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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/11/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2042/2025 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Principe, nel cui studio in Rende, alla Piazza
IN ER KI n. 10, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1 sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Benevento alla
Via XXIV Maggio n. 2 presso l'Avv. Giuseppe Boscarelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata dal dott. quale procuratore speciale di Controparte_2
in forza di procura speciale rilasciata dal legale rapp.te Controparte_3
p.t. dell'Ente, con atto per Notar con studio in Roma, Rep. n. 183055 Racc. n. Per_1
13239 del 23.07.2025;
Resistente
E
con sede in Controparte_4
Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
1/11 AR LE, UM RO e IA RE, giusta procura in atti rilasciata il
22.3.2024 - rep.37875 / racc. 7313, per atti notaio in Fiumicino, Persona_2 elettivamente domiciliato in Cosenza, in Piazza Loreto 22/A, presso gli uffici dell' . CP_4
Resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento n. 03420259002515769000, notificata il 12.4.2025.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13.5.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420259002515769000, notificata il 12.4.2025, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito emessi dall' : CP_4
1) Avviso di addebito n. 33420160000049112000, notificato il 07/03/2016;
2) Avviso di addebito n. 33420160000088029000, notificato il 05/03/2016;
3) Avviso di addebito n. 33420160000431523000, notificato il 02/04/2016;
4) Avviso di addebito n. 33420160000589926000, notificato il 03/04/2016;
5) Avviso di addebito n. 33420160002707902000, notificato il 29/07/2016;
6) Avviso di addebito n. 33420160002969009000, notificato il 31/08/2016;
7) Avviso di addebito n. 33420160003318462000, notificato il 25/10/2016;
8) Avviso di addebito n. 33420160005660547000, notificato il 15/12/2016;
9) Avviso di addebito n. 33420160005733129000, notificato il 15/12/2016;
10) Avviso di addebito n. 33420170000375504000, notificato il 28/04/2017;
11) Avviso di addebito n. 33420170000717980000, notificato il 20/07/2017;
12) Avviso di addebito n. 33420170000917631000, notificato il 10/08/2017;
13) Avviso di addebito n. 33420170001050053000, notificato il 11/08/2017;
14) Avviso di addebito n. 33420170001815784000, notificato il 29/12/2017;
15) Avviso di addebito n. 33420170003645157000, notificato il 10/02/2018;
16) Avviso di addebito n. 33420180000332320000, notificato il 18/04/2018;
17) Avviso di addebito n. 33420180001131110000, notificato il 25/08/2018;
18) Avviso di addebito n. 33420180003415165000, notificato il 14/11/2018;
19) Avviso di addebito n. 33420180004046454000, notificato il 03/01/2019;
20) Avviso di addebito n. 33420180004138242000, notificato il 03/01/2019;
21) Avviso di addebito n. 33420180004389847000, notificato il 03/01/2019;
22) Avviso di addebito n. 33420180005046915000, notificato il 23/01/2019;
23) Avviso di addebito n. 33420180005064606000, notificato il 23/01/2019;
24) Avviso di addebito n. 33420190000221713000, notificato il 29/01/2019;
25) Avviso di addebito n. 33420190000342310000, notificato il 26/02/2019;
26) Avviso di addebito n. 33420190000479580000, notificato il 13/03/2019;
27) Avviso di addebito n. 33420190000623532000, notificato il 12/04/2019;
28) Avviso di addebito n. 33420190001162326000, notificato il 28/05/2019;
29) Avviso di addebito n. 33420190001266040000, notificato il 28/05/2019,
2/11 per la somma complessiva di euro € 33.470,80.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti maturata successivamente alla notifica degli atti e, pertanto, previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'intimazione opposta, chiedeva dichiararsi prescritti i crediti e inesistente il diritto di procedere alla riscossione e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 03420259002515769/000 e gli avvisi in contestazione. Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi.
Nel costituirsi in giudizio, l' chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso e, in ogni CP_4 caso, respingere la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva altresì l' che eccepiva l'inammissibilità Controparte_5 della domanda e la propria mancanza di legittimazione passiva;
nel merito, deduceva la regolare notifica di atti che hanno medio tempore interrotto la prescrizione dei crediti, tenuto anche conto del periodo di sospensione dei termini per emergenza COVID e, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza.
Valga premettere che, quale unico motivo di opposizione avverso l'intimazione di pagamento, notificata il 12.4.2025 – limitatamente ai ventinove avvisi di addebito predetti,
– parte ricorrente ha eccepito la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebiti. In particolare, premettendo che l'opposizione proposta mira ad accertare
l'intervenuta prescrizione del credito maturata in epoca successiva alla data di (asserita) notifica dell'avviso di addebito presupposto, qualificandosi l'azione, sotto questo profilo, alla stregua di una opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c e, come tale, non sottoposta ad alcun termine perentorio ai fini di ammissibilità, invocando l'applicazione anche per il periodo successivo alla notifica dei titoli del termine di prescrizione quinquennale, il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti in periodo compreso tra il 12.1.2022 ed il
4.4.2025, tenuto conto dei cinque anni dalla notifica degli avvisi di addebito nonché della sospensione di 311 giorni per effetto della legislazione emergenziale.
Soltanto con le note dell'11.11.2025 parte ricorrente ha inammissibilmente introdotto nuovo motivo di opposizione, eccependo l'invalidità della notifica degli avvisi di addebito,
3/11 modificando così radicalmente il tema del contendere, siccome il ricorso si è fondato esclusivamente sulla eccepita prescrizione maturata successivamente alla notifica dei titoli;
peraltro, in ogni caso, posto che l'invalidità della notifica dei titoli, per come formulata nelle note, è da qualificarsi quale motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., ulteriore motivo di inammissibilità discende dalla tardività, siccome avrebbe dovuto essere proposto nel termine di giorni 20 dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
Tanto ritenuto preliminarmente, atteso che l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale, deve ritenersi che l'opposizione a tale atto è sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ed è correttamente proposta, nella specie, dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 615, comma primo, 617 comma primo e 618 bis c.p.c. (cfr. art. 50 del dpr
609/1973 – rubricato “termine per l'inizio dell'esecuzione” – il quale prevede che: «Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica») – Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
Si rileva inoltre che l'odierna opposizione deve considerarsi ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto limitata ai crediti di natura contributiva dell' (sul punto, dell'intimazione di CP_4 pagamento oggetto di opposizione sono contestati soltanto avvisi di addebito emessi dall' ). CP_4
Prima di affrontare il merito della controversia, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella 4/11 esattoriale/avviso di addebito. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non – validamente – notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass. 8.6.2007
n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006;
Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
La domanda proposta dal ricorrente deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., essendo fatta valere la prescrizione dei crediti contributivi portati nell'intimazione oggetto di causa quale fatto estintivo sopravvenuto (Cfr. Corte di
Cassazione, Sent. n. 21384/2019); non sono, per converso, sollevate eccezioni sul merito della fondatezza del debito contributivo. Così qualificata l'azione, non è fondata l'eccezione dell' di decadenza di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999. CP_4
Invero, la proposizione dell'azione di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è sottoposta ad alcun termine decadenziale, essendo volta a far valere fatti estintivi successivi alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Ulteriormente si osserva che, configurandosi un'opposizione all'esecuzione al fine di far valere l'inesistenza dei crediti per intervenuta prescrizione, unico legittimato passivo è
l'ente impositore titolare del credito vale a dire l' e deve, pertanto, dichiararsi il difetto CP_4 di legittimazione passiva dell'ente riscossore ( . CP_6
Sul punto, si richiamano i principi da ultimo affermati dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (n. 7514/2022): all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui
l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso
5/11 per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento
(Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio
2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. 14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile
d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: «l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta
- trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010) ... da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta.» Il principio
è enunciato anche da Cass. 20 giugno 2006 n. 14266: «L'accertamento del difetto di
"legitimatio ad causam", eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione» (nello stesso senso anche Cass. 4 aprile 2012 n.
5375 e Cass. 8 agosto 2012 n. 14243).
Orbene, con il presente ricorso, parte attrice chiede che si accerti e dichiari la prescrizione
6/11 dei crediti riferiti agli avvisi di addebito di cui in narrativa, perché trascorso più di un quinquennio tra la data della loro notifica e quella dell'intimazione di pagamento impugnata, in assenza di notifica di atti interruttivi intermedi.
Valga rilevare, preliminarmente, che è fondato l'assunto attoreo in ordine all'applicabilità del termine quinquennale, in adesione al consolidato orientamento della SC (“Al riguardo, come chiarito dalle SS.UU. della Cassazione Civile con la sentenza 17/11/2016 n° 23397, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con
l'intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo), nel caso di specie insussistente”).
Valga, quindi, rilevare che una volta divenuta intangibile la pretesa creditoria per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alle cartelle o all'avviso di addebito (come avvenuto nel caso di specie), esclusa la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., alla luce del principio posto da
Cass. SU sent. n. 23397/2016, trova applicazione il termine breve quinquennale.
Da ultimo, con sentenza n. 1826/2020, la SC, nel dare continuità al predetto orientamento, ha confermato che “Il ricorso, col quale si mira a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito, è infondato alla stregua dell'orientamento di questa Corte già affermato dalle SU n. 23397/2016 e ribadito anche di recente, tra le altre, da Cass. nn. 11335/2019 e 31352/2018. - È stato invero osservato da questa Corte che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di "ordine pubblico" dell' irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità” (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131). In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del 7/11 credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione della regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. 4.
Ciò posto, occorre rilevare che nel resistere all'eccezione di prescrizione, l'
[...]
assume la regolare notifica dei seguenti atti interruttivi della Controparte_5 prescrizione:
- Avviso di intimazione n. 03420199014716570000, notificato il 3.12.2019;
- Avviso di intimazione n. 03420229005632338000, notificato il 4.3.2023;
- Richiesta di compensazione n. 03428202400000527000, notificata il 10.12.2024;
- Avviso di intimazione n. 03420259002515769000, notificato il 12.04.2025.
Tanto premesso, prima di procedere alla verifica dell'avvenuta interruzione con riferimento ai crediti portati dai singoli avvisi di addebito, occorre richiamare quanto stabilito dalla SC con riferimento al periodo di sospensione dei termini disposto dal legislatore per fronteggiare l'emergenza COVID 19: “1.1.2 Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67, d.l.
n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 1.1.2
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' .
1.1.3 Occorre Controparte_7 pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina 8/11 uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n.
159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (Cass. n.
960/2025), ne discende che i termini di prescrizione degli atti a cui si applicano le citate previsioni normative sono prorogati di ulteriori 542 giorni.
Procedendo ora con la disamina degli avvisi di addebito, si osserva che con riferimento agli avvisi dal n. 1) al n. 26) la notifica (per come dedotto anche da parte ricorrente) è avvenuta tra il 5.3.2016 e il 13.3.2019, pertanto per tutti il termine di prescrizione quinquennale maturava tra il 5.3.2021 e il 13.3.2024.
Orbene, l' ha provato la notifica dell'intimazione di Controparte_5 pagamento n. 03420199014716570000 – avvenuta a mezzo PEC in data 3.12.2019 – con il deposito della relativa ricevuta di avvenuta consegna (v. file .eml, all.
9 - Ader).
Tale notifica è contestata dall'attore in assenza di produzione della ricevuta di avvenuta accettazione, essendo in atti soltanto quella di avvenuta consegna.
Ma si osserva, per quanto previsto dall'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna assolvono a due funzioni affatto diverse.
Se la prima si limita a provare il momento in cui la notifica può dirsi perfezionata per il solo soggetto notificante, la seconda, generata automaticamente dal sistema, contiene i dati di certificazione che provano la conoscenza/conoscibilità dell'atto da parte del destinatario.
