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Sentenza 31 dicembre 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/12/2025, n. 34951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34951 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1320/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro FLAT POINT DEVELOPMENT LTD (c.f. 09042090010), rappresentata e difesa dall’Avv. DR TA e dall’Avv. Davide De GI -controricorrente- IO OL (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall’Avv. Stefania Balarini -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2460/2015, depositata il 5/6/2015; Civile Sent. Sez. 5 Num. 34951 Anno 2025 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: BORDON GIANLUCA Data pubblicazione: 31/12/2025 2 di 17 udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025 dal Consigliere LU DO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la ricorrente l'Avv. DR Maddalo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
uditi per la controricorrente AT NT EV LT l’Avv. DR TA e l’Avv. Davide De GI, che hanno concluso per l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso principale;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale PI IV l’Avv. DR TA, in sostituzione dell’Avv. Stefania Balarini, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate ha emesso degli avvisi di accertamento per maggiori ricavi non dichiarati ai fini IRES e IRAP per gli anni 2004-2009 notificati a AT NT EV LT, con sede legale in Antigua e Barbuda, e al suo presunto amministratore di fatto PI IV. Gli avvisi sono collegati a un’indagine penale e sono stati preceduti da una verifica fiscale conclusasi con il PVC 29/11/2011 della Guardia di Finanza. Per il 2004 AT NT EV LT non aveva presentato la dichiarazione dei redditi;
per gli anni 2005-2009 aveva presentato una dichiarazione senza includere i ricavi e i connessi redditi della propria effettiva attività. Secondo gli investigatori, AT NT EV LT era di fatto controllata dal legale rappresentante, PI IV, della SITI srl con sede in Milano. 2. Con la sentenza impugnata n. 2460/2015 la CTR della Lombardia ha confermato la sentenza della CTP di Milano n. 6013/2014. Ha ritenuto che non fosse stato dimostrato né che AT 3 di 17 NT EV LT era una società esterovestita né che la società era amministrata di fatto da PI IV. 2.1 Il giudice di primo grado: - ha respinto le eccezioni preliminari del IV sulla nullità della notifica e sulla sua carenza di legittimazione perché la notifica nei suoi confronti e la legittimazione risultavano “coerenti” con la prospettazione dei fatti dell’Ufficio; - ha ritenuto utilizzabili il contenuto delle intercettazioni telefoniche perché il divieto dell’art. 270 c.p.p. di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi, posta a garanzia del diritto di difesa nel processo penale, non può essere esteso al procedimento tributario, dotato di regola proprie. Il giudice ha però considerato che le intercettazioni erano avvenute nell’anno 2010 e che il loro contenuto non era valorizzabile anche per gli anni 2004-2009, oggetto degli avvisi accertamento;
- ha evidenziato che la sede legale può anche non coincidere con la sede effettiva e che, per verificare l’esterovestizione, occorre soffermarsi a) sulla sede dell’amministrazione, rilevando il luogo da dove provengono gli impulsi volitivi inerenti all’attività di amministrazione;
b) sull’oggetto principale, inteso come luogo ove l’attività viene svolta. Gli elementi di prova tratti dall’indagine penale (le intercettazioni nei limiti in cui possono riguardare gli anni precedenti al 2010; le dichiarazioni delle persone informate dei fatti e i messaggi acquisiti) non erano in grado di dimostrare, in primo luogo, che IV, nell’inerzia dei formali amministratori, avesse assunto il ruolo di amministratore di fatto da cui partivano gli impulsi volitivi. IV, amministratore della SITI srl, non era nemmeno stato coinvolto nella verifica fiscale. La società, inoltre, aveva provato di gestire personale e pagare i contributi nello Stato di Antigua e Barbuda;
di disporre di un discreto patrimonio immobiliare in Antigua e di aver realizzato nell’isola caraibica un complesso di 4 di 17 notevoli dimensioni;
aveva provveduto al pagamento di utenze in quel paese e disponeva di bilanci certificati dalla rete multinazionale di imprese di servizi professionali PriceWaterhouseCooper (PwC). Era del tutto mancante la prova della localizzazione fittizia della residenza fiscale in un paese diverso dall’Italia, per sottrarsi agli adempimenti tributari stabiliti dall’ordinamento di effettiva appartenenza. 2.2 Anche la CTR ha ritenuto non provati i presupposti su cui l’Agenzia delle entrate aveva fondato la presunzione di esterovestizione e l’individuazione dell’amministratore di fatto in IV. Oltre a richiamare le considerazioni del giudice di primo grado, ha aggiunto: - che non sono utilizzabili le intercettazioni telefoniche perché non previste dall’ordinamento tributario e peraltro occorre considerare che l’Ufficio richiama stralci di conversazioni estrapolate dal loro contesto, non idonee a dimostrare il ruolo di amministratore di fatto del IV;
- che il dispositivo della sentenza penale del Tribunale di Milano 17/3/2015 n. 3274/2015, pronunciata anche nei confronti del IV, è privo di valore probatorio perché l’atto non consente di comprendere i reati oggetto di contestazione e quindi non è associabile ai fatti che devono essere valutati in sede tributaria;
- che la società aveva prodotto sufficiente documentazione per provare che sede sociale e sede fiscale fossero in Antigua così come che la gestione da parte dei suoi amministratori fosse effettiva e di non aver conseguito vantaggi fiscali in frode all’ordinamento italiano. 3. Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 4. AT NT EV LT ha depositato controricorso mentre PI IV ha presentato anche ricorso incidentale con un unico motivo. 5 di 17 5. Il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, ha ribadito in udienza le conclusioni anticipate con la memoria 3/11/2025, chiedendo il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento di quello incidentale. 6. Hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c. la difesa di AT NT EV LT l’11/11/2025 e la difesa di PI IV il 12/11/2025. Entrambe le difese hanno depositato la sentenza penale della Corte d’appello di Milano 15/11/2018 n. 7045, irrevocabile l’1/1/2019, di proscioglimento degli imputati, compreso PI IV, dai reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 perché estinti per prescrizione e dal reato di cui all’art. 10 d.lgs. cit. perché il fatto non sussiste. Hanno altresì depositato una sentenza del Tribunale di Milano che, su un’istanza di fallimento presentata nel 2016 nei confronti di AT NT EV LT, ha dichiarato il difetto di giurisdizione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le sentenze depositate dalle difese dei controricorrenti non assumono rilevanza nel giudizio di cassazione. 1.1 Il primo comma dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m, d.lgs. n. 87 del 2024, in vigore dal 29 giugno 2024 (trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria - d.lgs. n. 175 del 2024), rubricato «Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione», dispone: «1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi». Il deposito della sentenza penale è ammissibile nel giudizio di cassazione agli effetti dell’art. 21-bis, comma 1 cit., purché avvenga, come stabilisce il secondo comma della disposizione, 6 di 17 «fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio». La produzione della sentenza penale non è ammessa a fini diversi dalla valutazione della rilevanza del giudicato perché il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo non è consentita ex art. 372 c.p.c., salvo che gli stessi riguardino la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso. La questione dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione nel giudizio tributario è al momento all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., sez. trib., ord. 4 marzo 2025 n. 5714) sia in relazione al profilo della estensione anche al rapporto impositivo – e non solo a quello delle sanzioni - degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula "perché il fatto non sussiste", sia in ordine all’applicabilità della nuova disciplina all’ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art. 530 c.p.p. La valutazione che deve compiersi nel presente giudizio peraltro non interferisce con l’ambito di sindacato devoluto alle Sezioni Unite. 1.2 La sentenza penale ha assolto nel merito, oltre altri imputati, PI IV, quale amministratore di fatto della AT NT EV LT, dal delitto di occultamento delle scritture contabili previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 74 dal 2000. Il fatto accertato è diverso rispetto a quelli oggetto del giudizio tributario. Rispetto ai delitti di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, puniti rispettivamente dagli artt. 4 (annualità 2005-2009) e 5 (annualità 2004) d.lgs. n. 74 del 2000 IV è stato prosciolto per essere i reati estinti per prescrizione, sul presupposto della non applicabilità dell’art. 129, comma 2, c.p.p., non emergendo ictu oculi l’innocenza dell’imputato. Nella sentenza penale non è dunque presente un accertamento con forza di giudicato che possa estendersi al presente giudizio tributario, non essendo stata pronunciata con riferimento ai reati di dichiarazione infedele e 7 di 17 omessa dichiarazione un’assoluzione merito con le formule indicate dall’art. 21-bis. 1.3 L’ulteriore decisione costituita dalla sentenza del Tribunale fallimentare di Milano non può avere alcun diretto effetto nel presente giudizio. Pronunciandosi sulla richiesta di fallimento di AT NT EV LT, il Tribunale ha negato la giurisdizione del giudice italiano sul presupposto che in quella causa mancasse la prova che la società avesse all’estero una sede fittizia e che la sede effettiva fosse in Italia. 2. Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 270 c.p.p. La sentenza deve essere annullata perché la CTR ha ritenuto non valutabile, quale elemento indiziario, il contenuto delle intercettazioni telefoniche acquisite nel procedimento penale e trasfuse nel PVC, utili per consentire di attribuire il potere gestorio della società caraibica al legale rappresentante della SITI srl PI IV. Nel negare l’utilizzabilità delle intercettazioni nel giudizio tributario, la CTR si pone in contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale e ha finito per inficiare il giudizio sul fatto in quanto la restante motivazione sugli elementi indiziari si riduce a brevi e stereotipate considerazioni. 3. Il primo motivo del ricorso principale, salvo quanto esposto infra nel paragrafo 3.2, non è fondato. 3.1 La motivazione del giudice di secondo grado, a differenza di quella del giudice di primo grado, è errata nella parte in cui ritiene non utilizzabili nel giudizio tributario alcuni estratti, riportati nel PVC, dei brogliacci delle intercettazioni telefoniche disposte in un procedimento penale. Sul punto, tuttavia, è sufficiente procedere alla correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c. perché il dispositivo rimane conforme al diritto. 8 di 17 3.2 Nel processo tributario, al pari del processo civile, sono utilizzabili prove acquisite di un diverso procedimento svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che siano acquisite e che sulle stesse sia stato consentito il contraddittorio. Come nel processo civile, possono essere utilizzate anche le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale purché legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio della ricerca della verità materiale (Cass., Sez. U., 3271/2013 e Cass., Sez. U., 15314/2010). Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel processo tributario le dichiarazioni rilasciate da terzi, le risultanze delle indagini penali condotte nei confronti di altri soggetti, gli atti trasmessi dalla Guardia di Finanza, risultanti dall'attività di polizia giudiziaria espletata nei confronti del contribuente, senza esclusione dei verbali redatti a seguito d'intercettazioni telefoniche disposte in sede penale, se contenuti negli atti (come il processo verbale di constatazione) allegati all'avviso di accertamento o di rettifica o trascritti nella motivazione dello stesso, costituiscono parte integrante del materiale indiziario e probatorio, che il giudice di merito è tenuto a valutare, dandone adeguato conto nella motivazione della sentenza. Le intercettazioni entrano a far parte, a pieno titolo, degli elementi di prova che il giudice tributario di merito deve valutare, così come previsto dall'art. 63 del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto «tale norma non contrasta né con il principio di segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Cost., perché le intercettazioni che hanno permesso il reperimento dell'atto sono autorizzate da un giudice, né con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., perché, se è vero che il difensore non partecipa alla formazione della prova, è anche vero che nel processo tributario l'atto acquisito ha un minor 9 di 17 valore probatorio rispetto a quello riconosciutogli nel processo penale» (Cass. 16290/21, Cass. 416/15, Cass. 2916/13 e Cass. 4306/10). 3.3 La CTR non si è però limitata ad escludere di poter riconoscere valore presuntivo alle intercettazioni nel processo tributario ma ha ritenuto che alcuni stralci di conversazioni estrapolate dal loro contesto non fossero sufficienti per dimostrare che PI IV era l’amministratore di fatto della società. Il significato della valutazione, ritenuta stereotipata dalla difesa erariale, meglio si comprende se si considera che nella motivazione del giudice di primo grado richiamata dalla sentenza impugnata era stato evidenziato come gli stralci delle conversazioni attenessero a un periodo temporale successivo (2010) a quello preso in considerazione dagli avvisi di accertamento (2004-2009). La questione dunque verteva non solo sul significato attribuibile al contenuto delle conversazioni intercettate ma anche sul loro valore rispetto a fatti risalenti ad anni precedenti. Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato d’individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 23872/2020 e Cass. 9097/2017). 10 di 17 4. Con il secondo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate eccepisce, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto non era revocabile in dubbio che PI IV e altri due esponenti delle società coinvolte fossero stati condannati in sede penale per reati fiscali «fondati su fatti che erano i medesimi ad essi contestati nel procedimento penale». La pendenza di un procedimento penale per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio non era mai stata contestata. 5. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Come già evidenziato, alle memorie ex art. 378 c.p.c. è stata allegata la sentenza penale della Corte di appello di Milano 15/11/2018 n. 7045, irrevocabile l’1/1/2019. La sentenza della Corte territoriale consente di apprezzare il collegamento – non evincibile dal solo dispositivo - del giudizio tributario con quello penale, perché anche nel giudizio penale si era discusso dell’esterovestizione della AT NT EV LT e del ruolo rivestito nella società da PI IV. La decisione assunta in grado di appello documenta peraltro che la sentenza di condanna del Tribunale n. 3274/2015 sia stata interamente riformata. Di conseguenza non assume più rilevanza stabilire quale valore probatorio potesse avere quel dispositivo, non potendo ritenersi accertata in sede penale, nemmeno con una sentenza di merito non irrevocabile, la responsabilità del IV per i reati di omessa dichiarazione e infedele dichiarazione della società AT NT EV LT. 6. Con il terzo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate lamenta, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art 73, comma 3, t.u.i.r. perché, presi in considerazione i tre criteri di collegamento previsti, nulla esclude che un soggetto possa essere considerato come proprio residente da più ordinamenti. In assenza di una convenzione contro 11 di 17 le doppie imposizioni, è “normale” che la società potesse essere considerata propria residente sia dall’ordinamento di Antigua e Barbuda che dall’ordinamento italiano. Per escludere che la società avesse residenza in Italia, il giudice ha valorizzato elementi che mettono in luce una serie di errori di diritto. Una società può operare in uno stato estero ma in virtù dei criteri di collegamento dell’art 73 cit. può considerarsi anche residente in Italia. Era ben possibile che la società dovesse ritenersi residente in Italia –a prescindere da sede sociale e fiscale- se in Italia fosse collocata la sede della direzione effettiva. Il giudice avrebbe dovuto escludere che la società fosse diretta dall’Italia dall’amministratore di fatto PI IV. 7. Anche il terzo motivo del ricorso principale non è fondato. 7.1 L’art. 73, comma 3, t.u.i.r, ratione temporis applicabile, stabiliva: «Ai fini delle imposte dirette si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato […]». La sentenza di secondo grado, nel richiamare sul punto quella di primo grado, muove dal condivisibile presupposto (Cass. 23150/2022) che i tre criteri che consentono l’assoggettamento alla potestà impositiva dello Stato italiano, tra loro collegati da congiunzioni disgiuntive, sono paritetici e alternativi e che quindi è sufficiente che sia soddisfatto anche solo uno di essi perché il soggetto possa considerarsi residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato. 7.2 Per esterovestizione s'intende la pratica della fittizia localizzazione della residenza fiscale all'estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, di una società operativa sul territorio nazionale, allo scopo di sfruttare il regime più vantaggioso di quello Stato e di sottrarsi al più gravoso regime nazionale (Cass. 6476/2021 e Cass. 15424/2023). Nel rispetto dei principi unionali in tema di libertà di 12 di 17 stabilimento, è stato evidenziato che quel che rileva «[…] non è accertare la sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma accertare se il trasferimento in realtà vi è stato o meno, se, cioè, l'operazione sia meramente artificiosa (wholly artificial arrangement), consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica» (Cass. 2869/2013); è necessario accertare che si tratti di costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica, il cui scopo essenziale è limitato all'ottenimento di un vantaggio fiscale, attraverso «la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime nazionale» (Cass. 33234/2018). L’attenzione al dato della "fittizietà", della "artificiosità", dell'assenza di "effettività economica", rispetto ai vantaggi economici e fiscali, è coerente con la giurisprudenza unionale (Corte giust., 17 dicembre 2015, WebMindLicenses kft, causa C419/14, punto 42; Corte giust., 21 febbraio 2006, HA e a., causa C-255/02, punto 73; Corte giust., 21 febbraio 2008, Part Service, causa C-425/06, punto 47, Corte giust., 22 febbraio 2018, X BV e X NV, cause C- 398/16 e 399/16, punto 49), secondo cui, quando può scegliere tra due operazioni, il contribuente non è obbligato a preferire quella che implica il pagamento di maggiori imposte ma, al contrario, ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli consenta di ridurre la sua contribuzione fiscale (Cass. 23842/2025). 7.3 L’Agenzia delle entrate evidenzia che è possibile che un’impresa che opera effettivamente in uno Stato estero, possa risultare, applicati i criteri di collegamento dell’art. 73 t.u.i.r., residente anche in Italia. È noto che i criteri interni di determinazione della residenza e i criteri previsti da altri Stati 13 di 17 possono non essere simmetrici, così determinandosi il fenomeno della doppia residenza. Mancando norme pattizie bilaterali contro la doppia imposizione tra l’Italia e lo Stato di Antigua e Barbuda, è necessario fare riferimento alla norma interna dell’art. 73 t.u.i.r. Non venendo in rilievo le presunzioni legali relative dei commi 5-bis e 5-ter sulla residenza in italia di società ed enti, devono essere considerati i tre criteri del terzo comma per individuare la residenza fiscale. Questa Corte ha ripetutamente sostenuto: «in materia di imposte sui redditi delle società, l'applicazione dei concorrenti criteri di collegamento di cui all'art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986, della sede legale o sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia è compatibile con la contestazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria alla parte contribuente, di un'evasione fiscale, a prescindere dall'accertamento di un'eventuale finalità elusiva di quest'ultima, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe» (Cass. 34723/2022 e Cass. 23150/2022). La finalità di ottenere un vantaggio fiscale non spettante perseguita dagli amministratori di una società può costituire un elemento di fatto indiziario ma non è richiesta dal terzo comma dell’art. 73 per stabilire se la società sia o no residente ai fini delle imposte dirette nel territorio dello Stato. I criteri di collegamento con il territorio italiano non servono unicamente per far emergere intenti elusivi diretti a sottrarsi a un meno conveniente regime fiscale, comunemente inquadrati nel fenomeno dell’esterovestizione. La rilevanza dei criteri di collegamento territoriale individuati dalla norma prescinde dall’eventuale alterazione, da parte della società contribuente, della realtà oggettiva, al fine di configurare una residenza diversa da quella effettiva (Cass. 11709/2022, Cass. 11710/2022, Cass. 1753/2023 e Cass. 25917/2024). 7.4 L’Amministrazione richiama il concetto di «sede della direzione effettiva» (place of effective management), attualmente 14 di 17 rinvenibile nella nuova versione dell’art. 73, comma 3 t.u.i.r., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 209 del 2023 con l’obiettivo, secondo i principi della delega fiscale (art. 3, comma 1, lett. c, legge n. 111 del 2023), di rendere la disciplina della residenza delle società e degli enti diversi dalle società coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni. Il nuovo terzo comma prevede: «Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso […]». Ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2023, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. La «sede della direzione effettiva» non appare comunque porsi in rottura di continuità rispetto all’interpretazione della nozione di «sede dell’amministrazione» presente nel testo dell’art 73 t.u.i.r. ratione temporis applicabile (v. i richiami di Cass. 1753/2023 al Modello OCSE del 2017, che utilizza, per risolvere le ipotesi di doppia residenza, il criterio del «place of effective management», anche se non più in forma esclusiva). La «sede dell’amministrazione», come contrapposta a sede legale, coincide infatti con la «sede effettiva» di matrice civilistica, intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente (Cass. 23842/2025, Cass. 15424/2021, Cass. 16697/2019 e Cass. 2813/2014). 15 di 17 7.5 Anche se i due criteri sostanziali previsti dall’art. 73 t.u.i.r., in alternativa a quello formale della sede legale, non servono unicamente per contrastare intenti elusivi realizzati con l’apparente localizzazione all’estero della residenza (i casi in cui una società viene “vestita” come fosse estera), occorre fornirne un’interpretazione compatibile con la richiamata giurisprudenza unionale in tema di libertà di stabilimento, secondo cui la circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà. Data la localizzazione della sede della società controricorrente, nel caso in esame non vengono in rilievo i principi unionali in tema di libertà di stabilimento. Se si focalizza l’attenzione, come richiesto dall’Amministrazione, sulla «sede dell’amministrazione», anche intesa come «place of effective management», le conclusioni del giudice di merito non appaiono il risultato di un’errata interpretazione della norma interna. Per i giudici di merito non era stato provato che la società avesse residenza in Italia non solo per le ragioni ricordate dalla difesa erariale nel terzo motivo del ricorso (localizzazione della sede legale, svolgimento di attività e ubicazioni di beni all’estero) ma anche perché non era stato dimostrato che PI IV fosse l’amministratore di fatto della società. La ricorrente non si confronta con l’intera motivazione della sentenza di merito, avendo il giudice escluso che la società fosse amministrata (anche o solo) dal IV attraverso SITI srl. Parte ricorrente finisce per contestare la valutazione di fatto del giudice sull’effettivo ruolo assunto dal IV all’interno della compagine sociale. È attraverso la figura del IV che avrebbe potuto ritenersi che la «sede dell’amministrazione» della società, intesa come sede effettiva, fosse in territorio italiano. Che il radicamento della sede dell’amministrazione si trovasse in Italia è una questione eminentemente fattuale ed è stata risolta negativamente, 16 di 17 escludendo che IV amministrasse o contribuisse ad amministrare la società. 8. Con il ricorso incidentale PI IV deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per aver omesso di motivare in ordine alle proprie eccezioni preliminari sollevate con violazione o falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 546 del 1992. Con la prima eccezione il ricorrente incidentale aveva contestato che non avrebbe potuto procedersi alla notifica ex art. 145, comma 3, c.p.c. al presunto amministratore di fatto dell’avviso di accertamento della società, spettando la rappresentanza legale della società agli amministratori nominati a norma di legge. Con la seconda eccezione IV aveva contestato la propria “soggettività passiva”, non essendo tenuto, come pretenderebbe l’Ufficio, ad assolvere un presunto debito per maggiori imposte di un soggetto terzo. 9. Attenendo a questioni logicamente pregiudiziali per la posizione di una delle parti, il ricorso incidentale avrebbe dovuto essere esaminato per primo perché, qualora accolto, non vi sarebbe stata la necessità di esaminare la fondatezza del ricorso principale con riferimento all’amministratore di fatto. Si è ritenuto tuttavia di invertire l’ordine delle questioni, esaminando per primo il ricorso principale perché, per un insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U., 7381/2013), il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte. Ne consegue che, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della 17 di 17 fondatezza del ricorso principale. Atteso che il contribuente era risultato vincitore in sede di merito, il suo ricorso deve essere riqualificato come ricorso incidentale condizionato e rimane assorbito. 10. Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato mentre il ricorso incidentale rimane assorbito. Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto del valore della causa e dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, i compensi vengono liquidati nella somma di euro 35.000,00 (euro 16.000,00 per fase di studio;
