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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/10/2025, n. 4587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4587 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10146/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10146/2023 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MANONI GIOVANNI e dell'avv. FRONTONI MASSIMO
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BERNARDO QUIRINO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter cpc.
Per parte attrice:
“
1. Accertare e dichiarare la integrale infondatezza della fattura n. 9 del 31.01.2023 di importo pari a
€ 32.100,63, emessa dalla allorché attinente a lavorazioni mai eseguite e, Controparte_1 per l'effetto, dichiararne la nullità e/o disporne la revoca.
2. Accertare e dichiarare la integrale e/o parziale infondatezza della fattura n. 36 del 19.06.2023, di importo pari a € 34.839,24, emessa dalla allorché riferibile, semmai, a Controparte_1 lavorazioni pari al minor importo di € 25.747,40;
pagina 1 di 8
3. Accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere il ristoro dei costi per la Parte_1 fornitura dei materiali per complessivi € 32.974,18, oltre IVA, per complessivi € 40.228,50, giusta fattura n. 57 del 30.06.2023 emessa nei confronti del Subappaltatore, con la condanna della convenuta al pagamento del relativo importo.
4. In ogni caso procedere alla compensazione ex artt. 1241 e 1243 c.c. dell'eventuale credito maturato dal Subappaltatore con il maggior importo dovuto dalla alla Controparte_1 [...] per i costi sostenuti da quest'ultima per la fornitura dei materiali di competenza della Parte_1 prima e, pertanto, accertare e dichiarare il diritto della odierna attrice a ricevere il pagamento dell'importo complessivo pari a € 8.825,10 (già tenuto conto dell'inserimento in contabilità finale dei lavori dell'importo di € 5.656,00 in favore del Subappaltatore relativo ad altro appalto), con condanna della al pagamento in suo favore del ridetto importo Controparte_1
5. Accertare e dichiarare il diritto della alla restituzione dei costi per il Parte_1 trasferimento dei mezzi di proprietà della dal cantiere di Fiano Romano al Controparte_1 cantiere di Via Villa – zona Bufalotta e, per l'effetto, condannare la odierna convenuta al pagamento in suo favore dell'importo pari a € 976,00, come da fattura della n. 35 del Parte_1
30.04.2023.
6. Accertare e dichiarare il grave inadempimento della alla esecuzione Controparte_1 delle lavorazioni affidate aventi ad oggetto le opere in Cemento Armato relative alla costruzione di n.
4 villini ad uso residenziale site in Fiano Romano alla Via dello Sport e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della al risarcimento del danno pari al costo sostenuto per Parte_1 il superamento dei vizi e difetti riscontrati.
7. Per l'effetto condannare la al pagamento in favore della Controparte_1 [...] dell'importo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il ripristino delle opere a Parte_1 regola d'arte, pari a € 2.423,00 e € 11.712,00, rispettivamente giusto prospetto contabile dei costi Par sostenuti personalmente e giusto preventivo di spesa della firmato Parte_2 accettazione e depositato agli atti.
8. Il tutto oltre interessi moratori ai sensi della legge 9 ottobre 2002 n. 231, ovvero in subordine al tasso bancario, o, in subordine, al tasso legale pro tempore vigente, sulle somme che risulteranno dovute in esito al presente giudizio, con decorrenza dalla data della citazione, previa rivalutazione delle stesse alla data dell'effettivo pagamento.
9. In via subordinata, preso atto delle risultanze della CTU esperita in corso di causa, accertare e dichiarare il maggiore o minore importo dovuto dalla con condanna della Controparte_1 ridetta società al relativo pagamento in favore della Parte_1
pagina 2 di 8 Con vittoria di spese, oltre IVA e CPA”.
Per la convenuta:
“NEL MERITO
In via principale
Rigettare integralmente la domanda proposta dalla nei confronti dell'esponente Parte_1 poiché manifestamente infondata in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale
Accertare e dichiarare l'esatto adempimento da parte della del contratto Controparte_1 di subappalto relativo alla costruzione delle strutture cementizie dei quattro (4) villini di Fiano
Romano;
Accertare e dichiarare il credito residuo della nei confronti della Controparte_1 [...] nella misura quantificata in corso di causa, pari ad 100.477,45 euro (ossia Parte_1
263.998,05 euro - di cui all'All. B note a chiarimento CTU - detratto quanto percepito in compensazione, 135.798,75 euro, e l'importo di 27.721,85 euro di cui a pag. 6 CTU), o a quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre ad interessi maturati al saldo ai sensi del
D. Lgs 231/02, e, per l'effetto,
Condannare al pagamento della somma dovuta, oltre ad interessi maturati al Parte_1 saldo ai sensi del D. Lgs 231/02, spese e compenso del presente giudizio.
IN OGNI CASO
Con vittoria del compenso e delle spese sostenute nel presente giudizio, oltre alle spese generali ex art.
2 T.F., nonché C.P.A. ed IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, dichiarava di aver affidato in subappalto alla Parte_1 convenuta, le opere in cemento armato relative alla costruzione di n. 4 Controparte_1 villini ad uso residenziale, siti in Fiano Romano, Via dello Sport, stipulando apposita scrittura privata, consegnata dalla Committente alla Subappaltatrice presso il cantiere, prima dell'inizio delle lavorazioni, cui le parti avrebbero dato attuazione, sebbene la ocnvenuta non ne avesse mai restituito all'attrice una copia sottoscritta.
L'importo totale delle opere affidate in Subappalto, comprese le forniture, sarebbe stato contrattualmente indicato, all'art. 1, in € 46.010,54 per ogni villino, per un totale pari a € 184.042,16.
Ai sensi dell'art. 3, sarebbe stato specificato che nell'oggetto dell'appalto rientrasse anche la fornitura, da parte della Subappaltatrice, di tutte le materie prime e quant'altro occorrente per la realizzazione pagina 3 di 8 delle opere.
La prime fatture emesse dalla convenuta, secondo le previsioni contrattuali, per un totale complessivo pari a € 135.798,75. , sarebbero state tutte regolarmente pagate da allorché attinenti Parte_1
a lavorazioni effettivamente eseguite e certificate da appositi SAL, attraverso compensazione con le fatture emesse dalla stessa nei confronti di relative ad Parte_1 Controparte_1 altra commessa, come da richiesta dalla stessa (con e-mail del 22.03.2023). Controparte_1
Successivamente, avrebbe emesso la fattura n. 9 del 31.01.2023, di importo Controparte_1 pari a € 32.100,63, contestata dall'attrice nell'odierno giudizio, in quanto non riferibile ad alcuna lavorazione. Nel successivo mese di Febbraio 2023, avrebbe comunicato Controparte_1 verbalmente a che, per motivi finanziari, non sarebbe riuscita a far fronte Parte_1 economicamente alle forniture essenziali al prosieguo delle attività. Questo sarebbe stato il motivo per cui l'odierna attrice avrebbe deciso di far fronte personalmente all'acquisto dei materiali necessari, affinché il Subappaltatore potesse proseguire le lavorazioni affidate, come da comunicazione inviata al
Fornitore in data 22.02.2023, anticipando l'importo complessivo pari a € 32.974,18.
dunque, alla conclusione dei lavori, avrebbe inviato alla convenuta, in data Parte_1
26.05.2023, una comunicazione via pec, con cui:
- l'avrebbe diffidata a procedere all'annullamento della fattura n. 9 del 31.01.2023 di importo pari a €
32.100,63;
- l'avrebbe invitata a presentarsi in cantiere, per esaminare congiuntamente la questione insorta medio tempore, relativa alla contestata esecuzione non a regola d'arte dei getti in copertura delle quattro strutture realizzate, di cui aveva dato avvio ai lavori di ripristino;
- l'avrebbe informata che, una volta terminate le lavorazioni, aveva provveduto, come da sua richiesta,
a trasferire tutte le attrezzature di sua proprietà dal cantiere di Via dello Sport snc – Fiano Romano al cantiere sito in Via Villa di Fonte in Roma – zona Bufalotta, anticipando i relativi costi, per un totale pari a € 976,00, come da fattura n. 35 del 30.04.2023, di cui chiedeva il rimborso.
La convenuta, d'altro canto, non avrebbe dato luogo ai rimborsi richiesti e, in data 19.06.2023, avrebbe inviato all'attrice la fattura n. 36 del 19.06.2023, di importo pari a € 34.839,24, per il presunto saldo delle lavorazioni oggetto dell'affidamento in Subappalto, terminate in data del 28.02.2023 .
L'odierna attrice, quindi, contestava la fondatezza di detta fattura e, a sua volta, emanava la fattura n.
57 del 30.06.2023, di importo pari a € 32.974,18 oltre iva, per un totale pari a € 40.228,50, che inviava alla in data 5.07.2023, per il rimborso dei suddetti costi sostenuti in sua vece, Controparte_1 pagina 4 di 8 per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla prosecuzione dei lavori.
pertanto, concludeva, nell'atto di citazione, proponendo le medesime domande già Parte_1 riportate più sopra, nelle premesse.
Con la comparsa di costituzione, la convenuta precisava che gli accordi stipulati tra le parti prevedessero solo la realizzazione delle strutture in cemento armato, senza la fornitura di tutti i materiali necessari, sostenendo, difatti, di non aver mai sottoscritto la scrittura privata cui l'attrice avrebbe fatto riferimento per la definizione delle condizioni contrattuali applicabili, ribadendo di non averne mai approvato il contenuto, in particolare, anche, con riguardo al prezzo.
La convenuta riteneva, dunque, la fondatezza di tutte le fatture emesse, contestando la legittimità di quella emessa dalla controparte, poiché priva di titolo giuridico, e la sussistenza degli asseriti vizi nelle opere realizzate, che sarebbero stati dedotti in causa da quale mero pretesto per non Parte_1 adempiere al pagamento dei suoi debiti.
concludeva, quindi, come riportato più sopra, nelle premesse. CP_1
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc e dello svolgimento della prima udienza, si dava luogo ad una CTU, per la verifica delle opere effettivamente eseguite, del prezzo di mercato, secondo il prezziario pro tempore applicabile, della sussistenza dei vizi lamentati e della congruità dei costi di ripristino allegati. Successivamente al deposito dell'elaborato peritale, il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini ex art. 189 cpc e fissava la scorsa udienza di rimessione in decisione, sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc, in cui le parti concludevano come già sopra riportato. Con ordinanza pubblicata il 16.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
All'esito del procedimento, si evidenzia, in via preliminare di merito, che la CTU svolta ha dato luogo all'assorbimento della questione circa l'avvenuta approvazione o meno, per fatti concludenti, delle condizioni contrattuali di cui alla scrittura privata prodotta dall'attrice (doc. 1), priva di sottoscrizioni, in quanto ha confermato la congruenza tra la contabilità elaborata dall'attrice, in base ai prezzi riportati in detto contratto, rispetto ai prezzi risultanti dal prezziario applicabile (quello di inizio anno 2022, corrispondente agli usi in essere al momento del conferimento dell'appalto alla convenuta e conoscibili, quindi, dalle parti al momento di conclusione dell'accordo, ossia, necessariamente, prima dell'inizio dei lavori) ed integranti, quindi, gli usi negoziali applicabili, secondo il disposto dell'art. 1657 cc, invocato dalla stessa convenuta.
In aggiunta, il CTU ha accertato che tutte le opere previste nella suddetta scrittura privata pagina 5 di 8 (tranne la struttura lignea rimasta, pacificamente, esclusa dall'esecuzione), quale oggetto dell'appalto, sono state effettivamente completate dalla convenuta, riscontrando, tuttavia, la sussistenza dei vizi lamentati dall'attrice e la congruenza, rispetto ai costi medi di mercato, dei costi di ripristino da questa allegati.
Infine, con riguardo alla fornitura della materia prima, si rileva che, a prescindere dalla mancata sottoscrizione o, comunque, approvazione della scrittura privata già citata, essa ricade, ex art. 1658 cc, nelle obbligazioni a carico dell'appaltatore, id est, nel caso di specie, di la quale, dunque, CP_1 avrebbe dovuto allegare e provare, invece, la stipula di un diverso accordo o la sussistenza di uso contrario, circostanze non verificatesi.
Si ritiene, quindi, che le valutazioni tecniche svolte dal CTU, in base al prezziario Pt_4
di inizio anno 2022 (corrispondente agli usi in essere al momento del conferimento dell'appalto
[...] alla convenuta e conoscibili, quindi, dalle parti al momento di conclusione dell'accordo, ossia, necessariamente, prima dell'inizio dei lavori), siano corrette, e che, pertanto, dalla contabilità d'appalto da lui ricostruita, per un valore complessivo delle opere di euro 161.291,16 (anziché di euro 201.383,48 cfr. tabella corretta All. B1 depositata a chiarimenti dal CTU in data 27.11.2024), vadano dedotti i pagamenti sinora pacificamente intercorsi tra le parti (per mezzo di accordi di compensazione), per euro 135.798,75, oltre IVA al 22%.
