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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 30/01/2026, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1356/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BELLELLI GIANCARLO ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9668/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJQM001627 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 289/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento.
Resistente: rigetto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 proponeva, nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-Centro Operativo di Pescara ricorso n. 9668/2025 RG avverso un Avviso di accertamento per complessivi € 1.425,00 (notificata
21/03/2025) emesso per la rettifica della Dichiarazione dei redditi per il 2019, in relazione a redditi da fabbricati per un immobile in Fregene (Fiumicino), Indirizzo_1, concesso in locazione (02/08/2019).
2. Ricorrente lamenta che il contratto di locazione non abbia mai avuto effetti, giacché sarebbe stato risolto retroattivamente (transazione del 07/08/2019) e ciò era stato anche comunicato all'AdE (23/09/2020).
3. DP-1 si costituiva e
contro
-deduceva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso deve essere rigettato.
5. Preliminarmente, deve ritenersi la competenza di questo Giudice, perché il ricorso è stato correttamente notificato a DP-1 (19/05/2025), in conformità a quanto richiesto dall'atto impugnato (ivi, pag. 15).
6. Nel merito, si rileva l'insufficienza della documentazione prodotta dal ricorrente:
(a) la scrittura privata di transazione risolutiva degli effetti del contratto di locazione è priva di data certa
(poiché non registrata – art. 2704, co. 1, c.c.) ed in forma che non ne consente di verificarne l'autenticità potendo, ad es., la sottoscrizione essere stata apposta al solo scopo di evadere l'imposta e mancando prova dell'avvenuta esecuzione della transazione (con restituzione delle somme al locatario);
(b) l'asserita comunicazione mediante F24 all'AdE, è quietanza di un pagamento non riferibile con certezza al contratto in oggetto.
7. Al mancato assolvimento dell'onere probatorio consegue il rigetto del ricorso.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della difesa di parte resistente con risorse proprie.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di € 700,00 in favore di DP-1.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BELLELLI GIANCARLO ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9668/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJQM001627 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 289/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento.
Resistente: rigetto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 proponeva, nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE-Centro Operativo di Pescara ricorso n. 9668/2025 RG avverso un Avviso di accertamento per complessivi € 1.425,00 (notificata
21/03/2025) emesso per la rettifica della Dichiarazione dei redditi per il 2019, in relazione a redditi da fabbricati per un immobile in Fregene (Fiumicino), Indirizzo_1, concesso in locazione (02/08/2019).
2. Ricorrente lamenta che il contratto di locazione non abbia mai avuto effetti, giacché sarebbe stato risolto retroattivamente (transazione del 07/08/2019) e ciò era stato anche comunicato all'AdE (23/09/2020).
3. DP-1 si costituiva e
contro
-deduceva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso deve essere rigettato.
5. Preliminarmente, deve ritenersi la competenza di questo Giudice, perché il ricorso è stato correttamente notificato a DP-1 (19/05/2025), in conformità a quanto richiesto dall'atto impugnato (ivi, pag. 15).
6. Nel merito, si rileva l'insufficienza della documentazione prodotta dal ricorrente:
(a) la scrittura privata di transazione risolutiva degli effetti del contratto di locazione è priva di data certa
(poiché non registrata – art. 2704, co. 1, c.c.) ed in forma che non ne consente di verificarne l'autenticità potendo, ad es., la sottoscrizione essere stata apposta al solo scopo di evadere l'imposta e mancando prova dell'avvenuta esecuzione della transazione (con restituzione delle somme al locatario);
(b) l'asserita comunicazione mediante F24 all'AdE, è quietanza di un pagamento non riferibile con certezza al contratto in oggetto.
7. Al mancato assolvimento dell'onere probatorio consegue il rigetto del ricorso.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della difesa di parte resistente con risorse proprie.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di € 700,00 in favore di DP-1.