8267/2025
Tra
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
NA NA n. 56 Cod. Fisc. ) ed ivi elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato in Catania via G. Vagliasindi n°10, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Carrà
(Cod. Fisc. ) che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2
RICORRENTE
E
con sede in Controparte_1
Napoli via A. Cardarelli, 9, (P.IVA e C.F. ) in persona del Direttore Generale, P.IVA_1 rappresentante legale p.t. Dott. , rappresentato e difeso congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente dall'Avv.to Claudia Manzi e dall'Avv.to Palma Pascarella ed elettivamente domiciliati presso la sede legale della medesima Controparte_1
RESISITENTE
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 4 Con ricorso depositato in data 2/4/2025 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe ricorreva in giudizio deducendo:
- di essere stato alle dipendenze di strutture sanitarie pubbliche, quale dirigente medico anestesista dal 02.05.2011 al 15.08.2017;
- di aver prestato servizio, nello specifico, dal 02.05.2011 al 31.12.2013 presso l di Pavia e, successivamente, in Controparte_3 seguito a mobilità volontaria, prima presso dal Controparte_4
01.01.2014 al 30.09.2016 e, da ultimo, presso l CP_1 Controparte_1 di Napoli, dal 01.10.2016 e fino al 15.08.2017;
- di aver richiesto il riconoscimento per la fascia superiore dell'indennità di esclusività prevista dal CCNL di categoria mentre era alle dipendenze dell' Controparte_5
;
[...]
- di aver richiesto il pagamento di predetta indennità anche all' Controparte_1 per quanto di sua competenza con lettera racc. ta del 29.06.2018;
[...]
- che solo a seguito di un ricorso instaurato dall'odierno ricorrente innanzi al
Tribunale di Taranto Sezione Lavoro, L' , con propria Controparte_6 determina dirigenziale n. 1070 del 30.04.2024, ha riconosciuto al Dott. Pt_1
l'indennità di esclusività prevista per i dipendenti che hanno maturato un'anzianità superiore ai 5 anni con decorrenza dal 01.05.2016;
- che l per il periodo di sua competenza dal 01.10.2016 al Controparte_7
15.08.2017 non ha provveduto alla corresponsione dei predetti emolumenti maturati a tale titolo.
In diritto deduceva la disciplina di cui all'art. 89 del CCNL di categoria triennio 2016-2018 sull'indennità di esclusività in favore dei dirigenti medici.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in parte motiva, il diritto del dott. all'erogazione dell'indennità di esclusività Parte_1 maturata per il periodo 01.10.2016 al 15.08.2017 nonché, sempre per il medesimo periodo, delle ulteriori differenze retributive dovute e non erogate a titolo di: Stipendio
Tabellare- Tredicesima Mensilità. Per l'effetto condannare l Controparte_1
alla corresponsione di quanto dovuto al dott. a
[...] Parte_1 titolo di indennità di esclusività maturata per il periodo 01.10.2016 al 15.08.2017, nonché al pagamento delle ulteriori differenze retributive dovute a titolo di: Stipendio Tabellare e
Tredicesima mensilità, per come meglio specificate in parte motiva, per il complessivo importo di € 7.331,76, o di quell'altra diversa somma che dovesse risultare accertata in
pagina2 di 4 corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dal dovuto all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del giudizio in favore della parte ricorrente da determinarsi ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni”.
Ritualmente evocata in giudizio si costituiva la resistente la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato di rigetto tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto (Trib. Napoli, Sentenza n. 3335/2023 pubbl. il 18/05/2023, RG
n. 16291/2022).
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 6.10.2025, tenutasi ex art-127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente va dichiarata l'improponibilità della domanda.
Va infatti rilevato che vi è sentenza n. 3335/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
18/05/2023 che definiva il giudizio recante il n. RG n. 16291/2022 e avente a oggetto anche la domanda volta all'erogazione dell'indennità di esclusività maturata per il periodo
01.10.2016 al 15.08.2017 promossa dal avverso l' resistente. Pt_1 Controparte_1
Pertanto, in applicazione del principio del ne bis in idem sancito dall' art. 39 c.p.c., in base al quale, al fine di evitare contrasti tra giudicati, una stessa causa non può proporsi innanzi a giudici diversi, è improponibile la domanda proposta dai ricorrenti con i ricorsi in esame atteso che sulla medesima questione tra le medesime parti è già intervenuta una sentenza di primo grado non impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara l'improponibilità delle domande;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in €.1200,00 oltre
IVA CPA e spese generali se dovute.
Napoli, 6/10/2025
pagina3 di 4 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia AJ
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