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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Isernia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Isernia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ISERNIA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ANTONIO, Presidente e Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
DI GERONIMO PAOLO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 167/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia
elettivamente domiciliato presso dp.isernia@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Isernia
elettivamente domiciliato presso mol.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAG. n. 053 2025 90008485 27 REGISTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 06/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti, discute ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: si riporta alle controdeduzioni, insiste per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
Il Collegio trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 167/2025 depositato il 14/10/2025 proposto da Ricorrente_1, difeso da Difensore_1 contro l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia e l'Ag.entrate - Riscossione - Isernia, il primo impugna l'- INT. PAG. n. 053 2025 90008485 27 REGISTRO 2007.
Il ricorrente si duole della nullità dell'atto per contrarietà al giudicato e della prescrizione degli interessi e delle sanzioni.
In particolare il ricorrente eccepisce che con sentenza Numero_1 della Corte di appello di Campobasso, passata in giudicato, è stata accertata la simulazione assoluta della compravendita del 29.01.2007 ergo vi
è errore sul presupposto impositivo che è inesistente.
Inoltre gli interessi e le sanzioni sono obbligazioni autonome che godono della prescrizione quinquennale non rilevata dall'ufficio.
L'ufficio agenzia entrate si è costituito, replicando che il ricorso è inammissibile poichè l'atto impugnato è stato preceduto da numerosi atti sicchè non si possono far valere i vizi propri del primo atto.
Nel merito gli atti simulati ovvero nulli comportano comunque l'obbligo del pagamento dell'imposta di registro.
Infine gli interessi e le sanzioni non sono prescritte perchè vi è stata l'interruzione della prescrizione con sospensione del covid.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In primo luogo il ricorso non è inammissibile essendo preceduto da numerosi atti sicchè non si possono far valere i vizi propri del primo atto poichè esso contiene la doglianza sugli interessi e sanzioni che sono contenuti anche in esso.
In ogni caso nel merito esso non merita accoglimento.
Si premette che il DPR 26 OTTOBRE 1972, n.634 (G.U. n. 292 Suppl.Ord. del 11/11/1972) all'art.19. prevede che LE IMPOSTE SONO APPLICATE SECONDO LA INTRINSECA NATURA E GLI EFFETTI GIURIDICI
DEGLI ATTI PRESENTATI ALLA REGISTRAZIONE,ANCHE SE NON VI CORRISPONDA IL TITOLO O LA
FORMA APPARENTE.
In giurisprudenza per Cass.Sez. 5, Sentenza n. 8607 del 24/06/2000 nella vigenza del d.P.R. n. 634 del
1972, la sentenza dichiarativa della simulazione assoluta di una vendita, siccome implicante "ritrasferimento" del cespite apparentemente negoziato, al simulato alienante, deve, ai fini dell'imposta di registro, deve essere assoggettata a tassazione proporzionale.
Per Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2633 del 16/04/1983 (Rv. 427517 - 01) anche a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge di registro (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634) che ha abrogato quella in precedenza vigente
(R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269) il tributo di registro si caratterizza come imposta d'atto, volta cioè a colpire il contenuto negoziale oggettivo dell'atto presentato alla registrazione, indipendentemente dalla verità e dalle vicende del rapporto sostanziale dal punto di vista strettamente privatistico. Pertanto la sentenza dichiarativa della simulazione, tanto assoluta, quanto relativa, di un contratto con effetti reali, costitutivo o traslativo di diritti, è soggetto al pagamento di imposta di registro ponendo in essere, ai fini tributari, un ritrasferimento del bene oggetto del precedente contratto simulato a norma dell'art. 19 d.P.R. n. 634 citato, in quanto nella sola ipotesi di atto "dichiarato nullo o annullato" per causa non imputabile alle parti è possibile chiedere la restituzione dell'imposta assolta (art. 36, comma secondo, d.P.R. n. 634 del 1972).
Ne consegue che sia per legge che per giurisprudenza l'imposta di registro è dovuta sicchè il motivo di ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Quanto agli interessi e alle sanzioni secondo il ricorrente prescritte si osserva quanto segue.
Per Cass. Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009 (Rv. 610561 - 01) il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Nella fattispecie concreta de qua non solo vi è stata l'interruzione della prescrizione con sospensione del covid, come sottolineato da parte resistente, inoltre la prima sentenza relativa all'avviso di rettifica e liquidazione del 2007 è passata in giudicato sicchè la prescrizione decennale è stata interrotta con tutti gli atti della procedura indicati in atti.
Il ricorso pertanto va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1500,00 oltre accessori
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ISERNIA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ANTONIO, Presidente e Relatore
BARBIERI LUIGI, Giudice
DI GERONIMO PAOLO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 167/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia
elettivamente domiciliato presso dp.isernia@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Isernia
elettivamente domiciliato presso mol.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAG. n. 053 2025 90008485 27 REGISTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 06/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti, discute ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: si riporta alle controdeduzioni, insiste per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
Il Collegio trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 167/2025 depositato il 14/10/2025 proposto da Ricorrente_1, difeso da Difensore_1 contro l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Isernia e l'Ag.entrate - Riscossione - Isernia, il primo impugna l'- INT. PAG. n. 053 2025 90008485 27 REGISTRO 2007.
Il ricorrente si duole della nullità dell'atto per contrarietà al giudicato e della prescrizione degli interessi e delle sanzioni.
In particolare il ricorrente eccepisce che con sentenza Numero_1 della Corte di appello di Campobasso, passata in giudicato, è stata accertata la simulazione assoluta della compravendita del 29.01.2007 ergo vi
è errore sul presupposto impositivo che è inesistente.
Inoltre gli interessi e le sanzioni sono obbligazioni autonome che godono della prescrizione quinquennale non rilevata dall'ufficio.
L'ufficio agenzia entrate si è costituito, replicando che il ricorso è inammissibile poichè l'atto impugnato è stato preceduto da numerosi atti sicchè non si possono far valere i vizi propri del primo atto.
Nel merito gli atti simulati ovvero nulli comportano comunque l'obbligo del pagamento dell'imposta di registro.
Infine gli interessi e le sanzioni non sono prescritte perchè vi è stata l'interruzione della prescrizione con sospensione del covid.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In primo luogo il ricorso non è inammissibile essendo preceduto da numerosi atti sicchè non si possono far valere i vizi propri del primo atto poichè esso contiene la doglianza sugli interessi e sanzioni che sono contenuti anche in esso.
In ogni caso nel merito esso non merita accoglimento.
Si premette che il DPR 26 OTTOBRE 1972, n.634 (G.U. n. 292 Suppl.Ord. del 11/11/1972) all'art.19. prevede che LE IMPOSTE SONO APPLICATE SECONDO LA INTRINSECA NATURA E GLI EFFETTI GIURIDICI
DEGLI ATTI PRESENTATI ALLA REGISTRAZIONE,ANCHE SE NON VI CORRISPONDA IL TITOLO O LA
FORMA APPARENTE.
In giurisprudenza per Cass.Sez. 5, Sentenza n. 8607 del 24/06/2000 nella vigenza del d.P.R. n. 634 del
1972, la sentenza dichiarativa della simulazione assoluta di una vendita, siccome implicante "ritrasferimento" del cespite apparentemente negoziato, al simulato alienante, deve, ai fini dell'imposta di registro, deve essere assoggettata a tassazione proporzionale.
Per Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2633 del 16/04/1983 (Rv. 427517 - 01) anche a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge di registro (d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634) che ha abrogato quella in precedenza vigente
(R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269) il tributo di registro si caratterizza come imposta d'atto, volta cioè a colpire il contenuto negoziale oggettivo dell'atto presentato alla registrazione, indipendentemente dalla verità e dalle vicende del rapporto sostanziale dal punto di vista strettamente privatistico. Pertanto la sentenza dichiarativa della simulazione, tanto assoluta, quanto relativa, di un contratto con effetti reali, costitutivo o traslativo di diritti, è soggetto al pagamento di imposta di registro ponendo in essere, ai fini tributari, un ritrasferimento del bene oggetto del precedente contratto simulato a norma dell'art. 19 d.P.R. n. 634 citato, in quanto nella sola ipotesi di atto "dichiarato nullo o annullato" per causa non imputabile alle parti è possibile chiedere la restituzione dell'imposta assolta (art. 36, comma secondo, d.P.R. n. 634 del 1972).
Ne consegue che sia per legge che per giurisprudenza l'imposta di registro è dovuta sicchè il motivo di ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Quanto agli interessi e alle sanzioni secondo il ricorrente prescritte si osserva quanto segue.
Per Cass. Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009 (Rv. 610561 - 01) il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Nella fattispecie concreta de qua non solo vi è stata l'interruzione della prescrizione con sospensione del covid, come sottolineato da parte resistente, inoltre la prima sentenza relativa all'avviso di rettifica e liquidazione del 2007 è passata in giudicato sicchè la prescrizione decennale è stata interrotta con tutti gli atti della procedura indicati in atti.
Il ricorso pertanto va respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1500,00 oltre accessori