TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 13979/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott. Rosaria Gatti - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13979 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Mancini presso C.F._1
lo studio del quale elettivamente domicilia, sito in Napoli, alla via Diocleziano n.
189;
E
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Federica Mancini, presso il cui studio
1 RG 13979/2025
elettivamente domicilia, sito in Napoli, alla via Diocleziano n. 189;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 3.7.2025, e Parte_1
esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in data Parte_2
31.7.2003 (Atto n. 183, P.II, S. A), optando per il regime di comunione dei beni;
Per_ che dall'unione coniugale nascevano tre figli: e;
Per_2 Persona_3
che nel 2020, a seguito di un periodo di crisi, il signor aveva interrotto la Per_3
convivenza con la moglie, trasferendosi presso l'abitazione della propria famiglia di origine;
che era dunque venuta meno l'affectio coniugalis e i coniugi avevano
Per_ proseguito le proprie vite separatamente;
che i primi due figli, e , Per_2
entrambi maggiorenni, erano economicamente sufficienti, pur continuando a vivere con la madre e la sorella minorenne nell'appartamento sito in via Nicolò Garzilli n.
59. I coniugi chiedevano pertanto pronunziarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto del 15.7.2025, il Giudice Relatore invitava le parti a precisare l'importo dell'assegno unico per la minore e disponeva la trattazione in modalità cartolare dell'udienza ex art. 473 bis 51 co. 3, assegnando il termine per le note di trattazione scritta fino al giorno dell'udienza.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda separativa giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art 127 ter cpc la comparizione figurata.
2 RG 13979/2025
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte, il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà
comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge, nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni, cui le stesse si sono riportate con note di trattazione scritta depositate in data 15.12.2025:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a continuare a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) stabilire che nessun assegno di mantenimento sia reciprocamente dovuto tra le parti in quanto economicamente autosufficienti, dando altresì atto che:
- le parti espressamente intendono rinunciare ed effettivamente rinunciano alla quota in comunione eventualmente a ciascuno reciprocamente spettante sui rispettivi rapporti di credito (es. conto corrente, libretto di risparmio titoli, fondi di investimento etc.) di cui all'attualità risultano rispettivamente, personalmente ed esclusivamente titolari ed intestatari;
- la signora espressamente si impegna a rinunciare ed effettivamente Pt_1
rinuncia alla propria quota di proprietà, spettantele per il regime di comunione
3 RG 13979/2025
legale dei beni, rispetto ai cespiti acquistati dal Sig. per lo Parte_2
svolgimento della propria attività lavorativa in costanza di matrimonio e rispetto ai quali il medesimo risulta proprietario esclusivo, ossia rispettivamente dell'immobile sito in contrada Sartania a Pianura IA T , identificato presso
Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio Servizi Catastali, identificato ala Sez.
Urb. PIA Foglio 9 Particella 836 Sub Particelle corrispondenti al catasto terreni
Foglio 89 Particella 836 Rendita: Euro 238,86 Zona censuaria 5, Categoria A/4a),
Classe 5, Consistenza 2,5 vani con superficie di 39 mg e dell'immobile identificato alla Sez. Urb. PIA Foglio 9 Particela 836 Subalterno 2 Particelle corrispondenti al catasto terreni Foglio 89 Particella 836 Rendita: Euro 531,02 Zona censuaria
5, Categoria C/3c), Classe 1, Consistenza 106 mq.
- a titolo cautelativo, il Sig. si impegna a rinunciare ed effettivamente Parte_2
rinuncia a qualsiasi pretesa e/o diritto sull'immobile di proprietà esclusiva della
Sig.ra in Castel Volturno Viale Cesare Tallone N. Sne IA T 1, in quanto Pt_1
acquistato prima della celebrazione del matrimonio, identificato preso la Direzione
Provinciale di Caserta Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali Foglio 34
Particella 5025 Rendita: Euro 438.99 Categoria A/2a). Classe 2, Consistenza 8,5
vani;
- il Sig. sin d'ora si obbliga a manlevare e tenere indenne la Sig.ra Parte_2
da qualsiasi responsabilità verso terzi per debiti dallo stesso contrati in Pt_1
costanza di matrimonio.
3) Assegnare la casa familiare alla Sig.ra che la abiterà Parte_1
unitamente alla figlia minore, insieme ai mobili ed agli arredi che la compongono,
che la medesima tratterrà.
4 RG 13979/2025
4) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con Persona_4
collocazione preso la madre, attualmente residente presso la casa coniugale in
Napoli ala Via Nicolò Garzilli n. 59.
5) Regolamentare il dovere/diritto di visita del padre in considerazione dell'età
della minore, , attualmente di 16 anni, delle sue esigenze Persona_4
scolastiche, sociali ed extracurriculari: in particolare il padre potrà tenere con sé
la figlia per due pomeriggi alla settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì
dalle 18.00 alle 20.00 o in giorni ed orari differenti da stabilire di volta in volta,
anche confrontandosi direttamente con la figlia, ormai adolescente, nonché in week end alternati per l'intera giornata del sabato o della domenica dalle ore 10.00 alle
21.00, a seconda degli impegni scolastici, extrascolastici e sociali della minore. La
minore potrà trascorrere, alternativamente in ragione di anno con ciascun genitore, le festività principali (la notte del 24 e la giornata del 25 dicembre con uno, il 26 dicembre con l'altro, la notte del 31 dicembre e la giornata del 1 gennaio con uno nonché il 6 gennaio con l'altro), previo accordo tra gli stessi e nel rispetto delle volontà della minore. In alternanza con ciascun genitore la figlia potrà
trascorrere ogni anno il giorno di Pasqua con uno ed il Lunedì in Albis con l'altro.
Nei giorni del compleanno e dell'onomastico della figlia minore. I genitori potranno decidere di condividere il momento dei festeggiamenti, ma in caso contrario a ciascuno di essi nel giorno della festa della minore sarà dedicata una fascia oraria che comprenderà alternativamente il pranzo o la cena, nel rispetto delle volontà di . Per_4
La figlia minore trascorrerà rispettivamente la festa della mamma e del papà e i rispettivi compleanni e/onomastici con uno o con l'altro genitore. Tali festività
avranno prevalenza sui turni ordinari. Per le altre ricorrenze e festività non indicate si seguirà comunque il criterio dell'alternanza. Le vacanze estive dovranno
5 RG 13979/2025
essere concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun ano, mediante rac.ta
A/R o per le vie brevi purché segua un riscontro certo: la minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori sino a sette giorni anche consecutivi, salvo diverso accordo tra i genitori e sempre nel rispetto della sua volontà, essendo ormai adolescente. I genitori dovranno comunque fornire specifiche informazioni all'altro relativamente al luogo e l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
6) Stabilire a carico del Sig. in favore della figlia minore Parte_2 Per_4
un assegno di mantenimento in misura di € 200,00 mensili da corrispondersi alla signora entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico Parte_1
bancario o con modalità diversa che potrà essere concordata tra le parti, con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute, purché previamente concordate e debitamente documentate come da
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli.
7). Disporre che le misure statali a sostegno dei figli e/o contributi familiari (es.
assegno unico) vengano attribuite nella misura del 100% alla signora Parte_1
precisando che l'importo dell'assegno unico universale per i figli
[...]
percepito è pari ad € 298,70 mensili;
8) Disporre che nessun assegno di mantenimento sia previsto in favore dei figli
Per_ maggiorenni e in quanto economicamente Persona_5
autosufficienti.
9) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi,
sussistano i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, coma terzo, 1. 1° dicembre 1970, n. 898 e, una volta passata in giudicato, la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e , annotato Pt_1 Parte_2
6 RG 13979/2025
nel Registro dello stato civile del Comune di Napoli con atto N. 182 parte II serie
A - anno 2003 - Ufficio 19, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni,
aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, e conformi all'interesse dalla minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese, non definendosi il giudizio, che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis
49 cpc , impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque,
previa nuova udienza sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
❖ pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art 151 co 1 cc dei ricorrenti nata a [...] [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...]; Parte_2
❖ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 183, P.II, S. A, anno 2003);
❖ provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
7 RG 13979/2025
❖ spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Immacolata Cozzolino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott. Rosaria Gatti - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13979 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Mancini presso C.F._1
lo studio del quale elettivamente domicilia, sito in Napoli, alla via Diocleziano n.