euro 10.500,00 per la fase introduttiva ed euro 8.500,00 per la fase decisionale) in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. 11. Stante la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica (Cass. 1778/2016, Cass. 19926/2024 Cass. 18048/2025) l’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore di AT NT EV LT e di PI IV, liquidate per ciascuna delle due parti nella somma di euro 35.000,000 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa. Così deciso, in Roma, il 2 dicembre 2025. Il Consigliere estensore il Presidente LU DO LU LI
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la ricorrente l'Avv. DR Maddalo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
uditi per la controricorrente AT NT EV LT l’Avv. DR TA e l’Avv. Davide De GI, che hanno concluso per l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso principale;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale PI IV l’Avv. DR TA, in sostituzione dell’Avv. Stefania Balarini, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate ha emesso degli avvisi di accertamento per maggiori ricavi non dichiarati ai fini IRES e IRAP per gli anni 2004-2009 notificati a AT NT EV LT, con sede legale in Antigua e Barbuda, e al suo presunto amministratore di fatto PI IV. Gli avvisi sono collegati a un’indagine penale e sono stati preceduti da una verifica fiscale conclusasi con il PVC 29/11/2011 della Guardia di Finanza. Per il 2004 AT NT EV LT non aveva presentato la dichiarazione dei redditi;
per gli anni 2005-2009 aveva presentato una dichiarazione senza includere i ricavi e i connessi redditi della propria effettiva attività. Secondo gli investigatori, AT NT EV LT era di fatto controllata dal legale rappresentante, PI IV, della SITI srl con sede in Milano. 2. Con la sentenza impugnata n. 2460/2015 la CTR della Lombardia ha confermato la sentenza della CTP di Milano n. 6013/2014. Ha ritenuto che non fosse stato dimostrato né che AT 3 di 17 NT EV LT era una società esterovestita né che la società era amministrata di fatto da PI IV. 2.1 Il giudice di primo grado: - ha respinto le eccezioni preliminari del IV sulla nullità della notifica e sulla sua carenza di legittimazione perché la notifica nei suoi confronti e la legittimazione risultavano “coerenti” con la prospettazione dei fatti dell’Ufficio; - ha ritenuto utilizzabili il contenuto delle intercettazioni telefoniche perché il divieto dell’art. 270 c.p.p. di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi, posta a garanzia del diritto di difesa nel processo penale, non può essere esteso al procedimento tributario, dotato di regola proprie. Il giudice ha però considerato che le intercettazioni erano avvenute nell’anno 2010 e che il loro contenuto non era valorizzabile anche per gli anni 2004-2009, oggetto degli avvisi accertamento;
- ha evidenziato che la sede legale può anche non coincidere con la sede effettiva e che, per verificare l’esterovestizione, occorre soffermarsi a) sulla sede dell’amministrazione, rilevando il luogo da dove provengono gli impulsi volitivi inerenti all’attività di amministrazione;
b) sull’oggetto principale, inteso come luogo ove l’attività viene svolta. Gli elementi di prova tratti dall’indagine penale (le intercettazioni nei limiti in cui possono riguardare gli anni precedenti al 2010; le dichiarazioni delle persone informate dei fatti e i messaggi acquisiti) non erano in grado di dimostrare, in primo luogo, che IV, nell’inerzia dei formali amministratori, avesse assunto il ruolo di amministratore di fatto da cui partivano gli impulsi volitivi. IV, amministratore della SITI srl, non era nemmeno stato coinvolto nella verifica fiscale. La società, inoltre, aveva provato di gestire personale e pagare i contributi nello Stato di Antigua e Barbuda;
di disporre di un discreto patrimonio immobiliare in Antigua e di aver realizzato nell’isola caraibica un complesso di 4 di 17 notevoli dimensioni;
aveva provveduto al pagamento di utenze in quel paese e disponeva di bilanci certificati dalla rete multinazionale di imprese di servizi professionali PriceWaterhouseCooper (PwC). Era del tutto mancante la prova della localizzazione fittizia della residenza fiscale in un paese diverso dall’Italia, per sottrarsi agli adempimenti tributari stabiliti dall’ordinamento di effettiva appartenenza. 2.2 Anche la CTR ha ritenuto non provati i presupposti su cui l’Agenzia delle entrate aveva fondato la presunzione di esterovestizione e l’individuazione dell’amministratore di fatto in IV. Oltre a richiamare le considerazioni del giudice di primo grado, ha aggiunto: - che non sono utilizzabili le intercettazioni telefoniche perché non previste dall’ordinamento tributario e peraltro occorre considerare che l’Ufficio richiama stralci di conversazioni estrapolate dal loro contesto, non idonee a dimostrare il ruolo di amministratore di fatto del IV;
- che il dispositivo della sentenza penale del Tribunale di Milano 17/3/2015 n. 3274/2015, pronunciata anche nei confronti del IV, è privo di valore probatorio perché l’atto non consente di comprendere i reati oggetto di contestazione e quindi non è associabile ai fatti che devono essere valutati in sede tributaria;
- che la società aveva prodotto sufficiente documentazione per provare che sede sociale e sede fiscale fossero in Antigua così come che la gestione da parte dei suoi amministratori fosse effettiva e di non aver conseguito vantaggi fiscali in frode all’ordinamento italiano. 3. Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 4. AT NT EV LT ha depositato controricorso mentre PI IV ha presentato anche ricorso incidentale con un unico motivo. 5 di 17 5. Il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, ha ribadito in udienza le conclusioni anticipate con la memoria 3/11/2025, chiedendo il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento di quello incidentale. 6. Hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c. la difesa di AT NT EV LT l’11/11/2025 e la difesa di PI IV il 12/11/2025. Entrambe le difese hanno depositato la sentenza penale della Corte d’appello di Milano 15/11/2018 n. 7045, irrevocabile l’1/1/2019, di proscioglimento degli imputati, compreso PI IV, dai reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 perché estinti per prescrizione e dal reato di cui all’art. 10 d.lgs. cit. perché il fatto non sussiste. Hanno altresì depositato una sentenza del Tribunale di Milano che, su un’istanza di fallimento presentata nel 2016 nei confronti di AT NT EV LT, ha dichiarato il difetto di giurisdizione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Le sentenze depositate dalle difese dei controricorrenti non assumono rilevanza nel giudizio di cassazione. 1.1 Il primo comma dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m, d.lgs. n. 87 del 2024, in vigore dal 29 giugno 2024 (trasposto nell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria - d.lgs. n. 175 del 2024), rubricato «Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione», dispone: «1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi». Il deposito della sentenza penale è ammissibile nel giudizio di cassazione agli effetti dell’art. 21-bis, comma 1 cit., purché avvenga, come stabilisce il secondo comma della disposizione, 6 di 17 «fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio». La produzione della sentenza penale non è ammessa a fini diversi dalla valutazione della rilevanza del giudicato perché il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo non è consentita ex art. 372 c.p.c., salvo che gli stessi riguardino la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso. La questione dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione nel giudizio tributario è al momento all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., sez. trib., ord. 4 marzo 2025 n. 5714) sia in relazione al profilo della estensione anche al rapporto impositivo – e non solo a quello delle sanzioni - degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula "perché il fatto non sussiste", sia in ordine all’applicabilità della nuova disciplina all’ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art. 530 c.p.p. La valutazione che deve compiersi nel presente giudizio peraltro non interferisce con l’ambito di sindacato devoluto alle Sezioni Unite. 1.2 La sentenza penale ha assolto nel merito, oltre altri imputati, PI IV, quale amministratore di fatto della AT NT EV LT, dal delitto di occultamento delle scritture contabili previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 74 dal 2000. Il fatto accertato è diverso rispetto a quelli oggetto del giudizio tributario. Rispetto ai delitti di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, puniti rispettivamente dagli artt. 4 (annualità 2005-2009) e 5 (annualità 2004) d.lgs. n. 74 del 2000 IV è stato prosciolto per essere i reati estinti per prescrizione, sul presupposto della non applicabilità dell’art. 129, comma 2, c.p.p., non emergendo ictu oculi l’innocenza dell’imputato. Nella sentenza penale non è dunque presente un accertamento con forza di giudicato che possa estendersi al presente giudizio tributario, non essendo stata pronunciata con riferimento ai reati di dichiarazione infedele e 7 di 17 omessa dichiarazione un’assoluzione merito con le formule indicate dall’art. 21-bis. 1.3 L’ulteriore decisione costituita dalla sentenza del Tribunale fallimentare di Milano non può avere alcun diretto effetto nel presente giudizio. Pronunciandosi sulla richiesta di fallimento di AT NT EV LT, il Tribunale ha negato la giurisdizione del giudice italiano sul presupposto che in quella causa mancasse la prova che la società avesse all’estero una sede fittizia e che la sede effettiva fosse in Italia. 2. Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 270 c.p.p. La sentenza deve essere annullata perché la CTR ha ritenuto non valutabile, quale elemento indiziario, il contenuto delle intercettazioni telefoniche acquisite nel procedimento penale e trasfuse nel PVC, utili per consentire di attribuire il potere gestorio della società caraibica al legale rappresentante della SITI srl PI IV. Nel negare l’utilizzabilità delle intercettazioni nel giudizio tributario, la CTR si pone in contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale e ha finito per inficiare il giudizio sul fatto in quanto la restante motivazione sugli elementi indiziari si riduce a brevi e stereotipate considerazioni. 3. Il primo motivo del ricorso principale, salvo quanto esposto infra nel paragrafo 3.2, non è fondato. 3.1 La motivazione del giudice di secondo grado, a differenza di quella del giudice di primo grado, è errata nella parte in cui ritiene non utilizzabili nel giudizio tributario alcuni estratti, riportati nel PVC, dei brogliacci delle intercettazioni telefoniche disposte in un procedimento penale. Sul punto, tuttavia, è sufficiente procedere alla correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c. perché il dispositivo rimane conforme al diritto. 8 di 17 3.2 Nel processo tributario, al pari del processo civile, sono utilizzabili prove acquisite di un diverso procedimento svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che siano acquisite e che sulle stesse sia stato consentito il contraddittorio. Come nel processo civile, possono essere utilizzate anche le intercettazioni telefoniche o ambientali effettuate in un procedimento penale purché legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio della ricerca della verità materiale (Cass., Sez. U., 3271/2013 e Cass., Sez. U., 15314/2010). Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel processo tributario le dichiarazioni rilasciate da terzi, le risultanze delle indagini penali condotte nei confronti di altri soggetti, gli atti trasmessi dalla Guardia di Finanza, risultanti dall'attività di polizia giudiziaria espletata nei confronti del contribuente, senza esclusione dei verbali redatti a seguito d'intercettazioni telefoniche disposte in sede penale, se contenuti negli atti (come il processo verbale di constatazione) allegati all'avviso di accertamento o di rettifica o trascritti nella motivazione dello stesso, costituiscono parte integrante del materiale indiziario e probatorio, che il giudice di merito è tenuto a valutare, dandone adeguato conto nella motivazione della sentenza. Le intercettazioni entrano a far parte, a pieno titolo, degli elementi di prova che il giudice tributario di merito deve valutare, così come previsto dall'art. 63 del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto «tale norma non contrasta né con il principio di segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 Cost., perché le intercettazioni che hanno permesso il reperimento dell'atto sono autorizzate da un giudice, né con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., perché, se è vero che il difensore non partecipa alla formazione della prova, è anche vero che nel processo tributario l'atto acquisito ha un minor 9 di 17 valore probatorio rispetto a quello riconosciutogli nel processo penale» (Cass. 16290/21, Cass. 416/15, Cass. 2916/13 e Cass. 4306/10). 3.3 La CTR non si è però limitata ad escludere di poter riconoscere valore presuntivo alle intercettazioni nel processo tributario ma ha ritenuto che alcuni stralci di conversazioni estrapolate dal loro contesto non fossero sufficienti per dimostrare che PI IV era l’amministratore di fatto della società. Il significato della valutazione, ritenuta stereotipata dalla difesa erariale, meglio si comprende se si considera che nella motivazione del giudice di primo grado richiamata dalla sentenza impugnata era stato evidenziato come gli stralci delle conversazioni attenessero a un periodo temporale successivo (2010) a quello preso in considerazione dagli avvisi di accertamento (2004-2009). La questione dunque verteva non solo sul significato attribuibile al contenuto delle conversazioni intercettate ma anche sul loro valore rispetto a fatti risalenti ad anni precedenti. Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato d’individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 23872/2020 e Cass. 9097/2017). 10 di 17 4. Con il secondo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate eccepisce, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto non era revocabile in dubbio che PI IV e altri due esponenti delle società coinvolte fossero stati condannati in sede penale per reati fiscali «fondati su fatti che erano i medesimi ad essi contestati nel procedimento penale». La pendenza di un procedimento penale per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio non era mai stata contestata. 5. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Come già evidenziato, alle memorie ex art. 378 c.p.c. è stata allegata la sentenza penale della Corte di appello di Milano 15/11/2018 n. 7045, irrevocabile l’1/1/2019. La sentenza della Corte territoriale consente di apprezzare il collegamento – non evincibile dal solo dispositivo - del giudizio tributario con quello penale, perché anche nel giudizio penale si era discusso dell’esterovestizione della AT NT EV LT e del ruolo rivestito nella società da PI IV. La decisione assunta in grado di appello documenta peraltro che la sentenza di condanna del Tribunale n. 3274/2015 sia stata interamente riformata. Di conseguenza non assume più rilevanza stabilire quale valore probatorio potesse avere quel dispositivo, non potendo ritenersi accertata in sede penale, nemmeno con una sentenza di merito non irrevocabile, la responsabilità del IV per i reati di omessa dichiarazione e infedele dichiarazione della società AT NT EV LT. 6. Con il terzo motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate lamenta, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art 73, comma 3, t.u.i.r. perché, presi in considerazione i tre criteri di collegamento previsti, nulla esclude che un soggetto possa essere considerato come proprio residente da più ordinamenti. In assenza di una convenzione contro 11 di 17 le doppie imposizioni, è “normale” che la società potesse essere considerata propria residente sia dall’ordinamento di Antigua e Barbuda che dall’ordinamento italiano. Per escludere che la società avesse residenza in Italia, il giudice ha valorizzato elementi che mettono in luce una serie di errori di diritto. Una società può operare in uno stato estero ma in virtù dei criteri di collegamento dell’art 73 cit. può considerarsi anche residente in Italia. Era ben possibile che la società dovesse ritenersi residente in Italia –a prescindere da sede sociale e fiscale- se in Italia fosse collocata la sede della direzione effettiva. Il giudice avrebbe dovuto escludere che la società fosse diretta dall’Italia dall’amministratore di fatto PI IV. 7. Anche il terzo motivo del ricorso principale non è fondato. 7.1 L’art. 73, comma 3, t.u.i.r, ratione temporis applicabile, stabiliva: «Ai fini delle imposte dirette si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato […]». La sentenza di secondo grado, nel richiamare sul punto quella di primo grado, muove dal condivisibile presupposto (Cass. 23150/2022) che i tre criteri che consentono l’assoggettamento alla potestà impositiva dello Stato italiano, tra loro collegati da congiunzioni disgiuntive, sono paritetici e alternativi e che quindi è sufficiente che sia soddisfatto anche solo uno di essi perché il soggetto possa considerarsi residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato. 7.2 Per esterovestizione s'intende la pratica della fittizia localizzazione della residenza fiscale all'estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, di una società operativa sul territorio nazionale, allo scopo di sfruttare il regime più vantaggioso di quello Stato e di sottrarsi al più gravoso regime nazionale (Cass. 6476/2021 e Cass. 15424/2023). Nel rispetto dei principi unionali in tema di libertà di 12 di 17 stabilimento, è stato evidenziato che quel che rileva «[…] non è accertare la sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma accertare se il trasferimento in realtà vi è stato o meno, se, cioè, l'operazione sia meramente artificiosa (wholly artificial arrangement), consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica» (Cass. 2869/2013); è necessario accertare che si tratti di costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica, il cui scopo essenziale è limitato all'ottenimento di un vantaggio fiscale, attraverso «la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime nazionale» (Cass. 33234/2018). L’attenzione al dato della "fittizietà", della "artificiosità", dell'assenza di "effettività economica", rispetto ai vantaggi economici e fiscali, è coerente con la giurisprudenza unionale (Corte giust., 17 dicembre 2015, WebMindLicenses kft, causa C419/14, punto 42; Corte giust., 21 febbraio 2006, HA e a., causa C-255/02, punto 73; Corte giust., 21 febbraio 2008, Part Service, causa C-425/06, punto 47, Corte giust., 22 febbraio 2018, X BV e X NV, cause C- 398/16 e 399/16, punto 49), secondo cui, quando può scegliere tra due operazioni, il contribuente non è obbligato a preferire quella che implica il pagamento di maggiori imposte ma, al contrario, ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli consenta di ridurre la sua contribuzione fiscale (Cass. 23842/2025). 7.3 L’Agenzia delle entrate evidenzia che è possibile che un’impresa che opera effettivamente in uno Stato estero, possa risultare, applicati i criteri di collegamento dell’art. 73 t.u.i.r., residente anche in Italia. È noto che i criteri interni di determinazione della residenza e i criteri previsti da altri Stati 13 di 17 possono non essere simmetrici, così determinandosi il fenomeno della doppia residenza. Mancando norme pattizie bilaterali contro la doppia imposizione tra l’Italia e lo Stato di Antigua e Barbuda, è necessario fare riferimento alla norma interna dell’art. 73 t.u.i.r. Non venendo in rilievo le presunzioni legali relative dei commi 5-bis e 5-ter sulla residenza in italia di società ed enti, devono essere considerati i tre criteri del terzo comma per individuare la residenza fiscale. Questa Corte ha ripetutamente sostenuto: «in materia di imposte sui redditi delle società, l'applicazione dei concorrenti criteri di collegamento di cui all'art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986, della sede legale o sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia è compatibile con la contestazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria alla parte contribuente, di un'evasione fiscale, a prescindere dall'accertamento di un'eventuale finalità elusiva di quest'ultima, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe» (Cass. 34723/2022 e Cass. 23150/2022). La finalità di ottenere un vantaggio fiscale non spettante perseguita dagli amministratori di una società può costituire un elemento di fatto indiziario ma non è richiesta dal terzo comma dell’art. 73 per stabilire se la società sia o no residente ai fini delle imposte dirette nel territorio dello Stato. I criteri di collegamento con il territorio italiano non servono unicamente per far emergere intenti elusivi diretti a sottrarsi a un meno conveniente regime fiscale, comunemente inquadrati nel fenomeno dell’esterovestizione. La rilevanza dei criteri di collegamento territoriale individuati dalla norma prescinde dall’eventuale alterazione, da parte della società contribuente, della realtà oggettiva, al fine di configurare una residenza diversa da quella effettiva (Cass. 11709/2022, Cass. 11710/2022, Cass. 1753/2023 e Cass. 25917/2024). 