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Sentenza 30 dicembre 2020
Sentenza 30 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/12/2020, n. 37832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37832 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) LI MA, nata a [...] il [...], 2) ON ED, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 24/01/2020 della Corte di Appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere GI AR;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 4 dicembre 2018 che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, comma 1, n. 11 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37832 Anno 2020 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 02/12/2020 cod.pen., per essersi impossessati di beni strumentali di una società, dei quali avevano il possesso in virtù di un contratto di affitto di azienda stipulato dall'imputata LI MA in qualità di amministratore unico di Estetica Be Beauty Line s.r.I., che gestiva un centro estetico in locali e con arredi appartenenti alla vittima. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. LI MA deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputata. La ricorrente sostiene di non aver avuto alcun ruolo nella commissione dell'illecito, posto che ella avrebbe assunto soltanto la carica formale di amministratore unico della società in favore della quale è stata commessa la condotta appropriativa, in quanto la gestione di fatto era esercitata dal di lei marito e coimputato ON ED, come sarebbe stato confermato dalla persona offesa costituitasi parte civile (RI LA MA), che aveva dichiarato di aver visto l'imputata solo in occasione della stipula del contratto di affitto dell'azienda riferendosi per il resto al ON come titolare del centro estetico ed autore del reato. Anche la teste ZZ SA avrebbe avuto a che fare solo con quest'ultimo nell'acquisto di un pacchetto di prodotti del centro estetico. La ricorrente dubita anche della avvenuta interversione del possesso dei beni oggetto di appropriazione indebita;
2) vizio della motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, fondata esclusivamente sui precedenti penali dell'imputata. 2.2. ON ED deduce: 1) violazione di legge e conseguente nullità della sentenza impugnata quale effetto della mancata traduzione dell'imputato - detenuto per altra causa e quindi legittimamente impedito - alle udienze del 6 novembre e 4 dicembre del 2018, non avendo egli rinunciato alla presenza e non avendo il difensore di ufficio potuto comunicare l'impedimento in quanto la carcerazione era intervenuta soltanto pochi giorni prima dell'udienza del 6 novembre 2018; 2) violazione di legge e vizio di motivazione avendo la Corte valorizzato, al fine di pervenire all'affermazione di responsabilità del ricorrente, le dichiarazioni rese da ZI LA, marito della parte civile, contenute soltanto nelle denunce- querele prodotte ai soli fini della procedibilità dell'azione e dunque non utilizzabili a fini di prova. Si censura, inoltre, il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della parte civile MA RI LA avendo ella omesso di riferire in ordine alla circostanza che vi sarebbe stata una restituzione di beni da parte dell'imputato, poi ammessa davanti alla prova documentale del fatto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono manifestamente infondati. 1.1. Quanto al ricorso di LI MA, la doglianza in ordine alla mancanza di prova circa l'avvenuta interversione del possesso, è del tutto generica, dal momento che la Corte di Appello, in senso conforme alla sentenza di primo grado, ha accertato che erano stati sottratti alla proprietaria tutti i beni concessi in locazione alla società della quale la ricorrente era amministratore unico. 1.2. La responsabilità della ricorrente, secondo il giudizio di merito espresso dalla Corte di Appello, non rivedibile in questa sede, è stato fondato non soltanto sulla sua qualità formale di amministratore unico della società affittuaria dei beni oggetto di appropriazione indebita (comunque, in quanto tale, presente alla stipula del contratto di affitto di azienda e autorizzata in via esclusiva ad operare sul conto corrente della società, in assenza di deleghe) , quanto sul fatto, riferito dalla parte civile, che ella gestisse il personale del centro estetico, circostanza confermata anche dalla teste ZZ che con l'imputata aveva avuto a che fare per l'acquisto di prodotti, a dimostrazione della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (fg. 3 della sentenza impugnata). Nel che, il superamento di ogni ulteriore obiezione difensiva in ordine al giudizio di attendibilità della vittima, peraltro confortato, come meglio aveva illustrato il Tribunale da produzione documentale indicante la obbiettiva sparizione di tutti gli arredi e gli strumenti del centro estetico per opera degli imputati e non soltanto delle cose delle quali la vittima aveva ottenuto la restituzione da un terzo soggetto al quale il ON le aveva vendute (cfr. per l'entità dei beni sottratti, fg. 6 della sentenza di primo grado). 1.3. In ordine al secondo motivo di ricorso, la Corte di Appello ha evidenziato che i precedenti penali recenti e specifici dell'imputata non consentivano una prognosi favorevole utile alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Al di là delle preclusioni formali quoad poenann, che non sono state contestate, si tratta di una valutazione di merito non rivedibile in questa sede. 2. Anche il ricorso di ON ED è manifestamente infondato. 2.1. Quanto al primo motivo, è lo stesso ricorrente ad affermare che al Tribunale non era stato comunicato dal difensore il legittimo impedimento dell'imputato a presenziare alle udienze indicate in ricorso dovuto alla intervenuta carcerazione per altra causa. Sicché la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato -detenuto agli arresti domiciliari per altra causa - quando tale 3 condizione non emerga dagli atti e l'imputato, o il suo difensore, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente (Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018, N. Rv. 274160. Massime precedenti Conformi: N. 44421 del 2008 Rv. 241605, N. 5527 del 2014 Rv. 258224, N. 17810 del 2015 Rv. 263532, N. 14416 del 2012 Rv. 253301, N. 33404 del 2015 Rv. 264204, N. 42888 del 2014 Rv. 260677). Solo quando il giudice procedente apprende la notizia dell'impedimento dell'imputato, in qualunque maniera ed anche in udienza e senza preavviso, scatta l'obbligo di disporre i necessari accertamenti e di non celebrare l'udienza, altrimenti soggetta a nullità (argomenta da Sez. 2, n. 20774 del 24/04/2019, Elice, Rv. 276918). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la responsabilità dell'imputato non si è basata sulle dichiarazioni del marito della persona offesa, ma su quelle di quest'ultima come corroborate da testimoni e anche da documenti, secondo quanto evidenziato dal Tribunale alla cui decisione la Corte di Appello si è conformata (cfr. sentenza di primo grado fg. 6 a proposito delle fotografie dei locali rimasti vuoti dopo l'appropriazione di tutto quanto in essi contenuto e le dichiarazioni delle teste ZZ). Ne consegue la genericità del motivo di ricorso sotto il profilo della mancata prova di resistenza. In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011). Quanto alle censure che investono il giudizio di attendibilità della parte civile, esse sono manifestamente infondate alla luce di quanto già evidenziato a proposito dei riscontri alla deposizione della persona offesa, qui richiamando sia ciò che si è detto a proposito della ricorrente LI, sia le indicazioni specifiche del Tribunale in ordine alla circostanza che l'appropriazione indebita aveva avuto 4 GI AR Dcy4tienico Gallo tm, riguardo a beni ben più numerosi di quelli oggetto di restituzione alla vittima ad opera del teste Pancolini (fg. 6 della sentenza di primo grado). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.12.2020. Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione della causa svolta dal consigliere GI AR;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 4 dicembre 2018 che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, comma 1, n. 11 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37832 Anno 2020 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 02/12/2020 cod.pen., per essersi impossessati di beni strumentali di una società, dei quali avevano il possesso in virtù di un contratto di affitto di azienda stipulato dall'imputata LI MA in qualità di amministratore unico di Estetica Be Beauty Line s.r.I., che gestiva un centro estetico in locali e con arredi appartenenti alla vittima. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. LI MA deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputata. La ricorrente sostiene di non aver avuto alcun ruolo nella commissione dell'illecito, posto che ella avrebbe assunto soltanto la carica formale di amministratore unico della società in favore della quale è stata commessa la condotta appropriativa, in quanto la gestione di fatto era esercitata dal di lei marito e coimputato ON ED, come sarebbe stato confermato dalla persona offesa costituitasi parte civile (RI LA MA), che aveva dichiarato di aver visto l'imputata solo in occasione della stipula del contratto di affitto dell'azienda riferendosi per il resto al ON come titolare del centro estetico ed autore del reato. Anche la teste ZZ SA avrebbe avuto a che fare solo con quest'ultimo nell'acquisto di un pacchetto di prodotti del centro estetico. La ricorrente dubita anche della avvenuta interversione del possesso dei beni oggetto di appropriazione indebita;
2) vizio della motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, fondata esclusivamente sui precedenti penali dell'imputata. 2.2. ON ED deduce: 1) violazione di legge e conseguente nullità della sentenza impugnata quale effetto della mancata traduzione dell'imputato - detenuto per altra causa e quindi legittimamente impedito - alle udienze del 6 novembre e 4 dicembre del 2018, non avendo egli rinunciato alla presenza e non avendo il difensore di ufficio potuto comunicare l'impedimento in quanto la carcerazione era intervenuta soltanto pochi giorni prima dell'udienza del 6 novembre 2018; 2) violazione di legge e vizio di motivazione avendo la Corte valorizzato, al fine di pervenire all'affermazione di responsabilità del ricorrente, le dichiarazioni rese da ZI LA, marito della parte civile, contenute soltanto nelle denunce- querele prodotte ai soli fini della procedibilità dell'azione e dunque non utilizzabili a fini di prova. Si censura, inoltre, il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della parte civile MA RI LA avendo ella omesso di riferire in ordine alla circostanza che vi sarebbe stata una restituzione di beni da parte dell'imputato, poi ammessa davanti alla prova documentale del fatto. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono manifestamente infondati. 1.1. Quanto al ricorso di LI MA, la doglianza in ordine alla mancanza di prova circa l'avvenuta interversione del possesso, è del tutto generica, dal momento che la Corte di Appello, in senso conforme alla sentenza di primo grado, ha accertato che erano stati sottratti alla proprietaria tutti i beni concessi in locazione alla società della quale la ricorrente era amministratore unico. 1.2. La responsabilità della ricorrente, secondo il giudizio di merito espresso dalla Corte di Appello, non rivedibile in questa sede, è stato fondato non soltanto sulla sua qualità formale di amministratore unico della società affittuaria dei beni oggetto di appropriazione indebita (comunque, in quanto tale, presente alla stipula del contratto di affitto di azienda e autorizzata in via esclusiva ad operare sul conto corrente della società, in assenza di deleghe) , quanto sul fatto, riferito dalla parte civile, che ella gestisse il personale del centro estetico, circostanza confermata anche dalla teste ZZ che con l'imputata aveva avuto a che fare per l'acquisto di prodotti, a dimostrazione della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (fg. 3 della sentenza impugnata). Nel che, il superamento di ogni ulteriore obiezione difensiva in ordine al giudizio di attendibilità della vittima, peraltro confortato, come meglio aveva illustrato il Tribunale da produzione documentale indicante la obbiettiva sparizione di tutti gli arredi e gli strumenti del centro estetico per opera degli imputati e non soltanto delle cose delle quali la vittima aveva ottenuto la restituzione da un terzo soggetto al quale il ON le aveva vendute (cfr. per l'entità dei beni sottratti, fg. 6 della sentenza di primo grado). 1.3. In ordine al secondo motivo di ricorso, la Corte di Appello ha evidenziato che i precedenti penali recenti e specifici dell'imputata non consentivano una prognosi favorevole utile alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Al di là delle preclusioni formali quoad poenann, che non sono state contestate, si tratta di una valutazione di merito non rivedibile in questa sede. 2. Anche il ricorso di ON ED è manifestamente infondato. 2.1. Quanto al primo motivo, è lo stesso ricorrente ad affermare che al Tribunale non era stato comunicato dal difensore il legittimo impedimento dell'imputato a presenziare alle udienze indicate in ricorso dovuto alla intervenuta carcerazione per altra causa. Sicché la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di impedimento a comparire, può legittimamente procedersi in contumacia dell'imputato -detenuto agli arresti domiciliari per altra causa - quando tale 3 condizione non emerga dagli atti e l'imputato, o il suo difensore, non si siano diligentemente attivati per darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente (Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018, N. Rv. 274160. Massime precedenti Conformi: N. 44421 del 2008 Rv. 241605, N. 5527 del 2014 Rv. 258224, N. 17810 del 2015 Rv. 263532, N. 14416 del 2012 Rv. 253301, N. 33404 del 2015 Rv. 264204, N. 42888 del 2014 Rv. 260677). Solo quando il giudice procedente apprende la notizia dell'impedimento dell'imputato, in qualunque maniera ed anche in udienza e senza preavviso, scatta l'obbligo di disporre i necessari accertamenti e di non celebrare l'udienza, altrimenti soggetta a nullità (argomenta da Sez. 2, n. 20774 del 24/04/2019, Elice, Rv. 276918). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la responsabilità dell'imputato non si è basata sulle dichiarazioni del marito della persona offesa, ma su quelle di quest'ultima come corroborate da testimoni e anche da documenti, secondo quanto evidenziato dal Tribunale alla cui decisione la Corte di Appello si è conformata (cfr. sentenza di primo grado fg. 6 a proposito delle fotografie dei locali rimasti vuoti dopo l'appropriazione di tutto quanto in essi contenuto e le dichiarazioni delle teste ZZ). Ne consegue la genericità del motivo di ricorso sotto il profilo della mancata prova di resistenza. In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011). Quanto alle censure che investono il giudizio di attendibilità della parte civile, esse sono manifestamente infondate alla luce di quanto già evidenziato a proposito dei riscontri alla deposizione della persona offesa, qui richiamando sia ciò che si è detto a proposito della ricorrente LI, sia le indicazioni specifiche del Tribunale in ordine alla circostanza che l'appropriazione indebita aveva avuto 4 GI AR Dcy4tienico Gallo tm, riguardo a beni ben più numerosi di quelli oggetto di restituzione alla vittima ad opera del teste Pancolini (fg. 6 della sentenza di primo grado). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.12.2020. Il Consigliere estensore Il Presidente