In proposito si richiama Cass. Ord. 7041/2025: “la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n.
68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, dello stesso D.P.R.”.
Ai sensi del terzo comma del cit. art. 6, La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al
9/11 mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione e, nel caso di specie, vi è prova che in data 3.12.2019 l'intimazione di pagamento è stata consegnata al destinatario, odierno ricorrente.
Ne discende che, pur senza considerare il menzionato periodo di sospensione, con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420199014716570000 (in data 3.12.2019) è stato validamente interrotto il decorso della prescrizione di tutti gli avvisi in esame, e ha iniziato a decorrere un ulteriore termine di prescrizione fino al 29.5.2026 (3.12.2024 + 542 giorni).
Pertanto, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, i crediti portati dagli avvisi di addebito non erano prescritti;
dal 12.4.2025 ha, poi, iniziato a decorrere un ulteriore termine di prescrizione fino al 12.4.2030.
Con riferimento ai restanti avvisi di addebito, si osserva che l'avviso n.
33420190000623532000 è stato notificato in data 12.4.2019, con termine di prescrizione – computando i 542 giorni di sospensione – in data 6.10.2025 (12.4.2024 + 542 giorni); gli avvisi n. 33420190001162326000 e 33420190001266040000 sono stati notificati in data
28.5.2019, con termine di prescrizione, computati i 542 giorni di sospensione, in data
21.11.2025 (28.5.2024 + 542 giorni).
Ne consegue che, in disparte dalla validità o meno della notifica, in ipotesi intervenuta medio tempore, di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (12.4.2025) anche i crediti portati dagli avvisi di addebito in esame non erano prescritti e l'ulteriore periodo di prescrizione – che ha iniziato a decorrere dalla data della notifica – non è maturato.
Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
10/11 - condanna l'opponente a rifondere all' e alla le CP_4 Controparte_5 spese del giudizio, che liquida, a favore di ciascuno di essi, in € 4.638,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Cosenza, 13.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fedora
Cavalcanti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2042/2025 R.G.L. e Prev., vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Principe, nel cui studio in Rende, alla Piazza
IN ER KI n. 10, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_1 sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Benevento alla
Via XXIV Maggio n. 2 presso l'Avv. Giuseppe Boscarelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata dal dott. quale procuratore speciale di Controparte_2
in forza di procura speciale rilasciata dal legale rapp.te Controparte_3
p.t. dell'Ente, con atto per Notar con studio in Roma, Rep. n. 183055 Racc. n. Per_1
13239 del 23.07.2025;
Resistente
E
con sede in Controparte_4
Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
1/11 AR LE, UM RO e IA RE, giusta procura in atti rilasciata il
22.3.2024 - rep.37875 / racc. 7313, per atti notaio in Fiumicino, Persona_2 elettivamente domiciliato in Cosenza, in Piazza Loreto 22/A, presso gli uffici dell' . CP_4
Resistente
Oggetto: opposizione a intimazione di pagamento n. 03420259002515769000, notificata il 12.4.2025.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13.5.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420259002515769000, notificata il 12.4.2025, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito emessi dall' : CP_4
1) Avviso di addebito n. 33420160000049112000, notificato il 07/03/2016;
2) Avviso di addebito n. 33420160000088029000, notificato il 05/03/2016;
3) Avviso di addebito n. 33420160000431523000, notificato il 02/04/2016;
4) Avviso di addebito n. 33420160000589926000, notificato il 03/04/2016;
5) Avviso di addebito n. 33420160002707902000, notificato il 29/07/2016;
