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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/10/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 2518/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to SCIORTINO ANTONINO) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.06.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992 giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 08.10.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, a decorrere dal mese di dicembre
2024, ma non possiede i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per intero, visto il parziale accoglimento della domanda.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente Parte_1
è soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge
[...]
104/1992, a decorrere dal mese di dicembre 2024, ma non possiede i requisiti sanitari per avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
compensa per intero le spese di lite, visto il parziale accoglimento dell'opposizione; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 08.10.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 2518/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to SCIORTINO ANTONINO) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.06.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992 giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 08.10.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, a decorrere dal mese di dicembre
2024, ma non possiede i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per intero, visto il parziale accoglimento della domanda.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente Parte_1
è soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge
[...]
104/1992, a decorrere dal mese di dicembre 2024, ma non possiede i requisiti sanitari per avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
compensa per intero le spese di lite, visto il parziale accoglimento dell'opposizione; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 08.10.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)