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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18037 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 8536/2023 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. CUCCINIELLO ANNINO, Parte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'Avv. BERNARDINI SVEVA, Controparte_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace – Titoli di credito.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della
Sentenza n. 13747/2022 (R.G. n. 38652/2021), pubblicata il 14 luglio 2022 dal Giudice di
Pace di Roma e non notificata, in accoglimento del presente appello:
▪ in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato da
, con condanna alla restituzione di tutte le somme dalla stessa Controparte_2 percepite in esecuzione della decisione di primo grado;
▪ nel merito in via principale: rigettare integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della , siccome infondate in fatto e in diritto, avuto riferimento Parte_1
anche al fatto costitutivo del diritto vantato da parte attrice, con condanna alla restituzione di tutte le somme dalla stessa percepite in esecuzione della decisione impugnata;
Pagina 1 di 5 ▪ nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità soltanto concorrente di controparte, ridurre il risarcimento del danno ex art. 1227, comma 1, c.c., in proporzione al concorso causale del fatto colposo e in misura corrispondente all'entità di tale colpa, da determinarsi da parte del Giudice in misura non inferiore al 50%, per non aver la compagnia assicuratrice inviato né gestito l'assegno utilizzando le dovute cautele;
▪ in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio».
Per parte appellata: «La scrivente difesa si riporta integralmente a quanto dedotto e richiesto nei propri atti e verbali di causa.
In particolare, in ossequio a quanto indicato per la trattazione scritta del giudizio, la deducente difesa insiste per l'interrogatorio formale dei l.r.p.t. delle , nonché Parte_1 per la CTU previa acquisizione del titolo in originale;
in subordine precisa le proprie conclusioni insistendo affinché sia dichiarata preliminarmente l'improponibilità e/o improcedibilità del gravame per le ragioni esposte e, nel merito si la reiezione dell'appello, poiché infondato in fatto e in diritto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, in relazione al primo motivo di impugnazione, relativo all'eccezione di prescrizione dell'azione.
In primo luogo, si deve rilevare, sul punto, la totale omissione di motivazione da parte del
Giudice di Pace, che ha preso posizione esclusivamente sul merito, senza spendere alcuna parola sull'eccezione preliminare (che, logicamente e giuridicamente, avrebbe dovuto essere valutata prima), limitandosi a dichiarare “assorbita” ogni ulteriore censura.
In punto di diritto, si ricorda che l'interruzione della prescrizione, poiché deve consistere in una manifestazione di volontà del creditore volta a portare a conoscenza del debitore la sua intenzione di far valere il proprio diritto, è un atto necessariamente recettizio
(giurisprudenza pacifica: ex multis Cass. sez. 5, n. 14301 del 19/06/2009; sez. L. n. 25861 del 21/12/2010 e n. 1159 del 18/01/2018; sez. 2, n. 26424 del 16/12/2014; sez. 6, n. 12658 del 23/05/2018; più di recente, sez. 3, n. 27412 dell'8/10/2021) e, inoltre, deve contenere una indicazione sufficientemente specifica del credito e del diritto che si intende far valere
(Cass. sez. Lav., n. 17123 del 25/08/2015; sez. 6-1, n. 15714 del 14/06/2018 e sez. 2, n.
15140 del 31/05/2021).
Pagina 2 di 5 L'onere di dimostrare l'esistenza e l'idoneità di un eventuale atto interruttivo, grava sul creditore che fa valere il proprio diritto (Cass. sez. 3, n. 5413 del 26/02/2021; sez. 6-5, n.
1980 del 24/01/2022); e ciò risponde alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di un fatto impeditivo dell'altrui eccezione estintiva.
Dal combinato disposto dei due principi sopra richiamati, discende che, ovviamente, il creditore contro il quale sia stata eccepita la prescrizione, dovrà provare non solo l'esistenza dell'atto interruttivo, ma il suo valido invio e la ricezione da parte del debitore destinatario
(Cass. sez. 6-3, n. 6725 del 19/03/2018).
Nel caso di specie, essendo ormai pacifico che la fattispecie dedotta in giudizio costituisca un'ipotesi di responsabilità contrattuale (cfr. Cass. SU n. 14712 del 26/06/2007), il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, che decorre dalla data di negoziazione dell'assegno, poiché è in questo momento che si instaura il rapporto professionale con la banca negoziatrice ed è questo il fatto generativo della sua responsabilità; quindi, poiché il titolo per cui è causa è stato incassato presso un ufficio postale in data 24.06.2005, il termine decennale, in assenza di atti interruttivi, sarebbe decorso il 24.06.2015, molto prima dell'introduzione del giudizio (avvenuta nel settembre del 2021, ovvero, volendo considerare la notifica dell'avviso per la negoziazione assistita, a giugno del 2021).
Orbene, l'attrice in primo grado, odierna appellata, a dimostrazione dell'interruzione della prescrizione, ha allegato un'unica lettera di diffida indirizzata alle in data Parte_1
3.04.2012 (all. 6 all'atto di citazione).
In relazione a tale diffida, appaiono fondati entrambi i profili di contestazione sollevati da e, come detto, nemmeno presi in considerazione dal GdP. Parte_1
Infatti, la raccomandata prodotta con l'atto di citazione conteneva l'indicazione di una somma complessiva (poco più di 4.176.000 euro), senza alcun dettaglio dei singoli titoli di cui si chiedeva il rimborso, riferendosi “agli assegni indicati in oggetto”; col medesimo documento, la difesa di produceva un elenco, riportante l'indicazione di una serie CP_1
di titoli, tra cui quello oggetto di causa (sebbene -ci sia concesso di stigmatizzare, sul punto, la condotta processuale della difesa attrice- senza alcuna evidenziazione di tale assegno, che
è risultato di assai difficile individuazione, considerato che si tratta di un elenco di 18 pagine, composte da una griglia riportante un quantitativo elevatissimo di dati di assegni, anche scritti in caratteri piccoli, il che, chiaramente, va a detrimento sia delle prerogative difensive della controparte, sia anche del Giudice, costretto a compulsare l'intero elenco alla
Pagina 3 di 5 ricerca del titolo per cui è causa); tale elenco, però, è totalmente privo di firme, sigle, numero di protocollo, timbri di congiunzione, data o qualunque altro elemento che possa farlo considerare senza dubbio allegato alla predetta missiva, nel cui testo, peraltro, non si fa alcun riferimento ad un elenco allegato;
si tratta di una mera stampa, tra l'altro in fotocopia,
e, inoltre, nemmeno ben collazionata, atteso che la consecuzione delle pagine non segue un ordine cronologico corretto (la prima pagina riporta un elenco di titoli negoziati tra il 2001 ed il 2002, le successive titoli negoziati nel 2005, secondo un ordine cronologico a ritroso - partendo dal mese di ottobre fino al marzo- per poi passare a due pagine con titoli negoziati nel 2006, ma secondo un ordine cronologico in avanti -dal mese di gennaio '06 al mese di aprile- per poi riprendere con l'anno 2005, seguito dagli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 e, infine, le ultime pagine, dall'ottobre 2005 fino al febbraio 2007, sempre in ordine cronologico progressivo); il che potrebbe far dubitare che si tratti di un elenco predisposto ed assemblato successivamente.
Ma vi è di più, perché manca anche la prova certa della ricezione della raccomandata (che fosse corredata dall'elenco o meno) da parte della convenuta.
La parte attrice, invero, ha prodotto la fotocopia di una cartolina di avviso di ricevimento
(sempre allegata al doc. 6 citazione), priva, però, di elementi che consentano di ricollegarla univocamente alla raccomandata del 3.04.2012. Manca, infatti, il cedolino in carta carbone attestante l'invio della raccomandata, in cui è solitamente contenuto il numero identificativo della lettera, che avrebbe consentito di riferirlo alla cartolina di ricevimento e, dunque, dimostrare l'invio e la ricezione della diffida;
sicché il numero riportato nella allegata cartolina (147081807153) non è idoneo ad essere ricondotto univocamente alla lettera stessa;
né può avere valenza decisiva il numero di protocollo indicato nella cartolina AR
(03042012 7601 1212), che in effetti coincide con quello riportato all'interno della lettera;
invero, tale numero è scritto a penna, a mano, sulla cartolina e non vi è nessun riscontro che consenta di ricondurlo alla compilazione da parte dell'agente postale incaricato dell'invio.
È evidente che, a fronte di tali carenze probatorie, risultano non pertinenti e privi di pregio i richiami della difesa appellata alla giurisprudenza in materia di presunzione di corrispondenza tra il contenuto della raccomandata inviata e quella ricevuta dalla parte e sulla conseguente inversione dell'onere probatorio in capo al destinatario che contesti tale conformità; è ovvio, infatti, che tale presunzione presuppone che sia stato dimostrato l'invio della posta, il che, come visto, deve escludersi nel caso di specie.
Pagina 4 di 5 L'accoglimento dell'eccezione preliminare assorbe qualunque altra questione di merito e determina l'integrale accoglimento dell'appello e l'annullamento della sentenza impugnata.
Spese di lite dei due gradi di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 1.500,00 (€ 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per l'introduttiva, € 450,00 per la trattazione ed € 450,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Ovviamente, a fronte dell'accoglimento dell'appello e della ritenuta infondatezza della domanda attrice originaria, anche le spese del primo grado di giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente, liquidate nella stessa misura della sentenza, in € 1.130,00, per compensi e spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 8536/2023, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la Sentenza del Giudice di Pace di Roma, n.
13747/2022, depositata il 14.07.2022 nel procedimento RG 38652/2021;
- condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida come da sentenza del GdP,
[...]
in complessivi € 1.130,00 (di cui € 130,00 per rimborso spese vive), oltre accessori di legge;
- condanna la parte appellata alla refusione, in favore della Controparte_1
parte appellante , delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1 che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 23/12/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 8536/2023 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. CUCCINIELLO ANNINO, Parte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'Avv. BERNARDINI SVEVA, Controparte_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace – Titoli di credito.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in riforma della
Sentenza n. 13747/2022 (R.G. n. 38652/2021), pubblicata il 14 luglio 2022 dal Giudice di
Pace di Roma e non notificata, in accoglimento del presente appello:
▪ in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato da
, con condanna alla restituzione di tutte le somme dalla stessa Controparte_2 percepite in esecuzione della decisione di primo grado;
▪ nel merito in via principale: rigettare integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della , siccome infondate in fatto e in diritto, avuto riferimento Parte_1
anche al fatto costitutivo del diritto vantato da parte attrice, con condanna alla restituzione di tutte le somme dalla stessa percepite in esecuzione della decisione impugnata;
Pagina 1 di 5 ▪ nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità soltanto concorrente di controparte, ridurre il risarcimento del danno ex art. 1227, comma 1, c.c., in proporzione al concorso causale del fatto colposo e in misura corrispondente all'entità di tale colpa, da determinarsi da parte del Giudice in misura non inferiore al 50%, per non aver la compagnia assicuratrice inviato né gestito l'assegno utilizzando le dovute cautele;
▪ in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio».
Per parte appellata: «La scrivente difesa si riporta integralmente a quanto dedotto e richiesto nei propri atti e verbali di causa.
In particolare, in ossequio a quanto indicato per la trattazione scritta del giudizio, la deducente difesa insiste per l'interrogatorio formale dei l.r.p.t. delle , nonché Parte_1 per la CTU previa acquisizione del titolo in originale;
in subordine precisa le proprie conclusioni insistendo affinché sia dichiarata preliminarmente l'improponibilità e/o improcedibilità del gravame per le ragioni esposte e, nel merito si la reiezione dell'appello, poiché infondato in fatto e in diritto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, in relazione al primo motivo di impugnazione, relativo all'eccezione di prescrizione dell'azione.
In primo luogo, si deve rilevare, sul punto, la totale omissione di motivazione da parte del
Giudice di Pace, che ha preso posizione esclusivamente sul merito, senza spendere alcuna parola sull'eccezione preliminare (che, logicamente e giuridicamente, avrebbe dovuto essere valutata prima), limitandosi a dichiarare “assorbita” ogni ulteriore censura.
In punto di diritto, si ricorda che l'interruzione della prescrizione, poiché deve consistere in una manifestazione di volontà del creditore volta a portare a conoscenza del debitore la sua intenzione di far valere il proprio diritto, è un atto necessariamente recettizio
(giurisprudenza pacifica: ex multis Cass. sez. 5, n. 14301 del 19/06/2009; sez. L. n. 25861 del 21/12/2010 e n. 1159 del 18/01/2018; sez. 2, n. 26424 del 16/12/2014; sez. 6, n. 12658 del 23/05/2018; più di recente, sez. 3, n. 27412 dell'8/10/2021) e, inoltre, deve contenere una indicazione sufficientemente specifica del credito e del diritto che si intende far valere
(Cass. sez. Lav., n. 17123 del 25/08/2015; sez. 6-1, n. 15714 del 14/06/2018 e sez. 2, n.
15140 del 31/05/2021).
Pagina 2 di 5 L'onere di dimostrare l'esistenza e l'idoneità di un eventuale atto interruttivo, grava sul creditore che fa valere il proprio diritto (Cass. sez. 3, n. 5413 del 26/02/2021; sez. 6-5, n.
1980 del 24/01/2022); e ciò risponde alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di un fatto impeditivo dell'altrui eccezione estintiva.
Dal combinato disposto dei due principi sopra richiamati, discende che, ovviamente, il creditore contro il quale sia stata eccepita la prescrizione, dovrà provare non solo l'esistenza dell'atto interruttivo, ma il suo valido invio e la ricezione da parte del debitore destinatario
(Cass. sez. 6-3, n. 6725 del 19/03/2018).
Nel caso di specie, essendo ormai pacifico che la fattispecie dedotta in giudizio costituisca un'ipotesi di responsabilità contrattuale (cfr. Cass. SU n. 14712 del 26/06/2007), il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, che decorre dalla data di negoziazione dell'assegno, poiché è in questo momento che si instaura il rapporto professionale con la banca negoziatrice ed è questo il fatto generativo della sua responsabilità; quindi, poiché il titolo per cui è causa è stato incassato presso un ufficio postale in data 24.06.2005, il termine decennale, in assenza di atti interruttivi, sarebbe decorso il 24.06.2015, molto prima dell'introduzione del giudizio (avvenuta nel settembre del 2021, ovvero, volendo considerare la notifica dell'avviso per la negoziazione assistita, a giugno del 2021).
Orbene, l'attrice in primo grado, odierna appellata, a dimostrazione dell'interruzione della prescrizione, ha allegato un'unica lettera di diffida indirizzata alle in data Parte_1
3.04.2012 (all. 6 all'atto di citazione).