189;
E
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Federica Mancini, presso il cui studio
1 RG 13979/2025
elettivamente domicilia, sito in Napoli, alla via Diocleziano n. 189;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 3.7.2025, e Parte_1
esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in data Parte_2
31.7.2003 (Atto n. 183, P.II, S. A), optando per il regime di comunione dei beni;
Per_ che dall'unione coniugale nascevano tre figli: e;
Per_2 Persona_3
che nel 2020, a seguito di un periodo di crisi, il signor aveva interrotto la Per_3
convivenza con la moglie, trasferendosi presso l'abitazione della propria famiglia di origine;
che era dunque venuta meno l'affectio coniugalis e i coniugi avevano
Per_ proseguito le proprie vite separatamente;
che i primi due figli, e , Per_2
entrambi maggiorenni, erano economicamente sufficienti, pur continuando a vivere con la madre e la sorella minorenne nell'appartamento sito in via Nicolò Garzilli n.
59. I coniugi chiedevano pertanto pronunziarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto del 15.7.2025, il Giudice Relatore invitava le parti a precisare l'importo dell'assegno unico per la minore e disponeva la trattazione in modalità cartolare dell'udienza ex art. 473 bis 51 co. 3, assegnando il termine per le note di trattazione scritta fino al giorno dell'udienza.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda separativa giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art 127 ter cpc la comparizione figurata.
2 RG 13979/2025
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte, il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà
comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge, nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni, cui le stesse si sono riportate con note di trattazione scritta depositate in data 15.12.2025:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a continuare a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2) stabilire che nessun assegno di mantenimento sia reciprocamente dovuto tra le parti in quanto economicamente autosufficienti, dando altresì atto che:
- le parti espressamente intendono rinunciare ed effettivamente rinunciano alla quota in comunione eventualmente a ciascuno reciprocamente spettante sui rispettivi rapporti di credito (es. conto corrente, libretto di risparmio titoli, fondi di investimento etc.) di cui all'attualità risultano rispettivamente, personalmente ed esclusivamente titolari ed intestatari;
- la signora espressamente si impegna a rinunciare ed effettivamente Pt_1
rinuncia alla propria quota di proprietà, spettantele per il regime di comunione
3 RG 13979/2025
legale dei beni, rispetto ai cespiti acquistati dal Sig. per lo Parte_2
svolgimento della propria attività lavorativa in costanza di matrimonio e rispetto ai quali il medesimo risulta proprietario esclusivo, ossia rispettivamente dell'immobile sito in contrada Sartania a Pianura IA T , identificato presso
Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio Servizi Catastali, identificato ala Sez.
Urb. PIA Foglio 9 Particella 836 Sub Particelle corrispondenti al catasto terreni
Foglio 89 Particella 836 Rendita: Euro 238,86 Zona censuaria 5, Categoria A/4a),
Classe 5, Consistenza 2,5 vani con superficie di 39 mg e dell'immobile identificato alla Sez. Urb. PIA Foglio 9 Particela 836 Subalterno 2 Particelle corrispondenti al catasto terreni Foglio 89 Particella 836 Rendita: Euro 531,02 Zona censuaria
5, Categoria C/3c), Classe 1, Consistenza 106 mq.
- a titolo cautelativo, il Sig. si impegna a rinunciare ed effettivamente Parte_2
rinuncia a qualsiasi pretesa e/o diritto sull'immobile di proprietà esclusiva della
Sig.ra in Castel Volturno Viale Cesare Tallone N. Sne IA T 1, in quanto Pt_1
acquistato prima della celebrazione del matrimonio, identificato preso la Direzione
Provinciale di Caserta Ufficio Provinciale - Territorio Servizi Catastali Foglio 34
Particella 5025 Rendita: Euro 438.99 Categoria A/2a). Classe 2, Consistenza 8,5
vani;
- il Sig. sin d'ora si obbliga a manlevare e tenere indenne la Sig.ra Parte_2
da qualsiasi responsabilità verso terzi per debiti dallo stesso contrati in Pt_1
costanza di matrimonio.
