TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/06/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Giudice designato, Dott.ssa Mariarosaria Savaglio,
Nel procedimento di concordato minore di cui al n. 93-1/2024 PU presentata nell'interesse del Sig.
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
Parte difeso dall'avv. Antonio Biamonte e con l'assistenza del gestore avv. Maria Monteleone;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 80 CCII) letto la proposta di concordato minore depositato dall'OCC presso l'ordine degli avvocati di Cosenza nell'interesse del sig. ; Parte_1
vista la relazione del gestore OCC, avv. Maria Monteleone;
richiamato il decreto di pubblicazione della proposta di concordato minore del 30.10.2024, emesso ex art. 78 CCII ed i successivi chiarimenti ed integrazioni;
richiamato il nuovo decreto di pubblicazione disposto in data 31.03.2025 a seguito delle integrazioni effettuate;
rilevato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano in conformità
a quanto previsto da Legge;
rilevato che la proposta risulta, a seguito delle integrazioni effettuate, così strutturata:
- Il Sig. ha proposto il concordato in continuità dell'attività svolta (in qualità Parte_1
di artigiano sotto forma di impresa individuale) mettendo a disposizione dei creditori la cifra mensile di euro 500,00, di cui € 300,00 provenienti dal reddito mensile ed € 200,00 da finanza esterna;
- la somma messa a disposizione viene destinata a soddisfare i creditori prededucibili nella per l'intereo e i restanti creditori nella miura del 40%;
- I pagamenti saranno effettuati nel corso di n. 47 rate provvedendo al pagamento come segue:
rate 1 alla 5 - creditori prededucibili (OCC e legale del ricorrente); rate dalla 6 alla 14 – creditore priviligiato Agenzia delle entrate;
rate dalla 15 alla 34 – creditore privilegiato INPS;
rate dalla 42 alla 44 – creditore privilegiato e chirografario Regione Calabria;
rata 45 - creditore chirografario INAIL;
rata 46 – creditore chirografario Camera di Commercio;
rtata 47 – creditore chirografario Agenzia delle Entrate Riscossione;
- La rata sarà costantemente di € 500,00 (fatta eccezione per le rate 3, 5, 14, 34, 35, 44, 45, 46
e 47 di importo leggermente diverso per questioni contabili per come riportato nel piano per un totale di € 23.185,32; ritenuto, ad ogni modo, che i pagamenti dovuti ai creditori preducibili saranno accontanati ed effettivamente eraogati solo a seguito della liquidazione del giudice nel corso delle procedura;
richiamato, per quanto concerne il requisito dell'ammissibilità, il decreto di pubblicazione del
31.3.2025; dato atto che non sono state presentate osservazioni in ordine alla convenienza della proposta e in merito ad una migliore alternativa liquidatoria;
ritenuto, pertanto, che non spettino al giudice valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta, devoluta ai creditori in sede di espressione del voto;
rilevato che i creditori, alla scandenza dei termini per il ovto, si sono espressi, come segue:
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cosenza - incidenza percentuale sul totale crediti ammessi al voto del 22,12%: voto favorevole;
Inps, Direzione Provinciale di Cosenza - incidenza percentuale sul totale crediti ammessi al voto del
48,05%: voto favorevole;
Inail - incidenza percentuale sul totale crediti ammessi al voto del 16,88%: non ha espresso alcun voto;
Regione Calabria - incidenza percentuale sul totale crediti ammessi al voto del 7,88%: non ha espresso alcun voto;
Camera di Commercio di Cosenza - incidenza percentuale sul totale crediti ammessi al voto del
1,72%: non ha espresso alcun voto;
- incidenza percentuale sul totale crediti ammessi al voto del 3,34%: Controparte_1
non ha espresso alcun voto;
rilevato che ai sensi dell'art. 79, comma 3 CCII “in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.”; dato atto pertanto che il concordato è stato approvato dalla maggioranza dei creditori;
vista la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
ritenuto opportuno che il debitore proceda all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione Parte del piano e intestato alla procedura, di cui dovrà fornire trimestralmente gli estratti conto all' affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;
PQM
Il Tribunale di Cosenza sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:
1) Omologa il concordato minore proposto da e per l'effetto dichiara chiusa la Parte_1
procedura;
2) per effetto dell'omologazione dispone che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;
3) Dispone che il debitore ponga in essere ogni atto necessario a dare eseuzione al piano;
4) Dispone che il gestore della crisi provveda, a tal fine, all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove verranno versate le risorse del debitore come da piano;
5) Dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano da parte del debitore, con l'accantonamento delle somme mensilmente dovute, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà che dovessero insorgere e, ove necessario, sottoponendole al giudice;
6) Dispone che il gestore della crisi, nella sua attività di vigilanza, comunichi ai creditori eventuali omissioni, irregolarità, inadempimenti, atti di frode e, in generale, comunichi al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca ai sensi dell'art. 82 CCII;
7) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno (a partire dal 30 giugno 2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte e provveda a trasmettere la relazione ai creditori a seguito del visto del giudice;
8) Dispone che alle medesime scadenze l'OCC depositi rendiconto della gestione dei pagamenti;
9) Dispone che l'OCC una volata esguito il piano depositi la relazione finale di cui all'art. 81
CCII;
10) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
11) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del
Tribunale, a cura del gestore della crisi;
richiama per quanto non espressamente previsto la normativa vigente e dichiara chiusa la procedura. Si comunichi all'eventuale difensore del ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.
Cosenza, 20.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Mariarosaria Savaglio