TRIB
Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/11/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1250/2020
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1250/2020 promossa da: Parte 1 con il patrocinio dell'Avv. Domenico Pirillo;
ATTORI
contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Marco Pesenti;
CONVENUTO
OGGETTO: Inadempimento contrattuale in opposizione avverso decreto ingiuntivo n.333/2020
Tribunale di Castrovillari
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.06.2020, Parte 2 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.333/2020, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 8.05.2020, con il quale, su istanza di Controparte 1 veniva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 76.114,09, a titolo di somme dovute in relazione ai contratti di prestito personale n. 20009538222425 e n.
20009538222424 ed al contratto di linea di credito con carta n. 100700050493865, tutti stipulati con la DO Banca S.p.a. e da quest'ultima ceduti alla Controparte 1 oltre interessi legali e spese di procedura.
' deduceva: 1) la nullità del decreto ingiuntivo A sostegno dell'opposizione Parte 2
n. 333/2020 per carenza di prova scritta del credito e comunque inidoneità della documentazione prodotta a fornire prova del credito nel procedimento ordinario;
2) la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse applicato, in quanto i tassi di interesse indicati in sede contrattuale risultavano inferiori rispetto a quelli effettivamente applicati. Deduceva che, la banca aveva obbligo di informare il cliente dell'effettivo TAEG applicato e che la violazione di tale obbligo ovvero l'indicazione di un importo diverso da quello effettivamente applicato, costituiva una grave violazione di legge e dunque la nullità del contratto di finanziamento;
3) la nullità per applicazione di interesse superiore al c.d. "tasso soglia" e quindi oltre il tasso che la legge considera usurario.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia la CP 2 a, contrariis reiectis" A. in via preliminare, annullare e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 333/2020 (R.G. n.
440/2020) emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 08.05.2020 su istanza della CP 1
[...] per la complessiva somma di € 76.114,09, oltre interessi, spese di procedura ed accessori come per legge, per carenza di prova scritta del credito richiesto;
B. in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'annullamento e la revoca dell'opposto Decreto di Ingiuntivo
333/2020 (R.G. n. 440/2020) emesso dal Tribunale di Castrovillari per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
C. in via subordinata, accertare e dichiarare la effettiva somma dovuta dalla Parte_2 per i contratti di prestito personale n. 20009538222425 e n.
20009538222424 e per il contratto di linea di credito con carta n. 100700050493865, tutti stipulati con la DO Banca s.p.a. e da quest'ultima ceduti alla Controparte_1 D. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.."
Costituitasi in giudizio la Controparte 1 preliminarmente, rilevava che la presente controversia in materia di contratti bancari e, pertanto, richiedeva l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e chiedeva termine per l'esperimento di tale procedimento. Nel merito, evidenziava che la documentazione in atti attestava, incontrovertibilmente, la sussistenza del rapporto contrattuale sottostante e del credito maturato nell'ambito dell'operatività dello stesso.
Deduceva la validità dei contratti di finanziamento ai sensi dell'art. 117 TUB e la non difformità
del TAEG applicato rispetto a quello indicato nei contratti.
Ed infine, in relazione alla asserita usurarietà dei tassi di interessi applicati, deduceva la genericità della contestazione, perché carente di prova oltre che infondata per mancata applicazione ai contratti di finanziamento di interessi superiori al tasso di soglia.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 cpc del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 15.04.2022, in accoglimento della richiesta di parte opposta, veniva concessa la parziale provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 333/2020, limitatamente alla linea di credito n. 100700050493865 ed alla somma di € 4.100,46, oltre gli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale con decorrenza dal 30.01.2020 al saldo e contestuale assegnazione del termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e CTU ed all'udienza cartolare del
10.7.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
1. Sul merito della pretesa creditoria.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Incombe, dunque, su CP 1 l'onere probatorio sull'esistenza del contratto di finanziamento
(fonte dell'obbligazione) indicato nel ricorso e l'ammontare del saldo debitore, mentre incombe sull'opponente la prova sull'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive del credito.
Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, dalla documentazione in atti è dato evincere che CP 1 ha fornito prova puntuale ed analitica dell'esistenza della pretesa creditoria, dimostrando per tabulas che in data 06.06.2017 ebbero a stipula con la DO (creditore originario) un Parte 2
contratto di prestito personale n.20009538222424 con importo finanziato pari ad euro
77.616,00 da restituire a mezzo n. 120 rate mensili dell'importo di euro 646,80 cadauna (cfr doc. 12 fascicolo monitorio), contratto di prestito personale n. 20009538222425 del 24.10.2017 di euro 16.291,20 da restituire a mezzo n.96 rate mensili di euro 169,70 (cfr doc.2 fascicolo monitorio), contratto di apertura linea di credito con carta n. 10070050493865 del 24/03/2016 di euro 1.500,00 da restituire in rate mensili di euro 100,00 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), nonché le comunicazioni notificate al debitore ceduto, a mezzo raccomandata a.r. n.
66580246866-3 notificata il 23.08.2019, di intervenuta cessione dei credito di cui al contratti di finanziamento in favore di Controparte 1 (cfr doc 4,5,10 fascicolo monitorio),
Tali documenti, unitamente agli estratti conto certificati ex art. 50 D.Lgs n. 385/93 (cfr doc.
6,11,15 fascicolo monitorio), dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali ed il contenuto delle condizioni negoziali costituendo, altresì, prova della titolarità di CP 1 in qualità di '
cessionaria, del credito portato in decreto ingiuntivo.
Ed invero, l'opponente non contesta l'esistenza dei rapporti contrattuali tra le parti, né
l'erogazione delle somme oggetto di finanziamento, solo contesta l'ammontare della pretesa creditoria sul profilo della applicazione di un tasso di interesse superiore rispetto a quello concordato in sede contrattuale e della illegittima applicazione di interessi superiori al tasso soglia e dunque usurari.
Le doglianze dell'opponente sono infondate e non meritano accoglimento.
E' noto come il quadro normativo in tema di usura, caratterizzato da disposizioni di natura sia penale, che civile, è stato radicalmente innovato dalla legge n. 108/96 Disposizioni in materia di usura, la quale ha modificato l'art. 644 c.p. Tale articolo, nell'attuale formulazione, dispone che:
"Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con reclusione da due a dieci anni e con multa da euro 5.000 ad euro
30.0002... La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ... Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito."
In ambito civilistico, la legge n. 108/96 ha modificato l'art. 1815 c.c. che stabilisce: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi."
Il legislatore, con la riforma del 1996, ricalcando le orme dell'ordinamento francese, ha deciso di individuare gli interessi usurari attraverso criteri di carattere oggettivo. Infatti, la legge n.
108/96, oltre ad aver modificato l'art. 644 c.p. e il comma 2° dell'art. 1815 c.c., rimette al
Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, l'individuazione mediante rilevazioni trimestrali - del limite di usurarietà dei tassi di interesse, denominato anche "tasso soglia", superato il quale, da un punto di vista civilistico, gli interessi devono essere considerati usurari;
di conseguenza la relativa clausola contrattuale deve considerarsi nulla e, quindi, non sono dovuti interessi in nessuna misura.
A tal proposito la legge n. 108/96 stabilisce che il tasso soglia sia pari al “tasso medio praticato per operazioni similari” (qui riferito come TEGM) aumentato della metà. Tale disposizione è stata aggiornata dal d.l. 70/11 del 14/05/2011 che riformula il legame tra la soglia usura e il
TEGM stabilendo che la soglia usura sia da calcolarsi pari al tasso medio aumentato di 1/4 più 4 punti percentuali, fino ad un massimo previsto pari al TEGM più 8 punti.
La disciplina antiusura si applica ad ogni tipologia di interesse "sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
Numerose, infatti, le pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità ribadiscono che la normativa antiusura si estende anche ai tassi di mora. Si vedano in tal senso le sentenze della
Cassazione n. 5286/2000 e 5324/2003 e la più recente sentenza n. 350/2013 che conferma il principio per cui “... si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori" come del resto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597).
Ed inoltre, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria del contratto di finanziamento occorre tenere conto “anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, codice penale, essendo, allo scopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito", circostanza che la Suprema Corte ha affermato potersi presuntivamente ricavare dalla "contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo" (Cass. Civile Sentenza n. 29501/2023; n.
13536/2023; n. 17466/2020).
Anche la Banca D'Italia nelle istruzioni per il calcolo del TEG del 2016 include espressamente:
"le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI Cost Protection
Insurance o PPI - Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore".
Ne deriva che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo,
nel calcolo del TEG devono comunque essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, quand'anche non rilevate dai decreti ministeriali, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 codice penale. Tale tasso effettivo globale va, poi, confrontato con l'unico parametro di riferimento possibile, ossia il tasso soglia.
Ed ancora, "ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia di usura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione del contratto con cui vengono chiesti interessi usurari e cioè corrispettivi per il finanziamento concesso superiori al tasso di soglia." essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta. (Cass. Un. 24675/17)
Sul profilo probatorio, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. (Cass. Civ. 19597/2020).
Venendo, al caso di specie, in primis deve evidenziarsi che in tutti i contratti di finanziamento sottoscritti dalle parti, in atti alla documentazione allegata, risultano esplicitate le condizioni principali dei finanziamenti anche con riferimento alla determinazione contrattuale del tasso di interesse inizialmente convenuto.
Quanto al finanziamento n. 20009538222425 risulta per tabulas che in data 24/10/2017 la
DO Banca Spa concedeva un prestito personale al Sig. Parte_2 dell'importo di € 11.299,50. Il finanziamento doveva essere restituito in 8 anni e precisamente in n. 96 rate mensili a tasso nominale del 9,70% nominale, TAEG risulta indicato dalla Banca nel contratto di finanziamento nella misura del 10,14% per un importo della rata di € 169,70.
Dall'analisi condotta dal consulente tecnico d'ufficio (doc. elaborato peritale del 30.03.2025), lo stesso ha precisato che nel caso in esame, bisogna fare riferimento alle rilevazioni dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, con applicazione della formula per il calcolo del TEG indicato nelle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura" del luglio 2016 della Banca d'Italia ed applicabile dal 4 trimestre 2016.
Nella perizia espletata, il ctu ha provveduto a determinare il TAEG dell'operazione oggetto d'esame tenendo conto del periodo di riferimento (1.10.2017 al 31.12.2017) includendo, altresì, le spese assicurative legate al finanziamento.
Il CTU ha evidenziato, altresì, che le condizioni del finanziamento non sono state oggetto di variazione da parte dell'Istituto di Credito nel corso del rapporto medesimo e che "il TEG del contratto di finanziamento pari al 10,14% (al 12,51% considerando sole le spese assicurative ed al 13,67% considerando anche le altre componenti di costo facoltative) non ha superato il tasso soglia ai fini dell'usura fissato nella misura del 16,79%."
Quanto al contratto di finanziamento n. 20009538222424 risulta per tabulas che in data
06/06/2017 la DO Banca Spa concedeva un prestito personale al Sig. Parte 2
[...] dell'importo di € 49.449,50. Il finanziamento doveva essere restituito in 10 anni e precisamente in n. 120 rate mensili a tasso del 9,70% nominale, TAEG risulta indicato dalla
Banca nel contratto di finanziamento nella misura del 10,14% per un importo della rata di €
646,80.
Ai fini della verifica dell'usura, il ctu ha provveduto a determinare il TAEG dell'operazione oggetto d'esame tenendo conto del periodo di riferimento (1.04.17 al 30.06.17) includendo, altresì, le spese assicurative legate al finanziamento. Anche in relazione al finanziamento n. 20009538222424, il CTU ha evidenziato di aver utilizzato la formula per il calcolo del TEG indicato nelle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura” del luglio 2016 della Banca d'Italia ed applicabile dal 4 trimestre 2016 ed anche in tal caso, lo stesso conclude precisando che "il TEG del contratto di finanziamento pari al 10,14% (all'11,81% considerando le spese assicurative ed al 12,125% considerando anche le altre componenti di costo facoltative) non supera il tasso soglia ai fini dell'usura fissato nella misura del 16,96%".
Quanto al rapporto di apertura di linea di credito con carta n. 10070050493865 del 24/03/2016 dell'importo di € 1.500,00.
Detta la linea di credito risulta essere a tempo indeterminato ed a revoca e prevede un rimborso rateale mensile, non inferiore al 3% dell'esposizione complessiva;
il TAN applicato è del 15,36% ed un TAEG del 21,28%.
Di tali dati ha tenuto conto il CTU, il quale ha precisato che le condizioni di tale linea di credito non sono state oggetto di variazione da parte dell'Istituto di Credito nel corso del rapporto medesimo, poi passato a sofferenza in data 05/07/2018 a seguito di inadempimento del debitore per decadenza dal beneficio del termine.
In relazione a tale rapporto, il CTU ha evidenziato la formula per il calcolo del TEG indicato nelle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura" del luglio 2009 della Banca d'Italia ed applicabile fino al 3^ trimetre 2016, valida per tutte le operazioni che presentano un utilizzo flessibile del fido accordato ed anche in tal caso conclude che "il TEG dell'apertura di linea di credito con carta risulta pari al 21,28% (16,49% +4,79%) oppure 19,68% (16,49%+3,19%) escludendo il costo dell'imposta di bollo;
in entrambi i casi non supera il tasso soglia ai fini dell'usura fissato nella misura del 24,44%".
E così richiamati i contenuti di cui all'elaborato peritale del CTU del 30.03.2025 con riferimento alla disamina di tutti rapporti di finanziamento ed esclusa, nel caso di specie, l'illegittima applicazione di interessi usurari, questo Giudice ritiene di dover condividere le conclusioni dell'elaborato peritale del Ctu secondo cui “il debito residuo del sig. Parte 2 nei confronti della Istituto di Credito ammonta ad € 62.014,56, che diventa € 67.020,62
conteggiando l'indennità di contenzioso e di ritardato pagamento e, ulteriormente, € 74.133,59 conteggiando gli interessi di mora contrattuali fino alla data di notifica cessione del credito da
Banca DO Spa a CP_1
Deve, pertanto, in relazione ai predetti rapporti bancari (finanziamento n. 20009538222425; finanziamento n. 20009538222424; linea di credito con carta n. 10070050493865) tenuto conto della rideterminazione degli importi della pretesa creditoria effettuati dal CTU, accertarsi la somma a debito di parte opponente ed a credito di parte opposta di euro 74.133,59 oltre interessi di mora contrattuali dalla data di notifica della cessione del credito a CP 1 sino all'effettivo soddisfo.
Alla luce delle esposte considerazioni, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 333/20 deve essere revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della pretesta debitoria rideterminata nella somma complessiva di euro 74.133,59 oltre interessi di mora contrattuali dalla data di notifica della cessione del credito a CP 1 sino all'effettivo soddisfo.
2.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con la precisazione che le spese di CTU vengono poste a carico di parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 333/20 emesso dal
Tribunale di Castrovillari in data 08.05.2020;
2. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 74.133,59 oltre interessi di mora contrattuali dalla data di notifica della cessione del credito a CP 1
sino all'effettivo soddisfo.
3. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in
Euro 7.052,00 per compenso professionale, rimborso spese forfettarie oltre accessori di legge.
4. Pone, definitivamente a carico dell'opponente le spese di ctu come da decreto di liquidazione del 31.03.2025.
Castrovillari, 02.11.25
Il Giudice
Dott.ssa RI Magaro'
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1250/2020 promossa da: Parte 1 con il patrocinio dell'Avv. Domenico Pirillo;
ATTORI
contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Marco Pesenti;
CONVENUTO
OGGETTO: Inadempimento contrattuale in opposizione avverso decreto ingiuntivo n.333/2020
Tribunale di Castrovillari
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.06.2020, Parte 2 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.333/2020, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 8.05.2020, con il quale, su istanza di Controparte 1 veniva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 76.114,09, a titolo di somme dovute in relazione ai contratti di prestito personale n. 20009538222425 e n.
20009538222424 ed al contratto di linea di credito con carta n. 100700050493865, tutti stipulati con la DO Banca S.p.a. e da quest'ultima ceduti alla Controparte 1 oltre interessi legali e spese di procedura.
' deduceva: 1) la nullità del decreto ingiuntivo A sostegno dell'opposizione Parte 2
n. 333/2020 per carenza di prova scritta del credito e comunque inidoneità della documentazione prodotta a fornire prova del credito nel procedimento ordinario;
2) la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse applicato, in quanto i tassi di interesse indicati in sede contrattuale risultavano inferiori rispetto a quelli effettivamente applicati. Deduceva che, la banca aveva obbligo di informare il cliente dell'effettivo TAEG applicato e che la violazione di tale obbligo ovvero l'indicazione di un importo diverso da quello effettivamente applicato, costituiva una grave violazione di legge e dunque la nullità del contratto di finanziamento;
3) la nullità per applicazione di interesse superiore al c.d. "tasso soglia" e quindi oltre il tasso che la legge considera usurario.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia la CP 2 a, contrariis reiectis" A. in via preliminare, annullare e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 333/2020 (R.G. n.
440/2020) emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 08.05.2020 su istanza della CP 1
[...] per la complessiva somma di € 76.114,09, oltre interessi, spese di procedura ed accessori come per legge, per carenza di prova scritta del credito richiesto;
B. in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'annullamento e la revoca dell'opposto Decreto di Ingiuntivo
333/2020 (R.G. n. 440/2020) emesso dal Tribunale di Castrovillari per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
C. in via subordinata, accertare e dichiarare la effettiva somma dovuta dalla Parte_2 per i contratti di prestito personale n. 20009538222425 e n.
20009538222424 e per il contratto di linea di credito con carta n. 100700050493865, tutti stipulati con la DO Banca s.p.a. e da quest'ultima ceduti alla Controparte_1 D. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.."
Costituitasi in giudizio la Controparte 1 preliminarmente, rilevava che la presente controversia in materia di contratti bancari e, pertanto, richiedeva l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e chiedeva termine per l'esperimento di tale procedimento. Nel merito, evidenziava che la documentazione in atti attestava, incontrovertibilmente, la sussistenza del rapporto contrattuale sottostante e del credito maturato nell'ambito dell'operatività dello stesso.
Deduceva la validità dei contratti di finanziamento ai sensi dell'art. 117 TUB e la non difformità
del TAEG applicato rispetto a quello indicato nei contratti.
Ed infine, in relazione alla asserita usurarietà dei tassi di interessi applicati, deduceva la genericità della contestazione, perché carente di prova oltre che infondata per mancata applicazione ai contratti di finanziamento di interessi superiori al tasso di soglia.
Chiedeva, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 cpc del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 15.04.2022, in accoglimento della richiesta di parte opposta, veniva concessa la parziale provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 333/2020, limitatamente alla linea di credito n. 100700050493865 ed alla somma di € 4.100,46, oltre gli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale con decorrenza dal 30.01.2020 al saldo e contestuale assegnazione del termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e CTU ed all'udienza cartolare del
10.7.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
1. Sul merito della pretesa creditoria.
La pretesa creditoria vantata dall'opposto è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
E' noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cc, incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emissione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori, alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, in particolare senza invertire l'onere della prova dei fatti posti a fondamento della domanda di pagamento gravante sull'opposto, ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore, gravando, invece, sulla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
Incombe, dunque, su CP 1 l'onere probatorio sull'esistenza del contratto di finanziamento
(fonte dell'obbligazione) indicato nel ricorso e l'ammontare del saldo debitore, mentre incombe sull'opponente la prova sull'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive del credito.
Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, dalla documentazione in atti è dato evincere che CP 1 ha fornito prova puntuale ed analitica dell'esistenza della pretesa creditoria, dimostrando per tabulas che in data 06.06.2017 ebbero a stipula con la DO (creditore originario) un Parte 2
contratto di prestito personale n.20009538222424 con importo finanziato pari ad euro
77.616,00 da restituire a mezzo n. 120 rate mensili dell'importo di euro 646,80 cadauna (cfr doc. 12 fascicolo monitorio), contratto di prestito personale n. 20009538222425 del 24.10.2017 di euro 16.291,20 da restituire a mezzo n.96 rate mensili di euro 169,70 (cfr doc.2 fascicolo monitorio), contratto di apertura linea di credito con carta n. 10070050493865 del 24/03/2016 di euro 1.500,00 da restituire in rate mensili di euro 100,00 (cfr. doc. 7 fascicolo monitorio), nonché le comunicazioni notificate al debitore ceduto, a mezzo raccomandata a.r. n.
66580246866-3 notificata il 23.08.2019, di intervenuta cessione dei credito di cui al contratti di finanziamento in favore di Controparte 1 (cfr doc 4,5,10 fascicolo monitorio),
Tali documenti, unitamente agli estratti conto certificati ex art. 50 D.Lgs n. 385/93 (cfr doc.
6,11,15 fascicolo monitorio), dimostrano l'esistenza dei rapporti contrattuali ed il contenuto delle condizioni negoziali costituendo, altresì, prova della titolarità di CP 1 in qualità di '
cessionaria, del credito portato in decreto ingiuntivo.
Ed invero, l'opponente non contesta l'esistenza dei rapporti contrattuali tra le parti, né
l'erogazione delle somme oggetto di finanziamento, solo contesta l'ammontare della pretesa creditoria sul profilo della applicazione di un tasso di interesse superiore rispetto a quello concordato in sede contrattuale e della illegittima applicazione di interessi superiori al tasso soglia e dunque usurari.
Le doglianze dell'opponente sono infondate e non meritano accoglimento.
E' noto come il quadro normativo in tema di usura, caratterizzato da disposizioni di natura sia penale, che civile, è stato radicalmente innovato dalla legge n. 108/96 Disposizioni in materia di usura, la quale ha modificato l'art. 644 c.p. Tale articolo, nell'attuale formulazione, dispone che:
"Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con reclusione da due a dieci anni e con multa da euro 5.000 ad euro
30.0002... La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ... Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito."
In ambito civilistico, la legge n. 108/96 ha modificato l'art. 1815 c.c. che stabilisce: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi."
Il legislatore, con la riforma del 1996, ricalcando le orme dell'ordinamento francese, ha deciso di individuare gli interessi usurari attraverso criteri di carattere oggettivo. Infatti, la legge n.
108/96, oltre ad aver modificato l'art. 644 c.p. e il comma 2° dell'art. 1815 c.c., rimette al
Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, l'individuazione mediante rilevazioni trimestrali - del limite di usurarietà dei tassi di interesse, denominato anche "tasso soglia", superato il quale, da un punto di vista civilistico, gli interessi devono essere considerati usurari;
di conseguenza la relativa clausola contrattuale deve considerarsi nulla e, quindi, non sono dovuti interessi in nessuna misura.
A tal proposito la legge n. 108/96 stabilisce che il tasso soglia sia pari al “tasso medio praticato per operazioni similari” (qui riferito come TEGM) aumentato della metà. Tale disposizione è stata aggiornata dal d.l. 70/11 del 14/05/2011 che riformula il legame tra la soglia usura e il
TEGM stabilendo che la soglia usura sia da calcolarsi pari al tasso medio aumentato di 1/4 più 4 punti percentuali, fino ad un massimo previsto pari al TEGM più 8 punti.
La disciplina antiusura si applica ad ogni tipologia di interesse "sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
Numerose, infatti, le pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità ribadiscono che la normativa antiusura si estende anche ai tassi di mora. Si vedano in tal senso le sentenze della
Cassazione n. 5286/2000 e 5324/2003 e la più recente sentenza n. 350/2013 che conferma il principio per cui “... si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori" come del resto autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19597).
Ed inoltre, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria del contratto di finanziamento occorre tenere conto “anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, codice penale, essendo, allo scopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito", circostanza che la Suprema Corte ha affermato potersi presuntivamente ricavare dalla "contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo" (Cass. Civile Sentenza n. 29501/2023; n.
13536/2023; n. 17466/2020).
Anche la Banca D'Italia nelle istruzioni per il calcolo del TEG del 2016 include espressamente:
"le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI Cost Protection
Insurance o PPI - Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore".
Ne deriva che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo,
nel calcolo del TEG devono comunque essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, quand'anche non rilevate dai decreti ministeriali, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 codice penale. Tale tasso effettivo globale va, poi, confrontato con l'unico parametro di riferimento possibile, ossia il tasso soglia.
Ed ancora, "ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia di usura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione del contratto con cui vengono chiesti interessi usurari e cioè corrispettivi per il finanziamento concesso superiori al tasso di soglia." essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta. (Cass. Un. 24675/17)
Sul profilo probatorio, nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. (Cass. Civ. 19597/2020).
Venendo, al caso di specie, in primis deve evidenziarsi che in tutti i contratti di finanziamento sottoscritti dalle parti, in atti alla documentazione allegata, risultano esplicitate le condizioni principali dei finanziamenti anche con riferimento alla determinazione contrattuale del tasso di interesse inizialmente convenuto.
Quanto al finanziamento n. 20009538222425 risulta per tabulas che in data 24/10/2017 la
DO Banca Spa concedeva un prestito personale al Sig. Parte_2 dell'importo di € 11.299,50. Il finanziamento doveva essere restituito in 8 anni e precisamente in n. 96 rate mensili a tasso nominale del 9,70% nominale, TAEG risulta indicato dalla Banca nel contratto di finanziamento nella misura del 10,14% per un importo della rata di € 169,70.
Dall'analisi condotta dal consulente tecnico d'ufficio (doc. elaborato peritale del 30.03.2025), lo stesso ha precisato che nel caso in esame, bisogna fare riferimento alle rilevazioni dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, con applicazione della formula per il calcolo del TEG indicato nelle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura" del luglio 2016 della Banca d'Italia ed applicabile dal 4 trimestre 2016.
Nella perizia espletata, il ctu ha provveduto a determinare il TAEG dell'operazione oggetto d'esame tenendo conto del periodo di riferimento (1.10.2017 al 31.12.2017) includendo, altresì, le spese assicurative legate al finanziamento.
Il CTU ha evidenziato, altresì, che le condizioni del finanziamento non sono state oggetto di variazione da parte dell'Istituto di Credito nel corso del rapporto medesimo e che "il TEG del contratto di finanziamento pari al 10,14% (al 12,51% considerando sole le spese assicurative ed al 13,67% considerando anche le altre componenti di costo facoltative) non ha superato il tasso soglia ai fini dell'usura fissato nella misura del 16,79%."
Quanto al contratto di finanziamento n. 20009538222424 risulta per tabulas che in data
06/06/2017 la DO Banca Spa concedeva un prestito personale al Sig. Parte 2
[...] dell'importo di € 49.449,50. Il finanziamento doveva essere restituito in 10 anni e precisamente in n. 120 rate mensili a tasso del 9,70% nominale, TAEG risulta indicato dalla
Banca nel contratto di finanziamento nella misura del 10,14% per un importo della rata di €
646,80.
Ai fini della verifica dell'usura, il ctu ha provveduto a determinare il TAEG dell'operazione oggetto d'esame tenendo conto del periodo di riferimento (1.04.17 al 30.06.17) includendo, altresì, le spese assicurative legate al finanziamento. Anche in relazione al finanziamento n. 20009538222424, il CTU ha evidenziato di aver utilizzato la formula per il calcolo del TEG indicato nelle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura” del luglio 2016 della Banca d'Italia ed applicabile dal 4 trimestre 2016 ed anche in tal caso, lo stesso conclude precisando che "il TEG del contratto di finanziamento pari al 10,14% (all'11,81% considerando le spese assicurative ed al 12,125% considerando anche le altre componenti di costo facoltative) non supera il tasso soglia ai fini dell'usura fissato nella misura del 16,96%".
