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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/10/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 21/10/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti MICELI WALTER Parte_1 C.F._1
C.F. ) C.F._2 C.F._3 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ) ed C.F._4 Controparte_1 C.F._5 elettiv esso l sito in archi, n. 4/A.
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore Controparte_2
p.c. dal Dott. VITO ALFONSO resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 11/03/2024 IRACE adiva questa A.G. chiedendo: Pt_1
“Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei mpo determinato oltre il termine di 36 mesi, posta da parte resistente, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del al risarcimento danno secondo i criteri forfettari indicati Controparte_2 nel ricorso. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Esponeva, in sintesi, di avere prestato servizio in virtù di incarichi di docenza a tempo determinato con le durate indicate in ricorso (pg. 2 ricorso); dato costante dei contratti era l'essere stati stipulati fino al termine dell'anno scolastico ovvero sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico.
1 I contratti in questione costituivano un chiaro abuso del tipo a tempo determinato, non potendo la Amministrazione fare fronte ad esigenze di tipo ordinario ed istituzionale attraverso il sistematico utilizzo delle supplenze, invece destinate a fronteggiare l'eccezionale; non contenendo i contratti specifica indicazione delle oggettive ragioni dell'apposizione del termine, ed erano pertanto parzialmente nulli (limitatamente alla sola clausola di apposizione del termine stesso) per violazione di legge, in particolare dell'art. 1 del d.lgs 368/01, attuativo della Direttiva Comunitaria n. 1999/70/CE del 18/3/99 relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato;
come tali rendendo dovuto il risarcimento del danno, derivante sia dalla mancata instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, sia dal diverso ed inferiore trattamento economico riconosciuto alla ricorrente, inferiore a quello riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato.
Diversamente opinando attesa la palese discrasia fra le norme interne e quelle comunitarie chiedeva il risarcimento del danno per mancata attuazione di direttiva comunitaria e per lesione della propria aspettativa ad una programmazione di vita, alla quale la stabilità lavorativa è evidentemente funzionale. Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo in via preliminare la prescrizione dei diritti maturati oltre il quinquennio a ritroso dalla domanda.
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Il ricorrente ha svolto supplenze (su organico di diritto in quanto stipulate sino al 31 agosto) per gli aa.ss. indicati in ricorso;
2020/2021;
2021/2022;
2022/2023;
2023/2024; dallo stato matricolare risulta che il rapporto in questione si è estinto anticipatamente in data 7-4-2024; ciò che tuttavia non esclude che il triennio precedente (aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023) si sia consumato con contratti per posti vacanti e disponibili (sino al termine dell'anno scolastico) e che, in ogni caso, anche la supplenza svolta nell'anno 2023/2024 sia stata svolta in ragione di un tipo contrattuale proprio del posto vacante e disponibile, anche se poi il termine del rapporto sia stato anticipato.
I contratti per cui è causa risultano stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 107/2015, il cui art. 1 co. 132 prevedeva che "a decorrere dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi".
Con la stipula di un quarto contratto su posto vacante e disponibile l'illecito si è venuto a perfezionare proprio in ragione del tipo contrattuale adottato (sino al 31 agosto 2024).
Al contempo l'art. 1 co. 95 e ss. legge n. 107/2015, al fine di evitare il verificarsi di nuove violazioni della direttiva n. 1999/70/CE nella settore della scuola ha previsto un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato e la regolare indizione, con cadenza
2 triennale, di concorsi nazionali su base regionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili.
L'art. 1 co. 132 è stato, tuttavia, abrogato dall'art. 4 bis D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni da legge n. 96/2018.
Già in precedenza l'art. 29 co. 2 d.lgs. n. 81/2015 aveva espressamente escluso i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze dall'applicazione dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato stabiliti dal medesimo decreto legislativo.
A fianco del nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico delineato dal d.lgs. n. 59/2017 (il cui art. 17 detta la disciplina transitoria per le immissioni in ruolo in attesa della completa attuazione del nuovo regime), è rimasta comunque in vigore la previsione della copertura delle cattedre effettivamente vacanti e disponibili mediante l'assegnazione di supplenze, ai sensi dell'art. 4 legge n. 124/1999,
In particolare la norma dispone che: "1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti. [..]
Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.
3 I regolamenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee (art. 4, co. 5° legge n. 124/1999) sono stati adottati con D.M. 25 maggio 2000 n. 201 per il personale docente e con D.M. 13 dicembre 2000 n. 430 per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.).
Detti regolamenti stabiliscono, tra l'altro, il termine finale da apporre a ciascuna tipologia di incarico (artt. 1, co 5° D.M. n. 201 e art. 1, co. 6° D.M. n. 430), individuandoli:
- nel 31 agosto, cioè alla fine dell'anno scolastico, per le supplenze "annuali", di cui all'art. 4, co. 1°, legge n. 124/1999;
- nel giorno annualmente indicato dal calendario scolastico come finale delle attività didattiche, per le supplenze "temporanee fino al termine delle attività didattiche", di cui all'art. 4, co. 2°;
- nell'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio per le supplenze temporanee determinate da "casi diversi", ai sensi dell'art. 4, co. 3°.
Dette disposizioni sono state sostanzialmente ribadite anche dall'art. 1 D.M. 13 giugno 2007 n. 131, dettato per adeguare le norme regolamentari alla nuova disciplina delle modalità di reclutamento ed in particolare alla trasformazione, operata dall'articolo 1 co. 605 legge n. 296/2006, delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.
Alla luce della normativa sopra richiamata i contratti a tempo determinato nella scuola sono riconducibili a tre tipologie:
- le supplenze di cui all'art. 4 co. 1° legge n. 124/1999, ovvero le supplenze annuali per la copertura di posti del c.d. "organico di diritto", la cui scadenza è fissata al termine dell'anno scolastico (ovvero al 31 agosto);
- le supplenze di cui all'art. 4 co. 2° legge n. 124/1999, ovvero le supplenze annuali per la copertura del c.d. "organico di fatto", con scadenza al 30 giugno, cioè, al termine dell'attività didattica;
- le supplenze di cui all'art. 4 co. 3° legge n. 124/1999, ovvero le supplenze temporanee, conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale temporaneamente assente avente diritto alla conservazione del posto o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono state disposte.
Ai fini di comprendere la differenza tra le supplenze di cui al 1° comma e quelle di cui al 2° comma del citato art. 4 occorre distinguere l'organico c.d. di diritto da quello c.d. di fatto.
L'organico di diritto è stabilito ogni anno tenendo conto delle classi che - sulla base delle iscrizioni pervenute nel mese di gennaio - si presume funzioneranno nell'anno scolastico successivo. In base alle iscrizioni è individuato l'organico di diritto e su di esso esegue i trasferimenti del personale di ruolo, dei soprannumerari e le eventuali immissione in ruolo.
Poiché detto organico è calcolato sulla base degli alunni iscritti e delle classi previste, si tratta di un organico previsionale.
Tra gennaio e luglio, e a volta anche a settembre, i numeri peraltro inevitabilmente cambiano, in modo più o meno significativo, perché gli studenti possono dover ripetere l'anno oppure spostarsi, per mille motivi, da una scuola all'altra, da una provincia all'altra.
Prima dell'inizio dell'anno scolastico viene così stabilito il c.d. organico di fatto, ovvero l'organico che, tenuto conto di queste ulteriori modifiche dell'organico di diritto, identifica l'organico effettivamente necessario per il funzionamento di tutte le classi.
4 I posti disponibili dell'organico di fatto - derivanti anche da assenze del personale di ruolo dovute a comandi, servizi presso altri enti, aspettative, ecc., nonché dalle richieste di part-time
– vengono coperti in via prioritaria con operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria (cioè con la mobilità annuale del personale di ruolo) e per i posti residuali con supplenze annuali fino alla fine delle attività didattiche.
Le supplenze fino al termine dell'anno scolastico, di cui all'art. 4 co. 1° legge n. 124/1999, sono destinate a coprire posti rimasti disponibili alla data del 31 dicembre – e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico – sull'organico di diritto e perciò definiti "vacanti".
Le supplenze fino al termine delle attività didattiche, di cui all'art. 4 co. 2° legge n. 124/1999, sono, invece, destinate a coprire posti disponibili alla data del 31 dicembre – e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico – sull'organico di fatto, perciò considerati "non vacanti", in quanto non rientranti nell'organico di diritto.
