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Articolo 3 della Legge 23 ottobre 2014, n. 160
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Legge 23 ottobre 2014, n. 160
Articolo 3 della Legge 23 ottobre 2014, n. 160
Versione
5 novembre 2014
Art. 3. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 5 novembre 2014
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