Quanto al rapporto di apertura di linea di credito con carta n. 10070050493865 del 24/03/2016 dell'importo di € 1.500,00.
Detta la linea di credito risulta essere a tempo indeterminato ed a revoca e prevede un rimborso rateale mensile, non inferiore al 3% dell'esposizione complessiva;
il TAN applicato è del 15,36% ed un TAEG del 21,28%.
Di tali dati ha tenuto conto il CTU, il quale ha precisato che le condizioni di tale linea di credito non sono state oggetto di variazione da parte dell'Istituto di Credito nel corso del rapporto medesimo, poi passato a sofferenza in data 05/07/2018 a seguito di inadempimento del debitore per decadenza dal beneficio del termine.
In relazione a tale rapporto, il CTU ha evidenziato la formula per il calcolo del TEG indicato nelle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura" del luglio 2009 della Banca d'Italia ed applicabile fino al 3^ trimetre 2016, valida per tutte le operazioni che presentano un utilizzo flessibile del fido accordato ed anche in tal caso conclude che "il TEG dell'apertura di linea di credito con carta risulta pari al 21,28% (16,49% +4,79%) oppure 19,68% (16,49%+3,19%) escludendo il costo dell'imposta di bollo;
in entrambi i casi non supera il tasso soglia ai fini dell'usura fissato nella misura del 24,44%".
E così richiamati i contenuti di cui all'elaborato peritale del CTU del 30.03.2025 con riferimento alla disamina di tutti rapporti di finanziamento ed esclusa, nel caso di specie, l'illegittima applicazione di interessi usurari, questo Giudice ritiene di dover condividere le conclusioni dell'elaborato peritale del Ctu secondo cui “il debito residuo del sig. Parte 2 nei confronti della Istituto di Credito ammonta ad € 62.014,56, che diventa € 67.020,62
conteggiando l'indennità di contenzioso e di ritardato pagamento e, ulteriormente, € 74.133,59 conteggiando gli interessi di mora contrattuali fino alla data di notifica cessione del credito da
Banca DO Spa a CP_1
Deve, pertanto, in relazione ai predetti rapporti bancari (finanziamento n. 20009538222425; finanziamento n. 20009538222424; linea di credito con carta n. 10070050493865) tenuto conto della rideterminazione degli importi della pretesa creditoria effettuati dal CTU, accertarsi la somma a debito di parte opponente ed a credito di parte opposta di euro 74.133,59 oltre interessi di mora contrattuali dalla data di notifica della cessione del credito a CP 1 sino all'effettivo soddisfo.
Alla luce delle esposte considerazioni, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 333/20 deve essere revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della pretesta debitoria rideterminata nella somma complessiva di euro 74.133,59 oltre interessi di mora contrattuali dalla data di notifica della cessione del credito a CP 1 sino all'effettivo soddisfo.
2.Sulle spese di lite.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza, con la precisazione che le medesime vengono liquidate secondo i parametri individuati con D.M.
55/14 tenuto conto del valore, con riferimento al decisum, della natura della controversia, dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con la precisazione che le spese di CTU vengono poste a carico di parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 333/20 emesso dal
Tribunale di Castrovillari in data 08.05.2020;
2. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 74.133,59 oltre interessi di mora contrattuali dalla data di notifica della cessione del credito a CP 1
sino all'effettivo soddisfo.
3. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in
Euro 7.052,00 per compenso professionale, rimborso spese forfettarie oltre accessori di legge.
4. Pone, definitivamente a carico dell'opponente le spese di ctu come da decreto di liquidazione del 31.03.2025.
Castrovillari, 02.11.25
Il Giudice
Dott.ssa RI Magaro'