Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Isernia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 8
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per contrarietà al giudicato

    La Corte ha ritenuto che l'imposta di registro sia dovuta anche in caso di simulazione assoluta di una vendita, poiché la sentenza che dichiara la simulazione implica un ritrasferimento del bene ai fini tributari. L'imposta è dovuta in base alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici, indipendentemente dalla verità del rapporto sostanziale.

  • Rigettato
    Prescrizione di interessi e sanzioni

    La Corte ha affermato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive in dieci anni ex art. 2953 c.c. Se la definitività non deriva da provvedimento giurisdizionale, vale il termine quinquennale ex art. 20 d.lgs. 472/1997. Nella fattispecie, la prescrizione decennale è stata interrotta dalla prima sentenza passata in giudicato relativa all'avviso di rettifica e liquidazione del 2007, e vi è stata anche sospensione per il periodo Covid.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Isernia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 8
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Isernia
    Numero : 8
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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