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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/11/2025, n. 4878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4878 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9181/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 9181/2025, promossa da:
- Avv. FUSARI MARCO Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...] convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per tutti i contratti di supplenza breve e saltuaria di cui è causa;
condanna la parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 552,90, oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 515,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 11/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 9181/2025, promossa da:
- Avv. FUSARI MARCO Parte_1
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...] convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per tutti i contratti di supplenza breve e saltuaria di cui è causa;
condanna la parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 552,90, oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 515,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 11/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison