Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL 7478/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7478/23 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Monopoli Parte_1 parte ricorrente C O N T R O
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Floris parte resistente
* * * * * *
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
- accertati i presupposti di cui alla premessa, dichiarare nullo e/o annullare, o in ogni caso dichiarare illegittimo, il licenziamento intimato al ricorrente in data 06.04.2023 dalla società per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente: CP_1
- ex art. 3 comma 1 dlgs 23/2015 dichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, pari ad € 3.722,97, mensili, per un totale di € 22.337,82 euro o diversa veriore somma che dovesse risultare in corso di causa, con rivalutazione ed interessi ed inoltre sempre in via principale
- dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, in aggiunta all'indennità di cui all'art. 3 comma 1 Dlgs 23/2015, della somma di € 18.477,78, per le causali di cui ai conteggi prodotti, o veriore da determinarsi in corso di causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora dal dovuto fino all'effettivo pagamento;
in ogni caso con vittoria di spese.
1
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE:
Nel merito, in via principale
Respingere tutte le domande proposte dalla IG.ra nei confronti della società Parte_2 esponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi precedentemente illustrati e, conseguentemente, mandare assolta la resistente da ogni pretesa avanzata nel presente procedimento. Nel merito, in via subordinata e salvo gravame
Nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande ex adverso proposte, limitare la dichiarazione di debenza nei confronti della IG.ra alle sole somme che risulteranno Pt_2 effettivamente dovute, all'esito della verifica dei conteggi inerenti le retribuzioni corrisposte in costanza di rapporto e quelle risultanti dall'applicazione dei differenti criteri di computo e inquadramento ex adverso invocati. In ogni caso con il favore di anticipazioni e competenze del procedimento, maggiorate di rimborso forfettario delle spese generali (15%, ex art. 2, comma II, D.M. n. 55/2014), C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%) su quanto imponibile.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I Con atto depositato in data 30.10.2023, parte ricorrente ha chiesto di:
- dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 6.4.2023 dalla società convenuta;
per l'effetto, dichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare la convenuta al pagamento di un'indennità di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, pari ad € 3.722,97, per un totale di € 22.337,82;
- dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 18.477,78 quali differenze retributive per straordinari non pagati;
a fondamento delle proprie domande ha esposto che:
- è stato assunto in forza di contratto a tempo indeterminato dal 3.6.20201, con sede di lavoro presso l'Impianto di Trattamento rifiuti di Strada Cebrosa a Settimo Torinese, inquadrato nel VII livello con la mansione di Impiegato Tecnico Operativo addetto al processo di trattamento rifiuti liquidi e/o fangosi classificati “speciali e speciali pericolosi” nonché a tutte le operazioni di conduzione e manutenzione dei relativi impianti, con attribuzione del Settimo Livello di cui alla declaratoria professionale di cui CCNL Pulizia e Servizi Integrati Multiservizi 31 maggio 20112;
- l'orario di lavoro contrattualmente previsto era ripartito su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, con un orario su due turni dalle 5:00 alle 23:00, con l'attribuzione di un'Indennità di Reperibilità
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pari a 150 € al mese, per eventuale disarticolazione delle prestazioni sull'intera settimana lavorativa3;
- in concreto, l'attività lavorativa era organizzata su turni dalle 6:00 alle 15:00 e dalle 14:00 alle 23:00, per un totale di otto ore lavorative al giorno, oltre un'ora di pausa per la consumazione del pasto in ogni turno;
- il ricorrente svolgeva 5 ore di straordinario a sabati alterni e 1 ora al giorno di straordinario dal lunedì al venerdì, per un totale di 214 ore di straordinario nell'anno 2020, 369 ore nell'anno 2021, 344 ore nel 2022;
- le ore effettivamente lavorate venivano appuntate su fogli firma, con data di entrata e uscita, sottoscritti dai lavoratori e conservati dall'impiegata Parte_3
- il ricorrente non veniva retribuito per le ore di straordinario svolte con la maggiorazione del 25% prevista dal CCNL Pulizia e Servizi Integrati Multiservizi del 31 maggio 20115;
- dal 3 gennaio 2022, il ricorrente è stato inquadrato nel VII livello Quadro di cui al CCNL di categoria dell'8.6.2021;
- la propria attività consisteva nella verifica del processo di depurazione dei liquami, coadiuvato dall'operaio , Parte_4 che si occupava delle operazioni manuali;
- da gennaio 2023 ad aprile 2023 il ricorrente è stato destinato esclusivamente ai carichi di liquami in uscita dallo stabilimento, allo scarico residuo dei fanghi filtropressati e al controllo dell'impianto; contestualmente, gli operai e Parte_4 Parte_5 sono stati trasferiti nella sede principale della in Torino, Str. CP_1 del Francese;
- il 10.3.23 la Città Metropolitana di Torino ha emesso nei confronti della convenuta la determinazione dirigenziale n. 1117/2023 ove disponeva che, viste le criticità emerse in corso di istruttoria si eseguisse esclusivamente attività di allontanamento dei rifiuti presenti in sito e di pulizia dell'impianto di trattamento, delle condotte e dei serbatoi e di approvare conseguentemente il programma di dismissione proposto dalla società; si disponeva inoltre che la ripresa delle altre attività fosse subordinata all'esito positivo di una nuova procedura di riesame dell'autorizzazione6;
- il 6.4.2023 il ricorrente ha ricevuto lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a causa della necessità di procedere alla soppressione del suo posto di lavoro, a seguito della improcrastinabile decisione aziendale di dismettere l'attività di ritiro e
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trattamento rifiuti liquidi svolta presso il sito di S.da Cebrosa 114 a Settimo Ts.e7;
- l'attività produttiva presso lo stabilimento di Settimo Torinese non è stata dismessa e, anzi, non sono stati ultimati i lavori di bonifica dei serbatoi di stoccaggio verticali e i carotaggi del terreno prescritti dal suddetto provvedimento della Città Metropolitana.
Parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo:
- l'erroneità dei conteggi avversari sull'orario di lavoro del ricorrente, il quale avrebbe invece svolto 8 ore lavorative, oltre un'ora di pausa pranzo non retribuita, dal lunedì al venerdì, e 13 giornate di sabato nel 2020, 21 nel 2021 e 19 nel 2022, retribuite dall'Indennità di reperibilità8 contrattualmente prevista e regolarmente versata in busta paga;
- l'interruzione di ogni attività di trattamento chimico fisico e biologico a partire dal 7.11.2022 a causa del rigetto dell'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 23.8.20229, e la definitiva chiusura della sede dal 30.6.202310;
- la chiusura altresì dell'Unità operativa di Bareggio (MI)11;
- l'impossibilità di ricollocare il ricorrente nel ruolo di autista o operaio presso l'unica sede rimasta, a Torino, sia poiché tutte le posizioni erano già occupate, sia perché il ricorrente non disponeva dei titoli necessari né dell'esperienza richiesta per tali mansioni.
II Parte ricorrente ha chiesto anzitutto il riconoscimento delle differenze retributive per straordinari non retribuiti, pari ad una complessiva somma di € 18.477,78. Il calcolo delle ore di straordinario rivendicate si basa su un'ora di straordinario per ogni giorno lavorativo, dal lunedì al venerdì, imputata alla pausa pranzo, e cinque ore di straordinario per ogni sabato lavorativo;
1. con riferimento all'ora di straordinario che si assumerebbe maturata ogni giorno dal lunedì al venerdì, si osserva che: i) parte ricorrente pacificamente svolgeva dal lunedì al venerdì 8 ore di lavoro, oltre un'ora di pausa, articolate a settimane alterne dalle 6:00 alle 15:00 e dalle
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14:00 alle 23:0012; ii) il contratto collettivo applicato stabilisce che ogni giorno di lavoro è prevista un'ora per il pasto, non retribuita13 iii) parte ricorrente non ha provato di aver lavorato durante la pausa pranzo;
al contrario, le testimonianze hanno tutte confermato che la pausa era fruita dai lavoratori a orari scaglionati per permettere la prosecuzione del lavoro anche in assenza del lavoratore che, essendo in pausa, non fosse disponibile14; inoltre, è stato anche accertato che nell'ora di pausa per il pasto non vi era alcun obbligo di permanere in azienda15 e, pertanto, non vi era richiesta alcuna reperibilità;
2. con riferimento alle ore di straordinario che parte ricorrente avrebbe svolto per ogni sabato lavorativo, si osserva che: 2.1. parte convenuta contesta anzitutto che il ricorrente abbia effettivamente svolto attività lavorativa in tutte le giornate di sabato indicate nel ricorso;
dalla lettura del contratto individuale si evince che nella settimana in cui il ricorrente svolgeva il 1° turno lavorativo, a fronte di un orario su due turni distribuiti e avvicendati tra le 6:00 e le 23:00, il datore di lavoro avrebbe potuto richiedere la prestazione nelle giornate di sabato e/o domenica, in presenza di particolari esigenze impiantistiche16; l'istruttoria ha 12 Cfr. , udienza 26 settembre 2024: “Nell'impianto erano sempre 8 ore più una di Persona_1 pausa si entrava alle 6,00, ma non sono sicuro, e si usciva alle 15, dal lunedì al venerdì; il secondo turno era dalle ore 14,00 alle ore 23,00, anche qui quindi 8 ore più una di pausa per il pasto”; , udienza 26 settembre 2024: “Eramo divisi su due turni, nei quali in Testimone_1 uno il responsabile ero io e nell'altro il gli orari erano al mattino dalle 6,00 alle 15,00, con Pt_1 un'ora di pausa per il pasto;
al pomeriggio dalle 14,00 alle 23,00 con un'ora di pausa;
così era dal lunedì al venerdì; i turni si alternavano settimanalmente.”; udienza 13 Controparte_3 novembre 2024: “Nell'impianto si faceva a settimane alterne il primo o il secondo turno, cioè dalle 6 alle 15, o dalle 15 alle 23, in entrambi i casi era prevista un'ora di pausa per i pasti.” 13 Cfr. CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/ multiservizi, in vigore da luglio 2021, art. 30: “Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno a un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto.” (doc. 9 parte convenuta); 14 Cfr. , udienza 26 settembre 2024: “c'era una stanza a disposizione di tutti che Persona_1 era attrezzata per la pausa dei pasti: c'era un microonde, un frigo e un tavolo;
però la pausa era libera, nel senso che chi voleva poteva uscire e mangiar fuori. Poiché si era in due in turno, la pausa, tendenzialmente, la si faceva in modo sfalsato, in modo da garantire continuità nella presenza sull'impianto. Anche per il la situazione era questa.”; , udienza 26 Pt_1 Testimone_1 settembre 2024: “Nelle pause pasti ci alternavamo: uno faceva la pausa e l'altro continuava a fare il suo lavoro. Durante la pausa si poteva uscire dallo stabilimento;
chi stava dentro aveva a disposizione una sala attrezzata per mangiare.”; Adalberto Delindati, udienza 13 novembre CP_3 2024: “la pausa pranzo di un'ora era libera nel senso che si poteva o stare all'interno dell'impianto dove c'era un locale adibito a mensa, oppure si poteva uscire;
l'impianto doveva rimanere coperto e quindi gli addetti si alternavano nella pausa pasto.” 15 Cfr deposizioni di e Tes_1 CP_3 16 Cfr. contratto individuale (doc. 3 parte ricorrente), pag. 1: “il Suo orario di lavoro sarà ripartito su 5 gg. lavorativi dal lunedì al venerdì con un orario su 2 turni distribuiti e avvicendati tra le ore 5.00 e le ore 23.00; il sabato e/o la domenica potranno richiedere la Sua prestazione in presenza di
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confermato che, come detto sopra, a settimane alterne i lavoratori svolgevano l'orario dalle 6:00 alle 15:00 e dalle 14:00 alle 23:0017 e che la prestazione lavorativa nella giornata di sabato veniva prestata quando il lavoratore, in quella stessa settimana, aveva svolto il turno dalle 6:00 alle 15:0018; dall'istruttoria è inoltre emerso che l'espletamento della prestazione lavorativa nella giornata di sabato non fosse un'eventualità poiché ogniqualvolta il lavoratore effettuava il turno dalle 6:00 alle 15:00, e cioè con cadenza regolare a settimane alterne, veniva prestata attività lavorativa anche il sabato19; in conclusione, le testimonianze hanno provato che il ricorrente prestava servizio al sabato con cadenza alternata, per un totale di circa due volte al mese e che questo è avvenuto dall'inizio del rapporto, giugno 2020, fino alla riduzione dell'attività dell'ottobre 202220; 2.2. in secondo luogo, parte convenuta sostiene che lo svolgimento di attività lavorativa al sabato non dia in ogni caso diritto al
particolari esigenze impiantistiche, prestazione da rendersi nella settimana in cui ha svolto il 1° turno lavorativo”. 17 Cfr. Alessandro , udienza 26 settembre 2024: “Nell'impianto erano sempre 8 ore più una di Per_1 pausa pranzo;
al mattino si entrava alle 6,00, ma non sono sicuro, e si usciva alle 15, dal lunedì al venerdì; il secondo turno era dalle ore 14,00 alle ore 23,00, anche qui quindi 8 ore più una di pausa per il pasto”; , udienza 26 settembre 2024: “Eramo divisi su due turni, nei quali in Testimone_1 uno il respon 'altro il gli orari erano al mattino dalle 6,00 alle 15,00, con Pt_1 un'ora di pausa per il pasto;
al pomeriggio dalle 14,00 alle 23,00 con un'ora di pausa;
così era dal lunedì al venerdì; i turni si alternavano settimanalmente.”; udienza 13 Controparte_3 novembre 2024: “Nell'impianto si faceva a settimane alterne il primo o il secondo turno, cioè dalle 6 alle 15, o dalle 15 alle 23, in entrambi i casi era prevista un'ora di pausa per i pasti.” 18 Cfr. , udienza 26 settembre 2024: “il sabato, chi era di impianto tendeva a Persona_1 coprire il mattino, direi dalle 7,00 alle 12,30/13 in base alle esigenze […]. L'organizzazione sul sabato era legata al turno del mattino in modo tale che chi facendo il pomeriggio usciva alle 23,00 del venerdì non dovesse attaccare il sabato mattino. […] Il ricorrente […] era il responsabile del processo e capo turno, nel senso che, nei turni di due addetti, c'era un operaio e un capo turno.” 19 Cfr. , udienza 26 settembre 2024: “Eramo divisi su due turni, nei quali in uno il Testimone_1 responsabile ero io e nell'altro il gli orari erano al mattino dalle 6,00 alle 15,00, con un'ora Pt_1 di pausa per il pasto;
al pomeriggio dalle 14,00 alle 23,00 con un'ora di pausa;
così era dal lunedì al venerdì; i turni si alternavano settimanalmente. Al sabato si lavorava un sabato a testa, nel senso che una settimana c'ero io e nell'altra c'era il ”; , udienza 26 settembre Pt_1 Persona_1 2024: “il sabato, chi era di impianto tendeva a coprire il mattino, direi dalle 7,00 alle 12,30/13 in base alle esigenze […]. L'organizzazione sul sabato era legata al turno del mattino in modo tale che chi facendo il pomeriggio usciva alle 23,00 del venerdì non dovesse attaccare il sabato mattino. […] Il ricorrente […] era il responsabile del processo e capo turno, nel senso che, nei turni di due addetti, c'era un operaio e un capo turno.”; Adalberto Maria Delindati, udienza 13 novembre 2024: “Il ricorrente era un capo squadra era uno di quelli coinvolti nella turnazione del sabato, direi che mediamente potevano capitare 1 o 2 sabati al mese. Questa era la media per i due capi squadra, per gli altri era meno. Non so come fosse retribuito il lavoro del sabato” 20 Cfr. udienza 13 novembre 2024: “Quando io me ne sono andato, a Controparte_3 gennaio 2023, l'impianto era fermo, lo era dal novembre 2022, da quel periodo non era più necessario il turno del sabato, c'è stata prima una riduzione dell'attività poi il fermo. I rifiuti da trattare sono arrivati fino a ottobre 2022”
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pagamento delle ore straordinarie, considerata l'indennità di reperibilità percepita dal ricorrente al fine di “compensare proprio la disarticolazione dell'orario e la chiamata di sabato”21; secondo tale prospettazione, la retribuzione per le giornate di sabato lavorate sarebbe dunque già ricompresa nell'indennità di reperibilità percepita dal ricorrente;
2.2.1. al riguardo occorre notare che nel contratto di assunzione si fa riferimento a un' “Indennità di Reperibilità pari a Euro/mese 150,00 in virtù del fatto che le mansioni ad Ella affidate potrebbero richiedere le Sue prestazioni disarticolate sull'intera settimana lavorativa”, a fronte di un orario di lavoro “ripartito su 5 gg. Lavorativi dal lunedì al venerdì con un orario su 2 turni distribuiti e avvicendati tra le ore 5.00 e le ore 23.00; il sabato e/o la domenica potranno richiedere la Sua prestazione in presenza di particolari esigenze impiantistiche, prestazione da rendersi nella settimana in cui ha svolto il 1° turno lavorativo”22; 2.2.2. è provato e non contestato che il ricorrente abbia effettivamente percepito tale indennità, per un importo mensile pari a €/mese 150,00 sino a dicembre 2021 e € 250,00/mese da gennaio 2022; 2.2.3. l'indennità di reperibilità, così come formulata nel contratto individuale, risulta finalizzata a consentire al datore di lavoro di richiedere prestazioni al ricorrente anche al di fuori del suo orario di lavoro ordinario;
2.2.4. in linea generale, infatti, l'indennità di reperibilità è quel compenso economico che il datore di lavoro eroga a favore del lavoratore che rimane a disposizione dell'azienda oltre il normale orario di lavoro 2.2.5. tale indennità, dunque, prescinde dall'effettivo svolgimento di attività lavorativa;
nel caso in cui il lavoratore venga effettivamente chiamato in orario di reperibilità e presti attività lavorativa, avrà diritto a percepire sia l'indennità di reperibilità sia la retribuzione per le ore effettivamente lavorate23;
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2.2.6. nel caso in esame, il lavoratore ha provato, di aver prestato la propria attività il sabato con cadenza alternata, per un totale di cinque ore per ciascun sabato, ed è pacifico e non contestato che tale attività non sia stata specificamente retribuita;
2.2.7. le ore lavorate in tali giornate si collocano nel sesto giorno della settimana e si qualificano come lavoro straordinario eccedendo il limite di 40 ore settimanali previsto dalla contrattazione collettiva24; pertanto, devono essere retribuite con la maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione base25; 2.3. in conclusione, parte ricorrente ha diritto al riconoscimento e al pagamento delle ore prestate, con una maggiorazione del 25%, per cinque ore per ciascun sabato lavorativo, per un totale di due sabati al mese nel periodo compreso tra giugno 2020 a ottobre 2022; 2.4. l'importo complessivo ammonta a € 5.800,00, come risulta da prospetto di seguito riportato, che tiene conto della paga oraria media indicata nei conteggi prodotti da parte ricorrente26, non contestati nel quantum da parte convenuta27 (giugno 2021: paga oraria € 19,40/h; ottobre 2022: € 21,25/h):
Mesi Giornate di sabato Ore per Ore Retribuzione per paga oraria Anno lavorati lavorate (2 al mese) sabato totali media di € 20,00 all'ora
2020 (giugno-dicembre) 7 14 05:00 70:00 1.400,00 €
2021 (gennaio-dicembre) 12 24 05:00 120:00 2.400,00 €
2022 (gennaio-ottobre) 10 20 05:00 100:00 2.000,00 €
Totale 29 58 290:00 5.800,00 €