3) Assegnare la casa familiare alla Sig.ra che la abiterà Parte_1
unitamente alla figlia minore, insieme ai mobili ed agli arredi che la compongono,
che la medesima tratterrà.
4 RG 13979/2025
4) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con Persona_4
collocazione preso la madre, attualmente residente presso la casa coniugale in
Napoli ala Via Nicolò Garzilli n. 59.
5) Regolamentare il dovere/diritto di visita del padre in considerazione dell'età
della minore, , attualmente di 16 anni, delle sue esigenze Persona_4
scolastiche, sociali ed extracurriculari: in particolare il padre potrà tenere con sé
la figlia per due pomeriggi alla settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì
dalle 18.00 alle 20.00 o in giorni ed orari differenti da stabilire di volta in volta,
anche confrontandosi direttamente con la figlia, ormai adolescente, nonché in week end alternati per l'intera giornata del sabato o della domenica dalle ore 10.00 alle
21.00, a seconda degli impegni scolastici, extrascolastici e sociali della minore. La
minore potrà trascorrere, alternativamente in ragione di anno con ciascun genitore, le festività principali (la notte del 24 e la giornata del 25 dicembre con uno, il 26 dicembre con l'altro, la notte del 31 dicembre e la giornata del 1 gennaio con uno nonché il 6 gennaio con l'altro), previo accordo tra gli stessi e nel rispetto delle volontà della minore. In alternanza con ciascun genitore la figlia potrà
trascorrere ogni anno il giorno di Pasqua con uno ed il Lunedì in Albis con l'altro.
Nei giorni del compleanno e dell'onomastico della figlia minore. I genitori potranno decidere di condividere il momento dei festeggiamenti, ma in caso contrario a ciascuno di essi nel giorno della festa della minore sarà dedicata una fascia oraria che comprenderà alternativamente il pranzo o la cena, nel rispetto delle volontà di . Per_4
La figlia minore trascorrerà rispettivamente la festa della mamma e del papà e i rispettivi compleanni e/onomastici con uno o con l'altro genitore. Tali festività
avranno prevalenza sui turni ordinari. Per le altre ricorrenze e festività non indicate si seguirà comunque il criterio dell'alternanza. Le vacanze estive dovranno
5 RG 13979/2025
essere concordate tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun ano, mediante rac.ta
A/R o per le vie brevi purché segua un riscontro certo: la minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori sino a sette giorni anche consecutivi, salvo diverso accordo tra i genitori e sempre nel rispetto della sua volontà, essendo ormai adolescente. I genitori dovranno comunque fornire specifiche informazioni all'altro relativamente al luogo e l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
6) Stabilire a carico del Sig. in favore della figlia minore Parte_2 Per_4
un assegno di mantenimento in misura di € 200,00 mensili da corrispondersi alla signora entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico Parte_1
bancario o con modalità diversa che potrà essere concordata tra le parti, con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute, purché previamente concordate e debitamente documentate come da
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli.
7). Disporre che le misure statali a sostegno dei figli e/o contributi familiari (es.
assegno unico) vengano attribuite nella misura del 100% alla signora Parte_1
precisando che l'importo dell'assegno unico universale per i figli
[...]
percepito è pari ad € 298,70 mensili;
8) Disporre che nessun assegno di mantenimento sia previsto in favore dei figli
Per_ maggiorenni e in quanto economicamente Persona_5
autosufficienti.
9) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi,
sussistano i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, coma terzo, 1. 1° dicembre 1970, n. 898 e, una volta passata in giudicato, la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e , annotato Pt_1 Parte_2
6 RG 13979/2025
nel Registro dello stato civile del Comune di Napoli con atto N. 182 parte II serie
A - anno 2003 - Ufficio 19, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni,
aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, e conformi all'interesse dalla minore, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese, non definendosi il giudizio, che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis
49 cpc , impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque,
previa nuova udienza sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
❖ pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale ex art 151 co 1 cc dei ricorrenti nata a [...] [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...]; Parte_2
❖ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 183, P.II, S. A, anno 2003);
❖ provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
7 RG 13979/2025
❖ spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Immacolata Cozzolino
8