Versione
10 luglio 2010
10 luglio 2010
Art. 49. (Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca) 1. All' articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo la parola: «pellicce» sono inserite le seguenti: «e disposizioni sanzionatone sul commercio dei prodotti derivati dalla foca»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro»; c) al comma 3, dopo la parola: «condanna» sono inserite le seguenti: «, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale » e le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2-bis»; d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.
3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorita' amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti».
Note all'art. 49.
- Si riporta il testo dell' art. 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate9, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca). - 1. E' vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (Felis silvestrin) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonche' commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'art. 3 del regolamento (CE) n.1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale , o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis.
3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.
3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorita' amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.».
a) nella rubrica, dopo la parola: «pellicce» sono inserite le seguenti: «e disposizioni sanzionatone sul commercio dei prodotti derivati dalla foca»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro»; c) al comma 3, dopo la parola: «condanna» sono inserite le seguenti: «, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale » e le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2-bis»; d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.
3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorita' amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti».
Note all'art. 49.
- Si riporta il testo dell' art. 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate9, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca). - 1. E' vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (Felis silvestrin) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonche' commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'art. 3 del regolamento (CE) n.1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale , o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis.
3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.
3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorita' amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.».
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/06/2016, n. 2446Provvedimento: N. 02261/2015 REG.RIC. N. 02446/2016REG.PROV.COLL. N. 02261/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2261 del 2015, proposto da: Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro ES Pharma GmbH, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Luigi Ferrari e dall'Avvocato Maria Francesca Corradi, con domicilio …Leggi di più...
- regime di libero mercato·
- cross contamination·
- art. 40 della l. n. 96 del 2010·
- valutazione dell'AIFA·
- produzione di emoderivati·
- requisiti per l'autorizzazione·
- principio di proporzionalità·
- art. 15 della l. n. 219 del 2005·
- D.M. 12 aprile 2012·
- principio di ordine pubblico·
- commercializzazione del sangue·
- autorizzazione alla stipula di convenzioni·
- tutela della salute pubblica·
- gratuità delle donazioni·
- normativa nazionale ed europea