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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/12/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 794/2024
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica Oggi 19 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa LA GA, sono comparsi: per l'avv. BOGANI GIOVANNA anche in sostituzione dell'avv. Parte_1
GI per l'avv. PASQUINUCCI GIACOMO in sostituzione Controparte_1 dell'avv. MARIANI MICHELE per con l'avv. NANNUCCI ELISA CP_2
L'avv. Bogani si riporta alle note conclusive reiterando le richieste formulate anche in via istruttoria. L'avv. Pasquinucci si oppone all'istruttoria spiegando il concetto di giustificato motivo oggettivo nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità. L'avv. Nannucci si riporta alla memoria, ribadendo la superfluità della prova orale, anche in ragione dell'obbligo del lavoratore di comunicare l'assenza. La Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. La Giudice
LA GA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona della Giudice dott.ssa LA GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 794/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NN PI GI e dell'avv. BOGANI GIOVANNA, elettivamente domiciliato a
Firenze, via Giambologna n. 37 presso lo studio dell'avv. Giannelli
Parte ricorrente
Contro
(C.F. e P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARIANI MICHELE, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore
( Email_1
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ELISA
NANNUCCI, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto ricorso al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto alla Parte_1
percezione dall'indennità di malattia, nonostante l'accertata assenza dal domicilio in occasione della visita di controllo del 26 gennaio 2024.
Pag. 2 di 5 Espone che dal 22 gennaio 2024 era assente dal lavoro in conseguenza di malattia di cui al certificato del 22 gennaio 2024, con diagnosi di “abrasione corneale occhio sinistro”, con prognosi fino al 26 gennaio successivo.
A suo dire, l'allontanamento sarebbe stato imposto dall'esigenza di sottoporsi a seduta fisioterapica, che lo aveva impegnato dalle 10 alle 12 del giorno in cui è stata disposta la visita, trattamento necessario al quale deve periodicamente sottoporsi (in ragione delle lesioni a base degenerativa del corno posteriore del menisco, esito di una grave frattura risalente al 2004) e indifferibile per gli impegni del professionista che lo aveva in cura.
Si sono costituiti e (quest'ultima, datrice di lavoro del CP_2 Controparte_1
ricorrente) chiedendo il rigetto del ricorso, per non avere assolto all'onere su di lui Parte_1
gravante circa la necessità e l'indifferibilità del trattamento che lo ha tenuto lontano dal domicilio durante l'orario di reperibilità, né le ragioni della mancata comunicazione all'istituto.
Rigettate le istanze istruttorie di parte ricorrente, la causa è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'odierna udienza, a seguito della quale, previa discussione delle parti, il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Giova premettere che, a fronte del pacifico svolgimento dei fatti (ragione per la quale non si è ritenuto di ammettere i capitoli di prova di parte ricorrente, superflui ai fini del decidere), ciò di cui in questa sede si discute è se il lavoratore sia o meno decaduto dal diritto a percepire il trattamento economico per malattia.
A tal fine, è necessario accertare se l'assenza dal domicilio in occasione della visita di controllo sia stata giustificata da un motivo oggettivo, come previsto dall'art. 5, co. 14, D.L. 463/1983
(conv. con modificazioni con L. 638/1983).
A tale quesito deve darsi risposta negativa.
Preliminarmente deve osservarsi che la permanenza nel domicilio durante le c.d. fasce di reperibilità costituisce un obbligo del lavoratore la cui inosservanza determina inadempimento sia nei confronti dell'istituto previdenziale (sanzionato dalla perdita
Pag. 3 di 5 dell'indennità), sia nei confronti del datore di lavoro, il quale ha interesse a verificare l'effettiva sussistenza della causa che impedisce di prestare l'attività lavorativa.
Tale premessa appare indispensabile ai fini della decodificazione del “giustificato motivo” che solo impedisce il verificarsi della decadenza, il quale non può essere integrato dalla mera necessità di allontanarsi dal domicilio, ma piuttosto di doverlo fare proprio nel lasso temporale individuato per l'esecuzione dei controlli.
In questo senso si è del resto espressa più volte la giurisprudenza di legittimità secondo la quale nel caso – come quello qui in rilievo - in cui il lavoratore abbia l'esigenza di allontanarsi dal domicilio per sottoporsi a una visita medica o a un trattamento terapeutico “occorre che risulti rigorosamente accertato in sede di merito sia che la visita medica o il trattamento terapeutico fossero indifferibili, sia che le modalità prescelte per realizzare tale indifferibile esigenza fossero
indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili”(cfr. Cass, sez. L, Sentenza n. 15446 del
10/08/2004, Rv. 575332 - 01).
Non solo;
costituisce corollario dell'obbligo sopra indicato l'onere di informazione dell'organo di vigilanza da parte del lavoratore, ben potendo ritenersi l'assenza ingiustificata in presenza di “qualsiasi condotta che sia valsa ad impedire l'esecuzione della verifica sanitaria per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, restando in capo al lavoratore sia l'onere di provare il rispetto del dovere di diligenza riguardo alla necessità dell'allontanamento sia
l'onere di comunicazione tempestiva dello stesso agli organi ispettivi” (Cass., sez. L, Sentenza n. 3294 del 19/02/2016, Rv. 639192 - 01; nello stesso senso, si veda anche sez. L, Sentenza n. 19668 del
22/07/2019 (Rv. 654786 - 01).
Venendo alla fattispecie in esame, dalle difese e dalla documentazione prodotta in giudizio non è possibile ritenersi dimostrata la necessità per il lavoratore di assentarsi dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità.
Insufficiente, a tal fine, la dichiarazione del fisioterapista (secondo la quale non era possibile, a causa degli impegni dello studio, effettuare la prestazione in un diverso orario – doc. 10) dal momento che essa non dimostra che il trattamento dovesse essere fatto proprio quel giorno, anche alla luce della complessiva durata della malattia (di soli cinque giorni).
Oltretutto, il ricorrente si limita ad affermare, del tutto genericamente, che le sedute fisioterapiche erano effettuate periodicamente e con continuità, producendo a tal fine
Pag. 4 di 5 documentazione medica del 7 febbraio e del 13 dicembre 2023, nella quale sono prescritti cicli di cinque o dieci sedute di tecar terapia (cfr. doc. 8 e 10 ricorso).
Tuttavia, a parte che il ricorrente neppure allega la frequenza con cui le sedute di ciascun ciclo dovessero essere effettuate (così impedendo di apprezzare, sul piano concreto, l'urgenza e la indifferibilità della prestazione), in ogni caso i documenti richiamati costituiscono indizio della negligenza del lavoratore, dal momento che i trattamenti, proprio perché già calendarizzati e non sopravvenuti, ben avrebbero potuto – e, anzi, dovuto, in un'ottica di collaborazione con l'istituto previdenziale - essere comunicati agli organi di controllo. Sulle ragioni dell'omessa comunicazione nessuna difesa è stata articolata.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento fino a 1.100 euro, materia previdenza), della non complessità delle questioni giuridiche trattate e della natura documentale (circostanze che giustificano la quantificazione di tutte le fasi nella misura minima).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, liquidate, per ciascuna, in 341 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 19 dicembre 2025
La Giudice
LA GA
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PRATO Sezione Unica Oggi 19 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa LA GA, sono comparsi: per l'avv. BOGANI GIOVANNA anche in sostituzione dell'avv. Parte_1
GI per l'avv. PASQUINUCCI GIACOMO in sostituzione Controparte_1 dell'avv. MARIANI MICHELE per con l'avv. NANNUCCI ELISA CP_2
L'avv. Bogani si riporta alle note conclusive reiterando le richieste formulate anche in via istruttoria. L'avv. Pasquinucci si oppone all'istruttoria spiegando il concetto di giustificato motivo oggettivo nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità. L'avv. Nannucci si riporta alla memoria, ribadendo la superfluità della prova orale, anche in ragione dell'obbligo del lavoratore di comunicare l'assenza. La Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. La Giudice
LA GA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona della Giudice dott.ssa LA GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 794/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NN PI GI e dell'avv. BOGANI GIOVANNA, elettivamente domiciliato a
Firenze, via Giambologna n. 37 presso lo studio dell'avv. Giannelli
Parte ricorrente
Contro
(C.F. e P.Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARIANI MICHELE, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore
( Email_1
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ELISA
NANNUCCI, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto ricorso al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto alla Parte_1
percezione dall'indennità di malattia, nonostante l'accertata assenza dal domicilio in occasione della visita di controllo del 26 gennaio 2024.
Pag. 2 di 5 Espone che dal 22 gennaio 2024 era assente dal lavoro in conseguenza di malattia di cui al certificato del 22 gennaio 2024, con diagnosi di “abrasione corneale occhio sinistro”, con prognosi fino al 26 gennaio successivo.
A suo dire, l'allontanamento sarebbe stato imposto dall'esigenza di sottoporsi a seduta fisioterapica, che lo aveva impegnato dalle 10 alle 12 del giorno in cui è stata disposta la visita, trattamento necessario al quale deve periodicamente sottoporsi (in ragione delle lesioni a base degenerativa del corno posteriore del menisco, esito di una grave frattura risalente al 2004) e indifferibile per gli impegni del professionista che lo aveva in cura.
Si sono costituiti e (quest'ultima, datrice di lavoro del CP_2 Controparte_1
ricorrente) chiedendo il rigetto del ricorso, per non avere assolto all'onere su di lui Parte_1
gravante circa la necessità e l'indifferibilità del trattamento che lo ha tenuto lontano dal domicilio durante l'orario di reperibilità, né le ragioni della mancata comunicazione all'istituto.
