Articolo 6 della Legge 3 novembre 1963, n. 1543
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 dicembre 1963
Art. 6.

I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed il personale delle corrispondenti categorie del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato conseguono il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile.
La pensione e' liquidata sulla base dell'importo complessivo dell'ultimo stipendio o paga e delle indennita' pensionabili godute.
Essa e' ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44 per cento della base pensionabile come sopra determinata.
Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non piu' di dieci anni successivamente compiuti, la pensione sara' aumentata del 3,60 per cento.
Nei riguardi dei carabinieri e finanzieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 , modificati dall' articolo 3 della legge 11 luglio 1956, numero 734 .
Entrata in vigore il 15 dicembre 1963
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