In relazione a tale diffida, appaiono fondati entrambi i profili di contestazione sollevati da e, come detto, nemmeno presi in considerazione dal GdP. Parte_1
Infatti, la raccomandata prodotta con l'atto di citazione conteneva l'indicazione di una somma complessiva (poco più di 4.176.000 euro), senza alcun dettaglio dei singoli titoli di cui si chiedeva il rimborso, riferendosi “agli assegni indicati in oggetto”; col medesimo documento, la difesa di produceva un elenco, riportante l'indicazione di una serie CP_1
di titoli, tra cui quello oggetto di causa (sebbene -ci sia concesso di stigmatizzare, sul punto, la condotta processuale della difesa attrice- senza alcuna evidenziazione di tale assegno, che
è risultato di assai difficile individuazione, considerato che si tratta di un elenco di 18 pagine, composte da una griglia riportante un quantitativo elevatissimo di dati di assegni, anche scritti in caratteri piccoli, il che, chiaramente, va a detrimento sia delle prerogative difensive della controparte, sia anche del Giudice, costretto a compulsare l'intero elenco alla
Pagina 3 di 5 ricerca del titolo per cui è causa); tale elenco, però, è totalmente privo di firme, sigle, numero di protocollo, timbri di congiunzione, data o qualunque altro elemento che possa farlo considerare senza dubbio allegato alla predetta missiva, nel cui testo, peraltro, non si fa alcun riferimento ad un elenco allegato;
si tratta di una mera stampa, tra l'altro in fotocopia,
e, inoltre, nemmeno ben collazionata, atteso che la consecuzione delle pagine non segue un ordine cronologico corretto (la prima pagina riporta un elenco di titoli negoziati tra il 2001 ed il 2002, le successive titoli negoziati nel 2005, secondo un ordine cronologico a ritroso - partendo dal mese di ottobre fino al marzo- per poi passare a due pagine con titoli negoziati nel 2006, ma secondo un ordine cronologico in avanti -dal mese di gennaio '06 al mese di aprile- per poi riprendere con l'anno 2005, seguito dagli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 e, infine, le ultime pagine, dall'ottobre 2005 fino al febbraio 2007, sempre in ordine cronologico progressivo); il che potrebbe far dubitare che si tratti di un elenco predisposto ed assemblato successivamente.
Ma vi è di più, perché manca anche la prova certa della ricezione della raccomandata (che fosse corredata dall'elenco o meno) da parte della convenuta.
La parte attrice, invero, ha prodotto la fotocopia di una cartolina di avviso di ricevimento
(sempre allegata al doc. 6 citazione), priva, però, di elementi che consentano di ricollegarla univocamente alla raccomandata del 3.04.2012. Manca, infatti, il cedolino in carta carbone attestante l'invio della raccomandata, in cui è solitamente contenuto il numero identificativo della lettera, che avrebbe consentito di riferirlo alla cartolina di ricevimento e, dunque, dimostrare l'invio e la ricezione della diffida;
sicché il numero riportato nella allegata cartolina (147081807153) non è idoneo ad essere ricondotto univocamente alla lettera stessa;
né può avere valenza decisiva il numero di protocollo indicato nella cartolina AR
(03042012 7601 1212), che in effetti coincide con quello riportato all'interno della lettera;
invero, tale numero è scritto a penna, a mano, sulla cartolina e non vi è nessun riscontro che consenta di ricondurlo alla compilazione da parte dell'agente postale incaricato dell'invio.
È evidente che, a fronte di tali carenze probatorie, risultano non pertinenti e privi di pregio i richiami della difesa appellata alla giurisprudenza in materia di presunzione di corrispondenza tra il contenuto della raccomandata inviata e quella ricevuta dalla parte e sulla conseguente inversione dell'onere probatorio in capo al destinatario che contesti tale conformità; è ovvio, infatti, che tale presunzione presuppone che sia stato dimostrato l'invio della posta, il che, come visto, deve escludersi nel caso di specie.
Pagina 4 di 5 L'accoglimento dell'eccezione preliminare assorbe qualunque altra questione di merito e determina l'integrale accoglimento dell'appello e l'annullamento della sentenza impugnata.
Spese di lite dei due gradi di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 1.500,00 (€ 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per l'introduttiva, € 450,00 per la trattazione ed € 450,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Ovviamente, a fronte dell'accoglimento dell'appello e della ritenuta infondatezza della domanda attrice originaria, anche le spese del primo grado di giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente, liquidate nella stessa misura della sentenza, in € 1.130,00, per compensi e spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 8536/2023, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la Sentenza del Giudice di Pace di Roma, n.
13747/2022, depositata il 14.07.2022 nel procedimento RG 38652/2021;
- condanna alla refusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida come da sentenza del GdP,
[...]
in complessivi € 1.130,00 (di cui € 130,00 per rimborso spese vive), oltre accessori di legge;
- condanna la parte appellata alla refusione, in favore della Controparte_1
parte appellante , delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1 che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 23/12/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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