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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
MENGONI ENRICO, Relatore
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 229/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 3443 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da rispettivi atti
Resistente/Appellato: come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha chiesto a questa Corte di giustizia tributaria di annullare la risposta offerta dall'Agenzia delle entrate di Lucca, con data febbraio 2025, alla istanza di ruralità richiesta con pratica docfa del 2014, presentata dal ricorrente in qualità di conduttore ed affittuario di un immobile.
Premessi i menzionati riferimenti temporali, si contesta la mancata applicazione della l. 7 agosto 1990, n.
241, a mente del cui art. 2 i procedimenti amministrativi si dovrebbero concludere nel termine di 30 giorni, mentre quello in esame avrebbe richiesto ben 11 anni, così maturando un silenzio illegittimo;
nel caso di variazione dello stato dell'immobile con proposta della categoria, della classe e della rendita da parte del dichiarante, inoltre, la procedura sarebbe connotata da silenzio-assenso, e la rendita proposta diverrebbe definitiva ove l'ufficio tecnico erariale non provveda ad accertamenti entro 12 mesi dalla presentazione della dichiarazione. In subordine, si chiede che il ricorso sia riunito ad altro, avverso un avviso di accertamento emesso dal Comune di San Romano di Garfagnana, iscritto al n. 158/2025 dal proprietario dell'immobile,
Nominativo_1.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie, allegando documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Come sostenuto dall'Agenzia resistente, ed ampiamente documentato, il contribuente aveva presentato una pratica docfa, con protocollo n. LU0004150 del 17/01/2014 e causale “variazione della destinazione da laboratorio rurale a civile abitazione proponendo la categoria A/3 classe 5 consistenza 5,0 vani, rendita euro
249,19”.
L'Ufficio, in fase di verifica del classamento, riteneva opportuno rettificare la consistenza rideterminando il classamento nella categoria A/3 classe 5 consistenza 5,5 vani, rendita euro 274,11. Variazione di classamento protocollo n. LU0103876 del 29/10/2014.
In tale frangente, l'Ufficio aveva riscontrato l'assenza dei presupposti di legittimità necessari per inserire in banca dati l'annotazione della richiesta di ruralità, in quanto il contribuente aveva trasmesso un tipo di documento non idoneo alla trattazione della pratica. Come si legge nelle controdeduzioni – senza contestazione da parte del ricorrente - all'epoca della presentazione del docfa in oggetto la relativa procedura prevedeva due tipologie di documento per le denunce di variazione inerenti i fabbricati rurali: 1) Dichiarazione di fabbricato rurale ex DM 26/07/2012; 2) Dichiarazione di fabbricato rurale ex art. 13, comma 14, del DL
201/2011. La pratica Docfa di cui al protocollo LU0004150 del 17/01/2014, invece, era stata erroneamente redatta con l'indicazione “Dichiarazione di variazione presentata ai sensi dell'art. 20 del RDL 13 aprile 1939,
n. 652”.
Ebbene, proprio il mancato rispetto di questi requisiti formali nella presentazione della domanda - si ribadisce, sostenuto dall'Agenzia e non contestato dal ricorrente – ha dunque, ed evidentemente, impedito che originasse una corretta procedura amministrativa, e dunque che decorresse un qualsivoglia termine destinato
- in assenza di risposta - ad esser qualificato come silenzio-assenso o silenzio-inadempimento.
Non solo. Come ancora sostenuto e documentato dalla Agenzia resistente, dalla visura storica prodotta emerge che, sempre a seguito della presentazione della pratica docfa del gennaio 2014, e nei 12 mesi successivi, l'Ufficio aveva comunque compiuto un'attività istruttoria, compendiata nella emissione dell'atto di accertamento di cui al protocollo n. LU0103876 del 29/10/2014, pacificamente non opposto dal contribuente e, quindi,
“consolidato, nella parte in cui, in assenza di presupposti di legittimità, non ha ritenuto di riconoscere il requisito della ruralità”. Ebbene, nonostante in sede di udienza la difesa abbia dichiarato che il contribuente non avrebbe mai ricevuto tale atto di accertamento (della cui relativa comunicazione, in effetti, non vi è traccia nel fascicolo), la visura appena richiamata – estranea, nel contenuto, ad ogni contestazione - evidenzia che questo era stato comunque di certo emesso dall'Agenzia, nei termini di legge, non potendosi ravvisare, pertanto, alcuna colpevole inerzia da parte dello stesso Ufficio. Di tale intervento, peraltro, il Ricorrente_1 ben avrebbe potuto avere agevole conoscenza, sol che avesse provveduto a richiedere una visura aggiornata dell'immobile o avesse interessato la stessa Agenzia, invero investita soltanto nel febbraio 2025 (dunque, dopo oltre un decennio) di una nuova ed analoga richiesta, infine conclusasi con esito favorevole.
