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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/09/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2576 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/12/1989, rappresentato e difeso dall'avvocato COSTANTINO GIOVANNA
e
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
5/04/1989, rappresentata e difesa dall'avvocato CANNONE ANGELAMARIA
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il CP_2
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra ed il Sig. il 04.05.2019 in Bari, Controparte_1 Parte_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bari, Atto n. 25, parte II, serie
A, Anno 2019, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
2) Darsi atto che il mutuo ipotecario contratto il 21.10.2021 con la Banca Popolare
dell'Alto Adige (ora Volksbank) con atto a rogito Notaio nn. Persona_1
234.662 Rep. -93.076 Racc. con scadenza 21.10.2046 da cui era gravata la casa già
coniugale sita in Tezze sul Brenta (Vicenza) alla Contrà Sacro Cuore n. 30/C, è stato estinto dalla Sig.ra attraverso l'accensione di nuovo mutuo Controparte_1
ipotecario con la Banca CREDEM in data 10.07.2024 con atto pubblico rogato dal
Notaio in Bassano del Grappa n. Rep. 244.018 - Racc. 100.423; Persona_1
3) Darsi atto che la casa già coniugale, sita in Tezze sul Brenta (Vi), Contrà Sacro
Cuore n. 30/C, è di esclusiva proprietà della Sig.ra n forza dell'atto di cessione CP_1
della quota del 50% di detto immobile da parte del Sig. n favore Parte_1
della Sig.ra in forza di atto a rogito Notaio di Controparte_1 Persona_1
Bassano del Grappa in data 10.07.2024 n. 244.017 Rep. - n. 100.422 Racc. e che le utenze ad essa relative sono già state volturate alla Sig.ra Controparte_1
4) Darsi atto che i ricorrenti hanno già regolamentato tra di loro ogni questione patrimoniale derivante dal matrimonio e che, essendo economicamente autosufficienti,
2 rinunciano, rebus sic stantibus, alla corresponsione dell'assegno divorzile in favore,
rispettivamente, dell'una e dell'altro e viceversa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in BARI (BA) in data 04/05/2019.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 12/11/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 62/2025 pubblicata in data 24/01/2025 e passata in giudicato in data 27/06/2025 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 08/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione
3 consensuale, omologata con sentenza n. 62/2025 pubblicata in data 24/01/2025,
passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio
non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla
4 causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Bari (BA) il 04/05/2019 alle condizioni in
[...] Controparte_1
epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari (VI) al n. 25, parte II, serie A, anno 2019;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2576 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/12/1989, rappresentato e difeso dall'avvocato COSTANTINO GIOVANNA
e
, C.F. , nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
5/04/1989, rappresentata e difesa dall'avvocato CANNONE ANGELAMARIA
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il CP_2
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra ed il Sig. il 04.05.2019 in Bari, Controparte_1 Parte_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Bari, Atto n. 25, parte II, serie
A, Anno 2019, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
2) Darsi atto che il mutuo ipotecario contratto il 21.10.2021 con la Banca Popolare
dell'Alto Adige (ora Volksbank) con atto a rogito Notaio nn. Persona_1
234.662 Rep. -93.076 Racc. con scadenza 21.10.2046 da cui era gravata la casa già
coniugale sita in Tezze sul Brenta (Vicenza) alla Contrà Sacro Cuore n. 30/C, è stato estinto dalla Sig.ra attraverso l'accensione di nuovo mutuo Controparte_1
ipotecario con la Banca CREDEM in data 10.07.2024 con atto pubblico rogato dal
Notaio in Bassano del Grappa n. Rep. 244.018 - Racc. 100.423; Persona_1
3) Darsi atto che la casa già coniugale, sita in Tezze sul Brenta (Vi), Contrà Sacro
Cuore n. 30/C, è di esclusiva proprietà della Sig.ra n forza dell'atto di cessione CP_1
della quota del 50% di detto immobile da parte del Sig. n favore Parte_1
della Sig.ra in forza di atto a rogito Notaio di Controparte_1 Persona_1
Bassano del Grappa in data 10.07.2024 n. 244.017 Rep. - n. 100.422 Racc. e che le utenze ad essa relative sono già state volturate alla Sig.ra Controparte_1
4) Darsi atto che i ricorrenti hanno già regolamentato tra di loro ogni questione patrimoniale derivante dal matrimonio e che, essendo economicamente autosufficienti,
2 rinunciano, rebus sic stantibus, alla corresponsione dell'assegno divorzile in favore,
rispettivamente, dell'una e dell'altro e viceversa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in BARI (BA) in data 04/05/2019.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 12/11/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 62/2025 pubblicata in data 24/01/2025 e passata in giudicato in data 27/06/2025 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 08/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione
3 consensuale, omologata con sentenza n. 62/2025 pubblicata in data 24/01/2025,
passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio
non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla
4 causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Bari (BA) il 04/05/2019 alle condizioni in
[...] Controparte_1
epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari (VI) al n. 25, parte II, serie A, anno 2019;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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