Art. 19.
Il personale incaricato di cui all' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , che non abbia i requisiti previsti dal precedente art. 16 e non sia stato inquadrato, cessera' dall'incarico entro due mesi dalla, data in cui la Commissione prevista dall'art. 17 avra' ultimato l'inquadramento del personale.
Il personale incaricato di cui all' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 , che non abbia i requisiti previsti dal precedente art. 16 e non sia stato inquadrato, cessera' dall'incarico entro due mesi dalla, data in cui la Commissione prevista dall'art. 17 avra' ultimato l'inquadramento del personale.