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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 285/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente e Relatore
CAVA GI, Giudice
COZZOLINO GI RA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4186/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_4 Regione Calabria Commissario Straordinario Gest. Serv. Sibar - 98060600784
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005596114000 SA FF NE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005596114000 SPESE PROCESS 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005596114000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005596114000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005596114000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005596114000 CONTR CONSORT 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005596114000 CONTR CONSORT 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005596114000 CONTR CONSORT 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005596114000 CONTR CONSORT 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005596114000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata.
Va premessa la rituale notifica (v. memoria di costituzione ADER, pagg. 4-6) di tutti i titoli sottesi il cui credito pertanto, non risultando impugnazioni, è divenuto irretrattabile.
Con la precisazione che non risultano giudicati preclusivi in favore dell'opponente ma l'unico giudicato qui rilevante è quello della sentenza 4358/ 2019 richiamata dall'ente di riscossione.
Va poi aggiunto che non vi sono stati annullamenti ex officio né è intervenuta prescrizione successiva alle notifiche, tenuto conto degli attti interruttivi depositati.
Da ciò il rigetto dell'opposizione.
Spese secondo soccombenza.
Non si ravvisano gli elementi per la condanna ex art.96 cpc non risultandone dimostrato il profilo soggettivo
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore degli enti convenuti costituiti delle spese di lite, liquidate per ciascuno di essi in €800,00 oltre accessori, con attribuzione ove richiesta.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente e Relatore
CAVA GI, Giudice
COZZOLINO GI RA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4186/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_4 Regione Calabria Commissario Straordinario Gest. Serv. Sibar - 98060600784
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005596114000 SA FF NE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005596114000 SPESE PROCESS 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005596114000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005596114000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005596114000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005596114000 CONTR CONSORT 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005596114000 CONTR CONSORT 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005596114000 CONTR CONSORT 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005596114000 CONTR CONSORT 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005596114000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata.
Va premessa la rituale notifica (v. memoria di costituzione ADER, pagg. 4-6) di tutti i titoli sottesi il cui credito pertanto, non risultando impugnazioni, è divenuto irretrattabile.
Con la precisazione che non risultano giudicati preclusivi in favore dell'opponente ma l'unico giudicato qui rilevante è quello della sentenza 4358/ 2019 richiamata dall'ente di riscossione.
Va poi aggiunto che non vi sono stati annullamenti ex officio né è intervenuta prescrizione successiva alle notifiche, tenuto conto degli attti interruttivi depositati.
Da ciò il rigetto dell'opposizione.
Spese secondo soccombenza.
Non si ravvisano gli elementi per la condanna ex art.96 cpc non risultandone dimostrato il profilo soggettivo
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore degli enti convenuti costituiti delle spese di lite, liquidate per ciascuno di essi in €800,00 oltre accessori, con attribuzione ove richiesta.