3. Sotto diverso profilo, e in merito all'indennità di reperibilità percepita, si osserva che: 3.1. in giudizio non è emerso, né dalle allegazioni delle parti né dall'istruttoria, alcun riferimento a regimi di reperibilità, infatti non
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vi è alcun affermazione relativa al fatto che le parti avessero pattuito determinati giorni e fasce orarie in cui i lavoratori dovessero essere reperibili28; peraltro, la stessa indennità di reperibilità non trova disciplina nella contrattazione collettiva applicata;
3.2. dall'istruttoria si evince che l'attività prestata al sabato fosse un vero e proprio turno di straordinario, stabile e programmato, con cadenza regolare a settimane alterne29, non riconducibile alla nozione di reperibilità, che per sua natura presuppone una disponibilità a prestare servizio su chiamata per esigenze impreviste, non predefinite e programmate con stabilità; 3.3. tale assetto retributivo lascia presumere che la qualificazione dell'importo corrisposto come "indennità di reperibilità" in luogo dell'effettiva retribuzione per lavoro straordinario sia stata frutto di un accordo di fatto tra le parti, finalizzato a garantire un vantaggio economico reciproco: per il datore di lavoro, limitando il versamento dei contributi previdenziali previsti per le ore straordinarie;
per il lavoratore, percependo comunque un importo fisso indipendentemente dall'effettivo svolgimento di attività lavorativa in regime di reperibilità; 3.4. ne consegue che dall'importo dovuto a titolo di straordinario non retribuito, pari a € 5.800,00 (come da conteggio sopra riportato), dovrà essere detratta l'indennità di reperibilità percepita per l'intero periodo lavorativo, pari a € 5.350,00 (indennità di reperibilità di € 150,00 da giugno 2020 a dicembre 2021, per un totale di € 2.850,00, e indennità di reperibilità di € 250,00 da gennaio 2022 a ottobre 2022, per un totale di € 2.500,00);
4. per i motivi fin qui esposti, parte convenuta è tenuta a corrispondere a parte ricorrente € 450,00 a titolo di differenze retributive.
III
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In secondo luogo, parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato in data 6 aprile 2023. In proposito si osserva che:
1. il vaglio giurisdizionale sulle scelte imprenditoriali trova un preciso limite nella libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost.; il precetto costituzionale è stato sottolineato dal legislatore che ha stabilito che nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile … il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro30;
2. ne consegue che, una volta effettuata la verifica dell'oggettiva sussistenza di ragioni attinenti all'organizzazione e all'attività produttiva dell'impresa e del rispetto dei limiti connessi al divieto di atti discriminatori o lesivi della sicurezza, libertà e dignità del lavoratore, il giudice non può sindacare il merito della scelta operata dal datore di lavoro31;
3. deve invece essere verificata l'esistenza di un nesso di causalità tra le ragioni aziendali addotte a giustificazione del recesso ed il recesso stesso;
secondo gli insegnamenti della Suprema Corte32, inoltre, se da un lato, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento può essere ravvisato nell'andamento economico negativo dell'azienda che ha comportato la soppressione del posto di lavoro, dall'altro, il suo atto costitutivo è rappresentato sia dalle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia dall'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. "repêchage")33;
4. nell'accertare se sussista il giustificato motivo oggettivo addotto nella lettera di licenziamento, pertanto, devono essere valorizzati i seguenti elementi: i) La Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 17 agosto 2018, ha stabilito le Best Available Techniques Conclusions (BATC), imponendo agli impianti di trattamento rifiuti l'obbligo di adeguarsi entro quattro anni dalla pubblicazione34; ii) nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 17 maggio 2022, è emerso che l'impianto della convenuta non risultava allineato alle
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trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi;
CP_5 di conseguenza, con nota prot. CMTo n. 73040/2022 del 31 maggio 2022, l'Autorità Competente ha accertato il mancato adeguamento dell'impianto, con la conseguente impossibilità di concludere positivamente il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per le operazioni di trattamento chimico-fisico (D9) e biologico (D8) dei rifiuti liquidi;
tale circostanza ha determinato l'impossibilità di proseguire l'attività aziendale per tali lavorazioni.35; iii) la chiusura di questa attività della convenuta è stata confermata in sede testimoniale36; iv) dalla chiusura dell'attività è seguito un ridimensionamento occupazionale che trova riscontro nelle testimonianze37; v) come affermato dalla stessa parte ricorrente, “il compito del sig. si riassumeva nella costante verifica del processo di depurazione Pt_1 dei liquami;
nel controllo, dosaggio e preparazione delle sostanze chimiche e all'occorrenza biologiche necessarie, affinché la depurazione dei liquami fosse svolta nei termini corretti”38; vi) parte convenuta ha inviato lettera di licenziamento al ricorrente il 6 aprile 2023, imputandolo alla necessità di procedere alla soppressione del suo posto di lavoro dettata dalla ormai improcrastinabile decisione aziendale di dismettere l'attività di ritiro e trattamento di rifiuti liquidi svolta presso il sito di S.da Cebrosa 114 a Settimo T.se (TO)”39; vii) il 30 giugno 2023 è stata definitivamente chiusa la sede presso cui era impiegato il ricorrente40; 35 Cfr. doc. 13 parte convenuta 36 Cfr. , udienza 26 settembre 2024: “In quel periodo l'azienda non aveva più la Persona_2 possibilità di svolgere l'attività che era di smaltimento di rifiuti, perché l'impianto non rispondeva più alle modifiche normative che erano intervenute, l'aggiornamento dell'impianto non era economicamente sostenibile;
” udienza 13 novembre 2024: “nel Controparte_3 gennaio 2023, l'impianto non riceveva più rifiuti, quindi non produceva, perché c'era un problema di adeguamento alle BAT (Best Available Tecnology), in sostanza l'impianto non era più in condizioni di operare nel rispetto delle normative, pertanto o ci si adeguava ma vi era un problema sia di costi sia di tecnologie che erano difficilmente applicabili perché richiedevano trasformazioni che comportavano interventi complessi non eseguibili in quell'impianto, diversamente l'alternativa era chiudere.” 37 Cfr. Alessandro , udienza 26 settembre 2024: “Io ho smesso di lavorare con la Per_1 CP_1 perché l'impianto dove lavoravo aveva cessato di funzionare, la mia mansione non era più richiesta. In quel periodo anche altri addetti, ad esempio, se ne sono andati. Per cosa ne so la Tes_1 chiusura dell'impianto era legata al fatto che era necessario fare degli investimenti per aggiornare l'impianto di trattamento che non è stato possibile fare;
infatti, hanno provato a venderlo ma non ci sono stati acquirenti.”; , udienza 26 settembre 2024: “Io sono stato licenziato, mi Testimone_1 hanno detto, per chius ] : nell'ultimo anno di lavoro, direi da novembre 2022, c'è stato un calo di attività;” 38 Cfr. ricorso, pag. 2. 39 Cfr. doc. 20 parte convenuta. 40 Cfr. doc. 21 parte convenuta.
11 RGL 7478/23
5. alla luce di quanto sopra deve ritenersi comprovato che l'azienda abbia provveduto al licenziamento del ricorrente a seguito della progressiva contrazione dell'attività che ha portato alla chiusura della sede presso cui il ricorrente era impiegato;
6. le considerazioni che precedono, inoltre, portano ad escludere la violazione dell'obbligo di repêchage, poiché non risulta vacante alcun posto equivalente e non si è verificata nessuna assunzione in posti equivalenti;
7. pertanto, va dichiarata la legittimità del licenziamento intimato al ricorrente il 6 aprile 2023.
IV In applicazione del criterio della soccombenza, parte convenuta è condannata a rifondere le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, secondo le disposizioni previste dal DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/22, e alla luce del criterio del decisum41.
PQM
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
dichiara infondata e rigetta la domanda di annullamento del licenziamento intimato in data 6 aprile 2023; dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente dell'importo lordo di €. 450,00, a titolo di differenze retributive;
dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento, a favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in €. 641,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA;
fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Torino, 28 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 3 ric., contratto di lavoro 2 Cfr. doc. 2 ric., CCNL Pulizia e Servizi Integrati Multiservizi 31 maggio 2011 3 Cfr. doc. 3 ric., contratto di lavoro 4 Cfr. doc. 8 ric., fogli firma 5 Cfr. doc. 7 ric., buste paga 6 Cfr. doc. 10 ric., determinazione dirigenziale n. 1117/2023 della Controparte_2 7 Cfr. doc. 11 ric., lettera di licenziamento del 6.4.2023 8 Cfr. docc.
5-12 conv., fogli ore 9 Cfr. doc. 13 conv. 10 Cfr. docc. 21 e 22 conv 11 Cfr. doc. 24 conv. 21 Cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 2. 22 Cfr. contratto di assunzione Edileco Gianni, pag. 1 (doc. 3 parte ricorrente). 23 Cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 22/02/2023, n. 408: “
5.4. Non residuano dubbi sulla necessità che la prestazione di reperibilità resa dai lavoratori appellanti debba essere remunerata in quanto, come già chiarito, al sacrificio del lavoratore deve corrispondere un corrispettivo, seppur diverso da quello spettante in caso di piena ed effettiva prestazione, e ciò in quanto il lavoratore ha il diritto costituzionalmente garantito ad ottenere una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro (artt. 36 Cost., 2099 c.c.)”; si veda anche Cass. civ., Sez. lav. 13 maggio 1995, n. 5245, secondo la quale Il mero obbligo di reperibilità non equivale ad una prestazione lavorativa e quindi impone il riconoscimento al lavoratore non di un giorno di riposo compensativo, ma solo di un corrispettivo del sacrificio, minore di quello di un'effettiva e piena prestazione, inerente a tale obbligo. 24 Cfr. CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/ multiservizi, in vigore da luglio 2021, art. 30: “La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33” 25 Cfr. CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/ multiservizi, in vigore da luglio 2021, art. 30: “Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione base.” e “Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base.” 26 Cfr. doc. 9 parte ricorrente 27 Cfr. comparsa di costituzione e risposta pagg. 12-13 28 L'unica testimonianza sul punto induce piuttosto a ritenere il contrario: cfr. Controparte_3
udienza 13 novembre 2024: “la voce n. 280 Ind.Reperib. io non la prendevo, immagino
[...] che sia un'indennità di reperibilità, penso che fosse legato all'eventualità che accadesse qualcosa all'impianto fuori dall'orario di lavoro, non ricordo però che ce ne siano state di chiamate di questo tipo, anche perchè il responsabile dell'impianto ero io quindi io per primo avrei dovuto essere chiamato, cosa che non è mai avvenuta.” 29 Cfr. , udienza 26 settembre 2024: “Al sabato si lavorava un sabato a testa, nel Testimone_1 senso che una settimana c'ero io e nell'altra c'era il ”; , udienza 26 Pt_1 Persona_1 settembre 2024: “L'organizzazione sul sabato era legata al turno del mattino in modo tale che chi facendo il pomeriggio usciva alle 23,00 del venerdì non dovesse attaccare il sabato mattino”;
udienza 13 novembre 2024: “Il ricorrente era un capo squadra era uno Controparte_3 di quelli coinvolti nella turnazione del sabato, direi che mediamente potevano capitare 1 o 2 sabati al mese.” 30 Lg. 183, 4 novembre 2010, art. 30 31 Cass., sez. lav., 10 marzo 2006, n. 5320. 32 Cfr. Cass. sez. lav. n. 35225/2022 33 Cfr. Cass. sez. lav. n. 34049/2022 34 Cfr. doc. 13 parte convenuta 41 Cass. Sez. II civ., 24 marzo 2023, n. 8449 Nella liquidazione degli onorari difensivi a carico della parte soccombente, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il valore della causa è determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa, e non a quella domandata.