TAR Bari, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 242
TAR
Sentenza 30 gennaio 2023
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TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e elusione del giudicato

    Il Collegio ha ritenuto che i provvedimenti adottati dopo la sentenza di ottemperanza non fossero meramente elusivi del giudicato, bensì espressione di una nuova istruttoria e di un nuovo esercizio del potere basato su sopravvenienze normative e fattuali.

  • Rigettato
    Mancata esecuzione del giudicato

    La sentenza di ottemperanza mirava a sanzionare l'inerzia, ordinando un provvedimento conclusivo. La Conferenza di Servizi, richiamata dal giudicato, deve essere intesa come "modulo procedimentale idoneo" rispetto alla disciplina sostanziale, non come istituto imposto contro il dettato normativo.

  • Rigettato
    Illegittimità del parere regionale e del diniego comunale

    Il parere regionale resiste alle censure di eccesso di potere e difetto di istruttoria. La Regione ha indicato la mancanza di documentazione e l'insussistenza del fabbisogno. La valutazione tecnica è espressione di ampia discrezionalità programmatoria. L'obbligo di applicare la legge del 2017 risponde al principio di parità di trattamento.

  • Rigettato
    Mancanza di presupposti per il risarcimento del danno

    L'assenza di un provvedimento illegittimo fa venir meno il presupposto dell'ingiustizia del danno. La parte ricorrente non ha documentato costi specifici e differenti. Il lungo tempo trascorso non genera di per sé un danno risarcibile da ritardo, occorrendo la dimostrazione della spettanza finale del bene della vita. La prova di ogni danno manca totalmente.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento regionale

    La rilevazione di un fabbisogno residuo non inficia la legittimità del diniego. Tale dato conferma la scarsa disponibilità di risorse e l'esigenza di una procedura selettiva comparativa che l'Amministrazione non potrebbe eludere mediante un'assegnazione diretta.

  • Rigettato
    Conferma del diniego comunale

    Il provvedimento comunale si è limitato a richiamare le valutazioni compiute dalla Regione, e quindi è privo di autonoma capacità lesiva.

  • Rigettato
    Silenzio-inadempimento della Regione

    In presenza di un potere già esercitato con atti di diniego, la successiva "memoria partecipativa" non ha valenza di nuova istanza, ma di mero sollecito o atto endoprocedimentale, inidoneo a far sorgere in capo alla P.A. un autonomo obbligo di provvedere.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, pubblicata il 23 febbraio 2026. Le parti ricorrenti, due società, hanno chiesto l'annullamento di atti amministrativi relativi alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria, lamentando l'inerzia del Comune di Modugno e la violazione del giudicato da parte della Regione Puglia. Le questioni giuridiche sollevate riguardano l'ottemperanza a sentenze precedenti e la legittimità dei dinieghi ricevuti, sostenendo che il Comune non avesse rispettato le procedure di verifica di compatibilità urbanistica e sanitaria.

Il giudice ha respinto il ricorso, argomentando che i provvedimenti impugnati non erano elusivi del giudicato, ma rappresentavano un nuovo esercizio del potere amministrativo basato su sopravvenienze normative e fattuali. Ha sottolineato l'importanza del principio del "tempus regit actum", affermando che la valutazione della compatibilità doveva essere effettuata in base alla situazione attuale e non a quella del 2007. Inoltre, ha ritenuto che la Regione avesse agito legittimamente nel negare l'autorizzazione, evidenziando la saturazione del fabbisogno sanitario e la necessità di seguire le procedure previste dalla normativa vigente. Infine, ha escluso la possibilità di risarcimento del danno, ritenendo che non fosse stata dimostrata l'ingiustizia del danno subito dalle ricorrenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 242
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 242
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo