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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 06/12/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai Signori Magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 263 del ruolo generale dell'anno 2025 di volontaria giurisdizione tra
, c.f.: nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
Ricorrente
e c.f: nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2
Resistente entrambi residenti in [...], ed ivi elettivamente domiciliati nella via
Cedrino n.28, presso lo studio dell'avv. M. Gabriella Cugudda che li rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi – materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come da ricorso del 2.07.2025 e confermate all'udienza del 4.11.2025, tenutasi a trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Tortolì il
18.05.1996, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 8, parte 2, S. A, anno 1996 (estratto di matrimonio prodotto), in regime di separazione dei beni.
Dall' unione è nato (il 9.04.1997), che attualmente vive con la madre pur Per_1 essendo economicamente autonomo.
In seguito a ricorso per separazione consensuale, all'udienza del 4.11.2025, gli stessi hanno chiesto che venisse pronunciata la separazione con l'accoglimento delle condizioni di seguito riportate:
- i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
- le parti si concedono reciproco assenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
- la casa coniugale sita in Tortolì (NU), Via Corrargius n.3, di proprietà dei genitori della sig.ra resterà nella disponibilità esclusiva della stessa;
CP_1
- il sig. si è trasferito già prima d'ora in altro immobile, dove ha fissato il proprio CP_2 domicilio, portando via con sé tutti gli effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà;
- il veicolo Mini Cooper Tg.FC448GD, già intestato alla sig.ra resterà CP_1 assegnato in godimento ed onere alla medesima;
- la moto Yamaha Tg.ES67762, attualmente intestata alla sig.ra resterà in CP_1 godimento ed onere del sig. ; CP_2
- i coniugi, a totale definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra gli stessi esistenti, convengono che il sig. versi alla sig.ra la complessiva somma CP_2 CP_1 di Euro 20.000,00 (diconsiventimila), di cui Euro 2.000,00 (diconsiduemila) in concomitanza con la firma del presente atto ed Euro 18.000,00 (diconsidiciottomila) in rate mensili dell'importo di Euro 500,00 (diconsicinquecento) ciascuna, a decorrere dal mese successivo e fino al saldo;
- le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro neppure per assegno di mantenimento, attesa l'indipendenza economica di entrambi.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta. Preso atto del parere favorevole espresso dal PM del 5.08.2025, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili.
Deve pertanto disporsi in conformità.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- pronuncia la separazione fra e come sopra CP_1 Controparte_2 identificati, i quali contraevano matrimonio in Tortolì il 18.05.1996, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 8, parte 2, S. A, anno 1996;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione così come sopra riportate;
- spese legali compensate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Presidente rel.est.
Dott. Nicola Caschili
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai Signori Magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 263 del ruolo generale dell'anno 2025 di volontaria giurisdizione tra
, c.f.: nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
Ricorrente
e c.f: nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._2
Resistente entrambi residenti in [...], ed ivi elettivamente domiciliati nella via
Cedrino n.28, presso lo studio dell'avv. M. Gabriella Cugudda che li rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi – materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come da ricorso del 2.07.2025 e confermate all'udienza del 4.11.2025, tenutasi a trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Tortolì il
18.05.1996, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 8, parte 2, S. A, anno 1996 (estratto di matrimonio prodotto), in regime di separazione dei beni.
Dall' unione è nato (il 9.04.1997), che attualmente vive con la madre pur Per_1 essendo economicamente autonomo.
In seguito a ricorso per separazione consensuale, all'udienza del 4.11.2025, gli stessi hanno chiesto che venisse pronunciata la separazione con l'accoglimento delle condizioni di seguito riportate:
- i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
- le parti si concedono reciproco assenso al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
- la casa coniugale sita in Tortolì (NU), Via Corrargius n.3, di proprietà dei genitori della sig.ra resterà nella disponibilità esclusiva della stessa;
CP_1
- il sig. si è trasferito già prima d'ora in altro immobile, dove ha fissato il proprio CP_2 domicilio, portando via con sé tutti gli effetti personali ed i beni di sua esclusiva proprietà;
- il veicolo Mini Cooper Tg.FC448GD, già intestato alla sig.ra resterà CP_1 assegnato in godimento ed onere alla medesima;
- la moto Yamaha Tg.ES67762, attualmente intestata alla sig.ra resterà in CP_1 godimento ed onere del sig. ; CP_2
- i coniugi, a totale definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra gli stessi esistenti, convengono che il sig. versi alla sig.ra la complessiva somma CP_2 CP_1 di Euro 20.000,00 (diconsiventimila), di cui Euro 2.000,00 (diconsiduemila) in concomitanza con la firma del presente atto ed Euro 18.000,00 (diconsidiciottomila) in rate mensili dell'importo di Euro 500,00 (diconsicinquecento) ciascuna, a decorrere dal mese successivo e fino al saldo;
- le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla da pretendere l'uno dall'altro neppure per assegno di mantenimento, attesa l'indipendenza economica di entrambi.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta. Preso atto del parere favorevole espresso dal PM del 5.08.2025, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili.
Deve pertanto disporsi in conformità.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- pronuncia la separazione fra e come sopra CP_1 Controparte_2 identificati, i quali contraevano matrimonio in Tortolì il 18.05.1996, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n. 8, parte 2, S. A, anno 1996;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione così come sopra riportate;
- spese legali compensate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Presidente rel.est.
Dott. Nicola Caschili