Al risultato ottenuto, di euro 25.492,41, va, dapprima, aggiunta a favore della convenuta, la somma di euro 5.000,00, ritenuta plausibile dal CTU quale costo dei ponteggi, essendo stato allegato dalla stessa attrice che il ponteggio fosse stato fornito da per un risultato, a favore di CP_1 quest'ultima, di euro 30.492,41, oltre IVA al 22%.
Devono, quindi, esserne dedotte le forniture di parte attrice, per € 800,00 (ft 35 del 30-04-2023, ritenuta corretta) e per € 27.721,85 (ft 57 del 30-06-2023, il cui importo di euro 32.974,18 è stato correttamente rettificato dal CTU in euro 27.721,85, in considerazione degli errori rilevati, di cui a pag.
8 della perizia;
alla luce della tabella D1 allegata alla perizia, l'importo di euro 27.721,85 risulta corretto, in quanto derivante dalla somma dei costi certificati, per euro 17.044,89, e di quelli riconoscibili, per attinenza alle ricostruzioni degli avvenimenti del cantiere, per euro 10.676,96), ottenendo, così un risultato di euro 1.970,56, oltre IVA al 22%, a favore della convenuta.
Non può essere presa in considerazione, peraltro, in quanto inammissibile, la produzione documentale tardiva, svolta nelle osservazioni del CTP Ing nell'interesse dell'attrice, della pagina 1 di 3 della Per_1 fattura 10140/cv della ditta Cantiani: trattandosi di parte della fattura non tempestivamente prodotta, la sua integrazione in sede di CTU, dopo le preclusioni ex art. 171 ter cpc, non ha consentito la pagina 6 di 8 valutazione delle voci di spesa ivi esposte, secondo le regole del contraddittorio.
In seguito al riscontro, nelle opere, dei vizi lamentati, il CTU ha giustamente riconosciuto, d'altro canto, la congruità di entrambe le quantificazioni dei costi di ripristino allegate dall'attrice: per €
2.423,00, oltre IVA al 22%, e per € 9.600,00, oltre IVA al 22%.
Il corrispondete credito attoreo (per complessivi euro 12.023,00), quindi, deve essere parzialmente compensato con il precedente controcredito della convenuta, di euro 1.970,56, per un residuo credito a titolo di risarcimento danni ex artt. 1218 e 1667 cc, a favore dell'attrice, di euro 10.052,44, oltre IVA al
22%, per un totale di euro 12.263,97, oltre interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284, di cui al IV co., cc, dalla domanda giudiziale al saldo.
D'altronde, non è possibile riconoscere all'attrice il rimborso richiesto per l'asserito spostamento dei ponteggi, in relazione al quale, al doc. 15, ha prodotto una propria fattura, per il compenso preteso, e dei ddt di avvenuta consegna ad un vettore, non precisato, che avrebbe sottoscritto per ricezione tali documenti, sottoscritti, altresì, dall'attrice, in qualità di mittente. Difettano, dunque, da un lato, il titolo giuridico per l'emanazione della fattura da parte dell'attrice, in quanto non esecutrice, bensì mittente, della prestazione di trasporto, e, dall'altro, la fattura emessa dal vettore per il corrispettivo eventualmente ricevuto dalla mittente, a dimostrazione dell'esborso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, ricadono sulla convenuta, liquidate secondo i parametri tabellari medo dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 26.000,00), in aggiunta all'obbligo di rimborso integrale, all'attrice, del compenso versato al CTU, come liquidato in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando:
1) accertata l'insussistenza ab origine o l'intervenuta compensazione di ogni residuo credito dedotto dalle parti nel presente giudizio, condanna la convenuta, ex artt. 1218 e 1667 cc, a risarcire all'attrice il danno liquidato in euro 12.263,97, oltre interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284, di cui al IV co., cc, dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre c.u., diritti di Cancelleria, 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A. ed oltre al rimborso integrale del compenso liquidato al CTU in corso di causa, che viene posto definitivamente a carico della convenuta, per l'intero. pagina 7 di 8 Venezia, 1 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10146/2023 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MANONI GIOVANNI e dell'avv. FRONTONI MASSIMO
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. BERNARDO QUIRINO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 127 ter cpc.
