Sentenza 29 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00509/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00441/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 441 del 2025, proposto da:
- LG s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Parola e Andrea Leonforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);
- Ministero della cultura (MIC);
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (SABAP) per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, Regione UG, non costituite in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dal MASE e, per quanto di loro competenza, dalle altre amministrazioni resistenti, sull’istanza presentata in data 1° settembre 2022 dalla ricorrente ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, e successivamente integrata il 29 settembre 2023, per il rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA), comprendente l’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA), l’autorizzazione paesaggistica, l’autorizzazione culturale e l’autorizzazione ad operare in aree soggette a vincolo idrogeologico, per la realizzazione ed esercizio di un progetto eolico da ubicarsi nei Comuni di OI (FG) e RA di UG (FG), denominato “Cancarro”, di potenza nominale pari a 36 MW, comprensivo delle relative opere di connessione (ID VIP 8896);
per la declaratoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a. e 2 della l. n. 241/1990,
dell’obbligo del MASE e, per quanto di loro competenza, delle amministrazioni resistenti, di provvedere in modo espresso rilasciando il provvedimento unico ambientale (PUA), comprendente i titoli abilitativi della valutazione di impatto ambientale (VIA), autorizzazione paesaggistica e autorizzazione ad operare in aree soggette a vincolo idrogeologico;
per la nomina
di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia del MASE e delle restanti amministrazioni resistenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. DA EL e uditi per la parte ricorrente gli avvocati Andrea Fuiano, su delega dell'avv. Andrea Leonforte e Silvia Pellegrino, su delega dell'avv. Lorenzo parola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. LG s.p.a. (di seguito anche Società) ha agito per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) a fronte dell’istanza di rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale – di seguito anche TUA), all’interno del procedimento autorizzatorio unico ambientale (PUA), ai sensi dell’art. 27 del TUA, per la realizzazione di un impianto eolico, costituito da 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 36 MW, da realizzarsi – con le relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale – nei comuni di OI (FG) e RA di UG (FG), in località “Cancarro”. La Società ha premesso che il progetto, oltre a qualificarsi come “opera di pubblica utilità, indifferibile ed urgente”, rientra tra gli interventi necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica dell’Italia, inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) di cui all’allegato I-bis del d.lgs. n. 152/2006.
1.1. I passaggi procedimentali all’esito dei quali si sarebbe determinata l’inerzia per cui è causa sono stati così esposti dalla ricorrente:
i) in data 1° settembre 2022, la Società – previo ottenimento della soluzione tecnica minima generale (STMG) da Terna s.p.a. – ha presentato al Ministero della transizione ecologica (oggi MASE) e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (oggi MIC) l’istanza di VIA all’interno del procedimento autorizzatorio unico ambientale ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 152/2006, allegando tutta la documentazione amministrativa e tecnica necessaria e l’evidenza del pagamento degli oneri istruttori;
ii) in data 16 settembre 2022, la Società ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia di comunicare l’esistenza di procedimenti di tutela in itinere ovvero procedimenti per l’accertamento della sussistenza di beni archeologici in corso sull’area di interesse;
iii) in data 23 settembre 2022, la Società ha presentato alla Regione UG l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003;
iv) con nota del 26 settembre 2022, il MASE ha comunicato la pubblicazione della documentazione nel proprio sito web ai sensi dell’art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 e ha informato gli enti competenti dell’avvio del decorso del termine di 30 giorni per la verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata, ai fini del rilascio delle autorizzazioni ambientali;
v) con nota del 27 settembre 2022, la Soprintendenza ha riscontrato l’istanza della Società del 16 settembre 2022 e ha comunicato l’assenza di procedimenti di tutela in itinere ; con la medesima nota, la Soprintendenza ha segnalato che il cavidotto di connessione risulta interessato dal Regio Tratturello n. 32 “Foggia-Camporeale”, oltre alla presenza di tessuto territoriale di notevole interesse archeologico per cui sarebbero stati indispensabili approfondimenti a livello archeologico;
vi) con nota dell’8 novembre 2022, il MASE ha comunicato alla Società la richiesta di integrazione documentale, da depositare nei successivi 30 giorni;