In realtà, anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 4 co. 2° legge n. 124/1999 il posto, se venutosi a creare a seguito di una variazione dell'organico di diritto e non a seguito di un'assenza annuale o pluriennale con diritto alla conservazione del posto, risulta privo di titolare e quindi potrebbe comunemente ritenersi "vacante", ma non è considerato tale dalla norma, essendo l'organico di fatto per sua natura mutevole e non stabile (essendo peraltro lo stesso organico di diritto indice di un fabbisogno soltanto tendenzialmente stabile di personale).
Nei termini sopra ricostruiti il sistema di reclutamento del personale scolastico risulta in sé compiuto, specifico e speciale, non soltanto rispetto alla disciplina generale relativa al contratto di lavoro a tempo determinato di cui al d. lgs. n. 368/2001, ma anche rispetto alle norme in materia di assunzione alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni contenute nel d. lgs. n. 165/2001.
La normativa regola i criteri di formazione degli organici (artt. 441 segg., 520 segg., 548, 581 e 582 t.u., 2 e 4 l. 124/99), i presupposti soggettivi (art. 402 segg., 420, 553, 554 e 584 t.u.) ed oggettivi (art. 377 segg. e 395-397 t.u.), il procedimento (artt. 400, 404, 414-416, 421 t.u.), le graduatorie (artt. 417, 423 t.u.), le forme di mobilità (artt. 460 segg. t.u. e 8 l. 124/99).
Un tale sistema di reclutamento non risulta espressamente abrogato da alcuna disposizione normativa posteriore;
al contrario il legislatore nazionale è più volte intervenuto sulla disciplina de qua anche in epoca successiva alla contrattualizzazione del rapporto di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed alla riforma della disciplina generale del contratto a tempo determinato introdotta dal d. lgs. n. 368/2001, così implicitamente confermando l'attuale vigenza della normativa speciale.
Secondo il noto principio lex posterior generalis non derogat priori specialis l'art. 4 legge n. 124/1999 non è stato, dunque, abrogato né dal d. lgs. n. 368/2001, né l'art. 36 d.lgs. n. 165/2001.
Inoltre poiché il sistema di reclutamento del personale scolastico risulta in sé compiuto, tale normativa non è suscettibile di completamento ad opera del citato d. lgs. n. 368/2001.
Tale principio può ritenersi ormai definitivamente acquisito alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione, secondo cui la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico non è stata abrogata dal d. lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70 co. 8° d. lgs. n. 165/ 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità (Cass. 7 novembre 2016, n. 22552, 22553, 22554, 22555, 22556, 22557, 22558 e successive conformi).
5 La Corte Costituzionale, chiamata a vagliare la legittimità costituzionale dell'art. 4 legge n. 124/1999, in relazione all'art. 117 Cost. ed alla clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, con ordinanza n. 207 del 2013, ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, al fine di verificare se detta clausola osti all'applicazione dell'art. 4 co, 1 e co, 11 legge n. 124/1999, che, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti "che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre", dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, "in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo" – disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno.
La C.G.U.E., con sentenza del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C- 63/13 e C-418/13, … ed altri, ha affermato che "la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato".
Con sentenza n. 187 del 2016 la Corte Costituzionale ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11 legge n. 124/1999, "nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
La Corte di Cassazione con sentenze 11 novembre 2016 n. da 22552 a 22557 e numerose successive, dopo avere ricostruito il quadro normativo e aver dato atto delle pronunce della Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C- 61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), della Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sezioni Unite 14 marzo 2016 n. 5072) ha affermato i seguenti principi di diritto:
A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
6 B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.
E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.
Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107 (e non è questo il caso) rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento
7 del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima" …"(quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)".
Risulta documentalmente provato, sulla base della documentazione in atti, e non è comunque contestato, che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze del convenuto, negli CP_2 anni oggetto del giudizio per una durata superiore a 36 mesi.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 124/99 già citato si tratta di contratti sempre sino al 31 agosto e, pertanto, su posto vacante e disponibile, ovvero sul c.d. "organico di diritto".
Quanto alle ricadute sanzionatorie dell'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi, deve ritenersi che il risarcimento del danno costituisca una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione.
Soccorrono al riguardo i principi dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 15 marzo 2016 n. 5072, secondo cui "nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8".
Tale approdo è conseguito alla ricerca "di una disciplina comunitariamente adeguata… in un ambito normativo omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato e non già in quella del risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo in cui sia stata ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), né in quella di licenziamento parimenti illegittimo in cui sia stata ordinata dal giudice la riassunzione ex art. 8 legge n. 604/66, e neppure in quella di licenziamento illegittimo in cui non possa essere ordinata la reintegrazione ma ci sia solo una compensazione economica (art. I legge n. 92 del 2012 e successivamente, per i contratti di lavoro a tutele crescenti, art. 3 d.lgs. n. 23 del 2015). …
La fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua, è invece quella del cit. art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 che prevede - per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato - che "il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della
8 legge 15 luglio 1966, n. 604" (in tal senso già Cass. 21 agosto 2013, n. 19371). La misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è proprio in questa agevolazione della prova da ritenersi in via di interpretazione sistematica orientata dalla necessità di conformità alla clausola 5 del più volte cit. accordo quadro: il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo. La trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n.13655) nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale;
essa quindi esaurisce l'esigenza di interpretazione adeguatrice. La quale si ferma qui e non si estende anche alla regola della conversione, pure prevista dall'art. 32, comma 5, cit., perché - si ripete - la mancata conversione è conseguenza di una norma legittima, che anzi rispecchia un'esigenza costituzionale, e che non consente di predicare un (inesistente) danno da mancata conversione".
Quanto ai concorsi indetti medio tempore dal Cp_1 per l'assunzione di docenti a tempo indeterminato (concorsi documentati in atti e comunque non contestati da parte ricorrente), la reiterazione dell'assunzione dei ricorrenti con contratti a termine per oltre 36 mesi, nonostante l'indizione dei concorsi richiamati dal Cp_1, rende evidente che detti concorsi non hanno costituito misura sufficiente a prevenire abusi.
Del resto, come già evidenziato, l'art. 1 co. 132 legge n. 107/2015 che, al fine di prevenire abusi, stabiliva che i contratti a tempo determinato del personale scolastico non potessero superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi, è stato abrogato dall'art. 4 bis D.L. n. 87/2018.
Alla luce di tali principi il Cp_1 deve essere condannato al risarcimento del danno nella misura prevista dell'art. 32 legge n. 183/2010 ed oggi dall'art. 28 d.lgs. n. 81/2015).
A seguito dell'abrogazione del richiamato art. 32, il riferimento deve essere infatti sostituito dall'omologa disposizione contenuta nell'art. 28 d. lgs. n. 81/2015, ai cui sensi "nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. n. 604 del 1966, art. 8".
Deve da ultimo rilevarsi che "l'illecito si consuma non in relazione ai singoli contratti a termine ma soltanto dal momento e per effetto della loro successione e pertanto il danno presunto dovrà essere liquidato una sola volta, nel limite minimo e massimo fissato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, considerando nella liquidazione dell'unica indennità il numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti sotto il profilo della gravità della violazione (cfr. in tali termini, Cass.
3.12.2018 n. 31175)" (Cass., 20 settembre 2021 n. 25406; Cass. 16 febbraio 2021 n. 4050, 4051 e 4052).
Nella specie deve rilevarsi:
- che la durata complessiva di contratti è stata di circa 42 mesi, compreso il triennio in cui legittimamente l'Amministrazione ha utilizzato la ricorrente come supplente;
- che dunque l'abuso non ha avuto un'estensione temporale significativa;
9 Appare pertanto equo quantificare l'indennità risarcitoria in misura pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo sulla base dell'ammontare del trattamento retributivo utilizzato per il calcolo del quantum.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_2 al pagamento al ricorrente di una somma pari a 2,5 mensilità Parte_1 dell'ultima retribuzione global cessori come in motivazion;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_2 liquida in € 1314,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
Foggia, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 21/10/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti MICELI WALTER Parte_1 C.F._1
C.F. ) C.F._2 C.F._3 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ) ed C.F._4 Controparte_1 C.F._5 elettiv esso l sito in archi, n. 4/A.