In particolare, è stato evidenziato che “in data 28/2/2025 con protocollo LU0021944, il ricorrente presenta istanza di richiesta di ruralità per l'immobile di cui trattasi. L'Ufficio con protocollo LU0030712 del 12/03/2025 preso atto della mancanza della “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa per l'aggiornamento delle scritture catastali – fabbricati rurali a destinazione abitativa (Allegato B al Decreto ministeriale 26 luglio 2012), non accoglie l'istanza in oggetto nei termini proposti, scaricandola ed archiviandola. In data 14/3/2025 con protocollo LU0030238 il ricorrente presenta ulteriore istanza di richiesta di ruralità. L'Ufficio con protocollo
LU0034847 del 19/03/2025 rilevando un'incongruenza tra la u.i.u. indicata nella “Richiesta di iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità” (Allegato 1 alla circolare 7 agosto 2012) fg. 19 mapp. 832 e quella indicata nella “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” (Allegato al Decreto ministeriale 26 luglio 2012), fg. 19 mapp. 828, non accoglie l'istanza in oggetto nei termini proposti, scaricandola ed archiviandola. In data 21/3/2025 con protocollo LU0034578 il ricorrente presenta una nuova istanza di richiesta di ruralità. Stavolta, l'Ufficio, verificata la correttezza procedurale e la documentazione in essa contenuta, con protocollo LU0036059 del 26/03/2025 procede all'inserimento in banca dati dell'annotazione nei termini che seguono “dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità ex art. 2, comma 6,
DM 26/07/2012”.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, non ravvisandosi estremi per l'annullamento dell'atto impugnato.
Il particolare carattere della vicenda, nei tratti sopra riportati ed infine favorevoli al contribuente, legittima peraltro la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso con compensazione delle spese tra le parti-
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
MENGONI ENRICO, Relatore
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 229/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 3443 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da rispettivi atti
Resistente/Appellato: come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha chiesto a questa Corte di giustizia tributaria di annullare la risposta offerta dall'Agenzia delle entrate di Lucca, con data febbraio 2025, alla istanza di ruralità richiesta con pratica docfa del 2014, presentata dal ricorrente in qualità di conduttore ed affittuario di un immobile.
Premessi i menzionati riferimenti temporali, si contesta la mancata applicazione della l. 7 agosto 1990, n.
241, a mente del cui art. 2 i procedimenti amministrativi si dovrebbero concludere nel termine di 30 giorni, mentre quello in esame avrebbe richiesto ben 11 anni, così maturando un silenzio illegittimo;
nel caso di variazione dello stato dell'immobile con proposta della categoria, della classe e della rendita da parte del dichiarante, inoltre, la procedura sarebbe connotata da silenzio-assenso, e la rendita proposta diverrebbe definitiva ove l'ufficio tecnico erariale non provveda ad accertamenti entro 12 mesi dalla presentazione della dichiarazione. In subordine, si chiede che il ricorso sia riunito ad altro, avverso un avviso di accertamento emesso dal Comune di San Romano di Garfagnana, iscritto al n. 158/2025 dal proprietario dell'immobile,
Nominativo_1.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie, allegando documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Come sostenuto dall'Agenzia resistente, ed ampiamente documentato, il contribuente aveva presentato una pratica docfa, con protocollo n. LU0004150 del 17/01/2014 e causale “variazione della destinazione da laboratorio rurale a civile abitazione proponendo la categoria A/3 classe 5 consistenza 5,0 vani, rendita euro
249,19”.
L'Ufficio, in fase di verifica del classamento, riteneva opportuno rettificare la consistenza rideterminando il classamento nella categoria A/3 classe 5 consistenza 5,5 vani, rendita euro 274,11. Variazione di classamento protocollo n. LU0103876 del 29/10/2014.