vii) in data 23 novembre 2022, la Regione UG, Servizio idrogeologico di Foggia, ha chiesto alla Società integrazioni documentali per l’emissione del parere di competenza;
viii) in data 6 dicembre 2022, la Società ha riscontrato la richiesta di integrazione documentale del MASE dell’8 novembre 2022, trasmettendo il nuovo modulo dell’istanza di PUA ed il nuovo “avviso al pubblico”, entrambi debitamente compilati e sottoscritti secondo le indicazioni ricevute, rappresentando di avere già richiesto alla competente Soprintendenza l’istanza di verifica preventiva di interesse archeologico;
ix) in data 10 gennaio 2023, la Società ha riscontrato anche la richiesta di integrazione della Regione UG, Servizio idrogeologico di Foggia, trasmettendo tutti i chiarimenti ed i documenti integrativi richiesti;
x) con nota del 6 febbraio 2023, il MASE ha comunicato alla Società di avere recepito le integrazioni documentali depositate in data 6 dicembre 2022 e 10 gennaio 2023 e ha rappresentato che, ai fini della conferma della procedibilità dell’istanza, la Società avrebbe dovuto acquisire il provvedimento della Soprintendenza emesso a conclusione della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico;
xi) nelle more, è entrato in vigore l’art. 19 del d.l. n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 41/2023, con cui il legislatore, abrogando la lett. g- ter dell’art. 23 d.lgs. 152/2006 e modificando il successivo art. 25, ha eliminato l’atto della competente Soprintendenza relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico tra i documenti da presentare in allegato all’istanza di VIA e ha stabilito espressamente che “in ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico” ;
xii) con nota del 3 marzo 2023, il MASE, prendendo atto della sopravvenienza normativa, ha confermato la completezza della documentazione di VIA e la conseguente procedibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006;
xiii) con nota del 13 marzo 2023, la Soprintendenza speciale per il PNRR del MIC ha chiesto quindi alla competente Soprintendenza locale di fare pervenire il proprio contributo istruttorio e nello stesso modo ha proceduto la Regione UG – Sezioni autorizzazioni ambientali con nota del 14 marzo 2023 indirizzata agli enti coinvolti nell’espressione del parere regionale;
xiv) in data 20 marzo 2023, il Comune di OI ha rilasciato il proprio contributo istruttorio confermando il precedente parere non favorevole del 12 ottobre 2022;
xv) in data 21 giugno 2023, l’ENAC ha rilasciato il proprio parere favorevole in merito agli aspetti aeronautici di propria competenza;
xvi) in data 6 settembre 2023, il MASE ha proceduto a convocare la conferenza di servizi per il giorno 28 settembre 2023, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 (dopo 6 mesi dalla conferma di procedibilità dell’istanza);
xvii) in data 28 settembre 2023, si è tenuta la prima seduta della conferenza di servizi e, in quella sede, la Società ha proceduto ad una breve descrizione del progetto soffermandosi sui profili di compatibilità dello stesso rispetto a possibili interferenze risultanti dalla pianificazione comunale, regionale e nazionale;
xviii) in data 29 settembre 2023, la Società ha proceduto a trasmettere al MASE e al MIC la documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione culturale ex art. 21 del d.lgs. n. 42/2004, successivamente (in data 24 ottobre 2023) messa a disposizione anche della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, a seguito di espressa richiesta pervenuta per le vie brevi dal MIC;
xix) con nota del 19 ottobre 2023, il MASE ha sollecitato la Soprintendenza a completare la verifica di completezza documentale dell’istanza, assegnando all’uopo il termine di 30 giorni, trascorso il quale il procedimento avrebbe seguito il suo corso.
1.2. Tutto quanto sopra premesso, considerato che il MASE non ha ancora provveduto a concludere il procedimento di VIA, che risulterebbe ancora in fase di istruttoria da parte della Commissione PNIEC-PNRR, nonché di rilascio del PUA, con il ricorso in epigrafe, la LG s.p.a. ha agito in giudizio per reagire all’ingiustificata stasi del procedimento, nonostante il decorso dei termini previsti dalla normativa di riferimento.
1.3. Per quanto dedotto in fatto, la Società ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio lamentando: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., 1, 2 e 2- bis della l. n. 241/1990, degli artt. 7- bis , 8, 25 e 27 del d.lgs. n. 152/2006 (TUA) nonché dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, del regolamento UE/2022/2057 e della direttiva 2009/28/CE, violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza). Ha quindi concluso chiedendo di dichiarare l’obbligo del MASE di concludere il procedimento di PUA-VIA, con la contestuale nomina, per l’ipotesi di perdurante silenzio, di un commissario ad acta cui la ricorrente potrà rivolgersi in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
2. Si sono costituiti in giudizio sia il Ministero della cultura (MIC) che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, la quale ha dedotto circa l’infondatezza del ricorso, facendo leva sui criteri priorità nelle procedure di VIA, richiamati all’art. 8 del d.lgs. n. 152/2006.
3. All’udienza del 24 febbraio 2026, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Innanzitutto, va subito chiarito che tutti i termini relativi ai procedimenti finalizzati ad ottenere la VIA e il PUA si considerano perentori ( cfr. , rispettivamente, artt. 25, comma 7, e 27, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006). Inoltre, come si è già avuto modo di affermare in precedenti pronunce di questa Sezione ( cfr., ex multis , sentt. n. 1063/2025 e n. 1356/2025), le norme in materia ambientale “possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali” (art. 3- bis del citato d.lgs. n. 152/2006). Ciò non può essere scalfito, diversamente da quanto sostiene l’Avvocatura erariale, neppure dalla sussistenza di “criteri di priorità” nella gestione e trattazione dei diversi progetti presentati, tenuto anche conto che, lo stesso legislatore, con la novella normativa proprio in tema di ordine di trattazione dei cd. “progetti prioritari” (d.l. n. 153/2024, conv. dalla l. n. 191/2024), ha precisato come tale nuova disciplina non pregiudichi “il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare” (art. 8, comma 1- ter , d.lgs. n. 152/2006). Si osserva, peraltro, che l’esistenza di un cospicuo numero di istanze sottoposte all’esame dei competenti uffici non può assumere rilievo posto che ‹‹ così come “non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione” (art. 10-bis, ultimo periodo, legge n. 241 del 1990), allo stesso modo non possono essere addotti tra i motivi che ostano alla conclusione tempestiva di un procedimento eventuali disfunzioni organizzative interne agli uffici, potendo queste assumere un qualche rilievo solo in termini di eventuale esimente di responsabilità personale in capo al singolo funzionario o dirigente›› (Cons. Stato n. 9791/2024) .
5. Aggiungasi che in relazione al rilascio del provvedimento di VIA, l’art. 25, comma 2- bis , del d.lgs. n. 152/2006 (applicabile nel procedimento per cui è causa) prevede la seguente scansione temporale: espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC entro 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’art. 24 e comunque entro 130 dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23; nei successivi 30 giorni il direttore generale del Ministero della transizione ecologica (oggi MASE, cioè Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura (MIC) entro il termine di 20 giorni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma, 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021. Ciò detto, deve pure evidenziarsi che il “concerto” con il MIC si inserisce in una fase successiva rispetto alla stasi procedurale qui censurata, posto che nel presente contenzioso si lamenta innanzitutto la mancata determinazione da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (quale atto presupposto del provvedimento finale di VIA, il quale, a sua volta “intercetta” anche l’intervento del MIC).
6. Per quanto attiene al rilascio del PUA, va invece rilevato che l’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006 prevede la seguente scansione temporale:
- “Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web (…)” (comma 4, primo periodo);
- “Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 4, per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni” (comma 5);
- “Entro dieci giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate” (comma 6, primo periodo);
- “Entro i successivi quindici giorni l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (…)” (comma 7, primo periodo);
- “La conferenza, nell'ambito della propria attività, prende in considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci giorni” (comma 8, quarto periodo);
7. Posta tale cornice normativa, non può quindi residuare alcun dubbio sul fatto che, sulla base dell’ iter procedurale puntualmente esposto dalla Società e non contestato dall’Amministrazione, ricorra nel caso che qui occupa un’ipotesi di inerzia censurabile.
Più nello specifico, l’istanza per cui è causa è stata presentata il 1° settembre 2022 e in data 3 marzo 2023 ne è stata dichiarata la procedibilità; il MASE ha svolto una prima seduta della conferenza di servizi in data 28 settembre 2023 e il giorno successivo la Società ha depositato un’integrazione documentale ai titoli ambientali ricompresi nel PUA mediante la richiesta di rilascio dell’autorizzazione culturale ex art. 21 del d.lgs. n. 42/2004. Dunque, da tale momento, il MASE avrebbe dovuto concludere il procedimento di PUA entro i successivi 210 giorni, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del d.lgs. 152/2006, quindi entro 26 aprile 2024.
8. In conclusione, i termini procedimentali di cui agli artt. 25 e 27 del d.lgs. n. 152/2006 non sono stati rispettati, pertanto, il ricorso va accolto e le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, devono determinarsi sull’istanza della Società ricorrente nel termine ritenuto congruo di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
La nomina del commissario ad acta avverrà – ad istanza di parte – nell’eventualità in cui, dopo il predetto termine, si protragga l’inadempimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- accerta l’illegittimità del silenzio;
- ordina alle Amministrazioni resistenti di provvedere nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RI GG, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
DA EL, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| DA EL | RI GG |
IL SEGRETARIO