Rigettate le istanze istruttorie di parte ricorrente, la causa è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'odierna udienza, a seguito della quale, previa discussione delle parti, il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Giova premettere che, a fronte del pacifico svolgimento dei fatti (ragione per la quale non si è ritenuto di ammettere i capitoli di prova di parte ricorrente, superflui ai fini del decidere), ciò di cui in questa sede si discute è se il lavoratore sia o meno decaduto dal diritto a percepire il trattamento economico per malattia.
A tal fine, è necessario accertare se l'assenza dal domicilio in occasione della visita di controllo sia stata giustificata da un motivo oggettivo, come previsto dall'art. 5, co. 14, D.L. 463/1983
(conv. con modificazioni con L. 638/1983).
A tale quesito deve darsi risposta negativa.
Preliminarmente deve osservarsi che la permanenza nel domicilio durante le c.d. fasce di reperibilità costituisce un obbligo del lavoratore la cui inosservanza determina inadempimento sia nei confronti dell'istituto previdenziale (sanzionato dalla perdita
Pag. 3 di 5 dell'indennità), sia nei confronti del datore di lavoro, il quale ha interesse a verificare l'effettiva sussistenza della causa che impedisce di prestare l'attività lavorativa.
Tale premessa appare indispensabile ai fini della decodificazione del “giustificato motivo” che solo impedisce il verificarsi della decadenza, il quale non può essere integrato dalla mera necessità di allontanarsi dal domicilio, ma piuttosto di doverlo fare proprio nel lasso temporale individuato per l'esecuzione dei controlli.
In questo senso si è del resto espressa più volte la giurisprudenza di legittimità secondo la quale nel caso – come quello qui in rilievo - in cui il lavoratore abbia l'esigenza di allontanarsi dal domicilio per sottoporsi a una visita medica o a un trattamento terapeutico “occorre che risulti rigorosamente accertato in sede di merito sia che la visita medica o il trattamento terapeutico fossero indifferibili, sia che le modalità prescelte per realizzare tale indifferibile esigenza fossero
indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili”(cfr. Cass, sez. L, Sentenza n. 15446 del
10/08/2004, Rv. 575332 - 01).
Non solo;
costituisce corollario dell'obbligo sopra indicato l'onere di informazione dell'organo di vigilanza da parte del lavoratore, ben potendo ritenersi l'assenza ingiustificata in presenza di “qualsiasi condotta che sia valsa ad impedire l'esecuzione della verifica sanitaria per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale, restando in capo al lavoratore sia l'onere di provare il rispetto del dovere di diligenza riguardo alla necessità dell'allontanamento sia
l'onere di comunicazione tempestiva dello stesso agli organi ispettivi” (Cass., sez. L, Sentenza n. 3294 del 19/02/2016, Rv. 639192 - 01; nello stesso senso, si veda anche sez. L, Sentenza n. 19668 del
22/07/2019 (Rv. 654786 - 01).
Venendo alla fattispecie in esame, dalle difese e dalla documentazione prodotta in giudizio non è possibile ritenersi dimostrata la necessità per il lavoratore di assentarsi dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità.
Insufficiente, a tal fine, la dichiarazione del fisioterapista (secondo la quale non era possibile, a causa degli impegni dello studio, effettuare la prestazione in un diverso orario – doc. 10) dal momento che essa non dimostra che il trattamento dovesse essere fatto proprio quel giorno, anche alla luce della complessiva durata della malattia (di soli cinque giorni).
Oltretutto, il ricorrente si limita ad affermare, del tutto genericamente, che le sedute fisioterapiche erano effettuate periodicamente e con continuità, producendo a tal fine
Pag. 4 di 5 documentazione medica del 7 febbraio e del 13 dicembre 2023, nella quale sono prescritti cicli di cinque o dieci sedute di tecar terapia (cfr. doc. 8 e 10 ricorso).
Tuttavia, a parte che il ricorrente neppure allega la frequenza con cui le sedute di ciascun ciclo dovessero essere effettuate (così impedendo di apprezzare, sul piano concreto, l'urgenza e la indifferibilità della prestazione), in ogni caso i documenti richiamati costituiscono indizio della negligenza del lavoratore, dal momento che i trattamenti, proprio perché già calendarizzati e non sopravvenuti, ben avrebbero potuto – e, anzi, dovuto, in un'ottica di collaborazione con l'istituto previdenziale - essere comunicati agli organi di controllo. Sulle ragioni dell'omessa comunicazione nessuna difesa è stata articolata.
Di qui le raggiunte conclusioni in ordine al rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento fino a 1.100 euro, materia previdenza), della non complessità delle questioni giuridiche trattate e della natura documentale (circostanze che giustificano la quantificazione di tutte le fasi nella misura minima).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, liquidate, per ciascuna, in 341 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 19 dicembre 2025
La Giudice
LA GA
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