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore Controparte_2
p.c. dal Dott. VITO ALFONSO resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 11/03/2024 IRACE adiva questa A.G. chiedendo: Pt_1
“Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei mpo determinato oltre il termine di 36 mesi, posta da parte resistente, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del al risarcimento danno secondo i criteri forfettari indicati Controparte_2 nel ricorso. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Esponeva, in sintesi, di avere prestato servizio in virtù di incarichi di docenza a tempo determinato con le durate indicate in ricorso (pg. 2 ricorso); dato costante dei contratti era l'essere stati stipulati fino al termine dell'anno scolastico ovvero sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico.
1 I contratti in questione costituivano un chiaro abuso del tipo a tempo determinato, non potendo la Amministrazione fare fronte ad esigenze di tipo ordinario ed istituzionale attraverso il sistematico utilizzo delle supplenze, invece destinate a fronteggiare l'eccezionale; non contenendo i contratti specifica indicazione delle oggettive ragioni dell'apposizione del termine, ed erano pertanto parzialmente nulli (limitatamente alla sola clausola di apposizione del termine stesso) per violazione di legge, in particolare dell'art. 1 del d.lgs 368/01, attuativo della Direttiva Comunitaria n. 1999/70/CE del 18/3/99 relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato;
come tali rendendo dovuto il risarcimento del danno, derivante sia dalla mancata instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato, sia dal diverso ed inferiore trattamento economico riconosciuto alla ricorrente, inferiore a quello riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato.
Diversamente opinando attesa la palese discrasia fra le norme interne e quelle comunitarie chiedeva il risarcimento del danno per mancata attuazione di direttiva comunitaria e per lesione della propria aspettativa ad una programmazione di vita, alla quale la stabilità lavorativa è evidentemente funzionale. Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo in via preliminare la prescrizione dei diritti maturati oltre il quinquennio a ritroso dalla domanda.
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Il ricorrente ha svolto supplenze (su organico di diritto in quanto stipulate sino al 31 agosto) per gli aa.ss. indicati in ricorso;
2020/2021;
2021/2022;
2022/2023;
2023/2024; dallo stato matricolare risulta che il rapporto in questione si è estinto anticipatamente in data 7-4-2024; ciò che tuttavia non esclude che il triennio precedente (aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023) si sia consumato con contratti per posti vacanti e disponibili (sino al termine dell'anno scolastico) e che, in ogni caso, anche la supplenza svolta nell'anno 2023/2024 sia stata svolta in ragione di un tipo contrattuale proprio del posto vacante e disponibile, anche se poi il termine del rapporto sia stato anticipato.
I contratti per cui è causa risultano stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 107/2015, il cui art. 1 co. 132 prevedeva che "a decorrere dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi".
Con la stipula di un quarto contratto su posto vacante e disponibile l'illecito si è venuto a perfezionare proprio in ragione del tipo contrattuale adottato (sino al 31 agosto 2024).
Al contempo l'art. 1 co. 95 e ss. legge n. 107/2015, al fine di evitare il verificarsi di nuove violazioni della direttiva n. 1999/70/CE nella settore della scuola ha previsto un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato e la regolare indizione, con cadenza
2 triennale, di concorsi nazionali su base regionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili.
L'art. 1 co. 132 è stato, tuttavia, abrogato dall'art. 4 bis D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni da legge n. 96/2018.
Già in precedenza l'art. 29 co. 2 d.lgs. n. 81/2015 aveva espressamente escluso i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze dall'applicazione dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato stabiliti dal medesimo decreto legislativo.
A fianco del nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico delineato dal d.lgs. n. 59/2017 (il cui art. 17 detta la disciplina transitoria per le immissioni in ruolo in attesa della completa attuazione del nuovo regime), è rimasta comunque in vigore la previsione della copertura delle cattedre effettivamente vacanti e disponibili mediante l'assegnazione di supplenze, ai sensi dell'art. 4 legge n. 124/1999,
In particolare la norma dispone che: "1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti. [..]
Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.
