Articolo 2 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
Articolo 1Articolo 3
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1 agosto 1931
Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo si provvede con insegnamenti e con esercitazioni pratiche.

Le esercitazioni pratiche costituiscono parte integrante ed essenziale degli insegnamenti stessi.

Le scuole tecniche, le scuole professionali femminili, le scuole di magistero professionale per la donna e i corsi superiori degli istituti tecnici debbono avere a piena disposizione aziende, officine, laboratori di esercitazione pratica, in relazione ai fini propri di ciascun istituto.

Entrata in vigore il 1 agosto 1931
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