Articolo 9 della Legge 23 aprile 2003, n. 109
Articolo 8Articolo 10
Versione
5 giugno 2003
Art. 9. 1. La rubrica del capo V del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituita dalla seguente:
"Capo V - Scuole e istituti educativi all'estero".
Entrata in vigore il 5 giugno 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente