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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15174/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250015915522000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19254/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato:.rigettarsi il ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 071 20250015915522 000 notificata il 19.5.2025, con richiesta di pagamento di € 399,01 a fronte di un presunto mancato pagamento della tassa di circolazione per l'anno 2019 relativa al veicolo tg. Targa_1 intestata al ricorrente. Deduce:
-l'inesistenza della pretesa tributaria per avvenuto pagamento,
-l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate SC rilevando, in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, la propria carenza di legittimazione passiva , in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è fondato poichè non risultando provata la notifica dell'avviso di accertamento presupposto, la cartella in contestazione risulta notificata quando il credito era ormai prescritto,
Il voa pertanto accolto con compensazione delle spese di giudizio poichè i motivi addotti a sostegno esulano dal merito della pretesa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15174/2025 depositato il 03/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250015915522000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19254/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato:.rigettarsi il ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 071 20250015915522 000 notificata il 19.5.2025, con richiesta di pagamento di € 399,01 a fronte di un presunto mancato pagamento della tassa di circolazione per l'anno 2019 relativa al veicolo tg. Targa_1 intestata al ricorrente. Deduce:
-l'inesistenza della pretesa tributaria per avvenuto pagamento,
-l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate SC rilevando, in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, la propria carenza di legittimazione passiva , in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è fondato poichè non risultando provata la notifica dell'avviso di accertamento presupposto, la cartella in contestazione risulta notificata quando il credito era ormai prescritto,
Il voa pertanto accolto con compensazione delle spese di giudizio poichè i motivi addotti a sostegno esulano dal merito della pretesa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.