Sentenza 30 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 30/03/2023, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/03/2023
N. 00290/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2020, proposto da
AN US n.q. di erede legittimo della propria madre, EL GA, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Romolo e Gabriella Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'Ordinanza Ingiunzione, Prot. N. 51284 SIAR del 06/02/2020, notificata a mezzo del servizio postale in data 28/02/2020, per l'importo di euro 4.974,20, emessa nei confronti della signora GA EL, dante causa dell'odierno ricorrente, dalla Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio, Settore 6, quale sanzione prevista dall'art. 15, ex L. 29/06/39 n. 1497 – art.2, c. 46, L. 23/12/96 n. 662 – art. 167, D.lgs n. 42/04, per la pratica di Condono Edilizio, ex LL. 47/85 e 724/94.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 23 giugno 2020 il ricorrente, nella qualità di erede della signora EL GA, ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui la Regione Calabria ha ingiunto alla Ditta GA EL, in qualità di – trasgressore – di versare la somma complessiva di € 4.974,20 … ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 22/01/2004 n. 42 quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del N.O. AG TA .
Il ricorrente premette in fatto:
- i suoi genitori (DO US e EL GA) presentavano al Comune di Reggio Calabria, in data 28 e 29 marzo 1986, domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47/85;
- con atto pubblico del 21 marzo 2005 vendevano le unità immobiliari interessate dalla domanda di sanatoria ai signori LO D’LO e IN SI, dando atto dell’avvenuta presentazione della domanda di sanatoria;
- l’Autorizzazione paesaggistica in sanatoria veniva rilasciata dalla Regione con provvedimento prot. n. 1219 del 3 maggio 2005.
Tanto premesso, il ricorrente contesta la illegittimità del provvedimento impugnato sotto un unico profilo, assumendo che alla data di notificazione dello stesso era già ampiamente maturato il termine di prescrizione quinquennale, iniziato a decorrere con l’avvenuto rilascio, in data 3 maggio 2005, dell’Autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
2. Si è costituita in giudizio la Regione Calabria che, con memoria depositata il 4 settembre 2020, ha rappresentato, tra l’altro, l’avvenuto rilascio della concessione in sanatoria. Da tale termine, afferma la difesa della Regione, dovrebbe tutt’al più farsi decorrere il termine di prescrizione quinquennale che, dunque, alla data di adozione dell’ordinanza impugnata non risultava ancora decorso.
Il permesso in sanatoria è stato rilasciato dal Comune di Reggio Calabria con provvedimento del 6 ottobre 2016. L'ingiunzione di pagamento emessa in data 6 febbraio 2020 e notificata il successivo 28 febbraio non supera, conseguentemente, il suddetto termine prescrizionale.
3. All’udienza in camera di consiglio del 9 settembre 2020, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare a tale domanda.
4. Con memoria depositata in data 5 gennaio 2023 il ricorrente, preso atto della documentazione versata in atti dalla Regione Calabria, ha osservato che il Comune di Reggio Calabria ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria in favore degli attuali proprietari, dopo trent’anni dalla presentazione della relativa istanza da parte della signora EL GA che non è mai stata a conoscenza dell’avvenuto rilascio del suddetto permesso.
Pur insistendo sulla fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata con il ricorso introduttivo, dovendo il dies a quo essere individuato nella data di rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica in sanatoria, parte ricorrente ha ulteriormente contestato l’estinzione della sanzione in esame per decesso dell’autore e l’intrasmissibilità agli eredi essendo la signora GA deceduta in data 12 aprile 2020.
5. All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023 il difensore dalla Regione Calabria ha contestato l’inammissibilità del motivo afferente alla avvenuta estinzione della sanzione in quanto motivo nuovo proposto con memoria non notificata.
Parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del rilievo trattandosi di una eccezione rilevabile d’ufficio.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
6. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Dalla documentazione versata in atti emerge, invero, che il ricorrente non è mai stato proprietario dell’immobile oggetto della domanda di sanatoria presentata dalla propria madre.
Con atto pubblico del 21 marzo 2005, infatti, i coniugi DO US e EL GA hanno venduto tali unità immobiliari ai signori LO D’LO e IN SI.
Ne deriva che il ricorrente, pur nella qualità di erede della signora EL GA, alla quale deve essere imputato l’abuso edilizio da cui è scaturita l’irrogazione della sanzione per cui è causa, non ha alcuna legittimazione passiva in relazione all’ordinanza ingiunzione notificata alla propria madre in data 28 febbraio 2020.
Nel caso di specie, invero, non si è verificata una successione nella titolarità della proprietà dell’immobile abusivo in favore dell’odierno ricorrente, sul quale, pertanto, non possono ricadere le conseguenze negative dell’abuso commesso dal proprio dante causa.
Il Collegio non intende discostarsi dall’orientamento, allo stato prevalente, secondo cui, data la funzione ripristinatoria dell’indennità di che trattasi, sono tenuti al pagamento della stessa anche i proprietari aventi causa. È stato chiarito in proposito che l’ingiunzione de qua , resa a fronte di un’attività edilizia abusiva, si atteggia infatti “come misura reale imposta per ragioni di tutela del territorio, priva di finalità punitive ed efficace contro ogni soggetto che vanti sul bene così realizzato sine titulo un diritto reale o personale di godimento, indipendentemente dall'esser stato, o no, l'autore dell'illecito” (cfr. e multis CGA, sentenza n. 848 dell’11 ottobre 2021; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 8171 del 21 dicembre 2020).
Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente, non solo non è autore dell’illecito, ma non ha mai avuto la disponibilità del bene, non essendo mai stato, pertanto, in condizione di scegliere se provvedere alla sua demolizione o completare la procedura di sanatoria per goderne e disporne.
Non ha, conseguentemente, alcuna legittimazione passiva in relazione all’ordinanza ingiunzione notificata alla propria madre in data 28 febbraio 2020.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per carenza di interesse non essendo il ricorrente tenuto al pagamento dell’indennità di cui all’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 oggetto dell’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti della signora EL GA nella qualità di “trasgressore”.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
Alberto Romeo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO