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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1679 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocata Katia Enei ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, viale delle Milizie 76
APPELLANTE
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi
n. 12
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 438/2023 del Tribunale di Latina pubblicata il 04/04/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di ottenere pronuncia dichiarativa del suo diritto Parte_1
1 all'inquadramento, a decorrere dal 03/09/1998, ad essere inserita nell'area II – posizione F4 con condanna del al pagamento in suo favore delle maggiori Controparte_1 somme maturate a tale titolo, quantificate, alla data del 31/05/2020, in € 2.300.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico e articolato Parte_1 motivo.
Il si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del Controparte_1 gravame.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
dipendente a tempo indeterminato del dal Parte_1 Controparte_1
03/09/2018, in servizio presso il Tribunale di Latina con inquadramento in Area II – posizione F3, transitata alle dipendenze del convenuto dal Pomezia, CP_1 CP_3 ove era inquadrata nell'area C - posizione economica C2, a seguito di mobilità per compensazione disposta ai sensi dell'art. 7 del DPCM 325/1988, aveva agito in giudizio rivendicando il proprio diritto ad essere inquadrata nella superiore Area II – posizione F4.
Allegava di essere passata alle dipendenze del convenuto, a seguito di domanda CP_1 presentata il 21/12/2017, per atto del Direttore Generale dell'Organizzazione Giudiziaria del
Ministero del 17/04/2018, con decorrenza giuridica ed economica dal 3/9/2018 (data dalla presa di possesso) ed inquadramento nell'Area II – posizione F3 (figura professionale di cancelliere esperto) sulla base della tabella di equiparazione tra le varie qualifiche dei comparti pubblici di cui all'all. 1 del DPCM del 26/06/2015.
Rivendicava il proprio diritto alla superiore posizione F4, sulla base della citata tabella di equiparazione, per essersi collocata utilmente nella procedura per la progressione economica orizzontale in C3 indetta dal Comune di Pomezia con decorrenza dal 01/01/2018 (data di decorrenza in cui era ancora dipendente del suddetto ente locale).
Il Tribunale rigettava la domanda.
Rilevava come fosse pacifico ed incontroverso tra le parti che la progressione orizzontale nella posizione C3 conseguita dalla ricorrente presso il Comune di Pomezia, fosse stata disposta da tale ente locale il 28/12/2018 e come in data 22/03/2018, in vista dell'attuazione della procedura di mobilità presso il convenuto , la ricorrente avesse prestato il suo CP_1 assenso alle condizioni economiche e giuridiche disciplinanti tale trasferimento e, in particolare, al suo inquadramento nella fascia retributiva F3 (corrispondente alla posizione rivestita presso l'ente di provenienza alla data del passaggio secondo la tabella di cui all.1 del DPCM del 26/06/2015) assenso che, rilevava il Tribunale, non poteva che intendersi quale impegno a non rivendicare, nei confronti dell'ente di destinazione, un inquadramento economico diverso rispetto a quello individuato al momento del trasferimento, costituendo così un vincolo contrattuale in tal senso nei confronti del . CP_1
Evidenziava come non potessero ritenersi opponibili al condizioni economiche CP_1 migliorative acquisite dalla lavoratrice in virtù di una procedura selettiva alla quale la ricorrente aveva partecipato, nel dicembre 2018, successivamente alla manifestazione di tale
2 assenso ed indetta da un ente, quello di provenienza, di cui non era più dipendente dal
3/9/2018.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza ove aveva affermato l'infondatezza delle sue rivendicazioni in ragione dell'assenso prestato al trasferimento e all'inquadramento disposto in tale sede interpretando tale atto di assenso come una sorta di rinuncia a rivendicazioni future.
Evidenzia a tale proposito l'inidoneità a tale scopo del citato atto di assenso, in quanto atto meramente formale ed obbligatorio previsto dalla procedura di mobilità e non sottoscritto in sede “protetta” ossia dinanzi ad un sindacato o all'ispettorato del lavoro.
Ribadiva il proprio diritto a vedersi riconosciuta la progressione economica ottenuta presso il Comune di Pomezia successivamente al trasferimento presso il ma con CP_1 decorrenza anteriore lamentando come in caso contrario si sarebbe verificata una palese violazione del suo diritto alla progressione economica nonché del principio di conservazione del trattamento retributivo a seguito di mobilità non potendo costituire ostacolo in proposito, il fatto che il dipendente abbia per qualsiasi motivo abbandonato il servizio prima della indizione della selezione ma successivamente alla sua decorrenza.
Tes_ Invocava a tale proposito quanto chiarito dall' in risposta a quesiti su analoghe fattispecie.
Ribadiva le ulteriori questioni prospettate in ricorso e sulle quali il Tribunale non si era pronunciato, in ordine al riferirsi la corrispondenza del dipendente trasferito di cui al DPCM
325/1988 esclusivamente ai profili professionali e non alle posizioni economiche e in ordine all'essere il ritardo della materiale indizione e svolgimento della procedura selettiva per la progressione economica, rispetto alla decorrenza riconosciuta ai vincitori, conseguenza connaturale al particolare meccanismo di finanziamento che coinvolge indistintamente, a tale proposito, tutte le amministrazioni pubbliche.
L'appello è infondato.
Premesso che le circostanze di fatto attinenti al passaggio della lavoratrice alle dipendenze del appellato, così come indicate nella sentenza impugnata, risultano CP_1 pacifiche in causa, ritiene il Collegio meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla inopponibilità all'ente di destinazione del successivo mutamento della fascia economica precedentemente in possesso dell'odierna appellante presso l'ente di provenienza, in quanto avvenuta all'esito di selezione indetta successivamente al suo passaggio alle dipendenze del appellato ed attribuitagli da CP_1 un ente (il Comune di Pomezia) che non risultava più titolare del rapporto di lavoro con l'appellante.
Si osserva che la mobilità per “compensazione” (o “interscambio”) ex art. 7, comma 1, del DPCM 325/1988 (alla cui stregua “E' consentita, in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di
3 compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione”) di cui aveva usufruito l'odierna appellante risulta assimilabile alla mobilità volontaria tra amministrazioni diverse prevista, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, dall'art. 30, comma 1, del d.lgs.
165/2001 (alla cui stregua le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, appartenenti a una qualifica corrispondente che facciano domanda di trasferimento).
Devono quindi ritenersi applicabili, per analogia di fattispecie, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, in tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di passaggio ad altra amministrazione per la qualifica corrispondente a quella indicata dal lavoratore nella domanda, non sussiste il diritto per il dipendente di ottenere, in ordine al rapporto costituito su tale base, la qualifica superiore acquisita, nelle more del passaggio stesso, nell'amministrazione di provenienza, atteso che il trasferimento è chiesto ed avviene in ragione di una disponibilità creatasi nell'organico dell'Amministrazione di destinazione e nella qualifica prevista, e non è coerente con le esigenze di imparzialità e buon andamento che un ente terzo incida sul rapporto di lavoro di un'altra P.A. (cfr. Cass.
n. 19925 del 05/10/2016).
Rileva la SC che “La domanda di passaggio non può essere scissa dalla qualifica per cui
è chiesta in ragione delle disponibilità palesate dall'Amministrazione di destinazione, né dall'atto di quest'ultima, che dà corso al passaggio, può essere scorporato quanto relativo al trasferimento da quanto relativo alla qualifica per cui lo stesso è effettuato, non sussistendo un diritto del dipendente al passaggio indipendentemente dal posto in organico per cui è stato chiesto e disposto.
Inoltre non appare coerente con le esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, in ragione di quanto previsto dal citato art. 30 del d.lgs. n. 165 del
2001, che un ente terzo incida sul rapporto di lavoro presso altra P.A., potendone conseguire un possibile pregiudizio per l'organizzazione e la programmazione del fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dell'ente titolare del rapporto di lavoro, sia quando il superiore inquadramento sia disposto dall'Amministrazione di provenienza dopo il passaggio (Cass., n. 17117 del 2013), con effetto ex tunc, sia, come nel caso di specie, quando lo stesso sia disposto dopo la domanda, prima del passaggio” (Cass.n. 19925/3016 cit.).
La giurisprudenza di legittimità ha del resto più volte affermato, in materia di pubblico impiego, che in caso di mobilità del personale, il dipendente la cui domanda sia stata accolta in relazione ad una specifica vacanza nell'ente di destinazione e che abbia accettato la valutazione espressa da quest'ultimo quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, non può contestare a passaggio già avvenuto l'inquadramento riconosciutogli e pretendere di rimanere nell'ente di destinazione con un superiore profilo professionale, percependo le relative differenze retributive non essendo consentito alterare il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e vanificare le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva che le norme generali sul rapporto di
4 impiego alle dipendenze delle PP. AA. mirano ad assicurare in attuazione dei principi di cui all'art. 97, avuto riguardo alle peculiarità proprie dell'istituto del passaggio diretto, che corrisponde anche all'interesse del lavoratore di conoscere il profilo di inquadramento che gli verrà riconosciuto nell'ente di destinazione, risultando quindi questi libero di non accettare il transito (Cass. n. 30875 del 22/12/2017. Nello stesso senso Cass.n. 26265 del
28/09/2021 e Cass. n. 5086 del 26/02/2024).
Nel presente caso di specie, risulta pacifico in causa oltre che desumibile dalla documentazione in atti, come il passaggio dell'odierna appellante dalle dipendenze della
Comune di Pomezia al sia avvenuto, con DDG del in Controparte_1 CP_1 data 18/4/2018 (su base volontaria e con espressa accettazione della relativa regolamentazione anche per quanto attiene al livello attribuito), per “compensazione” (o
“interscambio”) con altro dipendente dello stesso ) avente, quale CP_1 Tes_2 cancelliere esperto, inquadramento nell'Area II – posizione F3, inquadramento corrispondente (in base alla tabella di equiparazione tra le varie qualifiche dei comparti pubblici di cui all'all. 1 del DPCM del 26/06/2015) a quello precedentemente in possesso della presso l'ente locale di provenienza (area C - posizione economica C2) e a quello Pt_1 che le era stato attribuito al momento del passaggio alle dipendenze del , passaggio CP_1 avvenuto quindi sulla base della piena corrispondenza dell'inquadramento dei dipendenti oggetto dell'interscambio.
La piena corrispondenza dell'inquadramento dei dipendenti coinvolti nell'interscambio tra amministrazioni pubbliche deve del resto ritenersi prevista come presupposto della mobilità ex art. 7, comma 1, DPCM 325/1988 ove prevede che la stessa possa avvenire “nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale” dovendo intendersi in tal senso il riferimento al “profilo professionale” di cui alla norma citata e ciò anche al fine assicurare, a garanzia delle esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva, la “neutralità” sotto il profilo economico dell'operazione (senza che possa quindi distinguersi, al fine della corrispondenza del profilo professionale ex art. 7, comma 1, DPCM 325/1988, tra qualifica e posizione economica orizzontale).
Trattasi pertanto di regolamentazione del rapporto tra le parti in causa, avvenuto su base consensuale e in conformità alla normativa vigente, che, alla stregua dei principi giurisprudenziali precedentemente enunciati non è più possibile modificare una volta avvenuto il passaggio alle dipendenze dell'ente di destinazione, non potendo peraltro attribuirsi, in alcun modo, la possibilità ad un ente, quale quello di provenienza di incidere, con atti aventi valenza retroattiva, su un rapporto di lavoro di cui ormai ha definitivamente perso la titolarità (non può, a tale proposito, attribuirsi valore vincolante ai fini della presente decisione ai pareri Aran prodotti quali all.ti 20 e 21 del ricorso di primo grado, pareri che non risultano essere stati emessi all'esito della procedura di interpretazione autentica della contrattazione collettiva prevista dagli artt. 47 e 64 del d.lgs. 165/2001).
Tutto questo, a maggior ragione, alla luce della regolamentazione della progressione nelle fasce economiche dei pubblici dipendenti, progressione che, alla stregua di quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. 150/2009 e dalla contrattazione collettiva nazionale del
5 settore deve avvenire in funzione delle risorse economiche disponibili da finanziarsi in sede di contrattazione decentrata (così come del resto evidenziato dalla stessa appellante, nel ricorso di primo grado, seppure menzionando specificamente la regolamentazione contrattuale del rapporto di pubblico impiego negli Enti locali, e come si evince anche dalla documentazione relativa alle progressioni economiche all'interno del prodotta in CP_1 allegato a tale atto , cfr. Accordo 10/01/2019 per le progressioni economiche prodotto come all. 11) attraverso la costituzione di un apposito Fondo (attualmente per il il CP_1 CP_4
Risorse Decentrate, ex artt. 76 e 77 del CCNL Funzioni Centrali del 14/2/2018 prodotto in atti).
Trattasi quindi di progressione che può essere validamente effettuata solo previa individuazione delle necessarie risorse economiche e nei limiti delle stesse dovendo quindi escludersi la possibilità di ritenerla realizzabile, come avverrebbe nel presente caso di specie nell'ipotesi di accoglimento della domanda, ove non sia stata oggetto di contrattazione in sede decentrata e in assenza della previa individuazione delle necessarie risorse economiche.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, alle quali deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti l'appello dovrà quindi essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione per entrambe le parti l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012
n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi €
1.984 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 5.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1679 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocata Katia Enei ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, viale delle Milizie 76
APPELLANTE
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi
n. 12
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 438/2023 del Tribunale di Latina pubblicata il 04/04/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso presentato da al fine di ottenere pronuncia dichiarativa del suo diritto Parte_1
1 all'inquadramento, a decorrere dal 03/09/1998, ad essere inserita nell'area II – posizione F4 con condanna del al pagamento in suo favore delle maggiori Controparte_1 somme maturate a tale titolo, quantificate, alla data del 31/05/2020, in € 2.300.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico e articolato Parte_1 motivo.
Il si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del Controparte_1 gravame.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
dipendente a tempo indeterminato del dal Parte_1 Controparte_1
03/09/2018, in servizio presso il Tribunale di Latina con inquadramento in Area II – posizione F3, transitata alle dipendenze del convenuto dal Pomezia, CP_1 CP_3 ove era inquadrata nell'area C - posizione economica C2, a seguito di mobilità per compensazione disposta ai sensi dell'art. 7 del DPCM 325/1988, aveva agito in giudizio rivendicando il proprio diritto ad essere inquadrata nella superiore Area II – posizione F4.
Allegava di essere passata alle dipendenze del convenuto, a seguito di domanda CP_1 presentata il 21/12/2017, per atto del Direttore Generale dell'Organizzazione Giudiziaria del
Ministero del 17/04/2018, con decorrenza giuridica ed economica dal 3/9/2018 (data dalla presa di possesso) ed inquadramento nell'Area II – posizione F3 (figura professionale di cancelliere esperto) sulla base della tabella di equiparazione tra le varie qualifiche dei comparti pubblici di cui all'all. 1 del DPCM del 26/06/2015.
Rivendicava il proprio diritto alla superiore posizione F4, sulla base della citata tabella di equiparazione, per essersi collocata utilmente nella procedura per la progressione economica orizzontale in C3 indetta dal Comune di Pomezia con decorrenza dal 01/01/2018 (data di decorrenza in cui era ancora dipendente del suddetto ente locale).
Il Tribunale rigettava la domanda.
Rilevava come fosse pacifico ed incontroverso tra le parti che la progressione orizzontale nella posizione C3 conseguita dalla ricorrente presso il Comune di Pomezia, fosse stata disposta da tale ente locale il 28/12/2018 e come in data 22/03/2018, in vista dell'attuazione della procedura di mobilità presso il convenuto , la ricorrente avesse prestato il suo CP_1 assenso alle condizioni economiche e giuridiche disciplinanti tale trasferimento e, in particolare, al suo inquadramento nella fascia retributiva F3 (corrispondente alla posizione rivestita presso l'ente di provenienza alla data del passaggio secondo la tabella di cui all.1 del DPCM del 26/06/2015) assenso che, rilevava il Tribunale, non poteva che intendersi quale impegno a non rivendicare, nei confronti dell'ente di destinazione, un inquadramento economico diverso rispetto a quello individuato al momento del trasferimento, costituendo così un vincolo contrattuale in tal senso nei confronti del . CP_1
Evidenziava come non potessero ritenersi opponibili al condizioni economiche CP_1 migliorative acquisite dalla lavoratrice in virtù di una procedura selettiva alla quale la ricorrente aveva partecipato, nel dicembre 2018, successivamente alla manifestazione di tale
2 assenso ed indetta da un ente, quello di provenienza, di cui non era più dipendente dal
3/9/2018.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza ove aveva affermato l'infondatezza delle sue rivendicazioni in ragione dell'assenso prestato al trasferimento e all'inquadramento disposto in tale sede interpretando tale atto di assenso come una sorta di rinuncia a rivendicazioni future.
Evidenzia a tale proposito l'inidoneità a tale scopo del citato atto di assenso, in quanto atto meramente formale ed obbligatorio previsto dalla procedura di mobilità e non sottoscritto in sede “protetta” ossia dinanzi ad un sindacato o all'ispettorato del lavoro.
Ribadiva il proprio diritto a vedersi riconosciuta la progressione economica ottenuta presso il Comune di Pomezia successivamente al trasferimento presso il ma con CP_1 decorrenza anteriore lamentando come in caso contrario si sarebbe verificata una palese violazione del suo diritto alla progressione economica nonché del principio di conservazione del trattamento retributivo a seguito di mobilità non potendo costituire ostacolo in proposito, il fatto che il dipendente abbia per qualsiasi motivo abbandonato il servizio prima della indizione della selezione ma successivamente alla sua decorrenza.
Tes_ Invocava a tale proposito quanto chiarito dall' in risposta a quesiti su analoghe fattispecie.
Ribadiva le ulteriori questioni prospettate in ricorso e sulle quali il Tribunale non si era pronunciato, in ordine al riferirsi la corrispondenza del dipendente trasferito di cui al DPCM
325/1988 esclusivamente ai profili professionali e non alle posizioni economiche e in ordine all'essere il ritardo della materiale indizione e svolgimento della procedura selettiva per la progressione economica, rispetto alla decorrenza riconosciuta ai vincitori, conseguenza connaturale al particolare meccanismo di finanziamento che coinvolge indistintamente, a tale proposito, tutte le amministrazioni pubbliche.
L'appello è infondato.
Premesso che le circostanze di fatto attinenti al passaggio della lavoratrice alle dipendenze del appellato, così come indicate nella sentenza impugnata, risultano CP_1 pacifiche in causa, ritiene il Collegio meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine alla inopponibilità all'ente di destinazione del successivo mutamento della fascia economica precedentemente in possesso dell'odierna appellante presso l'ente di provenienza, in quanto avvenuta all'esito di selezione indetta successivamente al suo passaggio alle dipendenze del appellato ed attribuitagli da CP_1 un ente (il Comune di Pomezia) che non risultava più titolare del rapporto di lavoro con l'appellante.
Si osserva che la mobilità per “compensazione” (o “interscambio”) ex art. 7, comma 1, del DPCM 325/1988 (alla cui stregua “E' consentita, in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di
3 compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione”) di cui aveva usufruito l'odierna appellante risulta assimilabile alla mobilità volontaria tra amministrazioni diverse prevista, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, dall'art. 30, comma 1, del d.lgs.
165/2001 (alla cui stregua le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, appartenenti a una qualifica corrispondente che facciano domanda di trasferimento).
Devono quindi ritenersi applicabili, per analogia di fattispecie, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, in tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di passaggio ad altra amministrazione per la qualifica corrispondente a quella indicata dal lavoratore nella domanda, non sussiste il diritto per il dipendente di ottenere, in ordine al rapporto costituito su tale base, la qualifica superiore acquisita, nelle more del passaggio stesso, nell'amministrazione di provenienza, atteso che il trasferimento è chiesto ed avviene in ragione di una disponibilità creatasi nell'organico dell'Amministrazione di destinazione e nella qualifica prevista, e non è coerente con le esigenze di imparzialità e buon andamento che un ente terzo incida sul rapporto di lavoro di un'altra P.A. (cfr. Cass.
n. 19925 del 05/10/2016).
Rileva la SC che “La domanda di passaggio non può essere scissa dalla qualifica per cui
è chiesta in ragione delle disponibilità palesate dall'Amministrazione di destinazione, né dall'atto di quest'ultima, che dà corso al passaggio, può essere scorporato quanto relativo al trasferimento da quanto relativo alla qualifica per cui lo stesso è effettuato, non sussistendo un diritto del dipendente al passaggio indipendentemente dal posto in organico per cui è stato chiesto e disposto.
Inoltre non appare coerente con le esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, in ragione di quanto previsto dal citato art. 30 del d.lgs. n. 165 del
2001, che un ente terzo incida sul rapporto di lavoro presso altra P.A., potendone conseguire un possibile pregiudizio per l'organizzazione e la programmazione del fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dell'ente titolare del rapporto di lavoro, sia quando il superiore inquadramento sia disposto dall'Amministrazione di provenienza dopo il passaggio (Cass., n. 17117 del 2013), con effetto ex tunc, sia, come nel caso di specie, quando lo stesso sia disposto dopo la domanda, prima del passaggio” (Cass.n. 19925/3016 cit.).
La giurisprudenza di legittimità ha del resto più volte affermato, in materia di pubblico impiego, che in caso di mobilità del personale, il dipendente la cui domanda sia stata accolta in relazione ad una specifica vacanza nell'ente di destinazione e che abbia accettato la valutazione espressa da quest'ultimo quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, non può contestare a passaggio già avvenuto l'inquadramento riconosciutogli e pretendere di rimanere nell'ente di destinazione con un superiore profilo professionale, percependo le relative differenze retributive non essendo consentito alterare il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e vanificare le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva che le norme generali sul rapporto di
4 impiego alle dipendenze delle PP. AA. mirano ad assicurare in attuazione dei principi di cui all'art. 97, avuto riguardo alle peculiarità proprie dell'istituto del passaggio diretto, che corrisponde anche all'interesse del lavoratore di conoscere il profilo di inquadramento che gli verrà riconosciuto nell'ente di destinazione, risultando quindi questi libero di non accettare il transito (Cass. n. 30875 del 22/12/2017. Nello stesso senso Cass.n. 26265 del
28/09/2021 e Cass. n. 5086 del 26/02/2024).
Nel presente caso di specie, risulta pacifico in causa oltre che desumibile dalla documentazione in atti, come il passaggio dell'odierna appellante dalle dipendenze della
Comune di Pomezia al sia avvenuto, con DDG del in Controparte_1 CP_1 data 18/4/2018 (su base volontaria e con espressa accettazione della relativa regolamentazione anche per quanto attiene al livello attribuito), per “compensazione” (o
“interscambio”) con altro dipendente dello stesso ) avente, quale CP_1 Tes_2 cancelliere esperto, inquadramento nell'Area II – posizione F3, inquadramento corrispondente (in base alla tabella di equiparazione tra le varie qualifiche dei comparti pubblici di cui all'all. 1 del DPCM del 26/06/2015) a quello precedentemente in possesso della presso l'ente locale di provenienza (area C - posizione economica C2) e a quello Pt_1 che le era stato attribuito al momento del passaggio alle dipendenze del , passaggio CP_1 avvenuto quindi sulla base della piena corrispondenza dell'inquadramento dei dipendenti oggetto dell'interscambio.
La piena corrispondenza dell'inquadramento dei dipendenti coinvolti nell'interscambio tra amministrazioni pubbliche deve del resto ritenersi prevista come presupposto della mobilità ex art. 7, comma 1, DPCM 325/1988 ove prevede che la stessa possa avvenire “nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale” dovendo intendersi in tal senso il riferimento al “profilo professionale” di cui alla norma citata e ciò anche al fine assicurare, a garanzia delle esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva, la “neutralità” sotto il profilo economico dell'operazione (senza che possa quindi distinguersi, al fine della corrispondenza del profilo professionale ex art. 7, comma 1, DPCM 325/1988, tra qualifica e posizione economica orizzontale).
Trattasi pertanto di regolamentazione del rapporto tra le parti in causa, avvenuto su base consensuale e in conformità alla normativa vigente, che, alla stregua dei principi giurisprudenziali precedentemente enunciati non è più possibile modificare una volta avvenuto il passaggio alle dipendenze dell'ente di destinazione, non potendo peraltro attribuirsi, in alcun modo, la possibilità ad un ente, quale quello di provenienza di incidere, con atti aventi valenza retroattiva, su un rapporto di lavoro di cui ormai ha definitivamente perso la titolarità (non può, a tale proposito, attribuirsi valore vincolante ai fini della presente decisione ai pareri Aran prodotti quali all.ti 20 e 21 del ricorso di primo grado, pareri che non risultano essere stati emessi all'esito della procedura di interpretazione autentica della contrattazione collettiva prevista dagli artt. 47 e 64 del d.lgs. 165/2001).
Tutto questo, a maggior ragione, alla luce della regolamentazione della progressione nelle fasce economiche dei pubblici dipendenti, progressione che, alla stregua di quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. 150/2009 e dalla contrattazione collettiva nazionale del
5 settore deve avvenire in funzione delle risorse economiche disponibili da finanziarsi in sede di contrattazione decentrata (così come del resto evidenziato dalla stessa appellante, nel ricorso di primo grado, seppure menzionando specificamente la regolamentazione contrattuale del rapporto di pubblico impiego negli Enti locali, e come si evince anche dalla documentazione relativa alle progressioni economiche all'interno del prodotta in CP_1 allegato a tale atto , cfr. Accordo 10/01/2019 per le progressioni economiche prodotto come all. 11) attraverso la costituzione di un apposito Fondo (attualmente per il il CP_1 CP_4
Risorse Decentrate, ex artt. 76 e 77 del CCNL Funzioni Centrali del 14/2/2018 prodotto in atti).
Trattasi quindi di progressione che può essere validamente effettuata solo previa individuazione delle necessarie risorse economiche e nei limiti delle stesse dovendo quindi escludersi la possibilità di ritenerla realizzabile, come avverrebbe nel presente caso di specie nell'ipotesi di accoglimento della domanda, ove non sia stata oggetto di contrattazione in sede decentrata e in assenza della previa individuazione delle necessarie risorse economiche.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, alle quali deve attribuirsi rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti l'appello dovrà quindi essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione per entrambe le parti l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012
n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi €
1.984 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 5.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
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