3 I regolamenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee (art. 4, co. 5° legge n. 124/1999) sono stati adottati con D.M. 25 maggio 2000 n. 201 per il personale docente e con D.M. 13 dicembre 2000 n. 430 per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.).
Detti regolamenti stabiliscono, tra l'altro, il termine finale da apporre a ciascuna tipologia di incarico (artt. 1, co 5° D.M. n. 201 e art. 1, co. 6° D.M. n. 430), individuandoli:
- nel 31 agosto, cioè alla fine dell'anno scolastico, per le supplenze "annuali", di cui all'art. 4, co. 1°, legge n. 124/1999;
- nel giorno annualmente indicato dal calendario scolastico come finale delle attività didattiche, per le supplenze "temporanee fino al termine delle attività didattiche", di cui all'art. 4, co. 2°;
- nell'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio per le supplenze temporanee determinate da "casi diversi", ai sensi dell'art. 4, co. 3°.
Dette disposizioni sono state sostanzialmente ribadite anche dall'art. 1 D.M. 13 giugno 2007 n. 131, dettato per adeguare le norme regolamentari alla nuova disciplina delle modalità di reclutamento ed in particolare alla trasformazione, operata dall'articolo 1 co. 605 legge n. 296/2006, delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.
Alla luce della normativa sopra richiamata i contratti a tempo determinato nella scuola sono riconducibili a tre tipologie:
- le supplenze di cui all'art. 4 co. 1° legge n. 124/1999, ovvero le supplenze annuali per la copertura di posti del c.d. "organico di diritto", la cui scadenza è fissata al termine dell'anno scolastico (ovvero al 31 agosto);
- le supplenze di cui all'art. 4 co. 2° legge n. 124/1999, ovvero le supplenze annuali per la copertura del c.d. "organico di fatto", con scadenza al 30 giugno, cioè, al termine dell'attività didattica;
- le supplenze di cui all'art. 4 co. 3° legge n. 124/1999, ovvero le supplenze temporanee, conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale temporaneamente assente avente diritto alla conservazione del posto o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono state disposte.
Ai fini di comprendere la differenza tra le supplenze di cui al 1° comma e quelle di cui al 2° comma del citato art. 4 occorre distinguere l'organico c.d. di diritto da quello c.d. di fatto.
L'organico di diritto è stabilito ogni anno tenendo conto delle classi che - sulla base delle iscrizioni pervenute nel mese di gennaio - si presume funzioneranno nell'anno scolastico successivo. In base alle iscrizioni è individuato l'organico di diritto e su di esso esegue i trasferimenti del personale di ruolo, dei soprannumerari e le eventuali immissione in ruolo.
Poiché detto organico è calcolato sulla base degli alunni iscritti e delle classi previste, si tratta di un organico previsionale.
Tra gennaio e luglio, e a volta anche a settembre, i numeri peraltro inevitabilmente cambiano, in modo più o meno significativo, perché gli studenti possono dover ripetere l'anno oppure spostarsi, per mille motivi, da una scuola all'altra, da una provincia all'altra.
Prima dell'inizio dell'anno scolastico viene così stabilito il c.d. organico di fatto, ovvero l'organico che, tenuto conto di queste ulteriori modifiche dell'organico di diritto, identifica l'organico effettivamente necessario per il funzionamento di tutte le classi.
4 I posti disponibili dell'organico di fatto - derivanti anche da assenze del personale di ruolo dovute a comandi, servizi presso altri enti, aspettative, ecc., nonché dalle richieste di part-time
– vengono coperti in via prioritaria con operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria (cioè con la mobilità annuale del personale di ruolo) e per i posti residuali con supplenze annuali fino alla fine delle attività didattiche.
Le supplenze fino al termine dell'anno scolastico, di cui all'art. 4 co. 1° legge n. 124/1999, sono destinate a coprire posti rimasti disponibili alla data del 31 dicembre – e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico – sull'organico di diritto e perciò definiti "vacanti".
Le supplenze fino al termine delle attività didattiche, di cui all'art. 4 co. 2° legge n. 124/1999, sono, invece, destinate a coprire posti disponibili alla data del 31 dicembre – e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico – sull'organico di fatto, perciò considerati "non vacanti", in quanto non rientranti nell'organico di diritto.
In realtà, anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 4 co. 2° legge n. 124/1999 il posto, se venutosi a creare a seguito di una variazione dell'organico di diritto e non a seguito di un'assenza annuale o pluriennale con diritto alla conservazione del posto, risulta privo di titolare e quindi potrebbe comunemente ritenersi "vacante", ma non è considerato tale dalla norma, essendo l'organico di fatto per sua natura mutevole e non stabile (essendo peraltro lo stesso organico di diritto indice di un fabbisogno soltanto tendenzialmente stabile di personale).
Nei termini sopra ricostruiti il sistema di reclutamento del personale scolastico risulta in sé compiuto, specifico e speciale, non soltanto rispetto alla disciplina generale relativa al contratto di lavoro a tempo determinato di cui al d. lgs. n. 368/2001, ma anche rispetto alle norme in materia di assunzione alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni contenute nel d. lgs. n. 165/2001.
La normativa regola i criteri di formazione degli organici (artt. 441 segg., 520 segg., 548, 581 e 582 t.u., 2 e 4 l. 124/99), i presupposti soggettivi (art. 402 segg., 420, 553, 554 e 584 t.u.) ed oggettivi (art. 377 segg. e 395-397 t.u.), il procedimento (artt. 400, 404, 414-416, 421 t.u.), le graduatorie (artt. 417, 423 t.u.), le forme di mobilità (artt. 460 segg. t.u. e 8 l. 124/99).
Un tale sistema di reclutamento non risulta espressamente abrogato da alcuna disposizione normativa posteriore;
al contrario il legislatore nazionale è più volte intervenuto sulla disciplina de qua anche in epoca successiva alla contrattualizzazione del rapporto di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed alla riforma della disciplina generale del contratto a tempo determinato introdotta dal d. lgs. n. 368/2001, così implicitamente confermando l'attuale vigenza della normativa speciale.
Secondo il noto principio lex posterior generalis non derogat priori specialis l'art. 4 legge n. 124/1999 non è stato, dunque, abrogato né dal d. lgs. n. 368/2001, né l'art. 36 d.lgs. n. 165/2001.
Inoltre poiché il sistema di reclutamento del personale scolastico risulta in sé compiuto, tale normativa non è suscettibile di completamento ad opera del citato d. lgs. n. 368/2001.
Tale principio può ritenersi ormai definitivamente acquisito alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione, secondo cui la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico non è stata abrogata dal d. lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70 co. 8° d. lgs. n. 165/ 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità (Cass. 7 novembre 2016, n. 22552, 22553, 22554, 22555, 22556, 22557, 22558 e successive conformi).
5 La Corte Costituzionale, chiamata a vagliare la legittimità costituzionale dell'art. 4 legge n. 124/1999, in relazione all'art. 117 Cost. ed alla clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, con ordinanza n. 207 del 2013, ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, al fine di verificare se detta clausola osti all'applicazione dell'art. 4 co, 1 e co, 11 legge n. 124/1999, che, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti "che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre", dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, "in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo" – disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno.
La C.G.U.E., con sentenza del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C- 63/13 e C-418/13, … ed altri, ha affermato che "la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato".
Con sentenza n. 187 del 2016 la Corte Costituzionale ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11 legge n. 124/1999, "nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
La Corte di Cassazione con sentenze 11 novembre 2016 n. da 22552 a 22557 e numerose successive, dopo avere ricostruito il quadro normativo e aver dato atto delle pronunce della Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C- 61/13; C-62/13; C-63/13; C-418/13), della Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20.7.2016) e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sezioni Unite 14 marzo 2016 n. 5072) ha affermato i seguenti principi di diritto:
A. "La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
6 B. "Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi".
C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.
E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali.
Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107 (e non è questo il caso) rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016, che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento
7 del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima" …"(quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)".
Risulta documentalmente provato, sulla base della documentazione in atti, e non è comunque contestato, che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze del convenuto, negli CP_2 anni oggetto del giudizio per una durata superiore a 36 mesi.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 124/99 già citato si tratta di contratti sempre sino al 31 agosto e, pertanto, su posto vacante e disponibile, ovvero sul c.d. "organico di diritto".
Quanto alle ricadute sanzionatorie dell'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi, deve ritenersi che il risarcimento del danno costituisca una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione.
Soccorrono al riguardo i principi dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 15 marzo 2016 n. 5072, secondo cui "nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8".
Tale approdo è conseguito alla ricerca "di una disciplina comunitariamente adeguata… in un ambito normativo omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato e non già in quella del risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo in cui sia stata ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), né in quella di licenziamento parimenti illegittimo in cui sia stata ordinata dal giudice la riassunzione ex art. 8 legge n. 604/66, e neppure in quella di licenziamento illegittimo in cui non possa essere ordinata la reintegrazione ma ci sia solo una compensazione economica (art. I legge n. 92 del 2012 e successivamente, per i contratti di lavoro a tutele crescenti, art. 3 d.lgs. n. 23 del 2015). …
La fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua, è invece quella del cit. art. 32, comma 5, legge n. 183/2010 che prevede - per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato - che "il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della
8 legge 15 luglio 1966, n. 604" (in tal senso già Cass. 21 agosto 2013, n. 19371). La misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è proprio in questa agevolazione della prova da ritenersi in via di interpretazione sistematica orientata dalla necessità di conformità alla clausola 5 del più volte cit. accordo quadro: il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo. La trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n.13655) nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale;
essa quindi esaurisce l'esigenza di interpretazione adeguatrice. La quale si ferma qui e non si estende anche alla regola della conversione, pure prevista dall'art. 32, comma 5, cit., perché - si ripete - la mancata conversione è conseguenza di una norma legittima, che anzi rispecchia un'esigenza costituzionale, e che non consente di predicare un (inesistente) danno da mancata conversione".
Quanto ai concorsi indetti medio tempore dal Cp_1 per l'assunzione di docenti a tempo indeterminato (concorsi documentati in atti e comunque non contestati da parte ricorrente), la reiterazione dell'assunzione dei ricorrenti con contratti a termine per oltre 36 mesi, nonostante l'indizione dei concorsi richiamati dal Cp_1, rende evidente che detti concorsi non hanno costituito misura sufficiente a prevenire abusi.
Del resto, come già evidenziato, l'art. 1 co. 132 legge n. 107/2015 che, al fine di prevenire abusi, stabiliva che i contratti a tempo determinato del personale scolastico non potessero superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi, è stato abrogato dall'art. 4 bis D.L. n. 87/2018.
Alla luce di tali principi il Cp_1 deve essere condannato al risarcimento del danno nella misura prevista dell'art. 32 legge n. 183/2010 ed oggi dall'art. 28 d.lgs. n. 81/2015).
A seguito dell'abrogazione del richiamato art. 32, il riferimento deve essere infatti sostituito dall'omologa disposizione contenuta nell'art. 28 d. lgs. n. 81/2015, ai cui sensi "nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. n. 604 del 1966, art. 8".
Deve da ultimo rilevarsi che "l'illecito si consuma non in relazione ai singoli contratti a termine ma soltanto dal momento e per effetto della loro successione e pertanto il danno presunto dovrà essere liquidato una sola volta, nel limite minimo e massimo fissato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, considerando nella liquidazione dell'unica indennità il numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti sotto il profilo della gravità della violazione (cfr. in tali termini, Cass.
3.12.2018 n. 31175)" (Cass., 20 settembre 2021 n. 25406; Cass. 16 febbraio 2021 n. 4050, 4051 e 4052).
Nella specie deve rilevarsi:
- che la durata complessiva di contratti è stata di circa 42 mesi, compreso il triennio in cui legittimamente l'Amministrazione ha utilizzato la ricorrente come supplente;
- che dunque l'abuso non ha avuto un'estensione temporale significativa;
9 Appare pertanto equo quantificare l'indennità risarcitoria in misura pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo sulla base dell'ammontare del trattamento retributivo utilizzato per il calcolo del quantum.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_2 al pagamento al ricorrente di una somma pari a 2,5 mensilità Parte_1 dell'ultima retribuzione global cessori come in motivazion;
- condanna il al pagamento delle spese di lite che Controparte_2 liquida in € 1314,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
con attribuzione.
Foggia, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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