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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 540/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PALUMBO MASSIMO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5073/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84132 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250006217670070727676 TRIBUTI 2022
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Proc. N. 5073/2025
Con ricorso iscritto al Sigit il 5.11.2025 Ricorrente_1 conveniva in giudizio il comune di Salerno e Gamma tributi e Municipia impugnando l'intimazione n. 20250006217670070727676 dell'importo di euro 309,33, relativa a spese legali liquidate nella sentenza della CTR Campania n. 4373/2022 resa il 25.5.2022, assumendo che era incerta sia la legittimazione sostanziale della parte resistente, in quanto non indicata nel dispositivo della richiamata sentenza, che l'entità del credito stesso, che il provvedimento richiamato fissava in euro 250,00.
Peraltro, il titolo era stato formato a favore sia del Comune che della Soget, con la conseguenza che ad oggi il Comune stesso non poteva ritenersi legittimato ad agire per l'intera somma, di spettanza anche della
Soget.
Si costituivano entrambi i resistenti : il Comune richiamando il principio di solidarietà attiva che lo abilitava ad agire per l'intera somma, salvo il diritto di regresso in capo all'altro creditore solidale;
la seconda precisando di essere subentrata alla Soget per effetto di fusione per trasformazione ed evidenziando il rapporto di mandato alla riscossione che la legava all'ente impositore del quale costituiva una sorta di longa manus.
La causa veniva trattata, ex art. 47 ter dlgs 546/92, all'udienza del 29.1.2026.
Ritiene il giudice che la prospettazione del ricorrente sia infondata in diritto : la richiamata sentenza ha condannato il Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali del grado di appello in favore del Comune e della Soget. Pur volendo ammettere l'alterità soggettiva tra Soget e Gamma Tributi, oggi Municipia, resta decisivo che l'atto impugnato è stato emesso anche dal Comune di Salerno che ha correttamente invocato il principio giuridico sotteso all'articolo 1292 cc., a norma del quale ciascuno dei creditori può esigere l'intera prestazione, fermo restando che l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso gli altri creditori che potranno agire pro quota nei confronti del creditore procedente.
Quanto all'importo, esso risulta correttamente formato in ragione della sorte capitale di 250 euro come da condanna maggiorata di spese ed interessi nella misura legale.
Le spese del Comune seguono la soccombenza, potendo compensarsi nei confronti dell'altra resistente estranea al rapporto. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle sepse processuali in favore del comune di
Salerno liquidate in euro 500,00, compensandole nei confronti dell'altra parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di euro 500,00 a favore del
Comune di Salerno;
compensandole con l'altra parte resistente.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PALUMBO MASSIMO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5073/2025 depositato il 05/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma 84132 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250006217670070727676 TRIBUTI 2022
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Proc. N. 5073/2025
Con ricorso iscritto al Sigit il 5.11.2025 Ricorrente_1 conveniva in giudizio il comune di Salerno e Gamma tributi e Municipia impugnando l'intimazione n. 20250006217670070727676 dell'importo di euro 309,33, relativa a spese legali liquidate nella sentenza della CTR Campania n. 4373/2022 resa il 25.5.2022, assumendo che era incerta sia la legittimazione sostanziale della parte resistente, in quanto non indicata nel dispositivo della richiamata sentenza, che l'entità del credito stesso, che il provvedimento richiamato fissava in euro 250,00.
Peraltro, il titolo era stato formato a favore sia del Comune che della Soget, con la conseguenza che ad oggi il Comune stesso non poteva ritenersi legittimato ad agire per l'intera somma, di spettanza anche della
Soget.
Si costituivano entrambi i resistenti : il Comune richiamando il principio di solidarietà attiva che lo abilitava ad agire per l'intera somma, salvo il diritto di regresso in capo all'altro creditore solidale;
la seconda precisando di essere subentrata alla Soget per effetto di fusione per trasformazione ed evidenziando il rapporto di mandato alla riscossione che la legava all'ente impositore del quale costituiva una sorta di longa manus.
La causa veniva trattata, ex art. 47 ter dlgs 546/92, all'udienza del 29.1.2026.
Ritiene il giudice che la prospettazione del ricorrente sia infondata in diritto : la richiamata sentenza ha condannato il Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali del grado di appello in favore del Comune e della Soget. Pur volendo ammettere l'alterità soggettiva tra Soget e Gamma Tributi, oggi Municipia, resta decisivo che l'atto impugnato è stato emesso anche dal Comune di Salerno che ha correttamente invocato il principio giuridico sotteso all'articolo 1292 cc., a norma del quale ciascuno dei creditori può esigere l'intera prestazione, fermo restando che l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso gli altri creditori che potranno agire pro quota nei confronti del creditore procedente.
Quanto all'importo, esso risulta correttamente formato in ragione della sorte capitale di 250 euro come da condanna maggiorata di spese ed interessi nella misura legale.
Le spese del Comune seguono la soccombenza, potendo compensarsi nei confronti dell'altra resistente estranea al rapporto. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle sepse processuali in favore del comune di
Salerno liquidate in euro 500,00, compensandole nei confronti dell'altra parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di euro 500,00 a favore del
Comune di Salerno;
compensandole con l'altra parte resistente.