Art. 3.
Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1953 alle ferrovie in regime di concessione alla industria privata possono essere accordati concorsi dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410 , relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1953 alle ferrovie in regime di concessione alla industria privata possono essere accordati concorsi dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410 , relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.