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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato /G Avv. Tiziana D'Ecclesia, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato – mediante dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n.863/2023 R.G.L.
PROMOSSA DA nata il [...] in [...] e residente a Parte_1
Monteprandone (A.P.) via della Liberazione n. 57/B, c.f. , C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Forlini, c.f. , e dall'avv. C.F._2
Stefano Orsini, c.f , come da procura in atti;
- Ricorrente -
C.F._3
CONTRO
- C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco
Vittori, giusta delega in atti;
- Resistente -
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto introduttivo depositato in data 23/10/2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l' per ottenere il riconoscimento della provvidenza già richiesta in via amministrativa ed CP_1
in via giudiziaria (con istanza di accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis cpc) con condanna dell' alla erogazione delle conseguenti spettanze. CP_1
L'istituto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda è fondata.
Nella fase istruttoria veniva rinnovata la CTU, come richiesto dal ricorrente, in quanto, alla luce dei principi giurisprudenziali formatisi sul tema della ammissibilità della CTU nel processo previdenziale, si riteneva che il mancato espletamento della CTU richiesta dalla parte costituisca una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del Giudice, a meno
1 che non supportato da adeguata motivazione non configurabile come mero dissenso diagnostico (inammissibile da parte del Giudice).
Il consulente tecnico d'ufficio, ha accertato che la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità:” ……. “Diabete Mellito tipo II, Malattia di Parkinson, Ipertensione arteriosa, esiti di Tiroidectomia in trattamento sostitutivo, Poliartrosi”.……. Il quadro patologico del ricorrente si incentra sul Diabete scarsamente controllato, ora in terapia anche insulinica, sulle difficoltà motorie del Parkinson che di fatto impediscono l'autonomia nei cambi posturali e rendono disfunzionale la deambulazione, motivo anche del cambiamento di domicilio presso familiari;
nell'Aprile 2024 lo stesso neurologo aveva riconosciuto un aggravamento, allo stadio III, ma alla visita odierna la situazione risulta peggiorata. Pertanto il sottoscritto ritiene plausibile la valutazione del 100% a decorrere da Aprile 2024, inoltre la necessità di assistenza continua con decorrenza Agosto 2024, con revisione Dicembre 2025. …….. Il ricorrente risulta persona invalida nella misura del 100%, a Parte_1
decorrere da Aprile 2024 si ritiene inoltre persona con necessità di assistenza continua perché non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, si ritiene tale situazione decorrere dalla data di Agosto 2024, con necessità di revisione nel Dicembre
2025….”.
Le conclusioni del C.T.U. sono condivise dal giudicante, perché correttamente motivate ed esenti da vizi logici e metodologici.
La domanda va, perciò, accolta con la decorrenza di cui al dispositivo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese del giudizio queste, in considerazione della decorrenza delle prestazioni riconosciute (Aprile 2024 e Agosto 2024), successiva anche al deposito del ricorso in opposizione ad ATP, vanno integralmente compensate.
Spese di CTU a carico . CP_1
PQM
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa , così provvede:
➢ in accoglimento della domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il 23/10/2023, accerta nei confronti dell' la sussistenza del requisito CP_1
sanitario costitutivo di cui all'art.12 L.118/71 a far data dall'Aprile 2024 e della indennità di accompagnamento prevista della L. 11/02/80 n. 18 e successive modifiche a far data da
Agosto 2024;
2 ➢ condanna l' al pagamento delle dette prestazioni, a far data dalle rispettive decorrenze, CP_1
nella misura di legge e con gli interessi come per legge;
➢ spese di lite integralmente compensate tra le parti;
➢ pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate come da decreto in atti CP_1
Ascoli Piceno, lì 19/01/2025
Il /G
(Avv. Tiziana D'Ecclesia)
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