Articolo 19 della Legge 16 maggio 1956, n. 562
Articolo 18Articolo 20
Versione
10 luglio 1956
Art. 19.
Il personale incaricato di cui all' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , che non abbia i requisiti previsti dal precedente art. 16 e non sia stato inquadrato, cessera' dall'incarico entro due mesi dalla, data in cui la Commissione prevista dall'art. 17 avra' ultimato l'inquadramento del personale.
Entrata in vigore il 10 luglio 1956