7.4 L’Amministrazione richiama il concetto di «sede della direzione effettiva» (place of effective management), attualmente 14 di 17 rinvenibile nella nuova versione dell’art. 73, comma 3 t.u.i.r., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 209 del 2023 con l’obiettivo, secondo i principi della delega fiscale (art. 3, comma 1, lett. c, legge n. 111 del 2023), di rendere la disciplina della residenza delle società e degli enti diversi dalle società coerente con la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni. Il nuovo terzo comma prevede: «Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso […]». Ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2023, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. La «sede della direzione effettiva» non appare comunque porsi in rottura di continuità rispetto all’interpretazione della nozione di «sede dell’amministrazione» presente nel testo dell’art 73 t.u.i.r. ratione temporis applicabile (v. i richiami di Cass. 1753/2023 al Modello OCSE del 2017, che utilizza, per risolvere le ipotesi di doppia residenza, il criterio del «place of effective management», anche se non più in forma esclusiva). La «sede dell’amministrazione», come contrapposta a sede legale, coincide infatti con la «sede effettiva» di matrice civilistica, intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente (Cass. 23842/2025, Cass. 15424/2021, Cass. 16697/2019 e Cass. 2813/2014). 15 di 17 7.5 Anche se i due criteri sostanziali previsti dall’art. 73 t.u.i.r., in alternativa a quello formale della sede legale, non servono unicamente per contrastare intenti elusivi realizzati con l’apparente localizzazione all’estero della residenza (i casi in cui una società viene “vestita” come fosse estera), occorre fornirne un’interpretazione compatibile con la richiamata giurisprudenza unionale in tema di libertà di stabilimento, secondo cui la circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà. Data la localizzazione della sede della società controricorrente, nel caso in esame non vengono in rilievo i principi unionali in tema di libertà di stabilimento. Se si focalizza l’attenzione, come richiesto dall’Amministrazione, sulla «sede dell’amministrazione», anche intesa come «place of effective management», le conclusioni del giudice di merito non appaiono il risultato di un’errata interpretazione della norma interna. Per i giudici di merito non era stato provato che la società avesse residenza in Italia non solo per le ragioni ricordate dalla difesa erariale nel terzo motivo del ricorso (localizzazione della sede legale, svolgimento di attività e ubicazioni di beni all’estero) ma anche perché non era stato dimostrato che PI IV fosse l’amministratore di fatto della società. La ricorrente non si confronta con l’intera motivazione della sentenza di merito, avendo il giudice escluso che la società fosse amministrata (anche o solo) dal IV attraverso SITI srl. Parte ricorrente finisce per contestare la valutazione di fatto del giudice sull’effettivo ruolo assunto dal IV all’interno della compagine sociale. È attraverso la figura del IV che avrebbe potuto ritenersi che la «sede dell’amministrazione» della società, intesa come sede effettiva, fosse in territorio italiano. Che il radicamento della sede dell’amministrazione si trovasse in Italia è una questione eminentemente fattuale ed è stata risolta negativamente, 16 di 17 escludendo che IV amministrasse o contribuisse ad amministrare la società. 8. Con il ricorso incidentale PI IV deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per aver omesso di motivare in ordine alle proprie eccezioni preliminari sollevate con violazione o falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 546 del 1992. Con la prima eccezione il ricorrente incidentale aveva contestato che non avrebbe potuto procedersi alla notifica ex art. 145, comma 3, c.p.c. al presunto amministratore di fatto dell’avviso di accertamento della società, spettando la rappresentanza legale della società agli amministratori nominati a norma di legge. Con la seconda eccezione IV aveva contestato la propria “soggettività passiva”, non essendo tenuto, come pretenderebbe l’Ufficio, ad assolvere un presunto debito per maggiori imposte di un soggetto terzo. 9. Attenendo a questioni logicamente pregiudiziali per la posizione di una delle parti, il ricorso incidentale avrebbe dovuto essere esaminato per primo perché, qualora accolto, non vi sarebbe stata la necessità di esaminare la fondatezza del ricorso principale con riferimento all’amministratore di fatto. Si è ritenuto tuttavia di invertire l’ordine delle questioni, esaminando per primo il ricorso principale perché, per un insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U., 7381/2013), il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte. Ne consegue che, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della 17 di 17 fondatezza del ricorso principale. Atteso che il contribuente era risultato vincitore in sede di merito, il suo ricorso deve essere riqualificato come ricorso incidentale condizionato e rimane assorbito. 10. Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato mentre il ricorso incidentale rimane assorbito. Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto del valore della causa e dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, i compensi vengono liquidati nella somma di euro 35.000,00 (euro 16.000,00 per fase di studio;
euro 10.500,00 per la fase introduttiva ed euro 8.500,00 per la fase decisionale) in favore di ciascuna delle parti controricorrenti. 11. Stante la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica (Cass. 1778/2016, Cass. 19926/2024 Cass. 18048/2025) l’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore di AT NT EV LT e di PI IV, liquidate per ciascuna delle due parti nella somma di euro 35.000,000 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa. Così deciso, in Roma, il 2 dicembre 2025. Il Consigliere estensore il Presidente LU DO LU LI