Per parte attrice:
“
1. Accertare e dichiarare la integrale infondatezza della fattura n. 9 del 31.01.2023 di importo pari a
€ 32.100,63, emessa dalla allorché attinente a lavorazioni mai eseguite e, Controparte_1 per l'effetto, dichiararne la nullità e/o disporne la revoca.
2. Accertare e dichiarare la integrale e/o parziale infondatezza della fattura n. 36 del 19.06.2023, di importo pari a € 34.839,24, emessa dalla allorché riferibile, semmai, a Controparte_1 lavorazioni pari al minor importo di € 25.747,40;
pagina 1 di 8
3. Accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere il ristoro dei costi per la Parte_1 fornitura dei materiali per complessivi € 32.974,18, oltre IVA, per complessivi € 40.228,50, giusta fattura n. 57 del 30.06.2023 emessa nei confronti del Subappaltatore, con la condanna della convenuta al pagamento del relativo importo.
4. In ogni caso procedere alla compensazione ex artt. 1241 e 1243 c.c. dell'eventuale credito maturato dal Subappaltatore con il maggior importo dovuto dalla alla Controparte_1 [...] per i costi sostenuti da quest'ultima per la fornitura dei materiali di competenza della Parte_1 prima e, pertanto, accertare e dichiarare il diritto della odierna attrice a ricevere il pagamento dell'importo complessivo pari a € 8.825,10 (già tenuto conto dell'inserimento in contabilità finale dei lavori dell'importo di € 5.656,00 in favore del Subappaltatore relativo ad altro appalto), con condanna della al pagamento in suo favore del ridetto importo Controparte_1
5. Accertare e dichiarare il diritto della alla restituzione dei costi per il Parte_1 trasferimento dei mezzi di proprietà della dal cantiere di Fiano Romano al Controparte_1 cantiere di Via Villa – zona Bufalotta e, per l'effetto, condannare la odierna convenuta al pagamento in suo favore dell'importo pari a € 976,00, come da fattura della n. 35 del Parte_1
30.04.2023.
6. Accertare e dichiarare il grave inadempimento della alla esecuzione Controparte_1 delle lavorazioni affidate aventi ad oggetto le opere in Cemento Armato relative alla costruzione di n.
4 villini ad uso residenziale site in Fiano Romano alla Via dello Sport e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della al risarcimento del danno pari al costo sostenuto per Parte_1 il superamento dei vizi e difetti riscontrati.
7. Per l'effetto condannare la al pagamento in favore della Controparte_1 [...] dell'importo a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il ripristino delle opere a Parte_1 regola d'arte, pari a € 2.423,00 e € 11.712,00, rispettivamente giusto prospetto contabile dei costi Par sostenuti personalmente e giusto preventivo di spesa della firmato Parte_2 accettazione e depositato agli atti.
8. Il tutto oltre interessi moratori ai sensi della legge 9 ottobre 2002 n. 231, ovvero in subordine al tasso bancario, o, in subordine, al tasso legale pro tempore vigente, sulle somme che risulteranno dovute in esito al presente giudizio, con decorrenza dalla data della citazione, previa rivalutazione delle stesse alla data dell'effettivo pagamento.
9. In via subordinata, preso atto delle risultanze della CTU esperita in corso di causa, accertare e dichiarare il maggiore o minore importo dovuto dalla con condanna della Controparte_1 ridetta società al relativo pagamento in favore della Parte_1
pagina 2 di 8 Con vittoria di spese, oltre IVA e CPA”.
Per la convenuta:
“NEL MERITO
In via principale
Rigettare integralmente la domanda proposta dalla nei confronti dell'esponente Parte_1 poiché manifestamente infondata in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale
Accertare e dichiarare l'esatto adempimento da parte della del contratto Controparte_1 di subappalto relativo alla costruzione delle strutture cementizie dei quattro (4) villini di Fiano
Romano;
Accertare e dichiarare il credito residuo della nei confronti della Controparte_1 [...] nella misura quantificata in corso di causa, pari ad 100.477,45 euro (ossia Parte_1
263.998,05 euro - di cui all'All. B note a chiarimento CTU - detratto quanto percepito in compensazione, 135.798,75 euro, e l'importo di 27.721,85 euro di cui a pag. 6 CTU), o a quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre ad interessi maturati al saldo ai sensi del
D. Lgs 231/02, e, per l'effetto,
Condannare al pagamento della somma dovuta, oltre ad interessi maturati al Parte_1 saldo ai sensi del D. Lgs 231/02, spese e compenso del presente giudizio.
IN OGNI CASO
Con vittoria del compenso e delle spese sostenute nel presente giudizio, oltre alle spese generali ex art.
2 T.F., nonché C.P.A. ed IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, dichiarava di aver affidato in subappalto alla Parte_1 convenuta, le opere in cemento armato relative alla costruzione di n. 4 Controparte_1 villini ad uso residenziale, siti in Fiano Romano, Via dello Sport, stipulando apposita scrittura privata, consegnata dalla Committente alla Subappaltatrice presso il cantiere, prima dell'inizio delle lavorazioni, cui le parti avrebbero dato attuazione, sebbene la ocnvenuta non ne avesse mai restituito all'attrice una copia sottoscritta.
L'importo totale delle opere affidate in Subappalto, comprese le forniture, sarebbe stato contrattualmente indicato, all'art. 1, in € 46.010,54 per ogni villino, per un totale pari a € 184.042,16.
Ai sensi dell'art. 3, sarebbe stato specificato che nell'oggetto dell'appalto rientrasse anche la fornitura, da parte della Subappaltatrice, di tutte le materie prime e quant'altro occorrente per la realizzazione pagina 3 di 8 delle opere.
La prime fatture emesse dalla convenuta, secondo le previsioni contrattuali, per un totale complessivo pari a € 135.798,75. , sarebbero state tutte regolarmente pagate da allorché attinenti Parte_1
a lavorazioni effettivamente eseguite e certificate da appositi SAL, attraverso compensazione con le fatture emesse dalla stessa nei confronti di relative ad Parte_1 Controparte_1 altra commessa, come da richiesta dalla stessa (con e-mail del 22.03.2023). Controparte_1
Successivamente, avrebbe emesso la fattura n. 9 del 31.01.2023, di importo Controparte_1 pari a € 32.100,63, contestata dall'attrice nell'odierno giudizio, in quanto non riferibile ad alcuna lavorazione. Nel successivo mese di Febbraio 2023, avrebbe comunicato Controparte_1 verbalmente a che, per motivi finanziari, non sarebbe riuscita a far fronte Parte_1 economicamente alle forniture essenziali al prosieguo delle attività. Questo sarebbe stato il motivo per cui l'odierna attrice avrebbe deciso di far fronte personalmente all'acquisto dei materiali necessari, affinché il Subappaltatore potesse proseguire le lavorazioni affidate, come da comunicazione inviata al
Fornitore in data 22.02.2023, anticipando l'importo complessivo pari a € 32.974,18.
dunque, alla conclusione dei lavori, avrebbe inviato alla convenuta, in data Parte_1
26.05.2023, una comunicazione via pec, con cui:
- l'avrebbe diffidata a procedere all'annullamento della fattura n. 9 del 31.01.2023 di importo pari a €
32.100,63;
- l'avrebbe invitata a presentarsi in cantiere, per esaminare congiuntamente la questione insorta medio tempore, relativa alla contestata esecuzione non a regola d'arte dei getti in copertura delle quattro strutture realizzate, di cui aveva dato avvio ai lavori di ripristino;
- l'avrebbe informata che, una volta terminate le lavorazioni, aveva provveduto, come da sua richiesta,
a trasferire tutte le attrezzature di sua proprietà dal cantiere di Via dello Sport snc – Fiano Romano al cantiere sito in Via Villa di Fonte in Roma – zona Bufalotta, anticipando i relativi costi, per un totale pari a € 976,00, come da fattura n. 35 del 30.04.2023, di cui chiedeva il rimborso.
La convenuta, d'altro canto, non avrebbe dato luogo ai rimborsi richiesti e, in data 19.06.2023, avrebbe inviato all'attrice la fattura n. 36 del 19.06.2023, di importo pari a € 34.839,24, per il presunto saldo delle lavorazioni oggetto dell'affidamento in Subappalto, terminate in data del 28.02.2023 .
L'odierna attrice, quindi, contestava la fondatezza di detta fattura e, a sua volta, emanava la fattura n.
57 del 30.06.2023, di importo pari a € 32.974,18 oltre iva, per un totale pari a € 40.228,50, che inviava alla in data 5.07.2023, per il rimborso dei suddetti costi sostenuti in sua vece, Controparte_1 pagina 4 di 8 per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla prosecuzione dei lavori.
pertanto, concludeva, nell'atto di citazione, proponendo le medesime domande già Parte_1 riportate più sopra, nelle premesse.
Con la comparsa di costituzione, la convenuta precisava che gli accordi stipulati tra le parti prevedessero solo la realizzazione delle strutture in cemento armato, senza la fornitura di tutti i materiali necessari, sostenendo, difatti, di non aver mai sottoscritto la scrittura privata cui l'attrice avrebbe fatto riferimento per la definizione delle condizioni contrattuali applicabili, ribadendo di non averne mai approvato il contenuto, in particolare, anche, con riguardo al prezzo.
La convenuta riteneva, dunque, la fondatezza di tutte le fatture emesse, contestando la legittimità di quella emessa dalla controparte, poiché priva di titolo giuridico, e la sussistenza degli asseriti vizi nelle opere realizzate, che sarebbero stati dedotti in causa da quale mero pretesto per non Parte_1 adempiere al pagamento dei suoi debiti.
concludeva, quindi, come riportato più sopra, nelle premesse. CP_1
All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc e dello svolgimento della prima udienza, si dava luogo ad una CTU, per la verifica delle opere effettivamente eseguite, del prezzo di mercato, secondo il prezziario pro tempore applicabile, della sussistenza dei vizi lamentati e della congruità dei costi di ripristino allegati. Successivamente al deposito dell'elaborato peritale, il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini ex art. 189 cpc e fissava la scorsa udienza di rimessione in decisione, sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc, in cui le parti concludevano come già sopra riportato. Con ordinanza pubblicata il 16.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
All'esito del procedimento, si evidenzia, in via preliminare di merito, che la CTU svolta ha dato luogo all'assorbimento della questione circa l'avvenuta approvazione o meno, per fatti concludenti, delle condizioni contrattuali di cui alla scrittura privata prodotta dall'attrice (doc. 1), priva di sottoscrizioni, in quanto ha confermato la congruenza tra la contabilità elaborata dall'attrice, in base ai prezzi riportati in detto contratto, rispetto ai prezzi risultanti dal prezziario applicabile (quello di inizio anno 2022, corrispondente agli usi in essere al momento del conferimento dell'appalto alla convenuta e conoscibili, quindi, dalle parti al momento di conclusione dell'accordo, ossia, necessariamente, prima dell'inizio dei lavori) ed integranti, quindi, gli usi negoziali applicabili, secondo il disposto dell'art. 1657 cc, invocato dalla stessa convenuta.
In aggiunta, il CTU ha accertato che tutte le opere previste nella suddetta scrittura privata pagina 5 di 8 (tranne la struttura lignea rimasta, pacificamente, esclusa dall'esecuzione), quale oggetto dell'appalto, sono state effettivamente completate dalla convenuta, riscontrando, tuttavia, la sussistenza dei vizi lamentati dall'attrice e la congruenza, rispetto ai costi medi di mercato, dei costi di ripristino da questa allegati.
Infine, con riguardo alla fornitura della materia prima, si rileva che, a prescindere dalla mancata sottoscrizione o, comunque, approvazione della scrittura privata già citata, essa ricade, ex art. 1658 cc, nelle obbligazioni a carico dell'appaltatore, id est, nel caso di specie, di la quale, dunque, CP_1 avrebbe dovuto allegare e provare, invece, la stipula di un diverso accordo o la sussistenza di uso contrario, circostanze non verificatesi.
Si ritiene, quindi, che le valutazioni tecniche svolte dal CTU, in base al prezziario Pt_4
di inizio anno 2022 (corrispondente agli usi in essere al momento del conferimento dell'appalto
[...] alla convenuta e conoscibili, quindi, dalle parti al momento di conclusione dell'accordo, ossia, necessariamente, prima dell'inizio dei lavori), siano corrette, e che, pertanto, dalla contabilità d'appalto da lui ricostruita, per un valore complessivo delle opere di euro 161.291,16 (anziché di euro 201.383,48 cfr. tabella corretta All. B1 depositata a chiarimenti dal CTU in data 27.11.2024), vadano dedotti i pagamenti sinora pacificamente intercorsi tra le parti (per mezzo di accordi di compensazione), per euro 135.798,75, oltre IVA al 22%.
