Art. 37.
In attesa del potenziamento degli organici del personale militare delle Capitanerie di porto, da attuare in sede di esame globale delle esigenze delle Capitanerie medesime, la consistenza organica del personale militare nelle Capitanerie di porto, per sopperire alle immediate esigenze di cui alla presente legge, e' aumentata di 102 ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto e 234 sottufficiali nocchieri di porto, da realizzare nell'arco di 4 anni a partire dal 1982.
Per realizzare tale incremento:
a) il quadro XI ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, e' sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge (allegato "D");
b) i numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello previsti dall' articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , sono aumentati rispettivamente di 2 unita' e di 20 unita'. Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto;
c) fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI, cosi' come sostituito dal quadro "D" allegato alla presente legge, i capitani di corvetta e i sottotenenti di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito una permanenza minima di 4 anni;
d) il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto non puo' superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI, cosi' come sostituito dal quadro "D" allegato alla presente legge;
e) il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della marina militare, quale risulta dall'applicazione dell' articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , e' aumentato di 234 unita'; l'aumento e' riservato ai sottufficiali dei predetti gradi appartenenti alla categoria nocchieri di porto.
In attesa del potenziamento degli organici del personale militare delle Capitanerie di porto, da attuare in sede di esame globale delle esigenze delle Capitanerie medesime, la consistenza organica del personale militare nelle Capitanerie di porto, per sopperire alle immediate esigenze di cui alla presente legge, e' aumentata di 102 ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto e 234 sottufficiali nocchieri di porto, da realizzare nell'arco di 4 anni a partire dal 1982.
Per realizzare tale incremento:
a) il quadro XI ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 , e successive modificazioni, e' sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge (allegato "D");
b) i numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello previsti dall' articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , sono aumentati rispettivamente di 2 unita' e di 20 unita'. Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto;
c) fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI, cosi' come sostituito dal quadro "D" allegato alla presente legge, i capitani di corvetta e i sottotenenti di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito una permanenza minima di 4 anni;
d) il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto non puo' superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI, cosi' come sostituito dal quadro "D" allegato alla presente legge;
e) il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della marina militare, quale risulta dall'applicazione dell' articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , e' aumentato di 234 unita'; l'aumento e' riservato ai sottufficiali dei predetti gradi appartenenti alla categoria nocchieri di porto.