CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MA ROBERTO, Giudice monocratico in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6953/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO DI PA n. 5937262024 IMU 2014
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 86043 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 86043 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1585/2025 depositato il
25/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente contesta la legittimità del sollecito di pagamento n. 2024/593726 notificato dalla
SO.G.E.T. S.p.A afferente il mancato pagamento di tributi IMU 2014 e 2015 del Comune di Centola. Il ricorrente argomenta che in data 15/04/2024 gli veniva notificato, a mezzo posta, Ingiunzione di Pagamento
N. 0086043 /2024 emessa dalla SO.GE.T SPA, per conto del Comune di Centola (SA), per intimare il pagamento della somma complessiva di € 1.515,00, somma comprensiva di interessi e sanzioni, per IMU
2014 E 2015, che si fonda sui seguenti atti presupposti e precisamente :
- Accertamento n. 2019-0002056, del 09.10.2020, notificato in data 31.10.2019;
- Accertamento n. 2019-0002737, del 09.10.2019, notificato in data 31.10.2019;
La predetta ingiunzione di pagamento veniva prontamente impugnata e la cuasa iscritta a Ruolo presso la
CGT di Salerno di Primo Grado, Sezione 3°, RGN 3281-2024, la cui udienza di discussione è fissata per il giorno 04-12-2024, così come risulta da documentazione che si allega. Lamenta la nullità della ingiunzione di pagamento perché notificata in mancanza della dovuta notifica di atti ad essa presupposti (Accertamento
n. 2019-0002056, del 09.10.2020, notificato in data 31.10.2019; - Accertamento n. 2019-0002737, del
09.10.2019, notificato in data 31.10.2019,) documenti, questi, mai notificata al ricorrente. Conetsta che la cartella esattoriale e la contestuale irrogazione di sanzione amministrativa è nulla per intervenuta prescrizione del credito vantato. Evidenzia la nullità delle sanzione che discende dalla violazione dell'articolo 17 del d. lgs. N. 472/1997, il quale impone un obbligo di motivazione specifico con riferimento al provvedimento sanzionatorio.
Si costituisce la SO.GE.T. che argomenta che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il sollecito non è atto impugnabile. Rileva che i tributi richiesti venivano inizialmente iscritti a carico del de cuius signora Nominativo_1. Successivamente al decesso di quest'ultima, ed attesa l'inadempienza, veniva creata la coobbligazione tra coloro che risultavano essere in possesso della qualità di erede. Insiste per la corretta notificazione degli atti prodromici per cui ogni censura inerente la carente notificazione degli ulteriori atti pregressi si paleserebbe inammissibile per tardività. Precisa che l'intervenuta sentenza n. 5715/24 della CGT I grado SALERNO, è oggetto di appello con ricorso presentato dalla SOGET SPA in data ed iscritto, dinanzi la Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Campania sezione distaccata di Salerno, al numero di ruolo RGA n.
382/2025. Quanto agli interessi di mora, rispetto ai quali il contribuente ha contestato la mancata esplicitazione del calcolo e quindi, sotto tal profilo, il difetto di motivazione, va ricordato che essi sono stabiliti legislativamente e quindi non è necessaria alcuna ulteriore indicazione del calcolo.
Nelle successive memorie il ricorrente evidenzia l'esistenza di un giudicato che annulla l'atto presupposto al sollecito di pagamento impugnato ovvero l'ingiunzione di pagamento. Ribadisce che agli atti di causa non vi è traccia degli avvisi di accertamento e che l'ingiunzione di pagamento n. 198633/2022 veniva depositata presso la casa comunale ai sensi e per gli effetti dell'art 60 DPR 602/73, per irreperivbilità assoluta ma che nessuno degli eredi è residente nella casa della defunta Nominativo_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Parte ricorrente deposita sentenza n. 5715/2024 del 10/12/2024 favorevole al ricorrente e che per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento nr. 0086043/2024 (atto presupposto del sollecito opposto) in quanto ritiene fondate sia l'eccezione di invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici all'ingiunzione di pagamento impugnata, sia la correlata eccezione di invalidità conseguenziale di tale atto della riscossione. Della notifica di tali avvisi non vi è prova nemmeno negli atti di causa. Per tali ragioni il ricorso viene accolto e viene annullato il sollecito opposto. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della SO.GE.T e liquidate in euro 200,00 oltre accessori se dovuti e rimborso cut in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ACCOGLIE IL RICORSO E, PER L'
EFFETTO ANNULLA L' INGIUNZIONE OPPOSTA E CONDANNA LA RESISTENTE SOGET AL
PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN EURO 200,00 OLTRE ACCESSORI SE DOVUTI E
RIMBORSO CUT IN FAVORE DEL PROCURATORE DICHIARATOSI ANTISTATARIO.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MA ROBERTO, Giudice monocratico in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6953/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO DI PA n. 5937262024 IMU 2014
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 86043 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 86043 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1585/2025 depositato il
25/03/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente contesta la legittimità del sollecito di pagamento n. 2024/593726 notificato dalla
SO.G.E.T. S.p.A afferente il mancato pagamento di tributi IMU 2014 e 2015 del Comune di Centola. Il ricorrente argomenta che in data 15/04/2024 gli veniva notificato, a mezzo posta, Ingiunzione di Pagamento
N. 0086043 /2024 emessa dalla SO.GE.T SPA, per conto del Comune di Centola (SA), per intimare il pagamento della somma complessiva di € 1.515,00, somma comprensiva di interessi e sanzioni, per IMU
2014 E 2015, che si fonda sui seguenti atti presupposti e precisamente :
- Accertamento n. 2019-0002056, del 09.10.2020, notificato in data 31.10.2019;
- Accertamento n. 2019-0002737, del 09.10.2019, notificato in data 31.10.2019;
La predetta ingiunzione di pagamento veniva prontamente impugnata e la cuasa iscritta a Ruolo presso la
CGT di Salerno di Primo Grado, Sezione 3°, RGN 3281-2024, la cui udienza di discussione è fissata per il giorno 04-12-2024, così come risulta da documentazione che si allega. Lamenta la nullità della ingiunzione di pagamento perché notificata in mancanza della dovuta notifica di atti ad essa presupposti (Accertamento
n. 2019-0002056, del 09.10.2020, notificato in data 31.10.2019; - Accertamento n. 2019-0002737, del
09.10.2019, notificato in data 31.10.2019,) documenti, questi, mai notificata al ricorrente. Conetsta che la cartella esattoriale e la contestuale irrogazione di sanzione amministrativa è nulla per intervenuta prescrizione del credito vantato. Evidenzia la nullità delle sanzione che discende dalla violazione dell'articolo 17 del d. lgs. N. 472/1997, il quale impone un obbligo di motivazione specifico con riferimento al provvedimento sanzionatorio.
Si costituisce la SO.GE.T. che argomenta che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il sollecito non è atto impugnabile. Rileva che i tributi richiesti venivano inizialmente iscritti a carico del de cuius signora Nominativo_1. Successivamente al decesso di quest'ultima, ed attesa l'inadempienza, veniva creata la coobbligazione tra coloro che risultavano essere in possesso della qualità di erede. Insiste per la corretta notificazione degli atti prodromici per cui ogni censura inerente la carente notificazione degli ulteriori atti pregressi si paleserebbe inammissibile per tardività. Precisa che l'intervenuta sentenza n. 5715/24 della CGT I grado SALERNO, è oggetto di appello con ricorso presentato dalla SOGET SPA in data ed iscritto, dinanzi la Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Campania sezione distaccata di Salerno, al numero di ruolo RGA n.
382/2025. Quanto agli interessi di mora, rispetto ai quali il contribuente ha contestato la mancata esplicitazione del calcolo e quindi, sotto tal profilo, il difetto di motivazione, va ricordato che essi sono stabiliti legislativamente e quindi non è necessaria alcuna ulteriore indicazione del calcolo.
Nelle successive memorie il ricorrente evidenzia l'esistenza di un giudicato che annulla l'atto presupposto al sollecito di pagamento impugnato ovvero l'ingiunzione di pagamento. Ribadisce che agli atti di causa non vi è traccia degli avvisi di accertamento e che l'ingiunzione di pagamento n. 198633/2022 veniva depositata presso la casa comunale ai sensi e per gli effetti dell'art 60 DPR 602/73, per irreperivbilità assoluta ma che nessuno degli eredi è residente nella casa della defunta Nominativo_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Parte ricorrente deposita sentenza n. 5715/2024 del 10/12/2024 favorevole al ricorrente e che per l'effetto annulla l'ingiunzione di pagamento nr. 0086043/2024 (atto presupposto del sollecito opposto) in quanto ritiene fondate sia l'eccezione di invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici all'ingiunzione di pagamento impugnata, sia la correlata eccezione di invalidità conseguenziale di tale atto della riscossione. Della notifica di tali avvisi non vi è prova nemmeno negli atti di causa. Per tali ragioni il ricorso viene accolto e viene annullato il sollecito opposto. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della SO.GE.T e liquidate in euro 200,00 oltre accessori se dovuti e rimborso cut in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ACCOGLIE IL RICORSO E, PER L'
EFFETTO ANNULLA L' INGIUNZIONE OPPOSTA E CONDANNA LA RESISTENTE SOGET AL
PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN EURO 200,00 OLTRE ACCESSORI SE DOVUTI E
RIMBORSO CUT IN FAVORE DEL PROCURATORE DICHIARATOSI ANTISTATARIO.