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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/08/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 723/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 723/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 09.04.2025, congiuntamente da:
(Cod. Fisc. ), nato in Controparte_1 C.F._1
Marocco in data 19.05.1987
e
(Cod. Fisc. ), nata a [...] Parte_1 C.F._2
HM (Marocco) il 02.01.1982, entrambi residenti in Chiesina
Uzzanese (PT), Via Liv. , rappresentati e difesi Parte_2 dall'Avv. Cristina Balducci del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Montecatini Terme
(PT), Viale A. Balducci N°2/D, giuste procure in atti e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 09.04.2025,
[...]
e , esponendo di aver contratto CP_1 Parte_1 matrimonio in Montecatini Terme (PT) in data 27.03.2021, precisavano che dall'unione era nato il figlio (in data Persona_1
16.03.2024).
Le parti evidenziavano peraltro che, essendo venuta meno per incompatibilità di carattere quella affectio coniugalis che è la base necessaria a proseguire la convivenza, decidevano di comune accordo di addivenire ad una separazione consensuale
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
La sig.ra continuerà a vivere nell'abitazione Parte_1 coniugale di Chiesina Uzzanese Via Liv. Di N° 64/A e Pt_2 provvederà al pagamento di tutte le relative utenze e di ogni eventuale spesa relativa al suddetto immobile.
I ricorrenti danno atto di non avere beni immobili o mobili di comproprietà
La casa coniugale in affitto verrà infatti assegnata alla sig.ra
Parte_1
Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad Persona_1 entrambi i genitori con abitazione e residenza principale presso la madre.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre
2 ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio.
Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta rra i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio trascorrerà con il padre due giorni infrasettimanali da concordarsi tra i genitori stessi i fine settimana alternati dalle ore 15.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 Maggio di ogni anno per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno.
Per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
Il padre a titolo di concorso nel mantenimento del figlio verserà all'altro genitore entro il giorno 05 di ogni mese la somma di €
300.00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì nella misuta del 50% al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N.
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
09.06.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
3 In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
(Cod. Fisc. ), nato in [...] in CP_1 C.F._1 data 19.05.1987 e (Cod. Fisc. Parte_1
), nata a [...] il C.F._2
02.01.1982, che hanno contratto matrimonio in Montecatini Terme
(PT) in data 27.03.2021, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Montecatini Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 3, P. 1, anno 2021);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 723/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 09.04.2025, congiuntamente da:
(Cod. Fisc. ), nato in Controparte_1 C.F._1
Marocco in data 19.05.1987
e
(Cod. Fisc. ), nata a [...] Parte_1 C.F._2
HM (Marocco) il 02.01.1982, entrambi residenti in Chiesina
Uzzanese (PT), Via Liv. , rappresentati e difesi Parte_2 dall'Avv. Cristina Balducci del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Montecatini Terme
(PT), Viale A. Balducci N°2/D, giuste procure in atti e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 09.04.2025,
[...]
e , esponendo di aver contratto CP_1 Parte_1 matrimonio in Montecatini Terme (PT) in data 27.03.2021, precisavano che dall'unione era nato il figlio (in data Persona_1
16.03.2024).
Le parti evidenziavano peraltro che, essendo venuta meno per incompatibilità di carattere quella affectio coniugalis che è la base necessaria a proseguire la convivenza, decidevano di comune accordo di addivenire ad una separazione consensuale
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
La sig.ra continuerà a vivere nell'abitazione Parte_1 coniugale di Chiesina Uzzanese Via Liv. Di N° 64/A e Pt_2 provvederà al pagamento di tutte le relative utenze e di ogni eventuale spesa relativa al suddetto immobile.
I ricorrenti danno atto di non avere beni immobili o mobili di comproprietà
La casa coniugale in affitto verrà infatti assegnata alla sig.ra
Parte_1
Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad Persona_1 entrambi i genitori con abitazione e residenza principale presso la madre.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre
2 ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio.
Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta rra i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio trascorrerà con il padre due giorni infrasettimanali da concordarsi tra i genitori stessi i fine settimana alternati dalle ore 15.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 Maggio di ogni anno per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno.
Per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
Il padre a titolo di concorso nel mantenimento del figlio verserà all'altro genitore entro il giorno 05 di ogni mese la somma di €
300.00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì nella misuta del 50% al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N.
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
09.06.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
3 In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
(Cod. Fisc. ), nato in [...] in CP_1 C.F._1 data 19.05.1987 e (Cod. Fisc. Parte_1
), nata a [...] il C.F._2
02.01.1982, che hanno contratto matrimonio in Montecatini Terme
(PT) in data 27.03.2021, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Montecatini Terme (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 3, P. 1, anno 2021);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.08.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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