Art. 6. Compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario 1. Al personale militare delle unita' navali impiegate nelle missioni internazionali, nonche' al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale, quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di missione ai sensi dell'articolo 5, e' corrisposto il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti stabiliti dall' articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 , e ai limiti orari individuali di cui all' articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 . Il compenso forfetario di impiego e' corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale ((e ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati)) in misura pari a quella stabilita per i volontari in ferma prefissata ((triennale)) .
2. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga ai limiti di cui all' articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .
2. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga ai limiti di cui all' articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .