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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 5357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5357 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa RO LA, nella causa civile iscritta al N. 1640/2025
R.G.L. promossa da
, nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1
, ivi residente in [...], con domicilio eletto C.F._1
in Palermo, Piazza Leoni n.49 presso lo studio dell'Avvocato Erasmo Tarantino che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
, (CF Controparte_1
) in persona del Presidente e legale rappresentante pro–tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
-resistente -
Avente ad oggetto: indebito previdenziale
All'esito dell'udienza del 05.12.2025, definitivamente pronunciando, ha reso – ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Munita del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 850,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Erasmo Tarantino ai sensi dell'art. 93 cpc.
FATTO E DIRITTO 1 Con ricorso depositato il 29.07.2025 il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato il proprio diritto a percepire l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità per l'anno 2024 e conseguentemente che venisse dichiarato illegittimo il recupero della somma di euro 5.192,99 richiesto dall' con lettera CP_1
del 24.11.2024.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che dichiarava di avere proceduto al ricalcolo riconoscendo “l'Integrazione al Trattamento Minimo dal gennaio 2023 a tutt'oggi, nella misura spettante, con conseguente compensazione ed estinzione della partita debitoria contestata, limitata questa entro la cornice temporale investita dal precedente indebito nr.20063717, ovverosia dal gennaio 2023 al novembre 2024”.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza di oggi, atteso l'intervenuto annullamento dell'indebito, le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
CP_ Parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' alle spese di lite, con distrazione al procuratore antistatario, mentre l' ne ha chiesto la compensazione. CP_1
*
CP_ Deve darsi atto che l' costituendosi ha dato atto di avere errato nella verifica reddituale delle prestazioni in pagamento al ricorrente atteso che “Le operazioni di indebito sono scaturite da una non corretta esposizione del dato reddituale derivante da lavoro dipendente nell'anno d'imposta 2022, acquisito dalla ricostituzione automatica contestata del 28/11/24. Ed invero, tale dato già reperibile da archivio in occasione del suddetto ricalcolo batch, è stato caricato a sistema nel corso dell'istruttoria relativa alla pratica di liquidazione INV CIV
07885367 del 22/07/24 con rif. Domus 6120906500582, imputando e cumulando erroneamente nell'importo del reddito da lavoro dipendente sia quello effettivamente percepito e certificato nell'anno d'imposta 2022, sia il reddito della pensione AOI cat. IOART 0034730809 da integrare al certificato per il Pt_2
medesimo anno. Il tutto, suffragato dai prospetti reddituali trasmessi alla Agenzia delle Entrate da parte del ricorrente, e dall'Ente impositore liquidati come
2 regolari, nonché dai redditi offerti in comunicazione dal pensionato in sede di
Campagna RED, riferiti entrambi all'anno d'imposta 2022”.
Da ciò è derivato il ricalcolo della prestazione con conseguente annullamento dell'indebito.
Il ricorrente, preso atto del ricalcolo e dell'annullamento dell'indebito contestato,
CP_ ha pertanto chiesto, concordemente col procuratore dell' la declaratoria di
CP_ cessazione della materia del contendere con spese a carico dell' mentre quest'ultimo ne ha chiesto la compensazione.
Atteso che è cessata ogni posizione di contrasto, avendo l' provveduto a CP_1
riconoscere spettante la prestazione della quale aveva chiesto la restituzione, parte ricorrente non ha più interesse ad agire e pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, atteso che la domanda è stata accolta successivamente al deposito del ricorso giudiziale e nonostante il ricorso in via amministrativa, esse
CP_ vanno poste a carico dell' e, liquidate secondo i criteri di cui ai DM 55/2014 e
DM 147/2022, nella misura indicata in dispositivo, vanno distratti in favore dell'Avv. Erasmo Tarantino, ai sensi dell'art. 93 cpc.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 05.12.2025
Il Giudice onorario
RO LA
Firmato digitalmente
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa RO LA, nella causa civile iscritta al N. 1640/2025
R.G.L. promossa da
, nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1
, ivi residente in [...], con domicilio eletto C.F._1
in Palermo, Piazza Leoni n.49 presso lo studio dell'Avvocato Erasmo Tarantino che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
, (CF Controparte_1
) in persona del Presidente e legale rappresentante pro–tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
-resistente -
Avente ad oggetto: indebito previdenziale
All'esito dell'udienza del 05.12.2025, definitivamente pronunciando, ha reso – ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Munita del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 850,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Erasmo Tarantino ai sensi dell'art. 93 cpc.
FATTO E DIRITTO 1 Con ricorso depositato il 29.07.2025 il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato il proprio diritto a percepire l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità per l'anno 2024 e conseguentemente che venisse dichiarato illegittimo il recupero della somma di euro 5.192,99 richiesto dall' con lettera CP_1
del 24.11.2024.
CP_ Si costituiva in giudizio l' che dichiarava di avere proceduto al ricalcolo riconoscendo “l'Integrazione al Trattamento Minimo dal gennaio 2023 a tutt'oggi, nella misura spettante, con conseguente compensazione ed estinzione della partita debitoria contestata, limitata questa entro la cornice temporale investita dal precedente indebito nr.20063717, ovverosia dal gennaio 2023 al novembre 2024”.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza di oggi, atteso l'intervenuto annullamento dell'indebito, le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
CP_ Parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' alle spese di lite, con distrazione al procuratore antistatario, mentre l' ne ha chiesto la compensazione. CP_1
*
CP_ Deve darsi atto che l' costituendosi ha dato atto di avere errato nella verifica reddituale delle prestazioni in pagamento al ricorrente atteso che “Le operazioni di indebito sono scaturite da una non corretta esposizione del dato reddituale derivante da lavoro dipendente nell'anno d'imposta 2022, acquisito dalla ricostituzione automatica contestata del 28/11/24. Ed invero, tale dato già reperibile da archivio in occasione del suddetto ricalcolo batch, è stato caricato a sistema nel corso dell'istruttoria relativa alla pratica di liquidazione INV CIV
07885367 del 22/07/24 con rif. Domus 6120906500582, imputando e cumulando erroneamente nell'importo del reddito da lavoro dipendente sia quello effettivamente percepito e certificato nell'anno d'imposta 2022, sia il reddito della pensione AOI cat. IOART 0034730809 da integrare al certificato per il Pt_2
medesimo anno. Il tutto, suffragato dai prospetti reddituali trasmessi alla Agenzia delle Entrate da parte del ricorrente, e dall'Ente impositore liquidati come
2 regolari, nonché dai redditi offerti in comunicazione dal pensionato in sede di
Campagna RED, riferiti entrambi all'anno d'imposta 2022”.
Da ciò è derivato il ricalcolo della prestazione con conseguente annullamento dell'indebito.
Il ricorrente, preso atto del ricalcolo e dell'annullamento dell'indebito contestato,
CP_ ha pertanto chiesto, concordemente col procuratore dell' la declaratoria di
CP_ cessazione della materia del contendere con spese a carico dell' mentre quest'ultimo ne ha chiesto la compensazione.
Atteso che è cessata ogni posizione di contrasto, avendo l' provveduto a CP_1
riconoscere spettante la prestazione della quale aveva chiesto la restituzione, parte ricorrente non ha più interesse ad agire e pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, atteso che la domanda è stata accolta successivamente al deposito del ricorso giudiziale e nonostante il ricorso in via amministrativa, esse
CP_ vanno poste a carico dell' e, liquidate secondo i criteri di cui ai DM 55/2014 e
DM 147/2022, nella misura indicata in dispositivo, vanno distratti in favore dell'Avv. Erasmo Tarantino, ai sensi dell'art. 93 cpc.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 05.12.2025
Il Giudice onorario
RO LA
Firmato digitalmente
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