Al risultato ottenuto, di euro 25.492,41, va, dapprima, aggiunta a favore della convenuta, la somma di euro 5.000,00, ritenuta plausibile dal CTU quale costo dei ponteggi, essendo stato allegato dalla stessa attrice che il ponteggio fosse stato fornito da per un risultato, a favore di CP_1 quest'ultima, di euro 30.492,41, oltre IVA al 22%.
Devono, quindi, esserne dedotte le forniture di parte attrice, per € 800,00 (ft 35 del 30-04-2023, ritenuta corretta) e per € 27.721,85 (ft 57 del 30-06-2023, il cui importo di euro 32.974,18 è stato correttamente rettificato dal CTU in euro 27.721,85, in considerazione degli errori rilevati, di cui a pag.
8 della perizia;
alla luce della tabella D1 allegata alla perizia, l'importo di euro 27.721,85 risulta corretto, in quanto derivante dalla somma dei costi certificati, per euro 17.044,89, e di quelli riconoscibili, per attinenza alle ricostruzioni degli avvenimenti del cantiere, per euro 10.676,96), ottenendo, così un risultato di euro 1.970,56, oltre IVA al 22%, a favore della convenuta.
Non può essere presa in considerazione, peraltro, in quanto inammissibile, la produzione documentale tardiva, svolta nelle osservazioni del CTP Ing nell'interesse dell'attrice, della pagina 1 di 3 della Per_1 fattura 10140/cv della ditta Cantiani: trattandosi di parte della fattura non tempestivamente prodotta, la sua integrazione in sede di CTU, dopo le preclusioni ex art. 171 ter cpc, non ha consentito la pagina 6 di 8 valutazione delle voci di spesa ivi esposte, secondo le regole del contraddittorio.
In seguito al riscontro, nelle opere, dei vizi lamentati, il CTU ha giustamente riconosciuto, d'altro canto, la congruità di entrambe le quantificazioni dei costi di ripristino allegate dall'attrice: per €
2.423,00, oltre IVA al 22%, e per € 9.600,00, oltre IVA al 22%.
Il corrispondete credito attoreo (per complessivi euro 12.023,00), quindi, deve essere parzialmente compensato con il precedente controcredito della convenuta, di euro 1.970,56, per un residuo credito a titolo di risarcimento danni ex artt. 1218 e 1667 cc, a favore dell'attrice, di euro 10.052,44, oltre IVA al
22%, per un totale di euro 12.263,97, oltre interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284, di cui al IV co., cc, dalla domanda giudiziale al saldo.
D'altronde, non è possibile riconoscere all'attrice il rimborso richiesto per l'asserito spostamento dei ponteggi, in relazione al quale, al doc. 15, ha prodotto una propria fattura, per il compenso preteso, e dei ddt di avvenuta consegna ad un vettore, non precisato, che avrebbe sottoscritto per ricezione tali documenti, sottoscritti, altresì, dall'attrice, in qualità di mittente. Difettano, dunque, da un lato, il titolo giuridico per l'emanazione della fattura da parte dell'attrice, in quanto non esecutrice, bensì mittente, della prestazione di trasporto, e, dall'altro, la fattura emessa dal vettore per il corrispettivo eventualmente ricevuto dalla mittente, a dimostrazione dell'esborso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, ricadono sulla convenuta, liquidate secondo i parametri tabellari medo dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 26.000,00), in aggiunta all'obbligo di rimborso integrale, all'attrice, del compenso versato al CTU, come liquidato in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando:
1) accertata l'insussistenza ab origine o l'intervenuta compensazione di ogni residuo credito dedotto dalle parti nel presente giudizio, condanna la convenuta, ex artt. 1218 e 1667 cc, a risarcire all'attrice il danno liquidato in euro 12.263,97, oltre interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284, di cui al IV co., cc, dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre c.u., diritti di Cancelleria, 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A. ed oltre al rimborso integrale del compenso liquidato al CTU in corso di causa, che viene posto definitivamente a carico della convenuta, per l'intero. pagina 7 di 8 Venezia, 1 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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