In tale frangente, l'Ufficio aveva riscontrato l'assenza dei presupposti di legittimità necessari per inserire in banca dati l'annotazione della richiesta di ruralità, in quanto il contribuente aveva trasmesso un tipo di documento non idoneo alla trattazione della pratica. Come si legge nelle controdeduzioni – senza contestazione da parte del ricorrente - all'epoca della presentazione del docfa in oggetto la relativa procedura prevedeva due tipologie di documento per le denunce di variazione inerenti i fabbricati rurali: 1) Dichiarazione di fabbricato rurale ex DM 26/07/2012; 2) Dichiarazione di fabbricato rurale ex art. 13, comma 14, del DL
201/2011. La pratica Docfa di cui al protocollo LU0004150 del 17/01/2014, invece, era stata erroneamente redatta con l'indicazione “Dichiarazione di variazione presentata ai sensi dell'art. 20 del RDL 13 aprile 1939,
n. 652”.
Ebbene, proprio il mancato rispetto di questi requisiti formali nella presentazione della domanda - si ribadisce, sostenuto dall'Agenzia e non contestato dal ricorrente – ha dunque, ed evidentemente, impedito che originasse una corretta procedura amministrativa, e dunque che decorresse un qualsivoglia termine destinato
- in assenza di risposta - ad esser qualificato come silenzio-assenso o silenzio-inadempimento.
Non solo. Come ancora sostenuto e documentato dalla Agenzia resistente, dalla visura storica prodotta emerge che, sempre a seguito della presentazione della pratica docfa del gennaio 2014, e nei 12 mesi successivi, l'Ufficio aveva comunque compiuto un'attività istruttoria, compendiata nella emissione dell'atto di accertamento di cui al protocollo n. LU0103876 del 29/10/2014, pacificamente non opposto dal contribuente e, quindi,
“consolidato, nella parte in cui, in assenza di presupposti di legittimità, non ha ritenuto di riconoscere il requisito della ruralità”. Ebbene, nonostante in sede di udienza la difesa abbia dichiarato che il contribuente non avrebbe mai ricevuto tale atto di accertamento (della cui relativa comunicazione, in effetti, non vi è traccia nel fascicolo), la visura appena richiamata – estranea, nel contenuto, ad ogni contestazione - evidenzia che questo era stato comunque di certo emesso dall'Agenzia, nei termini di legge, non potendosi ravvisare, pertanto, alcuna colpevole inerzia da parte dello stesso Ufficio. Di tale intervento, peraltro, il Ricorrente_1 ben avrebbe potuto avere agevole conoscenza, sol che avesse provveduto a richiedere una visura aggiornata dell'immobile o avesse interessato la stessa Agenzia, invero investita soltanto nel febbraio 2025 (dunque, dopo oltre un decennio) di una nuova ed analoga richiesta, infine conclusasi con esito favorevole.
In particolare, è stato evidenziato che “in data 28/2/2025 con protocollo LU0021944, il ricorrente presenta istanza di richiesta di ruralità per l'immobile di cui trattasi. L'Ufficio con protocollo LU0030712 del 12/03/2025 preso atto della mancanza della “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa per l'aggiornamento delle scritture catastali – fabbricati rurali a destinazione abitativa (Allegato B al Decreto ministeriale 26 luglio 2012), non accoglie l'istanza in oggetto nei termini proposti, scaricandola ed archiviandola. In data 14/3/2025 con protocollo LU0030238 il ricorrente presenta ulteriore istanza di richiesta di ruralità. L'Ufficio con protocollo
LU0034847 del 19/03/2025 rilevando un'incongruenza tra la u.i.u. indicata nella “Richiesta di iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità” (Allegato 1 alla circolare 7 agosto 2012) fg. 19 mapp. 832 e quella indicata nella “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” (Allegato al Decreto ministeriale 26 luglio 2012), fg. 19 mapp. 828, non accoglie l'istanza in oggetto nei termini proposti, scaricandola ed archiviandola. In data 21/3/2025 con protocollo LU0034578 il ricorrente presenta una nuova istanza di richiesta di ruralità. Stavolta, l'Ufficio, verificata la correttezza procedurale e la documentazione in essa contenuta, con protocollo LU0036059 del 26/03/2025 procede all'inserimento in banca dati dell'annotazione nei termini che seguono “dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità ex art. 2, comma 6,
DM 26/07/2012”.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, non ravvisandosi estremi per l'annullamento dell'atto impugnato.
Il particolare carattere della vicenda, nei tratti sopra riportati ed infine favorevoli al contribuente, legittima peraltro la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso con compensazione delle spese tra le parti-