6) Avviso di addebito n. 33420160002969009000, notificato il 31/08/2016;
7) Avviso di addebito n. 33420160003318462000, notificato il 25/10/2016;
8) Avviso di addebito n. 33420160005660547000, notificato il 15/12/2016;
9) Avviso di addebito n. 33420160005733129000, notificato il 15/12/2016;
10) Avviso di addebito n. 33420170000375504000, notificato il 28/04/2017;
11) Avviso di addebito n. 33420170000717980000, notificato il 20/07/2017;
12) Avviso di addebito n. 33420170000917631000, notificato il 10/08/2017;
13) Avviso di addebito n. 33420170001050053000, notificato il 11/08/2017;
14) Avviso di addebito n. 33420170001815784000, notificato il 29/12/2017;
15) Avviso di addebito n. 33420170003645157000, notificato il 10/02/2018;
16) Avviso di addebito n. 33420180000332320000, notificato il 18/04/2018;
17) Avviso di addebito n. 33420180001131110000, notificato il 25/08/2018;
18) Avviso di addebito n. 33420180003415165000, notificato il 14/11/2018;
19) Avviso di addebito n. 33420180004046454000, notificato il 03/01/2019;
20) Avviso di addebito n. 33420180004138242000, notificato il 03/01/2019;
21) Avviso di addebito n. 33420180004389847000, notificato il 03/01/2019;
22) Avviso di addebito n. 33420180005046915000, notificato il 23/01/2019;
23) Avviso di addebito n. 33420180005064606000, notificato il 23/01/2019;
24) Avviso di addebito n. 33420190000221713000, notificato il 29/01/2019;
25) Avviso di addebito n. 33420190000342310000, notificato il 26/02/2019;
26) Avviso di addebito n. 33420190000479580000, notificato il 13/03/2019;
27) Avviso di addebito n. 33420190000623532000, notificato il 12/04/2019;
28) Avviso di addebito n. 33420190001162326000, notificato il 28/05/2019;
29) Avviso di addebito n. 33420190001266040000, notificato il 28/05/2019,
2/11 per la somma complessiva di euro € 33.470,80.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti maturata successivamente alla notifica degli atti e, pertanto, previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'intimazione opposta, chiedeva dichiararsi prescritti i crediti e inesistente il diritto di procedere alla riscossione e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 03420259002515769/000 e gli avvisi in contestazione. Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi.
Nel costituirsi in giudizio, l' chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso e, in ogni CP_4 caso, respingere la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva altresì l' che eccepiva l'inammissibilità Controparte_5 della domanda e la propria mancanza di legittimazione passiva;
nel merito, deduceva la regolare notifica di atti che hanno medio tempore interrotto la prescrizione dei crediti, tenuto anche conto del periodo di sospensione dei termini per emergenza COVID e, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza.
Valga premettere che, quale unico motivo di opposizione avverso l'intimazione di pagamento, notificata il 12.4.2025 – limitatamente ai ventinove avvisi di addebito predetti,
– parte ricorrente ha eccepito la prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebiti. In particolare, premettendo che l'opposizione proposta mira ad accertare
l'intervenuta prescrizione del credito maturata in epoca successiva alla data di (asserita) notifica dell'avviso di addebito presupposto, qualificandosi l'azione, sotto questo profilo, alla stregua di una opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c e, come tale, non sottoposta ad alcun termine perentorio ai fini di ammissibilità, invocando l'applicazione anche per il periodo successivo alla notifica dei titoli del termine di prescrizione quinquennale, il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti in periodo compreso tra il 12.1.2022 ed il
4.4.2025, tenuto conto dei cinque anni dalla notifica degli avvisi di addebito nonché della sospensione di 311 giorni per effetto della legislazione emergenziale.
Soltanto con le note dell'11.11.2025 parte ricorrente ha inammissibilmente introdotto nuovo motivo di opposizione, eccependo l'invalidità della notifica degli avvisi di addebito,
3/11 modificando così radicalmente il tema del contendere, siccome il ricorso si è fondato esclusivamente sulla eccepita prescrizione maturata successivamente alla notifica dei titoli;
peraltro, in ogni caso, posto che l'invalidità della notifica dei titoli, per come formulata nelle note, è da qualificarsi quale motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., ulteriore motivo di inammissibilità discende dalla tardività, siccome avrebbe dovuto essere proposto nel termine di giorni 20 dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
Tanto ritenuto preliminarmente, atteso che l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale, deve ritenersi che l'opposizione a tale atto è sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ed è correttamente proposta, nella specie, dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 615, comma primo, 617 comma primo e 618 bis c.p.c. (cfr. art. 50 del dpr
609/1973 – rubricato “termine per l'inizio dell'esecuzione” – il quale prevede che: «Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica») – Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
Si rileva inoltre che l'odierna opposizione deve considerarsi ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto limitata ai crediti di natura contributiva dell' (sul punto, dell'intimazione di CP_4 pagamento oggetto di opposizione sono contestati soltanto avvisi di addebito emessi dall' ). CP_4
Prima di affrontare il merito della controversia, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella 4/11 esattoriale/avviso di addebito. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non – validamente – notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass. 8.6.2007
n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006;
Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
La domanda proposta dal ricorrente deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., essendo fatta valere la prescrizione dei crediti contributivi portati nell'intimazione oggetto di causa quale fatto estintivo sopravvenuto (Cfr. Corte di
Cassazione, Sent. n. 21384/2019); non sono, per converso, sollevate eccezioni sul merito della fondatezza del debito contributivo. Così qualificata l'azione, non è fondata l'eccezione dell' di decadenza di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999. CP_4
Invero, la proposizione dell'azione di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è sottoposta ad alcun termine decadenziale, essendo volta a far valere fatti estintivi successivi alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Ulteriormente si osserva che, configurandosi un'opposizione all'esecuzione al fine di far valere l'inesistenza dei crediti per intervenuta prescrizione, unico legittimato passivo è
l'ente impositore titolare del credito vale a dire l' e deve, pertanto, dichiararsi il difetto CP_4 di legittimazione passiva dell'ente riscossore ( . CP_6
Sul punto, si richiamano i principi da ultimo affermati dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (n. 7514/2022): all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui
l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso
5/11 per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento
(Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio
2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo. 14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile
d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: «l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta
- trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010) ... da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta.» Il principio
è enunciato anche da Cass. 20 giugno 2006 n. 14266: «L'accertamento del difetto di
"legitimatio ad causam", eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione» (nello stesso senso anche Cass. 4 aprile 2012 n.
5375 e Cass. 8 agosto 2012 n. 14243).
Orbene, con il presente ricorso, parte attrice chiede che si accerti e dichiari la prescrizione
6/11 dei crediti riferiti agli avvisi di addebito di cui in narrativa, perché trascorso più di un quinquennio tra la data della loro notifica e quella dell'intimazione di pagamento impugnata, in assenza di notifica di atti interruttivi intermedi.
Valga rilevare, preliminarmente, che è fondato l'assunto attoreo in ordine all'applicabilità del termine quinquennale, in adesione al consolidato orientamento della SC (“Al riguardo, come chiarito dalle SS.UU. della Cassazione Civile con la sentenza 17/11/2016 n° 23397, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con
l'intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo), nel caso di specie insussistente”).
Valga, quindi, rilevare che una volta divenuta intangibile la pretesa creditoria per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alle cartelle o all'avviso di addebito (come avvenuto nel caso di specie), esclusa la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., alla luce del principio posto da
Cass. SU sent. n. 23397/2016, trova applicazione il termine breve quinquennale.
Da ultimo, con sentenza n. 1826/2020, la SC, nel dare continuità al predetto orientamento, ha confermato che “Il ricorso, col quale si mira a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito, è infondato alla stregua dell'orientamento di questa Corte già affermato dalle SU n. 23397/2016 e ribadito anche di recente, tra le altre, da Cass. nn. 11335/2019 e 31352/2018. - È stato invero osservato da questa Corte che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di "ordine pubblico" dell' irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità” (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131). In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del 7/11 credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione della regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. 4.
Ciò posto, occorre rilevare che nel resistere all'eccezione di prescrizione, l'
[...]
assume la regolare notifica dei seguenti atti interruttivi della Controparte_5 prescrizione:
- Avviso di intimazione n. 03420199014716570000, notificato il 3.12.2019;
- Avviso di intimazione n. 03420229005632338000, notificato il 4.3.2023;
- Richiesta di compensazione n. 03428202400000527000, notificata il 10.12.2024;
- Avviso di intimazione n. 03420259002515769000, notificato il 12.04.2025.
Tanto premesso, prima di procedere alla verifica dell'avvenuta interruzione con riferimento ai crediti portati dai singoli avvisi di addebito, occorre richiamare quanto stabilito dalla SC con riferimento al periodo di sospensione dei termini disposto dal legislatore per fronteggiare l'emergenza COVID 19: “1.1.2 Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67, d.l.
n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 1.1.2
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' .
1.1.3 Occorre Controparte_7 pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina 8/11 uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n.
159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (Cass. n.
960/2025), ne discende che i termini di prescrizione degli atti a cui si applicano le citate previsioni normative sono prorogati di ulteriori 542 giorni.
Procedendo ora con la disamina degli avvisi di addebito, si osserva che con riferimento agli avvisi dal n. 1) al n. 26) la notifica (per come dedotto anche da parte ricorrente) è avvenuta tra il 5.3.2016 e il 13.3.2019, pertanto per tutti il termine di prescrizione quinquennale maturava tra il 5.3.2021 e il 13.3.2024.
Orbene, l' ha provato la notifica dell'intimazione di Controparte_5 pagamento n. 03420199014716570000 – avvenuta a mezzo PEC in data 3.12.2019 – con il deposito della relativa ricevuta di avvenuta consegna (v. file .eml, all.
9 - Ader).
Tale notifica è contestata dall'attore in assenza di produzione della ricevuta di avvenuta accettazione, essendo in atti soltanto quella di avvenuta consegna.
Ma si osserva, per quanto previsto dall'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna assolvono a due funzioni affatto diverse.
Se la prima si limita a provare il momento in cui la notifica può dirsi perfezionata per il solo soggetto notificante, la seconda, generata automaticamente dal sistema, contiene i dati di certificazione che provano la conoscenza/conoscibilità dell'atto da parte del destinatario.
In proposito si richiama Cass. Ord. 7041/2025: “la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n.
68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, dello stesso D.P.R.”.
Ai sensi del terzo comma del cit. art. 6, La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al
9/11 mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione e, nel caso di specie, vi è prova che in data 3.12.2019 l'intimazione di pagamento è stata consegnata al destinatario, odierno ricorrente.
Ne discende che, pur senza considerare il menzionato periodo di sospensione, con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420199014716570000 (in data 3.12.2019) è stato validamente interrotto il decorso della prescrizione di tutti gli avvisi in esame, e ha iniziato a decorrere un ulteriore termine di prescrizione fino al 29.5.2026 (3.12.2024 + 542 giorni).
Pertanto, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, i crediti portati dagli avvisi di addebito non erano prescritti;
dal 12.4.2025 ha, poi, iniziato a decorrere un ulteriore termine di prescrizione fino al 12.4.2030.
Con riferimento ai restanti avvisi di addebito, si osserva che l'avviso n.
33420190000623532000 è stato notificato in data 12.4.2019, con termine di prescrizione – computando i 542 giorni di sospensione – in data 6.10.2025 (12.4.2024 + 542 giorni); gli avvisi n. 33420190001162326000 e 33420190001266040000 sono stati notificati in data
28.5.2019, con termine di prescrizione, computati i 542 giorni di sospensione, in data
21.11.2025 (28.5.2024 + 542 giorni).
Ne consegue che, in disparte dalla validità o meno della notifica, in ipotesi intervenuta medio tempore, di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (12.4.2025) anche i crediti portati dagli avvisi di addebito in esame non erano prescritti e l'ulteriore periodo di prescrizione – che ha iniziato a decorrere dalla data della notifica – non è maturato.
Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
10/11 - condanna l'opponente a rifondere all' e alla le CP_4 Controparte_5 spese del giudizio, che liquida, a favore di ciascuno di essi, in € 4.638,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Cosenza, 13.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
11/11